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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 29-12682

Integrazione all’allegato della convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e il presidio Sanitario Gradenigo, rep. 8258 dell’11 agosto 2003

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 119-6951 del 5 agosto 2002 è stata approvata la convenzione quadro da stipulare tra la Regione e gli Enti titolari ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78.

Con rep. n. 8258 in data 11 agosto 2003 è stata sottoscritta la convenzione tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Legale rappresentante del Presidio Sanitario Gradenigo, che prevede nell’allegato alla convenzione stessa la distribuzione delle attività espletate dal Presidio.

Nell’allegato alla convenzione sono infatti indicati: la distribuzione delle funzioni di ricovero, i posti letto complessivi nonché la distribuzione delle funzioni di supporto. L’art. 2 della convenzione prevede al riguardo che eventuali variazioni, preventivamente concordate a livello di quadrante o sub area, siano recepite mediante protocolli aggiuntivi ad integrazione dei contenuti della convenzione stessa.

Nel predisporre l’allegato relativo alla distribuzione delle funzioni da riconoscere come attività del Presidio, per mero errore materiale, nell’ambito delle branche specialistiche indicate nel poliambulatorio ospedaliero, è stata omessa l’indicazione della branca specialistica di chirurgia plastica, individuata nel nomenclatore tariffario regionale con il codice 12. Nel caso specifico trattasi di alcune prestazioni relative a tale specialità che da anni vengono effettuate dalla struttura in questione e che sono sempre state riconosciute dalla Regione.

Tenuto conto che occorre continuare a garantire l’attività a carico del Servizio Sanitario Nazionale tramite il Presidio Sanitario Gradenigo, ritenendo che la fornitura delle specifiche prestazioni in regime ambulatoriale possa essere la risposta più appropriata alla domanda espressa dai cittadini.

Rilevato che non risulta necessario procedere alla verifica a livello di quadrante per concordare preventivamente tale attività, trattandosi di mero errore materiale nella trascrizione delle specialità da riconoscere al Presidio in questione, il quale da anni fornisce tale servizio.

Si propone alla Giunta Regionale di procedere alla integrazione dell’allegato alla Convenzione, rep. n. 8258 del 11.8.2003, stipulata tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Legale rappresentante del Presidio Sanitario Gradenigo, con l’inserimento della branca specialistica di chirurgia plastica (cod. 12) nell’elenco delle branche specialistiche già previste nel Poliambulatorio ospedaliero.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la D.G.R. n. 119-6951 del 5.8.2002;

vista la convenzione rep. n. 8258 del 11.8.2003, stipulata tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Legale rappresentante del Presidio Sanitario Gradenigo;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla integrazione dell’allegato alla Convenzione, rep. n. 8258 del 11.8.2003, stipulata tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Legale rappresentante del Presidio Sanitario Gradenigo, con l’inserimento della branca specialistica di chirurgia plastica (cod. 12) nell’elenco delle branche specialistiche già previste nel Poliambulatorio ospedaliero.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)