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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 62-12714

Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 articolo 13, comma 1. Regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Programma regionale 2002-2003. Integrazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Le imprese operanti nel settore ortofrutticolo che sono state ritenute ammissibili a finanziamento sul programma regionale 2002-2003 approvato con la D.G.R. n. 50-7288 del 07/10/2002, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 articolo 13, comma 1, possono integrare la richiesta di finanziamento presentata entro la scadenza prevista con ulteriori investimenti fino a raggiungere il limite del finanziamento massimo previsto dal programma regionale.

2. Le integrazioni devono essere volte alla realizzazione di investimenti materiali innovativi finalizzate all’introduzione di tecnologie di lavorazione, di conservazione, di packaging e di commercializzazione più avanzate, al fine di garantire una elevatissima qualità dei prodotti e la diffusione delle certificazioni volontarie, con particolare riferimento alla certificazione di filiera.

3. Restano ferme tutte le altre condizioni previste dal sopra citato programma regionale 2002-2003.

4. Le richieste di integrazione dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione.

5. I progetti presentati faranno parte di una graduatoria separata rispetto a quella già approvata, collocandosi in coda alla stessa e potranno essere finanziati subordinatamente all’accertamento di eventuali economie o di eventuali nuovi stanziamenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)