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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione n. 241-111372 del 19.4.2004 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea in Comune di San Giusto ad uso potabile assentita al Comune di San Giusto

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. l0/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241-111372 del 19.4.2004 - Codice univoco: TO-P-10021

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di San Giusto - C.F./P.IVA (omissis) - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di San Giusto Canavese foglio di mappa n. 2 particella catastale n. 92, in misura di 1/sec massimi 14 e medi 7 pari a 220.000 metri cubi annui per uso potabile;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale ad eccezione delle prime tre righe dell’art. 11 che devono intendersi così sostituite: “salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione”;

3) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.1.2004:

(omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)