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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 23-12920

Criteri e modalità relativi alla concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi e strategici di cui agli articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23

A relazione dell’Assessore Cavallera:

In considerazione degli impegni assunti dall’Italia in sede di sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, diretto alla riduzione delle emissioni climalteranti e, più in generale, degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la soluzione dei problemi ambientali, la promozione e l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili sono misure necessarie per concorrere all’orientamento della domanda di energia verso consumi più controllati e rispettosi dell’ambiente.

In questa ottica, la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5, stabilisce che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

Specificamente, in linea con la definizione di cui all’art. 12 della legge 10/91, sono da considerare progetti dimostrativi in campo energetico quelli diretti alla realizzazione di impianti che presentano caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, tali da assurgere ad interventi pilota, potenzialmente replicabili sul territorio regionale.

Sulla base degli indirizzi previsti dal piano energetico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 351-3642 del 3 febbraio 2004 sono da considerare strategiche le seguenti iniziative:

a) la realizzazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia aventi caratteristiche tali da determinare nel corso della loro vita utile risparmi annuali di CO2 equivalente superiori a 300 tonnellate;

b) la realizzazione di ulteriori interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia proposti dalle tipologie di utenza che potranno essere individuate ogni anno dalla Giunta regionale.

Nel corrente anno, in linea con i citati indirizzi di piano e in considerazione dell’elevato fabbisogno energetico proveniente da gran parte dei soggetti pubblici e degli elevati consumi energetici connessi alla gestione delle piscine e degli ospedali, nonché dei benefici ottenibili sotto i profili economico, energetico ed ambientale da una riduzione degli stessi, sono da considerare interventi strategici ai sensi della lettera b), quelli diretti a soddisfare con interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia la domanda di energia proveniente da soggetti pubblici, nonché le iniziative di razionalizzazione energetica riguardanti il settore delle piscine e quello sanitario ospedaliero.

I contributi mirano a dare impulso alla realizzazione di progetti dimostrativi e strategici che in assenza di aiuti non verrebbero intrapresi o sarebbero meno ambiziosi o attuati in tempi più dilatati.

Nell’ambito delle risorse pari ad euro 4.000.000,00 assegnate con deliberazione n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 (Acc. n. 100257 sul cap. 26779/04) di conferma della prenotazione disposta dalla Giunta regionale, con precedente deliberazione n. 61-11206 dell’1 dicembre 2003, si propone di finanziare i progetti dimostrativi fino alla concorrenza della somma di 1.000.000,00 e di destinare all’incentivazione dei progetti strategici risorse pari ad euro 3.000.000,00. Le risorse che si rendessero eventualmente disponibili nell’ambito di quelle destinate alle iniziative dimostrative saranno destinate ad incentivare quelle strategiche per le quali i fondi non siano sufficienti e viceversa.

Pertanto, in attuazione di quanto disposto dai predetti articoli 2 ed 8 della stessa L.R. 23/2002, ai fini della concessione delle suddette incentivazioni, si propone l’individuazione dei seguenti criteri e modalità procedurali, ferma restando l’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03, pubb. su G.U.C.E. C37 del 3.2.2001, pag. 33) nel caso in cui gli stessi si configurassero aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato C.E.

Per quanto riguarda gli interventi dimostrativi si precisa che:

- le domande di contributo potranno essere presentate da soggetti pubblici e privati, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento rispetto all’oggetto dell’intervento aventi, in relazione al loro status giuridico, residenza, domicilio, dimora, sede legale o almeno un’unità produttiva nella Regione Piemonte;

- ogni domanda, in originale e in copia semplice, deve essere corredata da:

1. un progetto definitivo od esecutivo, sottoscritto a pena di esclusione da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;

2. una scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell’iniziativa per cui si richiede il contributo;

3. uno studio di fattibilità che illustri le finalità dell’iniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica;

4. una scheda che riporti i costi dell’iniziativa, il numero di persone impiegate nella progettazione e realizzazione;

5. una o più fotografie relative al sito ove sarà realizzato l’intervento;

6. una relazione tecnico economica che evidenzi esplicitamente, ai fini della valutazione:

a. le caratteristiche tecnologiche dell’intervento;

b. la durata tecnica dell’intervento;

c. il grado d’innovazione dell’iniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi;

d. il vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata nell’intera vita e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di durata tecnica dell’intervento;

e. il programma di divulgazione dei risultati dell’iniziativa;

f. il grado di replicabilità dell’iniziativa;

g. il vantaggio energetico connesso alla diffusione dell’iniziativa, quantificato in termini di energia primaria risparmiata in condizione di diffusione di analoghi interventi sul territorio nazionale;

h. l’acquisizione di eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa ovvero l’avvenuta presentazione delle istanze dirette al conseguimento delle autorizzazioni stesse;

i. il calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt);

j. le ricadute socio economiche dell’iniziativa (quali l’aumento di occupazione);

k. gli effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo uso delle acque; qualità dell’aria; tutela del suolo ...);

l. i calcoli relativi ai costi di investimento ammissibili;

m. eventuale normativa comunitaria e/o nazionale che si intende applicare e/o superare.

Per quanto riguarda gli interventi strategici:

Le domande, in originale e in copia semplice, devono essere inviate a pena di inammissibilità esclusivamente per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini che saranno fissati dal Settore competente per la raccolta dei progetti;

- le domande di contributo potranno essere presentate da soggetti pubblici e privati, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento rispetto all’oggetto dell’intervento aventi, in relazione al loro status giuridico, residenza, domicilio, dimora, sede legale o almeno una unità produttiva nella Regione Piemonte;

- ogni domanda, in originale e in copia semplice, deve essere corredata da:

1. un progetto definitivo od esecutivo, sottoscritto a pena di esclusione da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;

2. una scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell’iniziativa per cui si richiede il contributo;

3. uno studio di fattibilità che illustri le finalità dell’iniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica;

4. una scheda che riporti i costi dell’iniziativa, il numero di persone impiegate nella progettazione e realizzazione;

5. una o più fotografie relative al sito ove sarà realizzato l’intervento;

6. una relazione tecnico economica che evidenzi esplicitamente ai fini della valutazione:

a) le caratteristiche tecnologiche dell’intervento;

b) la durata tecnica dell’intervento;

c) il vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata nell’intera vita e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di durata tecnica dell’intervento;

d) i calcoli relativi ai costi di investimento ammissibili;

e) l’acquisizione di eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa ovvero l’avvenuta presentazione delle istanze dirette al conseguimento delle autorizzazioni stesse;

f) il calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt);

g) le ricadute socio economiche dell’iniziativa (quali l’aumento di occupazione);

h) gli effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo uso delle acque; qualità dell’aria; tutela del suolo ...);

i) eventuale normativa comunitaria e/o nazionale che si intende applicare e/o superare.

Per quanto concerne sia i progetti dimostrativi, sia i progetti strategici, si specificano i seguenti criteri e modalità procedurali.

Le domande dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare in Piemonte successivamente alla loro presentazione, in possesso dei necessari provvedimenti autorizzatori o delle istanze dirette a conseguirli.

Gli interventi dovranno rispondere agli obiettivi ed indirizzi previsti dal Piano regionale energetico ambientale di cui alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 relativamente ai risparmi di energia da fonte fossile ed essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43.

Le domande dovranno riguardare investimenti da realizzare in impianti e/o attrezzature diretti all’uso razionale dell’energia o alimentati da fonti rinnovabili, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente.

La soglia di finanziabilità è rappresentata dai costi di investimento ammissibili di seguito specificati.

Nel caso di domande presentate da privati cittadini, da enti pubblici territoriali (comuni, comunità montane, province, ecc.) e da enti o organismi pubblici o privati senza scopo di lucro, aventi bacini di utenza locali, questi costi sono rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dell’intervento.

Nel caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli suelencati, i costi ammissibili sono quelli definiti al punto 37 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Questi costi sono intesi come i costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Dal momento che la citata normativa comunitaria stabilisce che “in ogni caso i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale” i suddetti costi supplementari andranno calcolati al netto di eventuali incentivazioni in conto produzione. Nel campo delle energie rinnovabili, specifica la normativa suddetta, “i costi d’investimento ammissibili corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall’impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia”.

L’intensità di aiuto non potrà superare il 40% dei costi ammissibili come sopra determinati, IVA esclusa, fatte salve eventuali maggiorazioni nella misura del 10% per le piccole e medie imprese. In ogni caso non potranno essere incentivati gli interventi i cui costi ammissibili determinino un contributo inferiore ad euro 20.000,00.

Il cumulo dell’aiuto con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti delle intensità massime su specificate.

Nei casi di progetti i cui costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro e il contributo ecceda i 5 milioni di euro, la concessione - ai sensi di quanto previsto dal punto 76 della summenzionata disciplina comunitaria- dovrà essere valutata dalla Commissione attraverso apposita notificazione.

Le domande di contributo per i suddetti interventi dimostrativi e strategici, saranno esaminate sulla base dei criteri suillustrati a mano a mano che verranno presentate e saranno incentivate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

La valutazione delle domande di contributo sarà svolta dalla Direzione “Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, con il supporto delle Direzioni competenti per materia.

Le domande valutate ammissibili ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere incentivate, previa riproposizione della domanda, con le risorse che la Giunta regionale eventualmente destinerà negli anni successivi, fatte salve le priorità che la stessa stabilirà annualmente nell’ambito degli interventi strategici.

L’erogazione dei contributi è subordinata alla decisione positiva della Commissione europea circa l’ammissibilità del regime di aiuti notificato.

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- erogazione del primo anticipo -pari al 40% del contributo totale concesso- all’atto di presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi. Fatta eccezione per gli Enti Locali, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione, di idonea polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti all’uopo autorizzati per un importo pari al contributo erogabile;

- liquidazione del saldo -pari al 60% del contributo- a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione finale di spesa quietanzata nonché del collaudo tecnico amministrativo ove necessario e/o di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi e ai casi di revoca delle assegnazioni di contributi:

- il richiedente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, a documentare la realizzazione e le spese relative all’iniziativa entro i termini stabiliti nel cronoprogramma approvato dal Settore competente;

- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e di mancato o ridotto raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali dichiarati, il contributo assegnato sarà revocato o ridotto proporzionalmente;

- in particolare, il contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:

* mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dal Settore competente, dei termini stabiliti per la realizzazione e la documentazione dei lavori e delle spese sostenute;

* realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali varianti approvate dal Settore competente;

* asportazione, disattivazione o mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto durante il suo periodo di durata tecnica.

Dato atto che, nel rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della C.E., questo provvedimento sarà notificato alla Comunità europea;

rilevato, inoltre, che le attività inerenti la raccolta e la valutazione dei progetti rientrano, secondo le declaratorie delle attribuzioni delle strutture della Giunta regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.442 - 14210 del 30 settembre 1997 adottata ai sensi degli artt.10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, nella competenza della Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, si rende necessario demandare alla stessa l’adozione degli atti di competenza, dando atto che questa potrà richiedere il supporto delle altre Direzioni competenti su eventuali aspetti di carattere non strettamente energetico ambientale;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

vista la L.R. 7 ottobre 2002, n. 23;

vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;

visto il Piano regionale energetico ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 351-3642 del 3 febbraio 2004;

visto il Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43;

vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03);

visti gli articoli 87 e 88 del Trattato CE, il Regolamento CE 659/99 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03)

delibera

- di approvare, sulla scorta di quanto in premessa illustrato, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione di contributi diretti all’incentivazione di interventi di carattere dimostrativo e strategico in campo energetico ambientale;

- di individuare, quali interventi dimostrativi in campo energetico quelli che presentano caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, tali da assurgere ad iniziative pilota, potenzialmente replicabili sul territorio regionale.

- di individuare, quali iniziative strategiche per il corrente anno, alla stregua delle specificazioni date in premessa:

a) la realizzazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia aventi caratteristiche tali da determinare nel corso della loro vita utile risparmi annuali di CO2 equivalente superiori a 300 tonnellate;

b) l’attuazione di iniziative dirette a soddisfare con interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia la domanda di energia proveniente da soggetti pubblici, nonché gli interventi di razionalizzazione energetica riguardanti il settore delle piscine e quello sanitario ospedaliero;

- di demandare alla Direzione regionale “Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione e la valutazione dei progetti, da effettuarsi nel rispetto dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti in premessa subordinando la fase di erogazione del contributo alla conclusione positiva della procedura di notifica alla Commissione europea;

- di dare atto che le domande di contributo dovranno concernere progetti relativi ad iniziative da avviare successivamente alla presentazione delle stesse ed in ogni caso dopo l’apertura dei termini che saranno fissati dal citato Settore competente per la raccolta dei progetti;

- di dare atto che, nell’ambito delle risorse pari ad euro 4.000.000,00 assegnate con deliberazione n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 (Acc. n. 100257 sul cap. 26779/04) di conferma della prenotazione disposta dalla Giunta regionale, con precedente deliberazione n. 61-11206 dell’1 dicembre 2003, la somma complessiva di euro 1.000.000,00 è destinata a finanziare i progetti dimostrativi mentre la somma di euro 3.000.000,00 è destinata all’incentivazione dei progetti strategici;

- di dare atto che le risorse che si rendessero eventualmente disponibili nell’ambito di quelle destinate alle iniziative dimostrative saranno destinate ad incentivare quelle strategiche per le quali i fondi non siano sufficienti e viceversa;

- di dare atto che questo provvedimento sarà notificato alla Commissione Europea, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 e, pertanto, l’erogazione del contributo è sottoposta alla clausola di sospensione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE 659/1999;

- di stabilire che all’iniziativa sarà data idonea pubblicità, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)