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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2004, n. 39-12631

Integrazione dell’allegato 1) della D.G.R. n. 105-20622 del 30 giugno 1997: “Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”, relativamente alla prestazione di trattamento fotodinamico con Verteporfina (Visudyne)

A relazione dell’Assessore Galante:

Con deliberazione n. 105-20622 del 30 giugno 1997, la Giunta Regionale ha approvato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, successivamente modificato e integrato con propri provvedimenti, anche in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001.

Infatti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che prevede altresì l’adozione di programmi per l’incremento del grado di appropriatezza delle prestazioni.

Con Decreto Ministeriale 5 marzo 2001 è stato definito il regime di rimborsabilità ed il prezzo di vendita della specialità medicinale “Visudyne”- Verteporfina, erogabile nei Centri individuati da ciascuna Regione sulla base dei requisiti previsti nel D.M. stesso.

La prestazione consiste nella somministrazione endovena del farmaco, sostanza fotosensibilizzante, seguita dall’applicazione sulla zona di retina malata di un laser a diodi. La terapia può essere ripetuta fino a quattro volte in un anno.

Questo trattamento si utilizza in pazienti con degenerazione maculare senile da miopia patologica, le cui lesioni sono in prevalenza rappresentate da casi di neovascolarizzazione coroidale subfoveale prevalentemente classica.

La prestazione è erogabile solo per le indicazioni cliniche soprariportate e non può essere ripetuta più di quattro volte in un anno.

La prestazione può essere effettuata solo negli ambulatori situati presso i Centri individuati dalla Regione Piemonte, che sulla base della documentazione agli atti ed in conformità al decreto sopraccitato, si elencano qui di seguito:

- Ospedale Oftalmico (ASL n. 1 di Torino),

- Ospedale di Arona (ASL n. 13 di Novara),

- Ospedale di Casale Monferrato (ASL n. 21 di Casale Monferrato),

- Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (ASO 907).

Per stabilire la tariffa sono stati rilevati i costi analitici relativi al tempo personale impiegato, si é fatto riferimento al costo del farmaco unitamente all’incidenza dei costi generali; tale tariffa è da considerarsi provvisoria e potrà essere modificata in diretta relazione con le variazioni del prezzo del farmaco.

Si ritiene quindi necessario integrare l’elenco delle prestazioni specialistiche ambulatoriali della Branca di Oculistica, di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 105-20622 del 30 giugno 1997 e s.m.i., con l’inserimento della seguente prestazione:



Branca    Nota     Codice    Descrizione    Modalità di rilevazione e linee guida    Tariffa euro
34 (Oculistica)    I H R *    14.29.1    Riparazione di lesione della retina      La prestazione è erogabile solo in pazienti
            mediante trattamento fotodinamico con     con degenerazione maculare senile e da
            Verteporfina (Visudyne)    miopia patologica, le cui lesioni sono in prevalenza
                rappresentate da casi di neovascolarizzazione
                coroidale subfoveale prevalentemente classica.
                Non può essere ripetuta più di quattro volte
                l’anno. La prestazione può essere effettuata solo
                negli ambulatori situati presso i Centri
                individuati dalla Regione Piemonte (R)    1.500,00



Si ritiene inoltre di stabilire che gli effetti delle disposizioni di cui alla presente deliberazione decorrano dal 1° gennaio 2004.

In data 05 maggio 2004 il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

vista la D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 29.11.2001,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di integrare l’elenco delle prestazioni specialistiche ambulatoriali della Branca di Oculistica, di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i, con l’inserimento della seguente prestazione:



Branca    Nota     Codice    Descrizione    Modalità di rilevazione e linee guida    Tariffa euro
34 (Oculistica)    I H R *    14.29.1    Riparazione di lesione della retina     La prestazione è erogabile solo in pazienti
            mediante trattamento fotodinamico    con degenerazione maculare senile e da
            con Verteporfina (Visudyne)    miopia patologica, le cui lesioni sono in prevalenza
                rappresentate da casi di neovascolarizzazione
                coroidale subfoveale prevalentemente classica.
                Non può essere ripetuta più di quattro volte
                l’anno. La prestazione può essere effettuata solo
                negli ambulatori situati presso i Centri
                individuati dalla Regione Piemonte (R)    1.500,00



- di individuare, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 marzo 2001, le Strutture che possono effettuare la prestazione sopraindicata in conformità al citato decreto, e che si elencano qui di seguito:

* Ospedale Oftalmico di Torino (ASL n. 1 di Torino),

* Ospedale di Arona (ASL n. 13 di Novara),

* Ospedale di Casale Monferrato (ASL n. 21 di Casale Monferrato),

* Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (ASO 907);

- di stabilire che la tariffa indicata è comprensiva del costo del farmaco;

- di stabilire altresì che gli effetti delle disposizioni di cui alla presente deliberazione decorrano dal 1° gennaio 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)