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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004
Codice 9
D.D. 28 giugno 2004, n. 114
Art. 17 C.C.N.L. 23/12/1999. Rideterminazione del fondo incentivi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti relativamente al periodo 03/12/2003 - 31/12/2004. Modifica ed integrazione degli allegati A, B, C, D, di cui alla Determina n. 151 del 04/11/2003. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di adesione
Vista la determinazione n. 151 del 04/11/2003 che stabiliva tra laltro, la costituzione del fondo unico per Giunta Regionale e Consiglio Regionale relativamente agli incentivi da corrispondere ai dirigenti che avessero aderito allistituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel periodo dal 03/12/2003 al 31/12/2004;
accertato che il fondo relativo agli anni 2002/2003, è stato rideterminato in complessivi euro 4.086.682,89, così come comunicato dal competente Settore Trattamento Economico del Personale in data 07 giugno 2004;
ritenuto che lammontare lordo così come sopra determinato troverà imputazione sui competenti capitoli del bilancio 2004, rispettivamente della Giunta e del Consiglio, per gli importi di seguito indicati:
- Giunta Regionale euro 3.674.682,89=
- Consiglio Regionale euro 412.000,00=
considerato che si rende altresì necessario procedere alla modifica del bando approvato con determinazione n. 151 del 04/11/2003, recependo i protocolli dintesa sottoscritti in data 26/01/2004, 20.05.2004 dalla delegazione trattante del personale di area Dirigenziale e approvati con D.G.R. n. 22 - 11629 del 02/02/2004, n. 38-12691 del 07.06.2004 e con deliberazioni dellUfficio di Presidenza n.11 del 27.01.04, n. 89 del 25.05.2004, relativamente alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro che interverranno successivamente al 01/01/2005, nonché alla riapertura dei termini originariamente previsti nel bando stesso;
ritenuto che tali termini possono essere utilmente riaperti dal 01/09/2004 sino al 30/09/2004, al fine di consentire ai dirigenti che intendono avvalersi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di presentare la propria domanda di adesione;
tutto ciò premesso,
I DIRETTORI
- visto lart.17 C.C.N.L. 23/12/1999 dei dirigenti;
- visto il protocollo dintesa del 20/01/2003 recepito con DGR n. 56 8295 del 27/01/03 e con deliberazione dellUfficio di Presidenza n. 20 del 30.01.2003;
- visto il protocollo dintesa del 24/09/2003 recepito con DGR n. 48-10687 del 13/10/2003 e con deliberazione dellUfficio di Presidenza n. 175 del 22.10.2003;
- visto il protocollo dintesa del 26/01/2004, recepito con DGR n. 22-11629 del 02/02/2004 e con deliberazione dellUfficio di Presidenza n. 11 del 27.01.2004;
- visto il protocollo dintesa del 20.05.2004, recepito con DGR n. 38-12691 del 07.06.2004 e con deliberazione dellUfficio di Presidenza n. 89 del 25.05.2004;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lart. 23 della L.R. 51/1997;
determinano
- di rideterminare, in attuazione di quanto indicato in premessa, il fondo per gli incentivi da corrispondere ai dirigenti che hanno aderito al bando per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il periodo dal 03/12/2003 al 31/12/2004, in euro 4.086.682,89, dando atto che le risorse non utilizzate saranno portate in aumento del fondo dellanno successivo;
- di modificare il bando di cui alla determinazione n. 151 del 04/11/2003 secondo quanto in premessa indicato e di conseguentemente approvare il nuovo testo risultante a seguito delle modifiche apportate, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
- di riaprire i termini del bando medesimo, unico per Giunta Regionale e Consiglio Regionale, dal 01/09/2004 al 30/09/2004 al fine di consentire agli aventi titolo la presentazione delladesione alla risoluzione consensuale di rapporto di lavoro per il periodo 01/01/2005 - 31/12/2005;
- di approvare il modulo di adesione (All. B);
- di approvare lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale del ruolo della Giunta Regionale (All. C);
- di approvare lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale del ruolo del Consiglio Regionale (All. D):
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca
Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno
Il
Direttore regionale
Wally Montagnin
Allegato A
AVVISO DI BANDO , RISERVATO AL PERSONALE REGIONALE RIVESTENTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE, PER LATTUAZIONE DELLISTITUTO DELLA RISOLUZIONECONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO , AI SENSI DELLART.17 DEL C.C.N.L. DEL 23.12.1999 E DEL PROTOCOLLO DINTESA AZIENDALE SOTTOSCRITTO IL 23.01.2003, QUALE INCENTIVO ALLESODO DEL PERSONALE.
In attuazione dellart. 17 del c.c.n,l,. del 23.12.1999 del comparto del personale di qualifica dirigenziale Regioni -Enti locali, e dei protocolli aziendali di intesa sottoscritti il 23.01.2003, 24.09. 2003, 26.01.2004 e 20.05.2004, recepiti rispettivamente con dd.g.r. n. 50-8295 del 27.01.2003, n. 48-10687 del 13.10.2003, n. 22-11629 del 02.02.2004 e n. 38-12691 del 07.06.2004 nonché dalle deliberazioni dellUfficio di Presidenza n. 20 del 30.01.2003, n. 175 del 22.10.2003,n. 11 del 27.01.2004 e n. 89 del 25.05.2004, è indetto bando unico, per i ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, per lapplicazione dellistituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale rivestente la qualifica dirigenziale.
1) ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLISTITUTO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE.
a) Listituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui allart. 17 del c.c.n.l. del personale di qualifica dirigenziale sottoscritto il 23.12.1999 è applicabile , nel limite del numero massimo di unità stabilito nel successivo punto 3, alle risoluzioni che i dirigenti aventi i requisiti previsti al successivo punto 2 proporranno, in adesione esplicita espressa nelle forme e modalità previste dal presente bando in un periodo temporale di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.
b) Per il presente anno le domande di adesione potranno essere presentate dal 01.09.2004 al 30.09.2004, secondo le modalità precisate al punto 7. Potranno essere presentate adesioni per risoluzioni consensuali che avverranno dal 01.01.2005 al 31.12.2005.
c) Per i tre anni seguenti a quello della pubblicazione del presente bando, viene aperta una finestra annuale con apertura dal 1 al 30 settembre di ogni anno, per la presentazione delle adesioni per la cessazione del rapporto di lavoro nellanno successivo.
d) Qualora, dopo la presentazione delle adesioni nellultima finestra annuale, non siano esaurite le disponibilità di posti e di risorse di cui al punto 3 del presente bando, prima della scadenza dei quattro anni verrà aperta una ulteriore finestra, con apertura di 30 giorni , durante la quale potranno presentare domanda di adesione anche i dirigenti che cesseranno dal servizio successivamente e che proporranno la risoluzione del rapporto di lavoro in una data compresa nei primi trenta giorni dallinizio della prima finestra utile al proprio collocamento a riposo. Le adesioni saranno accolte nel limite di posti e di spesa disponibili, nellordine delle date di risoluzione proposte. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.
e) Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per laccesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili. Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta lesclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione allanno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Lapplicazione dellistituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dirigenti regionali che, alla data del 06.11.2003:
a) siano dipendenti della Regione Piemonte
b) abbiano età inferiore ad anni sessantacinque e, comunque, non raggiungano tale età allatto della cessazione del rapporto di lavoro
c) abbiano maturato nove anni di anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso la Regione piemonte o presso lEnte pubblico di provenienza se trasferiti nei ruoli della Regione per effetto dei processi di trasferimento o delega di funzioni di cui alla L.59/1997 e al D.lgs. 112/1998. Sono considerati utili al compimento dei 9 anni di anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa che non sottrae anzianità di servizio, in posizione di malattia non retribuita o in posizione di comando.
Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:
a) i dirigenti, già in servizio presso la Regione Piemonte, che ottengono nuovamente il trasferimento nei ruoli regionali in data successiva alla sottoscrizione del protocollo dintesa aziendale del 24.09.2003 o i dirigenti regionali che effettuano mobilità, volontaria o per conferimento di funzioni, presso altro ente
b) i dirigenti che presentano richiesta di adesione al bando al di fuori delle modalità o dei termini ivi previsti;
c) i dirigenti che maturano 40 anni di servizi utili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dal 03.12.2004 al 31.12.2005;
d) i dirigenti che hanno i requisiti per essere collocati a riposo entro il termine di quattro anni dalla decorrenza stabilita dal presente bando e che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per una data successiva alla scadenza dei quattro anni.
I dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro usufruendo dei benefici della risoluzione consensuale sottoscrivono limpegno a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipulino presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
3) RISORSE PER LAPPLICAZIONE DELLISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE
Ai dirigenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al presente bando è corrisposta una indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti 5 e 6 del presente provvedimento, costituendo un apposito fondo unico tra Giunta regionale e Consiglio regionale , nei limiti delle risorse finanziarie correlate ai risparmi di spesa verificati rispetto alle vacanze di dotazione organica dellanno precedente, anche risultanti dalla riduzione stabile di posti a seguito di processi di trasferimento o di delega di funzioni intervenuti a far tempo dallanno 2002 e da eventuali processi di riorganizzazione.
Le risorse non spese durante lanno sono portate in aumento del fondo dellanno successivo.
Ferma restando la quantificazione delle risorse così individuate, listituto della risoluzione consensuale può essere applicato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali pari a 106.
4) CRITERI DI SELEZIONE NEL CASO IN CUI LE DOMANDE DI ADESIONE SIANO SUPERIORI A 106.
In caso le adesioni superino il predetto limite numerico, le domande verranno accolte nellordine delle date di cessazione proposte fino al massimo di 106. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.
La corresponsione dellindennità avviene secondo quanto stabilito al punto c) del protocollo dintesa del 20.05.2004, recepito con d.g.r. n. 38-12691 del 07.06.2004 e con deliberazione dellU. di P. n. 89 del 25.05.2004: entro sei mesi dalla cessazione dal servizio, il dirigente riceverà l80% dellindennità spettante, con una tassazione dacconto non superiore al 20%; la restante parte verrà erogata entro 90 giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio erogate sia dallEnte previdenziale che dallAmministrazione. In caso di indisponibilità di risorse durante lanno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando lordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di in capienza del fondo lindennità verrà corrisposta con le risorse dellanno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.
5) MODALITA DI DETERMINAZIONE DELLINDENNITA SUPPLEMENTARE
Lindennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.
Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive:
- stipendio tabellare
- maturato economico di cui allart. 35,comma1, lett. B) delc.c.n.l. 10.4.1996, ove acquisito ;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita
- retribuzione di posizione
Per la determinazione dellimporto mensile viene presa in considerazione la retribuzione di posizione correlata allincarico rivestito presso la Regione Piemonte in posizione dirigenziale a tempo indeterminato nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
La misura mensile dellindennità supplementare è quella risultante dal cedolino di stipendio del mese in cui è compreso lultimo giorno di lavoro.
I dirigenti in posizione di comando presso altro ente o in aspettativa o coloro che abbiano ottenuto la riammissione in servizio hanno titolo ai benefici della risoluzione consensuale, solo dopo aver prestato in incarico dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte i due anni di servizio immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
6) CRITERI PER LATTRIBUZIONE DELLINDENNITA SUPPLEMENTARE
Lindennità supplementare viene attribuita secondo la seguente graduazione che tiene conto degli anni di servizio utile raggiunti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro:
servizi utili indennità supplementare
-da 35 anni o meno di 35 anni
a 35 anni e 5 mesi 24 mensilità
- da 35 e 6 mesi a 35 anni e 11 mesi 22
mensilità
-da 36 anni a 36 anni. e 5 mesi 20 mensilità
- da 36 anni e 6 mesi
a 36 anni e 11 mesi 18 mensilità
- da 37 anni a 37 anni e 5 mesi 14 mensilità
-
da 37 anni e sei mesi a 37 anni e 11 mesi 10 mensilità
-da 38 anni a 38
anni e 11 mesi 6 mensilità
- da 39 anni a 39 anni e 11 mesi 1 mensilità
Per anni di servizio utile si intendono gli anni utili al trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti i periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai dirigenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro, pur non essendo in possesso dei requisiti minimi per il collocamento a riposo, viene corrisposta lindennità supplementare nella misura di 24 mensilità.
Al dirigente che raggiunge il limite minimo di età per il collocamento a riposo, pur avendo già maturato servizi utili superiori a 35 anni sono corrisposte sei mensilità aggiuntive se i predetti servizi sono pari o inferiori a 37 anni, mentre sono corrisposte quattro mensilità aggiuntive se si servizi sono superiori a 37 anni. Il precitato beneficio è attribuito esclusivamente se il dirigente richiede la risoluzione del rapporto di lavoro entro i 30 giorni successivi alla data di apertura della sua prima finestra utile al collocamento a riposo e non comporta il superamento del limite massimo dellincentivo pari a 24 mensilità.
La frazione pari o superiore a 16 giorni è considerata 1 mese.
7) MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, dovrà essere consegnata a mano, rispettivamente, per il ruolo del Consiglio Regionale, presso la Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale, in Piazza Solferino n. 22, e per il ruolo della Giunta Regionale, presso il Settore Trattamento Previdenziale e Pensionistico, della Direzione Bilanci e Finanze, in Piazza Castello 165, negli orari dufficio. Il termine di consegna scade inderogabilmente alle ore 12 del 30.09.2004.
Per i tre anni successivi sarà pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale, mediante il quale verranno precisati modalità e termini per la presentazione delle domande.
8) VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica dei requisiti per lammissione al beneficio verrà effettuata dallAmministrazione sulla base dello stato di servizio e della documentazione contenuta nel fascicolo personale.
Allegato B
Domanda di adesione al bando per lattuazione dellistituto
della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro
Il sottoscritto dirigente regionale Sig............................................................................................................................,
nato il ....................... a ................................................................., prov. ...................., matricola n. ........................ residente a..................................................................., prov. ....................., in Via ......................................................
presenta domanda di adesione al bando per lattuazione dellistituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dichiarando a tal fine:
a) che la risoluzione consensuale dovrà aver effetto dal............................................................................................ (primo giorno in cui non vi è rapporto di lavoro con la Regione Piemonte);
b) di aver maturato a tale data i seguenti servizi, utili ai fini previdenziali:
anni............................................................ mesi............................................................ giorni.........................................
c) di dare atto che la misura mensile dellindennità supplementare è da intendersi quella risultante dal cedolino di stipendio del mese in cui è compreso lultimo giorno di lavoro;
d) di accettare tutte le disposizioni del bando per lattuazione dellistituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
data.............................................................. firma.........................................................
Allegato C
Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro
Premesso:
che in riferimento allart.17 del C.C.N.L. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12.1999 lAmministrazione regionale ha stipulato quattro protocolli dintesa il 20.01.2003, il 24.09.2003, il 26.01.2004 e il 20.05.2004 rispettivamente recepiti con dd.g.r.n. 50-8295 del 27.01.2003, n. 48-10687 del 13.10.2003, n. 22-11629 del 02.02.2004 e n. 38-12691 del 07.06.2004 per lattuazione dell istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo allesodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;
che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determinazione dirigenziale n............... del .............. è stato approvato lavviso di bando, mediante il quale lAmministrazione regionale rende note le norme che regolamentano listituto dellesodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per laccettazione delle stesse;
che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata,la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato.
Tutto ciò premesso ed esposto, tra la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Bilanci e Finanze, dr. Pierluigi Lesca nato a Genova il 27.04.1943, domiciliato ai fini del presente contratto in Piazza Castello n.165 - Torino ed il dirigente regionale dott.....................
nat....il ........................ a.................................................... codice fiscale...................................
e residente in .................................................................... via................................................ n......
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
il dirigente regionale dott. ................................................ nat...il........................ a ..................................... e residente in ........................... Via................................................ n..........
SI IMPEGNA A:
a) risolvere il proprio rapporto con lAmministrazione regionale a far data
dal........................................................................................ (primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte );
b) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.
DICHIARA DI:
- di accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui allart. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro presentata il ...................nei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per laccesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili. Salvo che per la fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta lesclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione allanno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.
LAmministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un importo pari all80% dellindennità spettante, con una tassazione dacconto non superiore al 20%; la restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dallEnte previdenziale che dallAmministrazione regionale. Lindennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:
a) stipendio base
b) maturato economico
c) retribuzione di posizione
per un totale di n...... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto b) del protocollo dintesa del 26.01.2004, approvato con D.G.R. n.22-11629 del 02.02.2004.
In caso di indisponibilità di risorse durante lanno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando lordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di incapienza del fondo, lindennità verrà corrisposta con le risorse dellanno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.
Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione
Per lAmministrazione regionale Il Dirigente regionale
Il Direttore della
Direzione
Bilanci e Finanze
Pierluigi Lesca
Letto, approvato e sottoscritto in Torino il
Allegato D
Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro
Premesso:
che in riferimento allart.17 del C.C.N.L. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12 1999 lAmministrazione regionale ha stipulato quattro protocolli dintesa il 20 01.2003, il 24.09.2003, il 26.01.2004 e il 20.05.2004 rispettivamente recepiti con deliberazioni dellUfficio di Presidenza n. 20 del 30/01/2003, n. 175 del 22/10/2003, n. 11 del 27/01/2004 e n. 89 del 25/05/2004 per lattuazione dell istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo allesodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;
che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determina dirigenziale n............... del .............. è stato approvato lavviso di bando, mediante il quale lAmministrazione regionale rende note le norme che regolamentano listituto dellesodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per laccettazione delle stesse;
che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata,la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato.
Tutto ciò premesso ed esposto, tra il Consiglio Regionale del Piemonte, codice fiscale 97603810017 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Amministrazione e Personale, dr. ssa Wally Montagnin nata a Villafranca Padovana (PD) il 25.03.1948, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede di Piazza Solferino n. 22 - Torino ed il dirigente regionale dott.............................
nat.......... il ........................ a .......................................... codice fiscale..................................
e residente in....................................................................... via................................................n......
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
il dirigente regionale dott.......................... nat...il........................ a...................... e residente in...........................Via.......................................... n..........
SI IMPEGNA A:
c) risolvere il proprio rapporto con lAmministrazione regionale a far data
dal............... ( primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte );
d) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.
DICHIARA:
- di accettare tute le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui allart. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro presentata il........................ nei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per laccesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal Dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili. Salvo che per la fattispecie sopra descritta, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta lesclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione allanno in cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.
LAmministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un importo pari all80% dellindennità spettante, con una tassazione dacconto non superiore al 20%; la restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dallEnte previdenziale che dallAmministrazione regionale. Lindennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:
d) stipendio base
e) maturato economico
f) retribuzione di posizione
per un totale di n...... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto b) del protocollo dintesa del 26/01/2004, approvato con deliberazione dellUfficio di Presidenza n. 11 del 27.01.2004.
In caso di indisponibilità di risorse durante lanno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando lordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di incapienza del fondo, lindennità verrà corrisposta con le risorse dellanno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.
Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione
Per lAmministrazione regionale Il Dirigente regionale
Il Direttore della
Direzione
Amministrazione e Personale
Wally Montagnin
Letto, approvato e sottoscritto in Torino il