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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2004, n. 23-12615

Legge regionale 22/3/1990, n. 12 “Nuove norme in materia di Aree Protette” - Approvazione delle linee guida relative a “Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso alle Banche Dati Naturalistiche Regionali”

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto l’articolo 38, comma 2 lettera b, della legge regionale 22 marzo 1990, n.12 “Nuove norme in materia di Aree Protette” con il quale si prevede la formazione e la gestione di una banca dati naturalistico-ambientale della Regione Piemonte a cura del Centro di Documentazione e Ricerca sulle Aree Protette;

considerato che da oltre 15 anni sono stati raccolti dati naturalistici relativi alle Aree Protette Piemontesi e che tali dati sono stati organizzati in banche dati naturalistiche tematiche;

considerato che nel corso dell’anno 2003 è stata avviata una revisione delle banche dati esistenti, sia dal punto di vista dell’organizzazione tecnica e strutturale dei dati, sia per ciò che concerne la fruibilità e le modalità di accesso ai dati stessi.

considerati inoltre i recenti indirizzi di e-government della Pubblica Amministrazione volti all’efficacia e all’efficienza dei servizi forniti all’utenza, unitamente alla trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione stessa.

vista la Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 riguardante l’accesso del pubblico all’informazione ambientale che prevede la massima diffusione di tali dati da parte della Pubblica Amministrazione, ricorrendo alle tecnologie di informazione e di comunicazione ICT (progetti di Information and Communication Technology) e ritenuto opportuno dare la massima visibilità possibile alle informazioni contenute nelle Banche dati naturalistiche.

ritenuto a tal fine opportuno provvedere al continuo aggiornamento scientifico delle Banche Dati Naturalistiche, anche attraverso l’acquisizione di basi dati elaborate da soggetti esterni all’Amministrazione regionale;

ritenuto inoltre necessario definire in modo organico e regolamentare i rapporti con i fornitori e i fruitori di dati naturalistici esterni all’Amministrazione Regionale, in modo da garantire la massima diffusione dei dati, ma anche di tutelare le prerogative di proprietà e di sensibilità;

visti i criteri con cui altre strutture, anche a livello internazionale, hanno affrontato le medesime tematiche;

vista la bozza di protocollo denominato “Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso alle Banche Dati Naturalistiche Regionali” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, da sottoscriversi dall’Amministrazione regionale e dai singoli fornitori dei dati;

visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

Di approvare le linee guida denominate “Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso alle Banche Dati Naturalistiche Regionali” che regolamentano i rapporti con i fornitori ed i fruitori di dati naturalistici esterni all’Amministrazione Regionale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante sotto la lettera A.

Di autorizzare il Responsabile del Settore Pianificazione Aree protette alla sottoscrizione del protocollo di cui all’allegato B con i singoli fornitori e fruitori di dati naturalistici esterni all’Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

BANCHE DATI NATURALISTICHE
REGIONE PIEMONTE (BDNRP)

Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso ai dati

Sommario

1. Finalita’

2. Origine dei dati

3. Proprietà dei dati

4. Proprietà dei software

5. Protezione e utilizzo dei dati

6. Divulgazione dei dati

7. Gestione delle BDNRP

Tabella schematica di accesso ai dati e clausole per il loro utilizzo

8. GLOSSARIO


1. Finalità

Le finalità istitutive delle banche dati naturalistiche regionali sono:

* la conservazione delle specie e degli ambienti in natura;

* una base conoscitiva per la corretta gestione del patrimonio naturalistico regionale piemontese;

* il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulla biodiversità nel territorio regionale;

* il monitoraggio della qualità e/o vulnerabilità degli ambienti;

* garantire l’accesso all’informazione ambientale in ottemperanza alla direttiva comunitaria 2003/4/CE del 28/1/2003.

In nessun caso le banche dati naturalistiche regionali possono essere utilizzate a fini di lucro e i dati in esse contenuti essere ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontologici di seguito delineati.

2. Origine dei dati

I dati che afferiscono alle banche dati naturalistiche regionali possono provenire da:

* Banche Dati Naturalistiche Regionali preesistenti, incluse le banche dati delle Aree protette regionali;

* dati acquistati dalla Regione, inclusi quelli raccolti durante studi per Piani Naturalistici, Piani di gestione dei Biotopi, etc.;

* banche dati create, gestite e aggiornate da altre istituzioni, enti, associazioni o privati;

* dati provenienti da collezioni museali o di erbario pubbliche;

* dati forniti da collaboratori (persone o istituzioni) a titolo gratuito;

* dati bibliografici.

3. Proprietà dei dati

I dati forniti a titolo gratuito da persone o istituzioni, pubbliche o private, sono di proprietà degli Autori del dato.

La Regione può acquisire il diritto al libero utilizzo dei dati, che in questo caso sono da considerarsi in comproprietà con l’Autore dei dati; l’Autore resta libero di utilizzarli per le sue finalità.

I dati bibliografici raccolti dalle BDNRP sono pubblici.

I dati informatizzati presso altre banche dati possono essere di proprietà degli Autori, pubblici o del Gestore della banca dati secondo i criteri deontologici espressi da tali banche dati. Un apposita convenzione tra BDNRP e le banche dati di altra origine potrà stabilire proprietà, accesso ai dati e loro utilizzo nel caso di una cessione (a titolo gratuito o oneroso) dei dati alle BDNRP.

4. Proprietà dei software

I software necessari all’informatizzazione, gestione e estrazione dei dati naturalistici sono di proprietà dell’Ente o della Società che lo ha prodotto e dei suoi Autori, salvo accordi diversamente formalizzati.

5. Protezione e utilizzo dei dati

I dati originali affidati da terzi (collaboratori, Enti, etc.) a titolo gratuito sono confidenziali e di proprietà dell’Autore, ovvero di colui che ha effettuato l’osservazione o che è proprietario della collezione/erbario, salvo specifico accordo tra la Regione e l’Autore.

I dati affidati da terzi a titolo oneroso alla Regione sono da considerarsi in comproprietà tra la Regione e l’Autore o il proprietario della collezione/erbario. I comproprietari dei dati sono liberi di utilizzare, nel tempo e nei modi ritenuti più opportuni, i dati e le osservazioni in proprio possesso; l’utilizzo dei dati non deve in ogni caso mettere a rischio specie o siti vulnerabili.

La Regione s’impegna a non pubblicare e a non distribuire i dati in forma integrale, acquisiti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, senza l’accordo esplicito dell’Autore o dell’Istituzione che li ha forniti, salvo che tale autorizzazione sia stata previamente concessa all’atto della cessione dei dati, con obbligo di citazione dell’Autore stesso.

I dati bibliografici sono utilizzabili senza limitazioni, se non per motivi di conservazione per specie o ambienti particolarmente vulnerabili.

La Regione è autorizzata a utilizzare i dati integrali, senza divulgarli, al solo fine di tutelare le specie rare o protette e gli ambienti di particolare interesse naturalistico.

La Regione è autorizzata a fornire copia dei dati integrali riguardanti il territorio delle Aree protette regionali agli Enti gestori competenti su tali aree che partecipano al progetto di costruzione delle BDNRP, fornendo dati o attivando progetti specifici di collaborazione, in quanto organi regionali deputati per legge alla tutela del territorio e dei beni naturali.Gli Enti gestori sono autorizzati a utilizzare i dati integrali, senza divulgarli, al solo fine di tutelare le specie rare o protette e gli ambienti di particolare interesse naturalistico.

In nessun caso gli Enti gestori delle aree protette regionali sono autorizzati a pubblicare o diffondere i dati integrali non di loro proprietà, salvo specifico e formalizzato accordo con gli autori o con la Regione.

La Regione è autorizzata a utilizzare i dati in forma sintetica, senza ulteriore richiesta di autorizzazione agli Autori, al fine di:

- Tutelare le specie e gli ambienti rari, protetti e vulnerabili, con particolare riferimento a quanto richiesto dalle normative vigenti.

- Valorizzare e divulgare il patrimonio naturalistico piemontese con particolare riferimento alle Aree protette regionali e ai Siti della Rete Natura 2000 .

- Rispondere a richieste esterne di informazioni riguardanti specie o siti per ottemperare alle finalità delle BDNRP.

- Partecipare a progetti nazionali o internazionali attinenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche attraverso la condivisione di dati in forma sintetica.

La Regione è autorizzata a fornire a Enti di Gestione delle Aree Protette, Comuni, Comunità montane e Province elaborati cartografici o dati sintetici necessari alla tutela dei beni ambientali di competenza dei citati Enti, con particolare riguardo alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza. Gli Enti in questione non sono autorizzati a diffondere a terzi i dati che vengono loro forniti.

6 Divulgazione dei dati

E’ prevista, da parte della Regione Piemonte, la divulgazione dei dati sintetici contenuti nella BDNRP attraverso atlanti di distribuzione, pagine Internet o altre pubblicazioni divulgative, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. gli Autori dei dati originali sono considerati e citati come co-autori;

2. l’elenco dei rilevatori e il loro ruolo devono essere indicati in modo appropriato;

3. i coordinatori e i compilatori sono altresì citati in ragione del lavoro svolto;

4. la citazione dei dati maggiormente significativi dev’essere accompagnata dalla esplicita citazione del/i rilevatore/i;

5. la validità scientifica dei dati divulgati deve essere garantita dal gestore della banca dati che revisionerà gli elaborati realizzati dai redattori dell’opera di divulgazione.

La Regione è autorizzata a mettere in contatto i proponenti di eventuali progetti (Enti, associazioni o persone fisiche) con i proprietari delle osservazioni per definire le condizioni di un eventuale utilizzo dei dati integrali.

7. Gestione delle BDNRP

La Regione Piemonte si impegna a gestire e divulgare i dati raccolti nelle BDNRP solo ed esclusivamente secondo i criteri deontologici qui delineati.

La Regione Piemonte può affidare il coordinamento della gestione e della validazione scientifica dei dati acquisiti ad un soggetto Gestore esterno che si impegna a garantire il conseguimento delle finalità istitutive delle BDNRP per conto della Regione stessa.

Il Gestore si impegna a verificare l’attendibilità scientifica e a validare i dati da inserire nelle BDNRP avvalendosi dell’aiuto di esperti negli specifici settori.

La Regione può altresì affidare il coordinamento della divulgazione dei dati ad un soggetto esterno che si impegna a garantire il conseguimento delle finalità istitutive delle BDNRP per conto della Regione stessa, nel rispetto dei criteri deontologici sopra indicati.



allegato




8. GLOSSARIO

Si intendono in forma sintetica i dati che risultano dalla limitazione d’accesso ad alcuni campi. Per essere considerato sintetico un dato non deve consentire la localizzazione precisa della stazione, ovvero non deve contenere indicazioni di località o coordinate geografiche precise.

Dati sintetici sono ad esempio dati organizzati per comune o riconducibili ad una cartografia su reticolo UTM di 10 km di lato; sono altresì dati sintetici elenchi floristici di vallate o elenchi per foglio della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Si intendono in forma integrale i dati inseriti nella loro interezza comprese le indicazioni di località precise, le relazioni sinonimiche, i dati stazionali associati.