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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 66-12963

Avviamenti a selezione nella Pubblica Amministrazione ex art. 16 L. 56/87. Disposizioni attuative dell’art. 3 L.R. 12/04

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

visto il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 recante il “Regolamento delle assunzioni nel pubblico impiego” e, in particolare, la tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto che l’art. 2, co. 3°, lett. b), della predetta legge prevede l’attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di cui all’art. 2, co. 1°, del D. lgs. 469/97;

preso atto che l’art. 2, co. 4°, della predetta legge prevede che le Province esercitino le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione delle parti sociali nelle Commissioni di cui all’art. 6, co. 1°, D. lgs. 469/97;

considerato che, ai sensi dell’art. 1, co. 2°, del D.P.R. del 7 luglio 2000, n. 442 le Regioni devono stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali”;

visto il D. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del D. lgs. 181/2000, recante norme per agevolare l’incontro domanda - offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, co. 1°, lett. a), della l. 17 maggio 1999, n. 144";

preso atto che l’art. 1 bis, co. 3°, del predetto decreto prevede la soppressione delle liste di collocamento ordinario;

preso atto che l’art. 2, co. 3°, del predetto decreto prevede che le Regioni definiscano gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;

visto l’Accordo, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003, su alcuni indirizzi interpretativi relativi al D. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

considerata la necessità di conformare le procedure di avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/87 alle modifiche apportate al quadro normativo con i Decreti legislativi 469/97, 181/00, e 297/02, nonché di fissare i nuovi parametri di selezione nel rispetto dei principi fondamentali della selezione pubblica;

vista la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004";

visto l’art. 3 della predetta legge che, ai comma 1, 2 e 3, individua i criteri oggettivi utili al fine di “verificare l’idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell’avviso pubblico”, e demanda alla Giunta Regionale di disciplinare con proprio provvedimento le relative modalità attuative;

visto l’art. 3 della predetta legge che, al comma 4°, prevede che “le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti pubblici non economici nazionali”;

considerato che, poiché la certificazione ISEE si riferisce alla situazione patrimoniale/reddituale dell’anno precedente in senso fiscale e, pertanto, non tiene conto delle variazioni eventualmente intervenute nella situazione del lavoratore nell’ultimo periodo prima della partecipazione alla selezione, si è convenuto, in seguito al confronto Regioni - Province oltre che sulla validazione dei nuovi criteri formulati sulla base della dichiarazione ISEE, anche sull’applicazione di un parametro correttivo dell’indicatore ISEE sulla base della presentazione di un’autocertificazione relativa ai periodi lavorati/non lavorati nell’anno in corso;

considerato, infine, che l’applicazione degli indirizzi contenuti nel presente atto debba essere preceduta da un adeguato periodo di tempo per la loro pubblicizzazione e per l’approntamento della strumentazione informatica e relativo adeguamento del programma applicativo attualmente in uso presso i Centri per l’Impiego;

posto in evidenza che del presente provvedimento sarà data informazione alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 3 comma terzo L.R. 12/04;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,

delibera

di stabilire gli indirizzi e gli ulteriori criteri che i servizi competenti devono rispettare nell’attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 della l. 56/87, secondo le modalità attuative di seguito descritte:

a) gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base della graduatoria dei candidati che abbiano presentato la domanda a seguito di avviso pubblico ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell’avviso pubblico; la formazione e pubblicazione della graduatoria pertanto non avverrà più con periodicità annuale, ma contestualmente agli avvisi pubblici;

b) ai fini della formazione della suddetta graduatoria, i criteri applicabili sono due:

1) reddito e patrimonio dell’intero nucleo familiare del lavoratore, in base alla certificazione ISEE secondo i metodi ed i sistemi specificati nell’AllegatoTecnico;

2) anzianità nello stato di disoccupazione, in base alle previsioni contenute nel D. lgs. 297/02 e secondo la metodologia specificata nell’Allegato Tecnico.

c) la dichiarazione ISEE viene variata mediante l’applicazione di coefficiente correttivo di aggiornamento per renderlo attuale alla data della partecipazione alla selezione . Tale coefficiente correttivo è applicato secondo le indicazioni riportate nell’Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente atto di indirizzo;

I criteri di cui al presente provvedimento saranno applicati a decorrere dal 1/10/2004, per dar modo che siano adeguatamente pubblicizzati e sia approntata la necessaria strumentazione informatica come indicato in premessa.

Il presente provvedimento ha carattere sperimentale ed i suoi effetti saranno sottoposti a verifica entro un anno dalla pubblicazione.

Del presente provvedimento sarà data informazione alla Competente Commissione Consiliare.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa sul Bilancio Regionale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

allegato