Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Cuneo
Deliberazione G.P. n 392 del 13 maggio 2004. Progetto per il secondo ampliamento di cava di sabbia e ghiaia detta dei Cervi, in località Cervignasco nel Comune di Saluzzo. Proponente: Costrade s.r.l. - Via Saluzzo 11- Saluzzo. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..
(omissis)
In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dellistruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dellARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dellEnte, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dellintervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dallautorità competente e prodotte dal proponente, in quanto:
- gli interventi di ampliamento in progetto interessano unarea già compromessa dallattività estrattiva, la prosecuzione della quale non compromette la capacità di rigenerazione delle componenti ambientali coinvolte;
- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo recupero a fini naturalistici.
Per mitigare ulteriormente lentità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso dopera e per ottimizzare il recupero dellarea è altresì emersa lesigenza di formulare le seguenti prescrizioni per la realizzazione dellampliamento proposto:
(omissis)
Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nellambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 27 aprile 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dellEnte.
(omissis)
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di secondo ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata Cava dei Cervi in località Cervignasco del Comune di Saluzzo (CN), presentato dal Sig. Franco Lovera, in qualità di amministratore unico della Società Costrade s.r.l., con sede legale in Saluzzo (CN), Frazione Cervignasco, Via Saluzzo 11, in quanto:
- gli interventi di ampliamento in progetto interessano unarea già compromessa dallattività estrattiva, la prosecuzione della quale non compromette la capacità di rigenerazione delle componenti ambientali coinvolte;
- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo recupero a fini naturalistici.
2. Per mitigare ulteriormente lentità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso dopera e per ottimizzare il recupero dellarea, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione, con cadenza mensile, della soggiacenza della falda nel piezometro presente allinterno della cava e in almeno tre pozzi accessibili nellintorno dellarea oggetto di coltivazione. Entro il 31 ottobre di ogni anno i dati raccolti dovranno essere trasmessi allAmministrazione Provinciale di Cuneo e allARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo. Comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune di Saluzzo, alla Provincia di Cuneo - Ufficio Cave ed allARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo.
- La coltivazione avvenga per lotti successivi al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione dei singoli lotti.
- La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto, e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica indicata in progetto.
- Le scarpate risultanti dallattività estrattiva nellarea di ampliamento, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.
- Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.
- Le pareti del fosso disperdente e delle canalette previste in progetto per la regimazione delle acque meteoriche dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio erbaceo.
- Il parziale riempimento della fossa al termine della fase di coltivazione dovrà avvenire esclusivamente con terre e rocce da scavo non inquinate, come previsto negli elaborati progettuali presentati a corredo dellistanza.
- Entro il primo semestre autorizzativo dovrà essere completamente realizzata la barriera vegetale lungo la fascia di rispetto dalla Strada Provinciale n. 220 della Revalanca e lungo il tratto di ferrovia dismessa;
3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 24.11.2003 e del 27.04.2004, conservati agli atti dellEnte e precisamente:
- Parere tecnico favorevole della Regione Piemonte -Settore Verifica Attività Estrattiva- espresso in Conferenza e formalizzato con nota n. 6313/16.4 del 23.04.2004; detto parere è espresso per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni per la formulazione di positivo giudizio di compatibilità ambientale nonché per il rilascio di autorizzazione allesercizio dellattività estrattiva per larco temporale di 6 anni;
- Parere favorevole con prescrizioni espresso in Conferenza dallIng. Vailati a nome degli esperti nominati dalla Provincia nella Conferenza dei Servizi ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), attiene il rilascio dellautorizzazione per la prosecuzione della coltivazione della cava in oggetto per larco temporale di 6 anni a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo;
- Parere favorevole del Comune di Saluzzo, sede dellintervento, espresso in Conferenza ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. e formalizzato con D.G.C. n. 407 del 13.11.2003; detto parere, che si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è rilasciato con la prescrizione che venga ottenuto a carico del proponente il nulla osta della Provincia e delle Ferrovie dello Stato in quanto lattività estrattiva ricade in parte nelle relative fasce di rispetto, dando atto che dovranno essere avviate le procedure di variante al P.R.G.C.
- Parere igienico-sanitario favorevole dellAzienda Sanitaria Locale n. 17 espresso con nota n. 29594 del 21.04.2004 previa adozione da parte del proponente di idonei accorgimenti:
- per evitare lingresso di persone estranee non autorizzate allinterno dellarea di lavorazione;
- per evitare che la circolazione dei macchinari utilizzati per lo scavo e la movimentazione del materiale costituiscano pericolo per gli altri lavoratori eventualmente operanti nellarea;
- per ridurre al minimo possibile lesposizione dei lavoratori al rumore, inalazioni, polveri inalabili; i lavoratori dovranno disporre in prossimità del posto di lavoro di idonei servizi igienico assistenziali (bagni e spogliatoi).
Detto parere si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
4. di rinviare altresì la formalizzazione dellatto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Saluzzo, sede dellintervento, da assumere entro 45 gg. dalla notifica della presente deliberazione;
5. di subordinare lautorizzazione comunale di competenza del Comune di Saluzzo ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;
6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per lacquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e lesercizio degli interventi e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59 per lattuazione degli interventi ricadenti nelle fasce di rispetto delle linee elettriche e telefoniche esistenti e lungo il tratto di ferrovia Airasca-Saluzzo;
7. di stabilire che al fine dellespletamento delle funzioni di controllo previste dallart. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dellARPA Piemonte, Via M. DAzeglio 4, 12100 Cuneo;
8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;
9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;
10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui allart. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dellanno in corso;
12. di dichiarare il presente provvedimento, per lurgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
(omissis)
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso lUfficio di Deposito di questa Provincia e presso lUfficio di Deposito della Regione Piemonte.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dellatto.
Allegati
(omissis)