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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 3 del 22/06/2004. Oggetto: (f88) - Espropriazione aree occorrenti alla sistemazione complessiva della viabilita’ di accesso al cimitero - viale Rimembranza - via Pateri - via Rusca. Aprovazione controdeduzioni alle osservazioni presentate e determinazione delle indennita’ di esproprio

Il responsabile della posizione organizzativa

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di accogliere l’osservazione presentata da parte del Sig. Mazzone Gerardo in data 05/009/04 - prot. n.ro 48021.

Articolo 2

Di determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 865/71 e dell’art. 5 bis della legge 359/92, le indennità di esproprio delle aree edificabili, che in base alla perizia di stima redatta dall’ Ufficio Espropri, a firma della Responsabile Celestina Fullone, in data 11/06/2004, risultano essere le seguenti:

aree a Viabilità/S: Euro/mq. 9,69

aree BR5: Euro/mq. 16,83

aree CR2 (ambiti): Euro/mq. 14,03

aree BP1(ambiti): Euro/mq. 30,86

In ogni fase del procedimento espropriativo i soggetti espropriandi potranno onvenire la cessione volontaria dei beni. In tal caso non si applica la riduzione del 40%, come previsto dal citato art. 5 bis Legge 359/92, per cui le indennita’ da corrispodendere saranno le seguenti:

aree a Viabilità/S: Euro/mq. 16,15

aree BR5: Euro/mq. 28,05

aree CR2 (ambiti): Euro/mq. 23,38

aree BP1(ambiti): Euro/mq. 51,43

A tali importi sarà operata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge 413/91 ed applicata l’IVA del 20% a favore dei soggetti che agiscono in veste di impresa, pervenendo agli importi indicati nell’allegata tabella A).

Articolo 3

Di dare atto che le suddette indennita’ sono comprensive di ogni spettanza ed indennita’ di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai proprietari espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione ne’ maggiorazioni ne’ conguagli, ne’ rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennita’ non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procedera’ con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10. Cio’ fatta salva la possibilita’ per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni. nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennita’.

Articolo 4

Di determinare, ai sensi dell’art. 16 della legge 22/10/1971 n. 865, modificato dall’art.14 della legge 28/1/19770 n.10, le indennità di esproprio delle aree agricole, considerando i valori agricoli medi delle diverse colture in atto nelle aree in questione, comprese nella Regione Agraria n. 15, di cui il Comune di Nichelino fa parte, in base alla tabella pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 del 04/03/2004, che risultano essere i seguenti:

seminativo: Euro/mq. 2,095

seminativo arborato: Euro/mq. 2,214

prato: Euro/mq. 2,214

prato arborato Euro/mq. 2,214

orto: Euro/mq. 4,298

orto irriguo: Euro/mq. 5,832

L’indennità di esproprio è ottenuta moltiplicando i valori agricoli di cui sopra per le superfici espropriate.

Qualora i soggetti espropriandi convengano la cessione volontaria, ai sensi del 1° comma dell’art. 12 Legge 22/10/1971 n. 865, l’indennita’ verra’ maggiorata del 50%, pervenendo agli importi indicati nell’allegata tabella B).

Nel caso in cui l’area sia coltivata dal fittavolo coltivatore diretto, allo stesso verra’ corrisponsta l’indennita’ aggiuntiva, di cui all’art. 17 Legge 865/71, modificato dall’art. 14 Legge 10/77, pari all’indennita’ corrisposta al proprietario, senza l’eventuale maggiorazione del 50%

Mentre, nel caso in cui l’area sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, ai sensi del 1° comma dell’art. 12 Legge 865/71, il prezzo di cessione volontaria e’ determinato in misura tripla rispetto all’indennita’.

Articolo 5

Il presente decreto sara’ notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 6

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennita’ determinate.

Articolo 7

Estratto del presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

Articolo 8

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 22 giugno 2004.

Capo Servizio Programma Urbanistica/Respesponsabile della P.O.
Nicola Balice