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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida” - Roccaverano (Asti)

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n 11 del 3 giugno 2004)

TITOLO 1
PRINCIPI

Art. 1
Denominazione, natura giuridica e ruolo

1) La Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida”, costituita col decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito approvazione della L.R. 22-07-2003, n. 19, quale unione dei comuni montani di Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame e Vesime e dei comuni non montani confinanti di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e di Rocchetta Palafea, è ente locale sovraccomunale.

2) La Comunità Montana promuove, programma e attua politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

3) E’ titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

4) Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

5) E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

6) Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 2
Territorio e sede

1) Il territorio della Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida”, la cui zona omogenea è stata definita dall’art. 5 della Legge Regionale 22 luglio 2003 n. 19, comprende i territori dei Comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame e Vesime.

2) La Comunità Montana ha sede legale, istituzionale e di rappresentanza in ROCCAVERANO, via Roma n. 8 e sedi operative dislocate sul territorio in base alla migliore funzionalità dei servizi prestati.

3) Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luoghi diversi da tale sede.

Art. 3
Fonti giuridiche e normative

1) Ai sensi dell’art. 27 della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la Comunità Montana è Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge, emanati da qualsiasi Organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.

Art. 4
Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1) La Comunità Montana, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione del proprio territorio, l’esercizio di funzioni proprie, delegate e l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2) La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3) Nell’ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica Montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un’economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenendo però conto delle compatibilità ecologiche;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell’anno (in quanto si riconosce che il servizio da esso svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e dall’isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazioni sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l’armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovra comunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e dalla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;

g) favorire l’elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un’adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell’applicazione concreta dell’art. 6 della Costituzione repubblicana;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

l) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico - sociale e per la protezione dell’ambiente montano, favorire ogni utile forma d’intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all’interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione delle Comunità Europee per tali fini;

Art. 5
Gestione in forma associata di funzioni comunali - Unione dei Comuni

1) La Comunità Montana riconosce nel Comune l’Ente storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2) La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri. Per consentire questo risultato, la Comunità Montana, d’intesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale il modello ideale di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.

Art. 6
Finalità

1) La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni appartenenti e da tutti gli altri Enti ed organismi contemplati dalle leggi.

2) La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi.

3) L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l’armonico riequilibro delle condizioni di esistenza della popolazione attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e, sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso soprattutto tramite corsi di formazione professionale;

b) la difesa del suolo e dell’ambiente;

c) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche a livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

e) Il miglioramento dei collegamenti viabili;

f) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

g) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei patrimonio storico ed artistico della Comunità Montana;

h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;

i) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, della popolazione e del territorio con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte all’incremento del turismo, dell’agricoltura e dell’artigianato;

j) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale.

La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di Bonifica Montana individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all’interno del bacino idrografico di competenza.

Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità Montana, che costituiscono naturale completamente al bacino idrografico.

La Comunità Montana predispone il programma di interventi. di cui al punto precedente, promuovendo Conferenze di servizi con la Regione e l’Autorità di Bacino.

Alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale.

La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

k) Gestione del patrimonio forestale.

La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell’Unione Europea, agendo attraverso:

- apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

- accordi di programma con Enti pubblici;

- l’individuazione di idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione di boschi;

- promozione della costituzione associate di proprietari, di consorzi di miglioramento fondiario, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 comma 3 della legge 97/1994.

La Comunità Montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l’utilizza ione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolge le seguenti attività:

- manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;

- mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

La Comunità Montana, su delega dei Comuni, gestisce le proprietà silvo pastorali dei Comuni stessi, mediante apposite convenzioni.

La Comunità Montana può affidare la realizzazione delle attività di cui al punto M)2/b, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 17, comma 1, della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività in Comuni montani.

l) Piccole opere di manutenzione ambientale.

La Comunità Montana, anche in applicazione dell’art. 7 della legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell’importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro silvo pastorali. Possono beneficiare dei contributo, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

m) Agricoltura, alimentazione caccia e pesca.

La Comunità Montana esercita le funzioni attribuitele dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”.

La Comunità Montana, secondo le proprie competenze, si interessa in materia di funghi e tartufi

n) Incentivi per l’insediamento nelle zone montane.

Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità Montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani.

Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

La Comunità Montana può erogare contributi a favore dei residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale. Può altresì prevedere incentivi per potenziare la telefonia mobile.

La Comunità Montana stabilisce l’entità dei contributi in base alle modalità di erogazione stabilite annualmente dalla Giunta Regionale. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

o) Interventi per la valorizzazione e sostegno dei prodotti tipici locali, quali vini, formaggi e nocciole, castagne, funghi, tartufi ecc.

p) Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità Montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

q) Turismo rurale in ambiente montano.

Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo dei turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell’ambiente rurale e naturale.

La Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

La Comunità Montana può concedere incentivi per l’attuazione dei progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

r) Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

La Comunità Montana definisce gli interventi e le azioni da realizzare in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dell’artigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna. Individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

s) Trasporti.

Per i Comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei Comuni, provvede ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà come da Regolamento.

Il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.

La Comunità Montana può stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.

L’organizzazione dei servizio è definita da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell’art. 23 della legge 97/94.

La Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

t) Informatizzazione.

Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell’art. 24 della legge 97/94, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dell’Amministrazione pubblica.

u) Servizio scolastico.

La Comunità Montana, nell’ambito delle sue competenze, collabora con l’Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l’autorità scolastica competente.

La Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitaria, può altresì concedere contributi per il servizio di trasporto.

v) Tempo libero e Sport.

La Comunità Montana promuove la valorizzazione degli sport tradizionali quali la palla pugno. Favorisce la creazione di centri sportivi polivalenti da realizzare in aree strategiche al servizio principale delle scuole.

w) Servizio postale.

La Comunità Montana, in accordo con l’Amministrazione Provinciale, attua tutte le azioni volte a mantenere i servizi postali sul territorio comunitario.

Art. 7
Metodi e strumenti di azione

1) Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art. 6, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

i) L’impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico che non preveda peraltro la partecipazione diretta alla gestione.

CAPO 2
SEGNI DISTINTIVI

Art. 8
Sigillo, stemma e gonfalone

1) La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comunita’ Montana Langa Astigiana Val Bormida” e con lo stemma ed il gonfalone costituiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 2002. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

Art. 9
Albo Pretorio

1) Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all’ “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario-Direttore è responsabile della pubblicazione, che viene opportunamente certificata.

TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO 1
STATUTO

Art. 10
Carattere e contenuto

1) Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana.

2) In particolare lo statuto disciplina :

a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;

b) le modalità di elezione dell’organo esecutivo;

c) l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) l’attività di programmazione;

e) le forme di collaborazione con i comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;

f) le modalità di gestione dei servizi;

g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio appartenente alla Comunità Montana.

Art. 11
Interpretazione

1) Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

2) E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre Comunità Montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.

3) E’ ammesso il ricorso all’intenzione del formatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio comunitario.

4) Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Art. 12
Modifiche e abrogazioni

1) Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da un terzo dei comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame del consiglio generale entro sessanta giorni dalla presentazione.

3) Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

4) L’abrogazione dell’intero statuto può essere disposta esclusivamente con l’atto di approvazione di un nuovo statuto.

Art. 13
Pubblicazione

1) Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche all’ Albo Pretorio della Comunità Montana ed all’Albo Pretorio dei Comuni membri

CAPO 2
REGOLAMENTI

Art. 14
Caratteri e materie

1) La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2) I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 15
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1) Salvo le deroghe previste dalla Legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio che la esercita su iniziativa della Giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.

2) La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3) I regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.

4) Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 16
Interpretazione

1) I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’articolo 11 per l’interpretazione dello statuto.

TITOLO IlI
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1
ORGANI POLITICI

Sezione 1
Articolazione degli organi

Art. 17
Definizione degli organi

1) Sono organi della Comunità Montana :

a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta o Organo Esecutivo;

c) il Presidente della Comunità Montana;

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3) L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto.

Art. 18
Status degli Amministratori

1) Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

Sezione 2
Il Consiglio / Organo Rappresentativo

Art. 19
Composizione

1) L’Organo rappresentativo della Comunità Montana è composto da tre rappresentanti di ciascun comune, sia esso montano che non montano.

2) I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

3) L’organo rappresentativo della Comunità Montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni. Si intende rinnovato con l’avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

4) In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della Comunità Montana.

Art. 20
Competenze

1) Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall’apposito Regolamento.

2) In particolare, il consiglio ha competenza negli atti fondamentali indicati dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all’articolo citato nel comma precedente non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4) Il Consiglio Generale adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 21
Diritti e doveri dei Consiglieri

1) Ciascun Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità Montana;

b) è Consigliere anziano il più anziano di età;

c) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente, che deve includerle nell’ordine dei giorno della prima seduta del Consiglio per la presa d’atto; esse sono efficaci dalla loro presentazione.

3) 1 Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dei Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 22
Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza

1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio prende atto dell’elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Il Consigliere eletto in un momento successivo rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica, deve essere convalidato dal Consiglio.

3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana gli articoli 64, 65 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 23
Gruppi consiliari

1) In seno al Consiglio possono essere costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 24
Commissioni consiliari

1) Il Consiglio può costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2) Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3) Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5) Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6) Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7) Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8) Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 25
Convocazione, sedute e presenze del Consiglio

1) Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2) Il Presidente è altresì tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio, inserendo in coda all’ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati.

3) Il numero legale per la validità delle sedute è disciplinato dalla legge.

4) Le sedute dei Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5) Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 26
Votazioni

1) Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta, dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3) Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

6) Qualora nelle nomine di competenza dell’Organo Rappresentativo debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7) Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

8) Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

9) Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 27
Deliberazioni

1) L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al Presidente;

b) alla Giunta;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun consiglio comunale della Comunità Montana;

2) Le proposte di cui ai punti c, d, devono essere prese in esame entro 30 giorni e portate all’Ordine del Giorno dell’organo competente, entro i successivi 60 giorni.

3) Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 28
Designazione di rappresentanti

1) Nell’esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e/o designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2) I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. Il Regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal Regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal Regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3) Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti.

4) Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5) Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata, una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l’indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta.

Art. 29
Strumenti di indirizzo e controllo

1) Il Consiglio può rivolgersi all’Organo Esecutivo con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando l’Organo Esecutivo a riferire sulla loro attuazione.

2) La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Sezione 3
La Giunta / Organo Esecutivo

Art. 30
Composizione, elezione e cessazione

1) La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da cinque Assessori.

2) L’elezione della Giunta è regolata dalla legge. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni pieni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l’elenco degli assessori.

3) Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

4) Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le eventuali modifiche nell’attribuzione degli incarichi o delle deleghe nella seduta immediatamente successiva.

Art. 31
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede, nella stessa seduta, il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 32
Competenza

1) La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi;

b) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad assumere mutui ad eccezione di quelli non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla Legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti;

Art. 33
Funzionamento

1) La Giunta provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla Legge Regionale e dallo Statuto.

2) La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5) Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sezione 4
Il Presidente

Art. 34
Competenza

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge Regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo

Statuto, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi;

c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula l’ordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento degli Organi della Comunità Montana;

d) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine dei giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

g) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all’esame della Giunta;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) adotta, sentito il Segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

p) risponde direttamente, o tramite l’Assessore competente, alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;

q) indice i referendum;

r) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

s) propone alla Giunta l’affidamento di funzioni di responsabilità di singole unità organizzative ed individua, sentita la Giunta, il personale a cui affidare l’incarico, in conformità alla pianta organica ed alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Art. 35
Vice Presidente ed Assessore anziano

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma del successivo art. 36.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall’Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 36
Deleghe del Presidente

1) Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

CAPO 2
TECNOSTRUTTURE

Art. 37
Principi strutturali ed organizzativi

1) La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri :

a) creazione in collaborazione con i comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da personale qualificato, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell’approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale;

Art. 38
Organizzazione degli uffici e del personale

1) La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, al Presidente ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario generale ed ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2) Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all’economicità.

4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5) I rapporti tra organi politici ed i Responsabili dei Servizi sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 39
Regolamento degli uffici e dei servizi

1) La Giunta attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi; al Segretario-Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini dei perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2) L’organizzazione della Comunità Montana si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

Art. 40
Regolamento e dotazione organica

1) Il Regolamento organico dei personale disciplina la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro, nonché i criteri e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, definisce le unità operative e le loro aggregazioni ed identifica i centri di responsabilità.

2) Il Regolamento organico determina altresì i limiti e le modalità per l’esercizio di attività secondarie e di esperienze di lavoro presso altri Enti.

3) La Giunta determina la dotazione organica complessiva, suddivisa per servizi e qualifiche funzionali, assegnando

alle strutture il personale necessario in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 41
Responsabili degli uffici e dei servizi - Funzioni

1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale. In mancanza di Responsabili di servizi la qualifica è attribuita al Direttore-Segretario.

2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle direttive ricevute dal Segretario - Direttore e secondo quanto indicato dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva.

3) Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi impartiti dal Segretario, dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva.

4) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

5) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle certificazioni;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Presidente; pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento;

f) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Presidente e dal Segretario-Direttore;

g) forniscono al Segretario-Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario-Direttore e dal Presidente;

6) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7) Il Presidente può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 42
Collaborazioni esterne

1) Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore al tempo occorrente per realizzare l’obiettivo del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3) Nei casi consentiti dalla vigente legislazione e per particolari esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei

compiti attribuiti per legge o per delega, potranno essere stipulati contratti di lavoro a termine.

Art. 43
Ufficio di indirizzo e controllo

1) Il Presidente può istituire uno o più uffici posti alle sue dirette dipendenze per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo, composti da personale dipendente dell’Ente, altro personale appositamente assunto e personale con rapporto di lavoro autonomo.

2) Le modalità di costituzione, il funzionamento e la composizione sono stabiliti dal Regolamento

Art. 44
Segretario-Direttore

1) La Comunità Montana ha un proprio Segretario-Direttore o in convenzione con altre Comunità Montane.

2) Il Segretario-Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, oltre alle specifiche funzioni

attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento delle attività, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio generale, presta consulenza giuridica agli organi della Comunità.

3) l Segretario-Direttore può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l’autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, a quelle esterne.

4) Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta Esecutiva, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5) Attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti dell’Ente.

6) Roga, o stipula, infine, i contratti nell’interesse dell’Ente ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell’interesse dell’Ente.

7) Il Segretario-Direttore, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio generale e della Giunta Esecutiva, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all’adunanza.

8) Nel caso di assenza del Segretario-Direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate, tramite Convenzione, al Segretario di altra Comunità Montana.

CAPO 3
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 45
Forma degli atti amministrativi

1) Gli atti amministrativi del consiglio generale e della giunta esecutiva sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2) Gli atti amministrativi del Presidente e dei Responsabili dei Servizi sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3) Le determinazioni, distinte per singoli Uffici, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l’ordine cronologico.

CAPO 4
ORGANO DI REVISIONE

Art. 46
Revisore

1) La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

2) Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno venti giorni prima della data della seduta consigliare relativa alla sua elezione.

CAPO 5
RESPONSABILITA’

Art. 47
Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi

1) Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Le responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO 1
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 48
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1) Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2) Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli Organi periferici dello Stato e degli organismi e enti consentire la massima collaborazione di Enti privati e privati singoli al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

g) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.

3) In particolare :

a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Art. 49
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1) La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell’attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce l’unitario strumento di programmazione della Comunità Montana.

3) Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.

4) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio..

Art. 50
Progetti speciali integrati

1) La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d’intesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 51
I piani di settore e di servizi

1) Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana ha facoltà di dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto dei piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

2) In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

CAPO 2
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 52
Forme di gestione

1) La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2) Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

4) La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

c) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

d) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza

Art. 53
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1) La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 30 “convenzioni”, 31 “consorzi” e 34 “accordi di programma” dell’ordinamento locale.

Art. 54
Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1) In tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana, atti a garantire un’adeguata influenza della Comunità Montana sull’azione dei primi.

2) La Giunta riferisce annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3) I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Art. 55
Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1) L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2) L’esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l’Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’esercizio della delega.

3) La Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della Comunità stessa.

4) La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 56
Adesioni ad Enti ed Associazioni

1) La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad Enti, Organismi ed Associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO 3
NORME FINANZIARIE

Art. 57
Entrate

1) La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivate e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e Organismi pubblici e privati.

2) La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale associativo da parte dei comuni membri commisurato alla popolazione residente.

Art. 58
Ordinamento finanziario e contabile

1) La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 59
I contratti

1) La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, da cui derivino un’entrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti deliberativi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2) Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei contratti.

3) In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par-condicio ” tra i concorrenti.

4) In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il Responsabile del servizio competente.

Art. 60
Servizio tesoreria

1) Il servizio di tesoreria è affidato dalla Giunta Esecutiva ad un Istituto di Credito o alle Poste Italiane, che dispongano di una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio.

2) I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

3) Il servizio di Tesoreria sarà affidato per un periodo non superiore ad anni sei con una gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare capitolato di programma, approvato dal Consiglio. Valgono in materia le leggi vigenti.

TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 61
Strumenti

1) La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) può istituire il difensore civico;

l) adotta un Regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 62
Informazione

1) La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 63
Accesso

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vietino l’accesso o comunque il differimento della divulgazione.

2) E’ garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3) Il diritto di accesso comprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento ed ottenerne copia.

4) L’esercizio dell’accesso deve essere disciplinato dal Regolamento, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 64
Rapporti economici con i privati

1) La Comunità Montana stabilisce con apposito Regolamento criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. Di norma, l’erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovra comunale.

Art. 65
Associazioni

1) La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionari.

Art. 66
Consulte

1) La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio.

2) Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3) Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4) Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico - amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5) L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal Regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consuete deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

Art. 67
Istanze

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2) L’organo al quale è diretta l’istanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 68
Petizioni

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 50, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2) L’organo a cui la petizione è rivolta, deve prendere in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 69
Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2) La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3) L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 70
Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, tariffe, bilanci, conti consultivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti ed aziende, su deliberazioni di mera esecuzione di norme statali e regionali, in materia statutaria e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta :

a) del Consiglio della Comunità Montana;

b) dei Consigli di almeno 9 Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

c) di un numero di cittadini elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana non inferiore ad 1/10 dell’intero corpo elettorale dei Comuni medesimi. Non più del 50% degli elettori potrà appartenere allo stesso Comune.

5) L’ammissibilità dei referendum è accertata da una Commissione composta dal Difensore civico ove esiste e da due esperti nominati dal Consiglio. Fino a quando il Difensore civico non sia nominato, gli esperti nominati dal Consiglio sono tre di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza..

6) Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate nell’anno precedente.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole dei referendum il Consiglio o la Giunta devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Altrettanto può fare la Giunta all’unanimità.

9) Il Regolamento determina le ulteriori norme per l’attuazione del referendum.

Art. 71
Difensore civico

1) Può essere istituito il Difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti ed interessi dei cittadini.

2) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Egli resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

3) I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato, operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche le auto-candidature.

4) Il Regolamento disciplinerà le attribuzioni, i mezzi e le funzioni del Difensore civico.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72
Entrata in vigore dello Statuto

1) Il presente Statuto entra in vigore, decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2) Le norme dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione, sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

Art. 73
Regolamenti di attuazione

1) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2) Il Consiglio della Comunità Montana delibera i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi dodici dall’entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.