Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Novara
Art. 34, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n.267. Approvazione dellaccordo di programma per costituire il Piano di zona coordinato a scala sovracomunale previsto dal piano territoriale regionale - aree di approfondimento Ovest Ticino
Il Sindaco
Dato atto che in data 14.1.2003 è stato sottoscritto con i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate un protocollo dintesa sulla necessità di stipulare un Accordo di Programma ai sensi dellart.34 del D.lgs 267/2000 che costituisca il piano di zona coordinato a scala sovracomunale, previsto dalle Norme del Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino, approvato con la D.C.R. n. 417 -11196 del 23.7.1997, relativo allarea localizzata ad est/sud est della città;
Vista la con nota prot. n.11992-RI 10/1909 del 01.03.2004 con la quale il Comune di Novara promotore della conclusione dellAccordo di Programma ha convocato la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dallart.34 comma 3° del D.lgs 267/2000;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29.3.2004 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma sopracitato da sottoscrivere con i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate;
Dato atto che il predetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 10.06.2004 tra il Comune di Novara e i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate;
Accertato che lAccordo di Programma di che trattasi non comporta variante rispetto alla disciplina urbanistica vigente o adottata;
Considerato che ai sensi dellart.34, comma 4°, del D.lgs 18.8.2000 n. 267 lAccordo citato prevede che lo stesso venga approvato con atto formale e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;
Visto lart.34 del Decreto Legislativo n.267/2000;
decreta
E approvato lAccordo di Programma per costituire il piano di zona coordinato a scala sovracomunale previsto dalle norme del Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino, sottoscritto a Novara il giorno 10.06.2004 tra il Comune di Novara e i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Novara, 18 giugno 2004
Il Sindaco
Massimo Giordano
Accordo di programma costituente piano di zona ai sensi della Scheda dambito 26 e dellart. 11 n. di a. del Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino
Premesso che con deliberazione del C.R. 23 luglio 1997 n. 417 - 11196 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino che prevede fra laltro una vasta area agricola di valorizzazione e salvaguardia, localizzata nella porzione di piano irrigua posta ad est/sud est del capoluogo ed interessante i comuni di Novara, Trecate, Sozzago e Romentino.
Dato atto che detta area è disciplinata dallart. 11 delle Norme Generali del Piano
Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino, e che in particolare il 4° comma dellart. 11 medesimo rimanda alla scheda dambito S.A. 26.
Rilevato che le disposizioni anzidette del P.T.R. dianzi indicato prevedono la formazione - allinterno dellarea agricola di che trattasi - di un piano di zona coordinato a scala sovracomunale"", in assenza del quale sono vietate trasformazioni non correlate con lattività agricola; e che tale piano costituisce il piano esecutivo"" del P.T.R. Ovest Ticino di cui allart. 11 delle norme di attuazione del P.T.R. medesimo.
Considerato che la scheda dambito 26 del P.T.R. anzidetto individua gli obiettivi generali da perseguire con il piano di zona"" sovra indicato, nonché i criteri e gli indirizzi che lo stesso deve soddisfare, fermo restando il fatto che compete appunto al piano di zona"" predetto tradurre sul territorio gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi medesimi attraverso alla formulazione di scelte che tengano conto dei contenuti di tutti gli strumenti di pianificazione a qualsiasi titolo operanti (P.T.R. Ovest Ticino, P.T.R. generale, P.T. provinciale adottato), contenuti che devono essere coordinati là dove si differenziano, tenuto conto del fatto che il P.T.R. Ovest Ticino non reca prescrizioni nella scheda dambito 26, bensì indirizzi, criteri ed obiettivi generali da tradurre in scelte concrete ed univoche.
Constatata la necessità di porre pertanto in essere il piano di zona"" predetto al fine di dare luogo alle scelte territoriali di cui dianzi, facendo sì che le stesse siano compatibili con le esigenze localizzative già emerse e riconosciute con atti deliberativi di Consiglio Comunale.
Rilevato che il piano di zona di che trattasi non ha altra definizione né disciplina che quella espressa dalla scheda dambito 26 del P.T.R. Ovest Ticino.
Considerato che:
- si rende necessario, stante la vigenza nel nostro ordinamento del principio di tipicità in materia amministrativa, individuare lo strumento - legislativamente dato e disciplinato - da utilizzare al fine di porre in essere il Piano di Zona imposto dal P.T.R. Ovest Ticino;
- tale strumento è individuabile, nellAccordo di Programma istituito dallart. 27 della legge 142/90 ed ora disciplinato dallart. 34 del decreto legislativo18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali;
la lettura dellart. or ora citato manifesta chiaramento la correttezza del ricondurre liniziativa intercomunale di cui al P.T.R. Ovest Ticino, di cui dinanzi si è detto, allo strumento in questione: in particolare si veda il comma 1 dellart. 34 l. 267/2000 sopra richiamata;
- anche il confronto con linterpretazione giurisprudenziale e dottrinaria in materia di accordi di programma conduce allimpiego dello strumento medesimo nel caso in esame;
questultimo risulta altresì pienamente compatibile anche con le direttive regionali in materia di accordi di programma recate dalla deliberazione G.R. 24.11.1997, n. 27-23223; si veda in particolare lart. 2 di tali direttive;
- il ricorso allAccordo di programma come strumento per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale è espressamente previsto e stabilito dallart. 2.6., comma 2 (indirizzi), delle norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale di Novara, adottato con deliberazione Consigliare Provinciale 8.2.2002.
Visto il Protocollo dIntesa sottoscritto in data 14.1.2003 da:
Arch. Fabrizio Maiocchi, Assessore allUrbanistica, Pianificazione della Mobilità, Trasporto Pubblico e Riqualificazione Urbana del Comune di Novara, giusta delega del Sindaco prot. n. 1368- R.I. 10/213 del 13.1.2003;
Arch. Pio Occhetta, Assessore allUrbanistica, alla Programmazione, allArredo Urbano, Edilizia Privata del Comune di Romentino giusta delega del Sindaco pro-tempore prot. n. 272 del 11.1.2003;
Sig.ra Marina Favino, Sindaco pro-tempore del Comune di Sozzago;
Dott.ssa Antonia Marchi, Assessore allUrbanistica del Comune di Trecate, giusta delega del Sindaco pro-tempore prot. n. 1013 del 14.1.2003;
dove veniva evidenziata la necessità di stipulare detto accordo di Programma per larea in questione e secondo le seguenti intese:
1) I soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di stipulare un accordo di programma a sensi di legge, che costituisca piano di zona e quindi piano esecutivo del P.T.R. Ovest Ticino, relativo allarea localizzata nella porzione di piano irrigua posta ad est-sud est del capoluogo ed interessante i Comuni di Novara, Sozzago, Trecate e Romentino;
2) Tale accordo costituisce strumento legittimante la previsione e la realizzazione degli interventi complessi da porre in essere nellarea dianzi indicata (interventi che laccordo di programma costituente piano di zona coordinato a scala sovracomunale definirà esattamente) necessari per la soddisfazione di interessi pubblici o comunque generali individuati, fatte salve le determinazioni dei piani regolatori generali comunali; laccordo di programma di che trattasi darà attuazione ai disposti della pianificazione territoriale relativi allarea di cui al punto 1), e - per quanto concerne il P.T.R. Ovest Ticino - alla scelta del medesimo di affidare appunto al piano di zona in questione la definizione degli usi del territorio considerato, senza mortificare la complessiva valorizzazione dei connotati del territorio medesimo.
3) In particolare, laccordo di programma perseguirà i seguenti obiettivi:
- sviluppo di politiche agrarie che permettano produzione di alta qualità, al fine di poter competere sul mercato garantendo redditi equi per i produttori, secondo le linee guida perseguite dalla politica agricola comunitaria;
- protezione ambientale attraverso misura di limitazione dellinquinamento del suolo e delle acque e misure per laumento della fertilità naturale;
- tutela, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi naturali, promuovendo azioni di recupero ambientale;
- tutela degli agroecosistemi e loro valorizzazione promuovendo la loro progressiva compatibilità ecologica;
- conservazione e tutela del paesaggio e degli elementi minori che lo compongono, promuovendo azioni di recupero paesaggistico;
- valorizzazione dellambito attraverso lo sviluppo di attività fruizionali compatibili.
Laccordo di programma prevederà il rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:
- mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle attività agricole presenti, incentivando lapplicazione di tecniche colturali compatibili con la tutela dellambiente e delle risorse naturali;
- lambito viene pertanto individuato quale area di priorità e privilegio per lapplicazione del Regolamento CEE 2078/92, che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con lambiente;
- tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazione lineari, macchie, alberi isolati);
- in attesa di norme più puntuali, per le aree previste per imboscamenti, per le aree boscate e per gli elementi minori valgono le prescrizioni dellart. 20 delle Norme Generali;
- tutela e salvaguardia delle esistenti fasce alborate e sopravvivenze vegetali;
- tutela e salvaguardia dellassetto morfologico ed idrogeologico con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva;
- mantenimento dellattività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente;
- predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11;
- individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani localizzati allinterno dellambito (cimiteri, impianto di compostaggio etc.);
- mitigazione degli impatti visivi derivanti dallinserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali, quali ad esempio il tracciato in rilevato della tangenziale, di impianti urbani, di edifici percepibili a distanza, ecc.; in tal senso dovranno essere previsti interventi di recupero e di inserimento paesaggistico, nonché di nuova strutturazione del paesaggio nei casi di maggior complessità;
- inserimento di attrezzature di interesse generale nel rispetto del paesaggio.
4) I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, anche attraverso ad incontri con le Associazioni interessate, il contenuto dellaccordo di programma predetto; e quindi a stipulare ed attuare laccordo medesimo.
5) I soggetti sottoscrittori si impegnano pertanto anche alla formazione, adozione ed approvazione (per quanto di competenza) degli strumenti urbanistici e dei regolamenti necessari per lattuazione dellaccordo di programma e pertanto del piano di zona coordinato a scala sovracomunale in cui laccordo si identifica.
6) I soggetti sottoscrittori si impegnano:
a) ad effettuare e concludere la redazione di elaborati normativi e cartografici propedeutici allaccordo di programma entro 90 giorni dalla data del presente protocollo;
b) a formare e stipulare laccordo di programma di cui dianzi entro 120 giorni dalla data del presente protocollo.
7) di dare atto che i comuni interessati procederanno allattuazione di quanto previsto nellaccordo di programma anche in tempi separati.
Vista la conferenza dei servizi alluopo convocata in data 5.3.2004 (il cui verbale si allega), che ha esaminato gli elaborati prodotti dai rispettivi comuni intendenti a rispondere agli obiettivi individuati nel protocollo dintesa così come sopra riportato e in particolare relativamente alla redazione di normative uniformi sullintera area di valorizzazione, nonché a condividere azioni di intervento comune, dato che i rappresentanti dei Comuni presenti hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di Accordo presentata dal Comune di Novara;
Vista la nota prot. n. 33822 del 03.06.2004 con la quale il Sindaco del Comune di Novara ha convocato a Novara, per il giorno 10 giugno 2004, alle ore 11.00, le parti interessate per la sottoscrizione dellAccordo di Programma stesso;
Tutto ciò premesso
Lanno duemilaquattro, addì 10 del mese di giugno, alle ore 11.00 in Novara presso il Servizio Pianificazione-Progettazione Urbanistica, sito in Via G. Ferrari n. 13,
il Comune di Novara rappresentato da Assessore Diego Sozzani
Il Comune di Romentino rappresentato da Sindaco Franco Cattaneo
Il Comune di Sozzago rappresentato da Assessore Luigi Gandini
Il Comune di Trecate rappresentato da Sindaco Pier Paolo Almasio
Convengono e stipulano il seguente Accordo di Programma:
Art. 1
I soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di stipulare detto Accordo di Programma per regolamentare in modo coordinato e uniforme larea agricola di valorizzazione e salvaguardia localizzata nella porzione est/sud-est del capoluogo ed interessante i comuni di Novara, Sozzago, Trecate e Romentino, dando atto delle specifiche destinazioni previste dai PRG, vigenti ed in itinere, dei singoli comuni;
Art. 2
I soggetti sottoscrittori danno atto che detto accordo si configura, visto quanto in premessa al protocollo dintesa ed acquisito il parere della Provincia con nota n. del , quale strumento di attuazione di quanto previsto allart. 11 delle NTA del PTR - aree di approfondimento Ovest Ticino - , costituendo piano di zona coordinato a scala sovracomunale individuando: gli interventi necessari per la soddisfazione di interessi pubblici o comunque generali, gli usi del territorio e le normative di attuazione.
Art. 3
I soggetti sottoscrittori danno altresì atto che il presente accordo persegue gli obiettivi e le finalità previste nel protocollo dintesa ed in particolare definisce le caratteristiche condivise delle azioni da perseguire nei termini di tutela, salvaguardia, mitigazione e valorizzazione previste dal PTR ed in specifico nella scheda dambito 26. In particolare:
- Tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazione lineari, macchie, alberi isolati) e ricostruzione della rete dei corridoi ecologici ed ambientali, al fine di un generale miglioramento della qualità e complessità ecologica dellambito, anche favorendo il passaggio della fauna e la dispersione della flora. Come risulta dalle indagini, i filari e le macchie isolate in un territorio densamente utilizzato dallagricoltura si riscontrano in presenza della rete irrigua o fluviale, per cui la loro tutela nellambito di una normativa urbanistica è assegnata agli articoli del PRG che salvaguardano:
a) le reti con particolare riferimento alle aree di tutela idrogeologica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto riguarda le fasce fluviali
b) il sistema storico dei segni agrari relativo alle rete irrigua principale
c) la trama agraria
- Tutela e salvaguardia dellassetto morfolologico ed idrogeologico, con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva. Divieto di attività estrattive e di alterazioni dello stato dei luoghi.
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del sistema dei fontanili. Ecosistemi a maggior valore naturalistico identificati prevalentemente nellintorno di alcuni fontanili si applica in maniera estensiva la normativa di tutela e valorizzazione dei fontanili.
- Divieto di trasformazione duso non strettamente correlate al mantenimento dellattività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente; individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani e predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11. Con riferimento al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente, lindagine di dettaglio sulle cascine consente di promuovere il riuso ai fini residenziali o per servizi pubblici e privati degli edifici esistenti con le seguenti limitazioni:
o Le trasformazioni duso del suolo non edificato sono ammesse esclusivamente in funzione delladeguamento di impianti pubblici di interesse pubblico con lindividuazione di fasce di rispetto pari ad almeno m. 20 di profondità piantumate con essenze autoctone
o Nellarea valgono comunque le capacità edificatorie di cui allart. 27 della L.R. 56/77 s.m.i. per gli agricoltori recepite dai rispettivi PRG che comunque devono essere concentrate nelle aree identificate dagli stessi.
- Mitigazione degli impatti visivi della mancata cura dellinserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali.
In coerenza pertanto si assumono le seguenti norme regolative dellarea SA26 da inserire allinterno della propria strumentazione urbanistica generale con gli articoli:
Area agricola di valorizzazione e salvaguardia:
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Procedure per la tutela del paesaggio
Art. 3 Norme generali di carattere idrogeologico
Art. 4 Norme di tutela sulla base della tipologia di pericolosità idrogeologica
Art. 5 Tutela dei rischi e dei disagi derivanti da calamità naturali o da attività produttive, agricole o infrastrutturali
Art. 6 Tutela delle acque superficiali, delle falde e delle risorse sotterranee
Art. 7 Complessi, nuclei ed edifici rurali
Art. 8 Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico-culturale
Art. 9 I percorsi di connessione territoriale
Art. 10 Norme generali per le aree e le attività agricole
Art. 11 Le attività estrattive
Art. 12 Le attività extra agricole
Art. 13 Norma transitoria
In particolare per larea SA 26 compresa nel territorio di Novara si da atto che dette normative sono già state assumente nella propria strumentazione urbanistica generale con deliberazione di CC n. 8 del 16.2.2004 e che nellarea sono altresì cogenti ulteriori normative di cui agli articoli riportati nellallegato 1 e cioè
1. Norme di tutela sulla base della tipologia di pericolosità idrogeologica
2. Tutela dei rischi e dei disagi derivanti da calamità natuarali o da attività produttive agricole o infrastrutturali
3. Tutela delle acque superficiali delle falde e delle risorse sotterranee
4. Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico culturale
5. Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio preesistente
6. Ambiti di riqualificazione rurale
Art. 4
I soggetti sottoscrittori convengono altresì nella definizione di aree a trattazione specifica così come evidenziato nellallegato A che riguardano i comuni di Novara e Sozzago. In particolare per il Comune di Novara per le aree del Cimitero di Pernate, per le aree tecnologiche, per il parco territoriale sud-est sono cogenti le norme di cui al punto 7 - prescrizioni particolari- dellallegato 1 viste le deliberazioni rispettivamente di CC n. 41 del 19.3.2001, di CC n. 175 del 23.9.1998 e n. 8 del 16.2.2004.
Art. 5
I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire anche attraverso incontri con le associazioni interessate le modalità di incentivazione per lapplicazione di tecniche culturali compatibili con la tutela dellambiente e delle risorse naturali dando atto che lambito viene individuato quale area di priorità e privilegio per lapplicazione del regolamento CE 2078/92 che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con lambiente,
Art. 6
I soggetti sottoscrittori si impegnano per lattuazione dellaccordo a realizzare le opere di mitigazione e di valorizzazione previsti negli elaborati di concerto con la Provincia, fermo restando che le opere di infrastrutturazione quali la Strada Moneta e i percorsi ciclabili saranno oggetto di specifici progetti coordinati da realizzarsi entro il periodo di validità del piano con fondi propri anche a valere su contributi regionali e provinciali. Tali progetti sono da ritenersi prioritari nella azione di valorizzazione prevista dalla pianificazione coordinata di cui al presente accordo,
Art. 7
Il presente accordo ha validità decennale ed è recepito nella pianificazione urbanistica e programmazione economica delle singole amministrazioni dando atto che per il Comune di Novara il piano di zona è coerente con la strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata,
Art. 8
I soggetti sottoscrittori si impegnano in accordo con la Provincia ad attivare incontri con le associazioni di categoria degli agricoltori per lo sviluppo di politiche agrarie anche in relazione a quanto precedentemente punto 5,
Art. 9
I soggetti sottoscrittori danno atto che gli elaborati, qui di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente accordo,
Allegato (fare riferimento al file PDF) A:
- Verbale Conferenza dei Servizi del 5.3.2004
Allegato (fare riferimento al file PDF) B:
- Relazione generale
- Allegato n. 1: relazione Comune di Novara
- Allegato n. 2: relazione Comune di Trecate
- Allegato n. 3: relazione Comune di Romentino,
- Allegato n. 4: relazione Comune di Sozzago,
- Tavola 1: perimetrazione della SA 26 e destinazione duso dei suoli,
- Tavola 2: vincoli e fragilità ambientali,
- Tavola 3: colture in atto,
- Tavola 4: azioni
Art. 10
Collegio di vigilanza e attività di controllo
Ai sensi dellart. 34, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sullesecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Novara, o da delegato, che lo presiede, da un rappresentante di ogni Comune, da nominarsi prima che intervenga lapprovazione del presente Accordo di Programma.
Il collegio di vigilanza, in particolare:
1. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dellAccordo di Programma,
2. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono allattuazione dellAccordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione,
3. provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per lacquisizione dei pareri in merito allattuazione dellAccordo di Programma,
4. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine allinterpretazione e allattuazione del presente Accordo di Programma,
5. esercita i poteri sostitutivi, in casa di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine, il Collegio, accerta linerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite Ufficiale Giudiziario, il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata linerzia o il ritardo,
6. applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma e dalle convenzioni allegate,
7. propone ladozione di provvedimenti di proroga al termine della durata dellAccordo di Programma,
8. relaziona annualmente agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dellAccordo, con particolare riferimento allaspetto finanziario.
Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti lAccordo, può convocarne i rappresentanti, sulle questioni riguardanti le modifiche del presente Accordo sottoposte alla sua attenzione, può disporre ispezioni ed accertamenti, anche peritali.
Allatto dellinsediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale di approvazione del presente Accordo di Programma, il collegio, mediante lapprovazione di un apposito regolamento interno, definisce lorganizzazione, le modalità, i tempi, i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra i soggetti stipulanti il presente Accordo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.
Art. 11
Modifiche dellAccordo di Programma
Eventuali modifiche dellAccordo di Programma sono assentibili previo consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dellAccordo medesimo, con le stesse procedure amministrative previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.
Eventuali varianti a contenuto esclusivamente edilizio e/o infrastrutturali seguiranno le procedure ordinarie proprie del permesso di costruire. Di tali variazioni dovrà essere data tempestiva informazione al Collegio di Vigilanza.
Art. 12
Collaudo
Le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo di Programma nominano le commissioni di collaudo, composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle Amministrazioni stesse.
Art. 13
Monitoraggio
Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dellart. 34 del D. Lgs. N. 267/2000.
La durata del presente Accordo di Programma è stabilità in anni dieci che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale.
Novara, 10 giugno 2004
Il Comune di Novara
Assessore Diego Sozzani
Il Comune di Trecate
Sindaco Pier Paolo Almasio
Il Comune di Romentino
Sindaco Franco Cattaneo
Il Comune di Sozzago
Assessore Luigi Gandini