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Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Novara

Art. 34, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n.267. Approvazione dell’accordo di programma per costituire il “Piano di zona coordinato a scala sovracomunale” previsto dal piano territoriale regionale - aree di approfondimento Ovest Ticino

Il Sindaco

Dato atto che in data 14.1.2003 è stato sottoscritto con i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate un protocollo d’intesa sulla necessità di stipulare un Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 del D.lgs 267/2000 che costituisca il “ piano di zona coordinato a scala sovracomunale”, previsto dalle Norme del “Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino”, approvato con la D.C.R. n. 417 -11196 del 23.7.1997, relativo all’area localizzata ad est/sud est della città;

Vista la con nota prot. n.11992-RI 10/1909 del 01.03.2004 con la quale il Comune di Novara promotore della conclusione dell’Accordo di Programma ha convocato la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall’art.34 comma 3° del D.lgs 267/2000;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29.3.2004 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma sopracitato da sottoscrivere con i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate;

Dato atto che il predetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 10.06.2004 tra il Comune di Novara e i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate;

Accertato che l’Accordo di Programma di che trattasi non comporta variante rispetto alla disciplina urbanistica vigente o adottata;

Considerato che ai sensi dell’art.34, comma 4°, del D.lgs 18.8.2000 n. 267 l’Accordo citato prevede che lo stesso venga approvato con atto formale e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

Visto l’art.34 del Decreto Legislativo n.267/2000;

decreta

E’ approvato l’Accordo di Programma per costituire il “piano di zona coordinato a scala sovracomunale” previsto dalle norme del “Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino”, sottoscritto a Novara il giorno 10.06.2004 tra il Comune di Novara e i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Novara, 18 giugno 2004

Il Sindaco
Massimo Giordano

Accordo di programma costituente “piano di zona” ai sensi della Scheda d’ambito 26 e dell’art. 11 n. di a. del Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino

Premesso che con deliberazione del C.R. 23 luglio 1997 n. 417 - 11196 è stato approvato il “Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino” che prevede fra l’altro una vasta area agricola di valorizzazione e salvaguardia, localizzata nella porzione di piano irrigua posta ad est/sud est del capoluogo ed interessante i comuni di Novara, Trecate, Sozzago e Romentino.

Dato atto che detta area è disciplinata dall’art. 11 delle Norme Generali del Piano

Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino, e che in particolare il 4° comma dell’art. 11 medesimo rimanda alla scheda d’ambito S.A. 26.

Rilevato che le disposizioni anzidette del P.T.R. dianzi indicato prevedono la formazione - all’interno dell’area agricola di che trattasi - di un “”piano di zona coordinato a scala sovracomunale"", in assenza del quale sono vietate trasformazioni non correlate con l’attività agricola; e che tale piano costituisce il “”piano esecutivo"" del P.T.R. Ovest Ticino di cui all’art. 11 delle norme di attuazione del P.T.R. medesimo.

Considerato che la scheda d’ambito 26 del P.T.R. anzidetto individua gli obiettivi generali da perseguire con il “”piano di zona"" sovra indicato, nonché i criteri e gli indirizzi che lo stesso deve soddisfare, fermo restando il fatto che compete appunto al “”piano di zona"" predetto tradurre sul territorio gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi medesimi attraverso alla formulazione di scelte che tengano conto dei contenuti di tutti gli strumenti di pianificazione a qualsiasi titolo operanti (P.T.R. Ovest Ticino, P.T.R. generale, P.T. provinciale adottato), contenuti che devono essere coordinati là dove si differenziano, tenuto conto del fatto che il P.T.R. Ovest Ticino non reca prescrizioni nella scheda d’ambito 26, bensì indirizzi, criteri ed obiettivi generali da tradurre in scelte concrete ed univoche.

Constatata la necessità di porre pertanto in essere il “”piano di zona"" predetto al fine di dare luogo alle scelte territoriali di cui dianzi, facendo sì che le stesse siano compatibili con le esigenze localizzative già emerse e riconosciute con atti deliberativi di Consiglio Comunale.

Rilevato che il “piano di zona” di che trattasi non ha altra definizione né disciplina che quella espressa dalla scheda d’ambito 26 del P.T.R. Ovest Ticino.

Considerato che:

- si rende necessario, stante la vigenza nel nostro ordinamento del principio di tipicità in materia amministrativa, individuare lo strumento - legislativamente dato e disciplinato - da utilizzare al fine di porre in essere il “Piano di Zona” imposto dal P.T.R. Ovest Ticino;

- tale strumento è individuabile, nell’Accordo di Programma istituito dall’art. 27 della legge 142/90 ed ora disciplinato dall’art. 34 del decreto legislativo18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

la lettura dell’art. or ora citato manifesta chiaramento la correttezza del ricondurre l’iniziativa intercomunale di cui al P.T.R. Ovest Ticino, di cui dinanzi si è detto, allo strumento in questione: in particolare si veda il comma 1 dell’art. 34 l. 267/2000 sopra richiamata;

- anche il confronto con l’interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria in materia di accordi di programma conduce all’impiego dello strumento medesimo nel caso in esame;

quest’ultimo risulta altresì pienamente compatibile anche con le direttive regionali in materia di accordi di programma recate dalla deliberazione G.R. 24.11.1997, n. 27-23223; si veda in particolare l’art. 2 di tali direttive;

- il ricorso all’Accordo di programma come strumento “per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale” è espressamente previsto e stabilito dall’art. 2.6., comma 2 (indirizzi), delle norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale di Novara, adottato con deliberazione Consigliare Provinciale 8.2.2002.

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14.1.2003 da:

Arch. Fabrizio Maiocchi, Assessore all’Urbanistica, Pianificazione della Mobilità, Trasporto Pubblico e Riqualificazione Urbana del Comune di Novara, giusta delega del Sindaco prot. n. 1368- R.I. 10/213 del 13.1.2003;

Arch. Pio Occhetta, Assessore all’Urbanistica, alla Programmazione, all’Arredo Urbano, Edilizia Privata del Comune di Romentino giusta delega del Sindaco pro-tempore prot. n. 272 del 11.1.2003;

Sig.ra Marina Favino, Sindaco pro-tempore del Comune di Sozzago;

Dott.ssa Antonia Marchi, Assessore all’Urbanistica del Comune di Trecate, giusta delega del Sindaco pro-tempore prot. n. 1013 del 14.1.2003;

dove veniva evidenziata la necessità di stipulare detto accordo di Programma per l’area in questione e secondo le seguenti intese:

1) I soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di stipulare un accordo di programma a sensi di legge, che costituisca “piano di zona” e quindi “piano esecutivo” del P.T.R. Ovest Ticino, relativo all’area localizzata nella porzione di piano irrigua posta ad est-sud est del capoluogo ed interessante i Comuni di Novara, Sozzago, Trecate e Romentino;

2) Tale accordo costituisce strumento legittimante la previsione e la realizzazione degli interventi complessi da porre in essere nell’area dianzi indicata (interventi che l’accordo di programma costituente “piano di zona coordinato a scala sovracomunale” definirà esattamente) necessari per la soddisfazione di interessi pubblici o comunque generali individuati, fatte salve le determinazioni dei piani regolatori generali comunali; l’accordo di programma di che trattasi darà attuazione ai disposti della pianificazione territoriale relativi all’area di cui al punto 1), e - per quanto concerne il P.T.R. Ovest Ticino - alla scelta del medesimo di affidare appunto al “piano di zona” in questione la definizione degli usi del territorio considerato, senza mortificare la complessiva valorizzazione dei connotati del territorio medesimo.

3) In particolare, l’accordo di programma perseguirà i seguenti obiettivi:

- sviluppo di politiche agrarie che permettano produzione di alta qualità, al fine di poter competere sul mercato garantendo redditi equi per i produttori, secondo le linee guida perseguite dalla politica agricola comunitaria;

- protezione ambientale attraverso misura di limitazione dell’inquinamento del suolo e delle acque e misure per l’aumento della fertilità naturale;

- tutela, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi naturali, promuovendo azioni di recupero ambientale;

- tutela degli agroecosistemi e loro valorizzazione promuovendo la loro progressiva compatibilità ecologica;

- conservazione e tutela del paesaggio e degli elementi minori che lo compongono, promuovendo azioni di recupero paesaggistico;

- valorizzazione dell’ambito attraverso lo sviluppo di attività fruizionali compatibili.

L’accordo di programma prevederà il rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:

- mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle attività agricole presenti, incentivando l’applicazione di tecniche colturali compatibili con la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;

- l’ambito viene pertanto individuato quale area di priorità e privilegio per l’applicazione del Regolamento CEE 2078/92, che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con l’ambiente;

- tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazione lineari, macchie, alberi isolati);

- in attesa di norme più puntuali, per le aree previste per imboscamenti, per le aree boscate e per gli elementi minori valgono le prescrizioni dell’art. 20 delle “Norme Generali”;

- tutela e salvaguardia delle esistenti fasce alborate e sopravvivenze vegetali;

- tutela e salvaguardia dell’assetto morfologico ed idrogeologico con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva;

- mantenimento dell’attività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente;

- predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11;

- individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani localizzati all’interno dell’ambito (cimiteri, impianto di compostaggio etc.);

- mitigazione degli impatti visivi derivanti dall’inserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali, quali ad esempio il tracciato in rilevato della tangenziale, di impianti urbani, di edifici percepibili a distanza, ecc.; in tal senso dovranno essere previsti interventi di recupero e di inserimento paesaggistico, nonché di nuova strutturazione del paesaggio nei casi di maggior complessità;

- inserimento di attrezzature di interesse generale nel rispetto del paesaggio.

4) I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, anche attraverso ad incontri con le Associazioni interessate, il contenuto dell’accordo di programma predetto; e quindi a stipulare ed attuare l’accordo medesimo.

5) I soggetti sottoscrittori si impegnano pertanto anche alla formazione, adozione ed approvazione (per quanto di competenza) degli strumenti urbanistici e dei regolamenti necessari per l’attuazione dell’accordo di programma e pertanto del “piano di zona coordinato a scala sovracomunale” in cui l’accordo si identifica.

6) I soggetti sottoscrittori si impegnano:

a) ad effettuare e concludere la redazione di elaborati normativi e cartografici propedeutici all’accordo di programma entro 90 giorni dalla data del presente protocollo;

b) a formare e stipulare l’accordo di programma di cui dianzi entro 120 giorni dalla data del presente protocollo.

7) di dare atto che i comuni interessati procederanno all’attuazione di quanto previsto nell’accordo di programma anche in tempi separati.

Vista la conferenza dei servizi all’uopo convocata in data 5.3.2004 (il cui verbale si allega), che ha esaminato gli elaborati prodotti dai rispettivi comuni intendenti a rispondere agli obiettivi individuati nel protocollo d’intesa così come sopra riportato e in particolare relativamente alla redazione di normative uniformi sull’intera area di valorizzazione, nonché a condividere azioni di intervento comune, dato che i rappresentanti dei Comuni presenti hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di Accordo presentata dal Comune di Novara;

Vista la nota prot. n. 33822 del 03.06.2004 con la quale il Sindaco del Comune di Novara ha convocato a Novara, per il giorno 10 giugno 2004, alle ore 11.00, le parti interessate per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma stesso;

Tutto ciò premesso

L’anno duemilaquattro, addì 10 del mese di giugno, alle ore 11.00 in Novara presso il Servizio Pianificazione-Progettazione Urbanistica, sito in Via G. Ferrari n. 13,

il Comune di Novara rappresentato da Assessore Diego Sozzani

Il Comune di Romentino rappresentato da Sindaco Franco Cattaneo

Il Comune di Sozzago rappresentato da Assessore Luigi Gandini

Il Comune di Trecate rappresentato da Sindaco Pier Paolo Almasio

Convengono e stipulano il seguente Accordo di Programma:

Art. 1

I soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di stipulare detto Accordo di Programma per regolamentare in modo coordinato e uniforme l’area agricola di valorizzazione e salvaguardia localizzata nella porzione est/sud-est del capoluogo ed interessante i comuni di Novara, Sozzago, Trecate e Romentino, dando atto delle specifiche destinazioni previste dai PRG, vigenti ed in itinere, dei singoli comuni;

Art. 2

I soggetti sottoscrittori danno atto che detto accordo si configura, visto quanto in premessa al protocollo d’intesa ed acquisito il parere della Provincia con nota n. del , quale strumento di attuazione di quanto previsto all’art. 11 delle NTA del PTR - aree di approfondimento Ovest Ticino - , costituendo piano di zona coordinato a scala sovracomunale individuando: gli interventi necessari per la soddisfazione di interessi pubblici o comunque generali, gli usi del territorio e le normative di attuazione.

Art. 3

I soggetti sottoscrittori danno altresì atto che il presente accordo persegue gli obiettivi e le finalità previste nel protocollo d’intesa ed in particolare definisce le caratteristiche condivise delle azioni da perseguire nei termini di tutela, salvaguardia, mitigazione e valorizzazione previste dal PTR ed in specifico nella scheda d’ambito 26. In particolare:

- Tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazione lineari, macchie, alberi isolati) e ricostruzione della rete dei corridoi ecologici ed ambientali, al fine di un generale miglioramento della qualità e complessità ecologica dell’ambito, anche favorendo il passaggio della fauna e la dispersione della flora. Come risulta dalle indagini, i filari e le macchie isolate in un territorio densamente utilizzato dall’agricoltura si riscontrano in presenza della rete irrigua o fluviale, per cui la loro tutela nell’ambito di una normativa urbanistica è assegnata agli articoli del PRG che salvaguardano:

a) le reti con particolare riferimento alle aree di tutela idrogeologica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto riguarda le fasce fluviali

b) il sistema storico dei segni agrari relativo alle rete irrigua principale

c) la trama agraria

- Tutela e salvaguardia dell’assetto morfolologico ed idrogeologico, con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva. Divieto di attività estrattive e di alterazioni dello stato dei luoghi.

- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del sistema dei fontanili. Ecosistemi a maggior valore naturalistico identificati prevalentemente nell’intorno di alcuni fontanili si applica in maniera estensiva la normativa di tutela e valorizzazione dei fontanili.

- Divieto di trasformazione d’uso non strettamente correlate al mantenimento dell’attività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente; individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani e predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11. Con riferimento al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente, l’indagine di dettaglio sulle cascine consente di promuovere il riuso ai fini residenziali o per servizi pubblici e privati degli edifici esistenti con le seguenti limitazioni:

o Le trasformazioni d’uso del suolo non edificato sono ammesse esclusivamente in funzione dell’adeguamento di impianti pubblici di interesse pubblico con l’individuazione di fasce di rispetto pari ad almeno m. 20 di profondità piantumate con essenze autoctone

o Nell’area valgono comunque le capacità edificatorie di cui all’art. 27 della L.R. 56/77 s.m.i. per gli agricoltori recepite dai rispettivi PRG che comunque devono essere concentrate nelle aree identificate dagli stessi.

- Mitigazione degli impatti visivi della mancata cura dell’inserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali.

In coerenza pertanto si assumono le seguenti norme regolative dell’area SA26 da inserire all’interno della propria strumentazione urbanistica generale con gli articoli:

Area agricola di valorizzazione e salvaguardia:

Art. 1 Norme generali

Art. 2 Procedure per la tutela del paesaggio

Art. 3 Norme generali di carattere idrogeologico

Art. 4 Norme di tutela sulla base della tipologia di pericolosità idrogeologica

Art. 5 Tutela dei rischi e dei disagi derivanti da calamità naturali o da attività produttive, agricole o infrastrutturali

Art. 6 Tutela delle acque superficiali, delle falde e delle risorse sotterranee

Art. 7 Complessi, nuclei ed edifici rurali

Art. 8 Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico-culturale

Art. 9 I percorsi di connessione territoriale

Art. 10 Norme generali per le aree e le attività agricole

Art. 11 Le attività estrattive

Art. 12 Le attività extra agricole

Art. 13 Norma transitoria

In particolare per l’area SA 26 compresa nel territorio di Novara si da atto che dette normative sono già state assumente nella propria strumentazione urbanistica generale con deliberazione di CC n. 8 del 16.2.2004 e che nell’area sono altresì cogenti ulteriori normative di cui agli articoli riportati nell’allegato 1 e cioè

1. Norme di tutela sulla base della tipologia di pericolosità idrogeologica

2. Tutela dei rischi e dei disagi derivanti da calamità natuarali o da attività produttive agricole o infrastrutturali

3. Tutela delle acque superficiali delle falde e delle risorse sotterranee

4. Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico culturale

5. Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio preesistente

6. Ambiti di riqualificazione rurale

Art. 4

I soggetti sottoscrittori convengono altresì nella definizione di aree a “trattazione specifica” così come evidenziato nell’allegato A che riguardano i comuni di Novara e Sozzago. In particolare per il Comune di Novara per le aree del Cimitero di Pernate, per le aree tecnologiche, per il parco territoriale sud-est sono cogenti le norme di cui al punto 7 - prescrizioni particolari- dell’allegato 1 viste le deliberazioni rispettivamente di CC n. 41 del 19.3.2001, di CC n. 175 del 23.9.1998 e n. 8 del 16.2.2004.

Art. 5

I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire anche attraverso incontri con le associazioni interessate le modalità di incentivazione per l’applicazione di tecniche culturali compatibili con la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali dando atto che l’ambito viene individuato quale area di priorità e privilegio per l’applicazione del regolamento CE 2078/92 che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con l’ambiente,

Art. 6

I soggetti sottoscrittori si impegnano per l’attuazione dell’accordo a realizzare le opere di mitigazione e di valorizzazione previsti negli elaborati di concerto con la Provincia, fermo restando che le opere di infrastrutturazione quali la Strada Moneta e i percorsi ciclabili saranno oggetto di specifici progetti coordinati da realizzarsi entro il periodo di validità del piano con fondi propri anche a valere su contributi regionali e provinciali. Tali progetti sono da ritenersi prioritari nella azione di valorizzazione prevista dalla pianificazione coordinata di cui al presente accordo,

Art. 7

Il presente accordo ha validità decennale ed è recepito nella pianificazione urbanistica e programmazione economica delle singole amministrazioni dando atto che per il Comune di Novara il piano di zona è coerente con la strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata,

Art. 8

I soggetti sottoscrittori si impegnano in accordo con la Provincia ad attivare incontri con le associazioni di categoria degli agricoltori per lo sviluppo di politiche agrarie anche in relazione a quanto precedentemente punto 5,

Art. 9

I soggetti sottoscrittori danno atto che gli elaborati, qui di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente accordo,

Allegato (fare riferimento al file PDF) A:

- Verbale Conferenza dei Servizi del 5.3.2004

Allegato (fare riferimento al file PDF) B:

- Relazione generale

- Allegato n. 1: relazione Comune di Novara

- Allegato n. 2: relazione Comune di Trecate

- Allegato n. 3: relazione Comune di Romentino,

- Allegato n. 4: relazione Comune di Sozzago,

- Tavola 1: perimetrazione della SA 26 e destinazione d’uso dei suoli,

- Tavola 2: vincoli e fragilità ambientali,

- Tavola 3: colture in atto,

- Tavola 4: azioni

Art. 10

Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Novara, o da delegato, che lo presiede, da un rappresentante di ogni Comune, da nominarsi prima che intervenga l’approvazione del presente Accordo di Programma.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma,

2. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione,

3. provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito all’attuazione dell’Accordo di Programma,

4. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo di Programma,

5. esercita i poteri sostitutivi, in casa di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine, il Collegio, accerta l’inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite Ufficiale Giudiziario, il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo,

6. applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma e dalle convenzioni allegate,

7. propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine della durata dell’Accordo di Programma,

8. relaziona annualmente agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell’Accordo, con particolare riferimento all’aspetto finanziario.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l’Accordo, può convocarne i rappresentanti, sulle questioni riguardanti le modifiche del presente Accordo sottoposte alla sua attenzione, può disporre ispezioni ed accertamenti, anche peritali.

All’atto dell’insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale di approvazione del presente Accordo di Programma, il collegio, mediante l’approvazione di un apposito regolamento interno, definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi, i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra i soggetti stipulanti il presente Accordo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.

Art. 11

Modifiche dell’Accordo di Programma

Eventuali modifiche dell’Accordo di Programma sono assentibili previo consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dell’Accordo medesimo, con le stesse procedure amministrative previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Eventuali varianti a contenuto esclusivamente edilizio e/o infrastrutturali seguiranno le procedure ordinarie proprie del permesso di costruire. Di tali variazioni dovrà essere data tempestiva informazione al Collegio di Vigilanza.

Art. 12

Collaudo

Le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo di Programma nominano le commissioni di collaudo, composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle Amministrazioni stesse.

Art. 13

Monitoraggio

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N. 267/2000.

La durata del presente Accordo di Programma è stabilità in anni dieci che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale.

Novara, 10 giugno 2004

Il Comune di Novara
Assessore Diego Sozzani

Il Comune di Trecate
Sindaco Pier Paolo Almasio

Il Comune di Romentino
Sindaco Franco Cattaneo

Il Comune di Sozzago
Assessore Luigi Gandini