Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

Codice 32.1
D.D. 28 giugno 2004, n. 153

Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004" (Determinazione n. 193/2003 e art. 7 Regolamento n. 11/2003 di attuazione della l.r. 10/2003) - Rettifica determinazioni n. 48 del 26.3.2004 e n. 74 del 26.3.2004 - Domande inammissibili a seguito supplemento di istruttoria

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;

Visto il bando ‘Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004" approvato con determinazione dirigenziale n. 193 del 22 agosto 2003 in attuazione dell’articolo 7 del citato regolamento;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004 di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e n. 49 del 26.3.2004 con le risultanze istruttorie delle domande non ammissibili e l’elenco delle domande parzialmente inammissibili al contributo regionale;

Considerato che a seguito di questa prima istruttoria è stata inviata comunicazione scritta a tutti i richiedenti e che, alla luce dei chiarimenti offerti, è stato possibile completare l’istruttoria delle domande ed emettere le determinazioni dirigenziali n 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 di approvazione della graduatoria, sotto forma di elenco, delle istanze ammesse a contributo;

Rilevato che è pervenuta all’Amministrazione regionale ulteriore documentazione, che ha consentito di compiere un supplemento di istruttoria per n. 10 istanze che erano state dichiarate ammissibili a contributo dalla determinazione n. 48 del 26.3.2004 e/o ammesse dalla determinazione n. 74 del 26.4.2004 e che a seguito di questo ulteriore esame tali istanze sono risultate non più finanziabili;

Ritenuto opportuno rettificare le precedenti determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004 e n.74 del 26.4.2004 dichiarando inammissibili le istanze di cui all’allegato 1 della presente determinazione per le motivazioni indicate nel medesimo allegato;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti l’articolo 6 della legge 241/90 e s.m.i. e l’articolo 23 della l.r. 51/1997,

determina

di rettificare le proprie precedenti determinazioni n. 48 del 26.3.2004 e n.74 del 26.4.2004 dichiarando non ammissibili per le motivazioni specificate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione le istanze elencate in tale allegato.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R n. 8/R 2003.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato