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Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2004, n. 62-12858

L.R. 24/97 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte”. Modalita’ di attuazione per la presentazione delle domande di contributo. Apertura bando anno 2004. Accantonamento Euro 7.253.147,00 (cap. 26828/04)

Vista la legge regionale n. 24/97 recante “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte”;

visto in particolare l’art. 7 comma 2 che prevede che “la Giunta regionale, con propria deliberazione attuativa, stabilisce le scadenze annuali per la presentazione delle proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le modalità stabilite nella stessa deliberazione”;

richiamata la precedente D.G.R. n. 63-9489 del 26.5.2003 con la quale si approvavano, tra l’altro, le modalità di attuazione della legge regionale in argomento;

visti al riguardo il disciplinare e la specificazione delle spese ammissibili approvati con la sopraccitata deliberazione;

ritenuto opportuno apportare al citato disciplinare le variazioni e le modifiche, nonché gli adeguamenti normativi del caso così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione;

considerato inoltre necessario predisporre nuova modulistica e specificare la documentazione necessaria da utilizzare per l’accesso al contributo in argomento, demandando al Direttore regionale all’Industria l’adozione di apposito provvedimento;

ritenuto di stabilire che per l’anno 2004 le domande di contributo e i relativi progetti siano presentati all’Amministrazione Regionale e, in copia, al Comitato di Distretto, ove costituito, entro il 30 settembre 2004;

considerato che per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge di che trattasi per l’anno in corso sono iscritti a bilancio gli stanziamenti necessari e che occorre accantonare a favore della Direzione Industria la somma di Euro 7.253.147,00 a valere sul cap. 26828/2004.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, la Giunta Regionale

delibera

per le considerazioni illustrate in premessa:

- di approvare le “Modalità di attuazione della L.R. n. 24/97 - Disciplinare 2004", contenute nell’allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione, e che sostituiscono le precedenti approvate con D.G.R. n. 63-9489 del 26.5.2003;

- di stabilire che per l’anno 2004 le domande di contributo e i relativi progetti per la concessione del contributo di cui alla L.R. n. 24/97 devono essere redatti secondo tale disciplinare citato;

- di demandare al Direttore regionale all’Industria l’approvazione della modulistica da utilizzare per l’accesso al contributo di che trattasi e l’individuazione delle documentazione necessaria;

- di stabilire che per l’anno 2004 le domande di contributo e i relativi progetti devono essere presentati all’Amministrazione regionale e in copia al Comitato di Distretto, ove costituito, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della modulistica citata e dovranno pervenire entro il termine di scadenza del bando, fissato al 30 settembre 2004;

- le domande ed i relativi progetti saranno esaminati, sotto il profilo dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnico-economica, per ordine cronologico di arrivo se corredati di tutta la documentazione prevista, ovvero per ordine cronologico di completamento della medesima e, in base alle risultanze, ammesse a contributo o meno fino alla concorrenza delle somme impegnate per l’attuazione del bando per l’anno solare in corso;

- di accantonare a favore della Direzione Industria, a valere sullo stanziamento del cap. 26828/2004, la somma di Euro 7.253.147,00 (Acc. n. 101134/A), di cui Euro 6.919.762,15 per l’attuazione del bando in oggetto e Euro 333.384,85 per fare fronte a contributi i relativi al bando 1999  in perenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.


                    Allegato A)


MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA L. R. N. 24/97

DISCIPLINARE 2004


L. R. 12.5.97, N° 24/97

“INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI IMPRESE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI DEL PIEMONTE”

1. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE (ART. 1 COMMA 1)

Le aree classificate come distretti industriali ai sensi dell’art. 36 della L. 317/91 sono individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 227 - C.R. 6665 del 26 febbraio 2002 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’ 11 aprile 2002, n. 15.

I progetti ammissibili al contributo regionale dovranno essere realizzati in tali aree.

Fanno eccezione, per la loro stessa natura, i progetti di tipo promozionale di cui alla lettera e) dell’ art. 5. Anche in tal caso tuttavia i soggetti promotori e realizzatori del progetto e quindi beneficiari degli interventi devono avere sede ed operare in una area classificata come distretto.


2. LOCALIZZAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI. (ART. 6 COMMA 2)

L’ art. 6, comma 2 , stabilisce che “I soggetti beneficiari degli interventi devono avere sede, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del comma 1, ed operare nelle aree classificate come distretti industriali”.

Per sede è da intendersi il luogo dove il consorzio o la società consortile svolge in via principale la sua attività, avendo  piena disponibilità di una struttura operativa idonea alla ottimale realizzazione del progetto di intervento.

Il suddetto requisito è richiesto per i consorzi e per le società consortili di cui alla lettera a), per le società consortili miste di cui alla lettera b) e per ciascuna delle imprese che partecipano all’associazione fra imprese di cui alla lettera c).

Si prescinde, per esplicita eccezione prevista dalla legge, dal requisito della sede nel distretto per i beneficiari di cui all’art. 6  lettera d).

Anche detti soggetti comunque, pur potendo avere una diversa sede, devono operare nelle aree classificate come distretti.

Nel caso di consorzi e società consortili, in analogia con quanto disposto con i decreti attuativi del Capo IV della L. 317/91, è sufficiente che abbiano la sede operativa nel distretto, oltre al consorzio e/o alla società consortile, almeno 4/5 delle imprese che concorrono a costituirli, ovvero le imprese che detengono 4/5 del fondo o del capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati.


3. SOGGETTI BENEFICIARI E SETTORI DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE PARTECIPANTI. (ART. 6 COMMA 1)

Beneficiari dei contributi previsti dalla l. r. 24/97 sono:

a)  consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa e di secondo grado,  costituiti tra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a Euro 10.000,00. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile o capitale sociale;

b)  società consortili a capitale misto pubblico e privato costituite fra piccole e medie imprese, come specificate sub a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste debbono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a 5 ed avere un capitale sociale non inferiore a Euro 10.000,00; possono partecipare alla società consortile anche imprese classificate come grandi a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell’insieme, la quota del 20% del capitale sociale; le quote e azioni del  capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle piccole e medie imprese devono essere superiori alla metà del capitale sociale  e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile;

c)  piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), fra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti previsti dall’ art. 5 della legge;

d)  enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.  

Le imprese che partecipano ai consorzi, alle società consortili, alle società consortili a capitale misto, alle associazioni tra imprese, devono essere imprese industriali o artigiane.

Considerate le finalità e le caratteristiche della legge ed il fatto che nei distretti concorrono a realizzare la stessa filiera produttiva imprese industriali ed artigiane, si ritiene che per entrambe le tipologie di imprese si debba fare riferimento alle attività di cui alle sezioni C (attività estrattive), D (attività manifatturiere) ed F (attività edilizia) della classificazione ISTAT delle attività economiche 1991.

A dette imprese possono aggiungersi, ai sensi dell’art. 6 della legge, anche le imprese commerciali e di servizi in numero non superiore ad 1/5 del totale delle imprese consorziate.

Tutte le variazioni della compagine sociale e/o dell’assetto societario dei soggetti beneficiari devono essere tempestivamente comunicati alla Regione, pena la perdita dei requisiti di ammissibilità al contributo.

A tutti i soggetti che presentano nuovi progetti e già beneficiari dei contributi concessi a valere su bandi precedenti, la Regione si riserva la facoltà di richiedere notizie riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti finanziati e tuttora in corso. Qualora si accerti che lo stato di realizzazione dei progetti denunci spese realizzate inferiori al 50% del totale previsto dal crono-programma approvato, non verrà ammesso a contributo il nuovo progetto presentato.


4. DIMENSIONE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI AI CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ CONSORTILI MISTE, ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE. (ART. 6)

Le imprese che partecipano ai consorzi, alle società consortili, alle società consortili miste, alle associazioni fra imprese debbono essere di piccola e media dimensione.


Per i Settori Industria e Artigianato la definizione di piccola e media impresa è quella adottata dall’Unione Europea e recepita nell’ordinamento Italiano con il Decreto del Ministero dell’Industria del 18 settembre 1997 pubblicato sulla G.U. n. 229 dell’1.10.1997.

In base a tale normativa sono definite come piccole e medie imprese quelle:

- aventi meno di 250 dipendenti, e

- aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EURO,

- e in possesso del requisito di indipendenza.

Per il calcolo dei suddetti parametri si fa rinvio a quanto disposto nel citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

Qualora le definizione comunitaria di piccola e media impresa dovesse registrare variazioni, va applicata la normativa nazionale di recepimento.

Per i Settori Commercio e Servizi la definizione comunitaria di piccola e media impresa è quella recepita con Decreto del Ministro dell’Industria 23.12.1997 pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11.2.1998 .

In base a tale normativa sono definite come piccole e medie imprese quelle :

- aventi meno di 95 dipendenti, e

- aventi un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO,

- e in possesso del requisito di indipendenza.

Per il calcolo dei suddetti parametri si fa rinvio a quanto disposto nel citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

Qualora le definizione comunitaria di piccola e media impresa dovesse registrare variazioni, va applicata la normativa nazionale di recepimento.


L’unica eccezione prevista dalla l.r. 24/97 si riferisce alle società consortili miste a cui possono partecipare anche imprese che superano il limite dimensionale indicato, ma a condizione che la quota della loro partecipazione alla società consortile mista non superi, sia singolarmente che nell’insieme, la quota del 20% del capitale sociale.


5. PRECISAZIONI SULLE CATEGORIE DI CUI ALLE LETT.  C) e D) (ART. 6 COMMA 1)

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 6 si è inteso individuare una forma più flessibile di aggregazione fra imprese, finalizzata alla realizzazione di un progetto, rispetto a quella dei consorzi e delle società consortili la cui attivazione richiede adempimenti più complessi.

A tale modello organizzativo si potrà fare riferimento allorché i progetti prevedano interventi di tipo non strutturale, limitati nel tempo, di contenuto non particolarmente complesso e di entità finanziaria ammissibile non superiore a Euro 200.000,00 nel triennio (per quelli di durata inferiore il massimale  è pari a Euro 70.000,00 per anno), fatta eccezione per i progetti di cui all’art. 5 lettera e) il cui costo complessivo ammissibile non può superare Euro 500.000,00 nel triennio ed Euro 150.000,00 per anno se di durata inferiore. Tali progetti (lett. e) non possono riguardare contemporaneamente altre tipologie di progetti di cui all’art. 5. Qualora ciò si verificasse il costo complessivo ammissibile del progetto deve essere ricondotto al limite inferiore di Euro 200.000,00 nel triennio come sopra evidenziato.

Si ritiene comunque che la formula dell’associazione temporanea di imprese non possa trovare applicazione nei progetti che rientrano nelle tipologie di cui all’art. 5, lettera d) (creazione di laboratori di ricerca) e lettera g) (recupero di siti industriali dismessi).

L’Amministrazione regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere l’assunzione di una diversa struttura giuridico-organizzativa qualora ritenga il progetto di caratteristiche tali da rendere inopportuna la sua gestione attraverso la formula dell’associazione fra imprese.

Dal punto di vista giuridico, l’associazione fra imprese finalizzata alla realizzazione di un progetto si configura come un contratto fra un gruppo di imprese, contenuto in una scrittura privata autenticata, attraverso il quale le imprese partecipanti si impegnano a predisporre e a realizzare un progetto avente come contenuto interventi riferibili alle tipologie di cui all’art. 5 e individuano l’impresa capofila il cui rappresentante legale assume la qualifica di soggetto responsabile del progetto, le quote di ripartizione dei costi e dei benefici, nonché le altre modalità di esecuzione del progetto e gli impegni operativi e finanziari di ciascuna impresa partecipante.

L’Amministrazione regionale assume come interlocutore e referente l’impresa indicata dai partecipanti come soggetto responsabile del progetto.

L’erogazione dei contributi viene disposta a favore dell’impresa capofila, che provvederà al successivo riparto spettante alle altre imprese associate, come da apposita determinazione che dovrà essere contenuta nell’atto associativo, sulla base di dichiarazioni delle imprese beneficiarie rilasciate ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 e controfirmate per convalida dal soggetto responsabile del progetto che provvede alla trasmissione della documentazione all’Amministrazione regionale unitamente ad una propria relazione sull’attuazione del progetto.

Per i progetti  predisposti da soggetti di cui alla predetta tipologia non sono ammessi contributi sui beni immobili; per i beni mobili l’impegno a non alienare è contenuto nel limite temporale previsto in 3 anni dalla data del loro acquisto.

Con la categoria definita alla lettera d) del comma 1 dell’art. 6, si è inteso fare riferimento a quegli enti che, sotto diverse formule organizzative e giuridiche, si caratterizzano comunque per due elementi: la finalità, deducibile dallo statuto della propria attività intesa a sostenere lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, e la prevalente partecipazione pubblica nella struttura dell’ente.


6. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA

I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto, per quanto ad essi si riferisca, della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

I contributi previsti dalla L.R. 24/97 rientrano nella disciplina comunitaria “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001, che prevede il divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo pubblico non autorizzato dall’ UE, ovvero dichiarato ricadente sotto tale disciplina, eccedente l’importo  massimo di 100.000 EURO per un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto “de minimis”.

Il contributo, data la natura collettiva dei consorzi e delle società consortili, va calcolato sulla base del potenziale beneficio che ricade, come conseguenza dell’aiuto regionale, su ogni impresa partecipante all’ente consortile, in relazione alle quote di partecipazione.

Per i soggetti di cui all’art. 6 comma 1 lettera c), imprese fra loro associate, si applica analogo criterio con riferimento alla quota di partecipazione di ciascuna impresa al progetto finanziato.

I consorzi e le società consortili, da parte loro, non potranno ricevere aiuti pubblici non notificati alla U.E. il cui ammontare, rapportato al numero delle imprese partecipanti, determini il superamento del valore “de minimis” (Euro100.000,00 per impresa consorziata) per un importo massimo, nel caso di cinque imprese, di Euro 500.000,00. Conseguentemente il contributo massimo di L. 1.000.000.000 previsto dalla legge (pari a Euro 516.456,90)   - originariamente concedibile  agli enti consortili composti dal numero minimo di 5 imprese, per il rapporto di cambio convenzionale lira/ECU = 2.000 - può essere concesso agli enti consortili composti da un numero sufficiente di imprese che consenta di raggiungere l’importo suindicato.

Per i soggetti di cui alla lettera d) dell’art. 6 comma 1 della L.R. 24/97 (enti o società a prevalente partecipazione pubblica, ecc.) in quanto non rivestenti natura consortile o associativa, e quindi collettiva, il contributo è limitato a 100.000 Euro.

Al fine di definire l’entità dell’aiuto percepito con la L.R. 24/97, ogni impresa partecipante ad un ente consortile dovrà rapportare l’importo complessivo concesso al consorzio o alla società consortile alla propria quota di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale;  per le imprese associate di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 24/97, il beneficio da prendere in considerazione, per ciascuna impresa, corrisponde alla quota di partecipazione ai costi del progetto

Le imprese partecipanti ai soggetti beneficiari sono tenute al rispetto del divieto di cumulo conseguente alla applicazione della disciplina “de minimis” come sin qui illustrato   e come ulteriormente specificato al successivo punto 7.

Inoltre ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi ai seguenti settori e comparti produttivi:

a)produzioni siderurgiche di cui all’allegato 1 del trattato CECA (NACE 221);

b)costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1, 361.2);

c)produzione di fibre tessili artificiali (NACE 260).

Per quanto attiene ad eventuali progetti che facciano riferimento ad iniziative promozionali all’estero, non essendo considerate aiuto alle esportazioni, sono ammessi al contributo regionale i costi per la partecipazione a fiere, l’esecuzione di studi e le consulenze necessarie all’introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.

Non sono invece ammessi, in base alla disciplina comunitaria, aiuti direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse alla attività di esportazione.


7. DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI. (ART. 6 COMMA 5)

La legge regionale stabilisce al comma 5 dell’art. 6 che il contributo concesso per il progetto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali, concesse per lo stesso progetto.

I soggetti beneficiari e le imprese consorziate o associate sono tenute al rispetto del divieto di cumulo conseguente alla applicazione della disciplina “de minimis” come specificato al precedente punto 6.


8. SPESE AMMISSIBILI. (ART. 6 COMMA 4)

La legge 24/97 si limita ad affermare che sono ammissibili sia gli investimenti materiali che quelli immateriali, purché effettuati dopo la presentazione del progetto e che questi possono consistere in acquisizioni o in realizzazioni dirette, rinviando poi al provvedimento di approvazione dei progetti la specificazione degli investimenti ammessi in relazione alle caratteristiche del progetto.

L’art. 4 precisa che deve trattarsi di investimenti attraverso i quali si concretizza il progetto e cioè necessari al perseguimento degli obiettivi indicati.

Si ritiene comunque opportuno, in sede di delibera attuativa, individuare le categorie di spese ammissibili, in modo che i presentatori dei progetti possano a priori conoscere i criteri a cui si atterrà la Giunta nel definire l’ammissibilità delle spese, deducibile per altro anche dalla descrizione della tipologia dei diversi progetti contenuta nell’art. 5 della legge.

Vengono definiti di seguito i criteri generali relativi alla individuazione delle spese ammissibili, specificate poi con riferimento ad ogni tipologia di progetto (Allegato 1) e suscettibili di ulteriore dettaglio con il provvedimento di ammissione al contributo.


Aree e fabbricati.

Per quanto riguarda gli investimenti in aree e fabbricati, questi saranno ammessi solo nei casi in cui l’intervento strutturale sull’area o sull’immobile è parte essenziale e qualificante del tipo di azione proposta. Ci si riferisce in particolare ai progetti che rientrano nella tipologia di cui alla lettera g) dell’art. 5 della L.R. 24/97, nonché delle lettere d) e f) in parte.

Le spese per l’acquisizione di aree e/o fabbricati ovvero per la costruzione di nuovi fabbricati, per la ristrutturazione o l’ampliamento di quelli esistenti sono ammissibili, quando connessi alla tipologia del progetto, nelle seguenti misure massime:

- aree: 10% dell’investimento complessivo ammissibile;

- nuovi fabbricati (acquisto o realizzazione): 10% dell’investimento complessivo ammissibile.

Per ristrutturazione su edifici esistenti non si applicano i suddetti limiti.

Sia nel caso di realizzazione di nuovi edifici che di interventi su quelli esistenti sono ammesse spese di progettazione nel limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.

Il soggetto beneficiario del contributo regionale relativo ad un’area o a un fabbricato dovrà impegnarsi a non alienare il bene per un periodo di 10 anni a partire dalla data del suo acquisto o dalla ultimazione della sua realizzazione o ristrutturazione.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a lavori in economia e/o a prestazioni svolte da personale dipendente dei soggetti beneficiari o delle imprese che ne fanno parte.

Non sono inoltre ammesse le spese notarili per l’acquisto dell’immobile, nonché l’acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora non siano trascorsi dieci anni dalla concessione dell’agevolazione originaria.

Sono esclusi da questo contributo i soggetti che si configurano come previsto dalla lettera c) dell’art. 6 della l. r. 24/97 e cioè le imprese fra loro associate ovvero i consorzi e società con durata statutariamente prevista inferiore a dieci anni.


Canoni di locazione degli immobili

Sono ammessi a contributo i canoni di locazione qualora la disponibilità di nuovi locali sia necessaria per la realizzazione delle iniziative previste dal progetto e quali risultano dai contratti registrati a norma di legge.

Le unità immobiliari locate non devono essere di proprietà dei soggetti che concorrono a costituire l’ente beneficiario del contributo, né dei loro controllanti e/o controllati.


Impianti, macchinari, attrezzature

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono ammessi a contributo, se di nuova fabbricazione e necessari per il perseguimento degli obiettivi del progetto. Poiché la finalità della l. r. 24/97 non è quella di aumentare la capacità produttiva ma di qualificarla, sono esclusi dal contributo le acquisizioni di impianti che hanno come finalità prevalente l’aumento della capacità produttiva o la semplice sostituzione di impianti esistenti, mentre sono compresi gli investimenti innovativi che caratterizzano il progetto.

I suddetti beni devono essere destinati all’utilizzo comune da parte delle imprese che partecipano al progetto.

Sono esclusi dal contributo i beni mobili registrati (autovetture, automezzi in genere).

Il contributo è calcolato sul costo del bene al netto dell’IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a non alienare i beni strumentali acquisiti con il contributo regionale per un periodo di 3 anni dalla data del loro acquisto.


Strutture e software informatici.

Sono ammessi al contributo le spese per l’acquisto di strutture e programmi informatici e per la realizzazione di reti informatiche commisurati e correlati alle dimensioni del soggetto beneficiario e agli obiettivi del progetto, secondo le specificazioni indicate nelle schede relative alle diverse tipologie di progetto.

Sono escluse le spese di gestione, intendendosi come tali quelle per l’assistenza tecnica e i canoni a consumo. Sono comprese le spese di allacciamento e i canoni fissi annui, anche di noleggio.


Personale.

Le spese per il personale sono ammesse solo per alcune tipologie di progetti come specificato nelle relative schede e alla condizioni sotto indicate.

I costi per le retribuzioni e gli oneri sociali sono ammessi al contributo relativamente al solo personale impiegato in modo specifico per la realizzazione del progetto e che è alle dipendenze dei soggetti beneficiari, ovvero ai collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Questa voce di spesa non è inoltre ammissibile nel caso di cui alla lettera c) dell’art. 6 della L.R. 24/97.

Le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del progetto devono essere documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate, che dovranno risultare da un registro appositamente costituito, nel quale devono essere annotate le ore quotidianamente prestate da ciascun addetto.


Attività formativa.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale che concorre alla realizzazione del progetto nella misura in cui l’attività formativa è funzionale al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel progetto stesso.


Ricerca, innovazione, studi ed indagini, consulenze, documentazione informativa.

Sono ammissibili le spese di ricerca e sperimentazione, quelle necessarie per l’acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie, innovazione di prodotto o di processo, le spese per la definizione delle procedure di certificazione e/o di omologazione di prodotti o di processi, gli studi, le analisi e le consulenze specialistiche secondo quanto indicato nella tipologia dei progetti di cui all’art. 5 e nelle relative schede delle spese ammissibili a contributo.


Attività promozionale all’estero.

Valgono le indicazioni contenute nella scheda relativa alla specifica tipologia di progetto (art. 5 lettera e) e quelle individuate al precedente paragrafo 6.

Esclusioni.

Sono escluse dal contributo le spese per l’acquisizione di scorte e/o semilavorati, di arredi e, in via generale, tutte quelle non rientranti nelle categorie precedentemente indicate e/o specificate nelle schede relative alle singole tipologie di progetti e nei provvedimenti di approvazione del progetto.

Non sono ammesse a contributo le spese per acquisizione di beni o di prestazioni di imprese partecipanti al soggetto beneficiario, né di loro controllanti e/o controllate.


Leasing

Sono ammessi gli interventi realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria, purché il contratto, stipulato dopo la presentazione della domanda di contributo, abbia termine prima della conclusione del progetto, ovvero includa la clausola del riscatto del bene. Per l’individuazione del valore dei beni in leasing si fa riferimento al valore indicato nel contratto.

Sono considerate spese ammissibili quelle pagate e giustificate da quietanze o documenti contabili aventi forza probante equivalente, limitatamente alla quota capitale. Pertanto tale documentazione di spesa deve prevedere la scomposizione dei canoni in due parti, da un lato l’importo corrispondente all’acquisto netto, dall’altro le spese relative ad interessi ed ogni altro onere accessorio.

Se la durata di leasing supera la durata del progetto sono ammessi soltanto i canoni pagati fino alla data di conclusione del progetto medesimo.

L’importo massimo ammissibile non può in ogni caso superare il valore commerciale netto del bene.


Altre indicazioni.

Tutte le spese devono essere congrue per entità e per tipologia in rapporto alle finalità dei progetti e alle condizioni di mercato e devono essere state effettuate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo.

I costi sono calcolati al netto dell’IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

La specificazione delle categorie delle spese ammissibili per ogni tipologia di progetto è contenuta nell’allegato 1 al presente disciplinare.


9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. (ARTT. 6 E 7)

Per l’istruttoria delle domande per l’approvazione dei progetti e la concessione dei contributi si applicano le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge.

Nel caso si intenda apportare variazioni al progetto occorre darne comunicazione scritta all’Amministrazione regionale in via preventiva per la necessaria autorizzazione.


10.  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. (ART. 6 COMMA 5)

La legge regionale prevede che i contributi siano erogati in una o più rate in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di approvazione del progetto.

Si ritiene tuttavia opportuno stabilire in via preventiva e generale che l’erogazione avverrà in due o tre rate, a scelta del beneficiario. Se la scelta ricadrà sulla suddivisione in tre rate, la prima pari al 20%, sarà erogata al raggiungimento del 20% dell’investimento; la seconda, pari al 30%, sarà erogata al superamento della metà degli investimenti previsti dal progetto; il saldo a conclusione dello stesso. Se la scelta ricadrà sulla suddivisione in due rate, la prima, pari al 50%, sarà erogata al superamento della metà degli investimenti previsti dal progetto e il saldo a conclusione dello stesso. In alternativa il contributo potrà essere erogato in un’unica soluzione a progetto ultimato.

Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal progetto e le spese effettivamente sostenute i soggetti beneficiari dovranno presentare rendiconti contabili articolati secondo le categorie di spesa previste nel progetto.

Le spese sostenute dovranno essere indicate mediante elenchi di fatture e/o di altri titoli giustificativi, in relazione alla natura delle stesse ovvero mediante elaboratori meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche.

Per l’erogazione del contributo ad investimento ultimato, tale documentazione deve essere accompagnata da:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta, ai sensi degli artt. 38  e 47 del D.P.R. 28/12/200, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante che:

a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel progetto ammesso a contributo ed effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo;

b) i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e gli originali sono disponibili presso la sede legale del soggetto beneficiario;

c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

d) il progetto è stato realizzato per almeno il 20% o 50% (per l’erogazione della prima o seconda rata) ovvero è stato ultimato (per il saldo) e che non vi sono state variazioni al progetto approvato.

2) da una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;

3) relazione finale a carattere tecnico-illustrativo con indicazione dettagliata degli interventi realizzati, evidenziando in particolare i risultati raggiunti e la ricaduta economica, finanziaria e occupazionale sulle imprese interessate, sul settore di appartenenza e sul territorio.

Ai fini dell’erogazione dell’anticipo del contributo, al raggiungimento della quota di spesa pari o superiore al 20% o 50% dell’investimento, il soggetto beneficiario deve produrre: la dichiarazione di cui al procedente punto 1) e la relazione sullo stato di avanzamento dell’iniziativa finanziata attenendosi a quanto indicato nel precedente punto 3).

Per l’erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione antimafia prevista dalla normativa vigente.

L’Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l’erogazione dei contributi.

Ai contributi si applica il trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente


11.  RESTITUZIONE  E  REVOCA DEI CONTRIBUTI.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dal soggetto beneficiario maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito alla Regione.

I contributi sono revocati nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato nei tempi previsti, non sia stata prodotta la rendicontazione finale della spesa - salvo concessione di proroga per comprovati motivi - entro tre mesi dalla conclusione, nel caso di gravi difformità della realizzazione rispetto al progetto approvato, ovvero qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione del contributo.

La Regione ha facoltà di erogare comunque la quota di contributo corrispondente alla parte del progetto realizzato, qualora questa abbia una sua propria validità e una autonoma funzionalità.

Il contributo revocato è restituito dal soggetto beneficiario maggiorato dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti, laddove si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria da 2  a 4 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.


12.  CONTRATTI DI PROGRAMMA. (ART. 3)

La legge regionale prevede che i progetti possano realizzarsi ed ottenere il finanziamento regionale attraverso contratti di programma stipulati fra l’Amministrazione regionale e i soggetti beneficiari. Trattasi di uno strumento piuttosto complesso rispetto alle procedure più consolidate, a cui si ritiene utile fare ricorso solo nel caso in cui le caratteristiche particolarmente complesse e rilevanti del progetto proposto rendano utile, dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia della procedura, adottare detta formulazione.

Si ritiene opportuno, di norma, fare riferimento alle procedure ordinarie, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3.


13.  DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (ART. 7)

La modulistica da utilizzare per la predisposizione delle domande e dei progetti, nonché l’indicazione dei documenti da produrre saranno predisposti a cura della Direzione Industria. L’Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l’istruttoria.

Le domande presentate prima della data di apertura del bando o dopo quella di chiusura del medesimo e quelle non redatte in conformità alla modulistica prescritta ovvero gravemente carenti della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.


14. ISPEZIONI  E  CONTROLLI

Gli uffici della Regione direttamente o per il tramite degli Enti Strumentali possono effettuare controlli presso il soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.


15.  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

Al fine di provvedere al monitoraggio dei progetti finanziati per verificarne lo stato di attuazione e valutare l’efficacia dell’intervento regionale, i soggetti beneficiari sono tenuti, a conclusione degli investimenti, a produrre dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, corredata dei dati e delle informazioni tecniche ed economiche a consuntivo richiesti dagli uffici regionali.


Allegato (fare riferimento al file PDF) 1 AL DISCIPLINARE


SPECIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI IN RELAZIONE A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROGETTI PREVISTA DALL’ART. 5 DELLA L. R. 24/97


MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 24/97


Art. 5 lett. a)

Sviluppo e creazione di sportelli territoriali specializzati di informazione, assistenza e promozione per l’utilizzo da parte delle imprese delle strumentazioni di supporto relative alle normative ed agli interventi regionali, nazionali e comunitari per il sistema produttivo;


Categoria di spese ammissibili:


A. Canoni di locazione relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’attività di sportello, quali risultano da contratti registrati a norme di legge, purché non di proprietà dei soggetti che concorrono alla formazione degli enti beneficiari di cui alla lett. a), b), c), d), 1° comma art. 6 della l. r. 24/97;

B. Attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività informativa (hardware e software informatico, allacciamenti a reti informatiche);

C. Costi del personale impiegato specificatamente nell’attività di sportello, se dipendente del consorzio, della società consortile o dell’ente di sviluppo ovvero dei collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro;

D. Formazione ed aggiornamento del personale addetto all’attività di sportello;

E. Accesso a banche dati inerenti all’attività di sportello;

F. Predisposizione e diffusione di documentazione informativa;

G. Consulenze specialistiche inerenti alle attività di sportello;

H. Realizzazione di seminari informativi e/o formativi sulle normative e sugli interventi per il sistema produttivo;


Art. 5 lett. b)

sviluppo o creazione di centri per servizi comuni alle imprese con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni a contenuto innovativo, alla promozione di nuove attività produttive, alla gestione unificata di procedure amministrative;


Categoria di spese ammissibili:


A. Canoni di locazione relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’attività di servizio, quali risultano da contratti registrati a norma di legge, purché non di proprietà dei soggetti che concorrono alla formazione degli enti beneficiari di cui alla lett. a, b, c, d 1° comma art. 6 della l. r. 24/97;

B. Attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività informativa (hardware e software informatico, allacciamenti a reti informatiche);

C. Costi del personale impiegato specificatamente nell’attività di servizio, se dipendente del consorzio, della società consortile o dell’ente di sviluppo ovvero dei collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro;

D. Formazione ed aggiornamento del personale addetto all’attività dei centri servizi;

E. Accesso a banche dati inerenti all’attività di servizio;

F. Predisposizione e diffusione di documentazione informativa;

G. Consulenze specialistiche inerenti all’attività dei centri per servizi comuni;

H. Realizzazione di seminari informativi e/o formativi sulle materie oggetto dell’attività dei centri servizi.


Art. 5 lett. c)  

predisposizione di metodologie e sistemi per analisi, diagnosi ed interventi di qualità e di certificazione di prodotti e processi e per l’omologazione e l’unificazione delle normative e degli standard tecnici;


Categoria di spese ammissibili:


A. Consulenze esterne specialistiche;

B. Attività formativa del personale addetto all’attività di analisi e diagnostica;

C. Definizione (studi e progettazione) di procedure di certificazione e omologazione dei prodotti e predisposizione di manuali di qualità;

D. Impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione necessari per la misura e il controllo della qualità e degli standard;

E. Attrezzature informatiche (hardware e software);

F. Formazione ed aggiornamento del personale addetto;

Art. 5 lett. d)  

sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per l’adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo del design e per le applicazioni di procedure di qualità e di certificazione;


Categoria di spese ammissibili:


A. Acquisto o realizzazione di fabbricati da adibire a laboratori comuni di ricerca e/o sperimentazione .

Nota: questa voce di spesa è ammessa nei limiti del 10% dell’investimento complessivo ammissibile .

Interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti al fine di adibirli all’uso di cui sopra.

Nota: per la realizzazione di fabbricati o la ristrutturazione di fabbricati esistenti sono ammesse spese di progettazione nel limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.


A. in alternativa :

Canoni di locazione relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’attività di laboratorio,  quali risultano da contratti registrati a norme di legge, purché non di proprietà dei soggetti che concorrono alla formazione degli enti beneficiari di cui alla lett. a), b), c), d), 1° comma art. 6 della l. r. 24/97;

B. Consulenze esterne specialistiche;

C. Formazione e aggiornamento del personale addetto all’attività di ricerca;

D. Costi del personale impiegato specificatamente nell’attività di ricerca nei laboratori comuni, se dipendente del consorzio, della società consortile o  dell’ente di sviluppo ovvero dei collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro;

E. Acquisto e deposito di brevetti e licenze;

F. Spese per collaborazioni per progetti di ricerca e per l’acquisizione di conoscenze tecnologiche con Università e Centri di ricerca;

G. Impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione necessaria per l’attività di ricerca e sperimentazione comune nonché per la formazione del personale addetto;

H. Attrezzature informatiche (hardware e software, allacciamenti a reti informatiche).


Art. 5 lett. e)

sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni presenti nel distretto, con particolare riferimento alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell’immagine dei distretti e dei loro prodotti;


Categoria di spese ammissibili:

A. Studi e consulenze specialistiche giuridiche, economiche e finanziarie relative all’attività di esportazione e internazionalizzazione;

B. Formazione del personale addetto agli uffici export;

C. Studi, ricerche ed indagini sui mercati esteri realizzate attraverso consulenze specialistiche esterne;

D. Partecipazione a fiere e mostre e attività di assistenza post-fiera :

- quote di accesso;

- traduzioni, interpretariato, assistenza giuridico-commerciale;

- realizzazione degli stand e del materiale di documentazione e informazione promozionale;

- spese per il trasporto del materiale espositivo;

- spese di viaggio (costo del trasporto, vitto e alloggio) per il personale partecipante alla missione; le spese di vitto e alloggio sono ammesse nel limite di 200 EURO al giorno per persona;

E. Missioni economico-commerciali di operatori italiani all’estero e di operatori esteri nel territorio del distretto, limitatamente al costo del trasporto, vitto e alloggio per il personale partecipante alla missione; le spese di vitto e alloggio sono ammesse nel limite di 200 EURO al giorno per persona;

F. Svolgimento di campagne pubblicitarie;

G. Accesso a banche dati commerciali, di partnership tecnologico e reti di fornitura.

H. Realizzazione di portali comuni per l’e-commerce, di tipo settoriale, territoriale, di filiera produttiva, nonché tematici, per lo sviluppo delle transazioni telematiche:

- hardware e software;

- consulenze specialistiche e sviluppo di applicazioni per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali;

- creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dati;

- costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;

- formazione del personale.

I. Costi di realizzazione di altre iniziative relative all’attività di internazionalizzazione di contenuto riferibile a obiettivi ed esigenze delle imprese su proposta progettuale e dettagliato studio di fattibilità completo di indicazioni circa necessità, finalità e ricadute economiche e produttive.

Non sono ammesse le spese per gli acquisti, per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione

Nota: non sono ammessi, in base alla disciplina comunitaria, aiuti direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione.


Art. 5 lett. f)

attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una più efficace gestione dei flussi informativi e fisici, interni ed esterni ai distretti, con particolare riferimento alle relazioni di fornitura ed alla cooperazione fra imprese e fra queste e la pubblica amministrazione nonché alla costituzione di banche dati comuni;


Categoria di spese ammissibili:

A. Progettazione e realizzazione di reti informatiche comuni;

nota : le spese di progettazione sono ammesse nei limiti del 10% del costo di realizzazione della rete; sono escluse le spese di gestione della rete;

B. Acquisto di attrezzature informatiche in comune e acquisto o realizzazione di software informatico;

C. Costituzione di banche dati comuni;

D. Formazione ed aggiornamento del personale addetto alle reti telematiche;

E. Realizzazione di strutture logistiche comuni:

1. spese per la sistemazione/attrezzaggio area e/o l’adattamento dei fabbricati;

2. spese per attrezzature, impianti e macchinari;

3. spese per acquisizione di aree; spese per l’acquisizione di fabbricati o per la realizzazione di nuovi fabbricati, ciascuno nei limiti del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;

4. spese per la progettazione nel limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.

F. Spese per la formazione e l’addestramento del personale addetto alle strutture logistiche comuni.


Art. 5 lett. g)

risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi da destinare alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese nonché ad attività di promozione e valorizzazione dell’immagine del distretto e delle sue tradizioni industriali;


Sono considerati ammissibili a contributo gli interventi relativi al ripristino/recupero di aree e di fabbricati, dismessi dall’attività industriale, da destinare agli utilizzi indicati nella tipologia del progetto.

Le categorie di spesa ammissibili riguardano l’acquisto dell’area (nel limite sotto indicato), l’acquisto di fabbricati (nel limite sotto indicato) ivi  persistenti, la bonifica e l’urbanizzazione dell’area e gli interventi di ristrutturazione e recupero dei fabbricati ivi persistenti, compresa l’eventuale realizzazione di nuove volumetrie limitatamente a quanto necessario per il recupero funzionale in relazione all’uso previsto.

E’ esclusa la concessione di aiuti per l’acquisto di macchinari e attrezzature.


Categoria di spese ammissibili:


A. Demolizione e bonifica;

B. Sistemazione/attrezzaggio area e urbanizzazione;

C. Spese per la infrastrutturazione telematica di base del sito;

D. Ristrutturazione/ripristino fabbricati ed eventuali integrazioni volumetriche di tipo funzionale (sono comunque esclusi lavori di sola manutenzione ordinaria o straordinaria);

E. Spese acquisto area e/o fabbricati (ciascuna nei limiti del 10% dell’investimento complessivo ammissibile)

F. Spese di progettazione nel limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.


Sono richieste in particolare:

* relazione tecnico/economica di illustrazione dell’intervento atta a dimostrare la validità tecnica, economica e sociale dell’intervento;

* progettazione di massima o definitiva;

* estratto legale di mappa relativo all’intero sito interessato e/o documentazione relativa alla disponibilità del sito;

* lista delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento;

* deliberazione dell’organo esecutivo del soggetto presentatore del progetto relativo agli interventi indicati.


Art. 5 lett. h)

predisposizione di analisi e di metodologie di intervento innovative rispetto a problematiche ambientali connesse alle attività produttive specifiche del distretto e relative applicazioni;


Categoria di spese ammissibili:

A. Consulenze esterne specialistiche;

B. Spese per l’attività formativa del personale addetto all’attività di ricerca;

C. Costi del personale impiegato specificatamente nell’attività di ricerca, se dipendente del consorzio, della società consortile o dell’ente di sviluppo ovvero dei collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro;

D. Definizione (studi e progettazione) di procedure di certificazione ambientale dei prodotti e dei processi;

E. Realizzazione di check-up e di bilanci ambientali di area;

F. Studio e progettazione di modelli di intervento per monitoraggio, controllo ambientale, impianti, macchinari e attrezzature necessari per la loro applicazione.

Nota :

Le singole indicazioni di spesa vanno motivate.

Allegare le relazioni e/o le progettazioni tecniche e/o altra documentazione idonea a descrivere gli interventi previsti.