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Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2004, n. 26-12552

Contributi agli Organismi di coordinamento e collegamento formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nella sezione del registro regionale del volontariato per progetti di contrasto alla solitudine

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di promuovere attraverso una contribuzione economica iniziative progettuali del volontariato volte a contrastare la solitudine;

- di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quali destinatari del contributo gli Organismi di coordinamento e collegamento formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale attualmente iscritti nell’apposita sezione del registro regionale del volontariato;

- di stabilire i seguenti criteri per l’approvazione dei progetti e per la relativa contribuzione:

a) i progetti dovranno attuarsi su un ambito territoriale almeno provinciale o interprovinciale; verranno privilegiati i progetti che interessino ambiti territoriali più ampi e che comunque garantiscano una copertura di intervento sia presso i grandi centri urbani sia presso le realtà rurali e montane.

b)  verranno ritenuti prioritari i progetti presentati in comune da più Organismi di coordinamento e che prevedano specifiche attività per contrastare gli effetti della calura.

c) i progetti dovranno prevedere, a fianco della contribuzione richiesta, un’idonea copertura finanziaria a carico dell’Organismo proponente.

d)  la contribuzione massima prevista per progetto proposto da ogni organismo è di euro 30.000,00; in caso di progetti presentati in comune da più Organismi di coordinamento tale somma potrà essere aumentata sino all’importo massimo dello stanziamento accantonato.

e)  con la determinazione di approvazione del progetto verrà liquidata una prima rata del 50% dell’importo contribuito, mentre il saldo verrà disposto al termine del progetto previa presentazione di idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute.

f) i progetti dovranno essere presentati entro il 15 giugno 2004 alla Direzione regionale Politiche Sociali, C.so Stati Uniti 1 Torino; la Direzione regionale competente potrà autorizzare proroghe per giustificati motivi.

g) la Direzione regionale competente potrà concordare con gli Organismi di coordinamento le opportune correzioni e modifiche ai progetti presentati volte ad evitare duplicazioni di interventi e a garantire la massima copertura territoriale degli interventi stessi.

Alle spese derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte, per un importo massimo di euro 300.000,00, con le somme da accantonare con successivo atto deliberativo sul capitolo 12023 del bilancio 2004, da determinare in relazione ai progetti presentati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)