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Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

Codice 12
D.D. 25 giugno 2004, n. 130

Servizi di Sviluppo Agricolo - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2004 - Bando pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola aventi per oggetto il tema: “L’orientamento della scelta delle cultivars di cereali autunno vernini in Piemonte”

L’art. 47 della L.r. 12.10.1978 n. 63, consente all’Amministrazione regionale di attuare le attività di ricerca e sperimentazione agricola sia direttamente sia indirettamente, rispettivamente assumendo direttamente le spese di programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola oppure finanziando Enti ed Istituzioni tecnico-scientifiche.

La Regione Piemonte, ai sensi della L.r. 25.1.1988 n. 6, art.10, e successive modifiche ed integrazioni può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca.

Le linee generali per il Programma di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l’anno 2004 sono state approvate mediante D.G.R. n. 38-11643 del 2 febbraio 2004.

Le modalità previste di organizzazione e finanziamento dell’attività sono il bando per linee, il bando per progetto, l’attività negoziata e la partecipazione a programmi transnazionali, nazionali e interregionali.

Sulla base di tali linee e delle indicazioni della Determinazione dirigenziale n. 270 del 21.11.2003 e successive modificazioni, che definisce le procedure per la gestione del programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, il Settore Servizi Sviluppo Agricolo emana un bando pubblico per la presentazione di progetti aventi per oggetto il tema “L’orientamento della scelta delle cultivars di cereali autunno vernini in Piemonte” unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1).

In questa fase, non essendo ancora costituito l’albo valutatori previsto dalla suddetta Determinazione dirigenziale, nella valutazione dei progetti non si farà ricorso a valutatori esterni.

La formalizzazione del rapporto con i beneficiari del finanziamento avverrà mediante convenzione di cui si unisce una bozza (allegato 2) facente parte integrante della presente determinazione.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97

In accordo con la D.G.R. n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004 e con la Determinazione dirigenziale n. 270 del 21.11.2003

determina

1. Nell’ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2004, è emanato un bando pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione aventi per oggetto il tema “L’orientamento della scelta delle cultivars di cereali autunno vernini in Piemonte” unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1).

2. In questa fase, non essendo ancora costituito l’albo valutatori previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 270 del 21.11.2003 , non si farà ricorso a valutatori esterni per la valutazione dei progetti.

3. La formalizzazione del rapporto con i beneficiari del finanziamento avverrà mediante convenzione di cui si allega la bozza (allegato 2) per farne parte integrante della presente determinazione, alla cui firma è delegato il Responsabile del Settore Servizi Sviluppo Agricolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato (fare riferimento al file PDF)

BANDO DI RICERCA

La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - in coerenza con la D.G.R. n. n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004- emana il seguente bando per un progetto di ricerca avente per oggetto “L’orientamento della scelta delle cultivars di cereali autunno vernini in Piemonte”.

Art.1

- Contenuti del progetto -

La scelta varietale nelle specie vegetali di interesse agrario è in grado di determinare il successo economico dell’intera filiera produttiva, condizionando marcatamente il risultato produttivo sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo.

Storicamente la Regione Piemonte alimenta iniziative di sperimentazione e dimostrazione che hanno lo scopo di fornire indicazioni oggettive e informazioni a favore degli operatori della filiera cerealicola che concorrano a migliorare l’efficienza dei processi di produzione e trasformazione, la qualità generale, la sicurezza dei prodotti, la redditività degli operatori e la soddisfazione degli utilizzatori.

Valutate le ricadute ottenute, si intende dare continuità al servizio sin qui reso alla cerealicoltura piemontese.

In particolare, il progetto dovrà fornire informazioni sulle performance delle cultivars di frumento tenero e orzo, sulle loro caratteristiche produttive e sulle condizioni di utilizzo, al fine di orientare il continuo processo di sostituzione delle varietà coltivate, fornendo dati imparziali da utilizzare insieme alle indicazioni delle Società sementiere.

Per le singole cultivars di frumento tenero dovranno essere forniti i risultati analitici relativi ai livelli di proteine, W, e P/L.

La sperimentazione dovrà essere condotta in almeno due ambienti, scelti tra quelli più rappresentativi delle province di Torino e Cuneo, sul raccolto delle annate 2005, 2006 e 2007 ed in stretto collegamento con la Rete nazionale di orientamento varietale per i cereali vernini, coordinata dall’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Sezioni Operative Periferiche di Sant’Angelo Lodigiano e Fiorenzuola d’Arda - al fine di ottenere un’ ampia validazione e ricaduta dei risultati.

Art.2

- Partecipanti e spese ammissibili -

2.1 I partecipanti, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di organizzazione del progetto sono individuati con D.G.R. n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004.

2.2 Sono ammesse le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

2.3 Almeno il 5% dell’importo complessivo massimo ammesso al finanziamento dovrà essere destinato dai partecipanti ad iniziative volte al trasferimento dei risultati presso agricoltori e/o tecnici interessati (ad esclusione delle realizzazioni editoriali).

2.4 Per il periodo di approvazione del progetto, i suoi obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi devono rimanere sostanzialmente invariati e non può cambiare il Soggetto o Ente capofila.

Art.3

- Presentazione delle proposte progettuali -

3.1 L’Ente capofila in nome e per conto di tutti i partecipanti al progetto deve presentare alla Regione Piemonte, pena l’esclusione, le proposte progettuali entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in plico recante l’indicazione del bando della ricerca e del mittente mediante:

- servizio postale raccomandato di Stato o agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali (farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante);

- consegna a mano entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza, corredata da una lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritta dal Ente capofila, della quale un esemplare è restituito previa apposizione del timbro datario da parte della Direzione regionale ricevente.

3.2 La proposta va indirizzata a:

Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore Servizi Sviluppo Agricolo, Corso Stati Uniti 21 - 10128 Torino.

3.3 La proposta progettuale - una copia su supporto cartaceo ed una su supporto informatico (floppy disk o CD-Rom), - deve essere formulata utilizzando le indicazioni e la modulistica approvate con Determinazione dirigenziale n. 15 del 15.4.2004 e scaricabile dal sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/agri.

3.4 L’inosservanza delle precedenti modalità di presentazione determinerà la non ricevibilità delle domande ed il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

3.5 Le proposte progettuali pervenute non verranno restituite.

3.6 Ogni Istituzione di ricerca o organismo tecnico può partecipare ad un solo progetto presentato nell’ambito del presente bando.

Art. 4

- Valutazione e selezione delle proposte progettuali -

4.1 La valutazione delle proposte è effettuata secondo le modalità contenute nella Determinazione dirigenziale n. 270 del 21.11.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2 La valutazione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- novità della ricerca, qualità tecnico-scientifica e collegamento con il territorio;

- analisi economico-finanziaria del progetto;

- adeguatezza e distribuzione delle competenze;

- qualità della gestione.

4.5 Qualora la proposta progettuale presentata non rispetti i vincoli relativi all’autofinanziamento obbligatorio non verrà ammessa alla selezione delle proposte.

4.6 La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi Sviluppo Agricolo a seguito della valutazione individua la graduatoria delle proposte ritenute ammissibili.

4.7 La pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. vale come notifica dell’esito della valutazione.

4.8 La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore - Servizi Sviluppo Agricolo procederà quindi a negoziare il contratto con la proposta classificatasi prima nella graduatoria. In caso non si raggiunga un accordo con la proposta prima classificatasi si procederà a negoziare con la seconda in graduatoria e, nel caso di ulteriore mancato accordo, con le successive proposte secondo l’ordine di graduatoria.

4.9 La proposta ritenuta idonea a soddisfare le esigenze espresse nel presente bando verrà approvata con successivo atto amministrativo del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo dandone comunicazione all’Ente capofila del progetto.

4.10 Nel caso in cui nessuna proposta venga ritenuta idonea a soddisfare le esigenze espresse nel presente bando, lo stesso non sarà aggiudicato.

Art.5

- Rapporti contrattuali -

5.1 I rapporti contrattuali sono regolati in coerenza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004 e secondo quanto contenuto nello schema allegato di convenzione (allegato 2) stipulata con l’Ente capofila.

Art.6

- Durata, costo complessivo del progetto e intervento a carico della Regione Piemonte -

6.1 Il progetto di ricerca che viene aggiudicato con il presente bando, da realizzare nell’arco temporale di mesi 36, comporta, a carico della Regione Piemonte, un intervento finanziario che non può essere superiore all’80% dell’importo complessivo massimo ammesso al finanziamento, pari a Euro 75.000,00.

6.2 Qualora il costo totale del progetto presentato sia inferiore a tale cifra, il cofinanziamento della Regione Piemonte si calcola su tale costo.

6.3 La dotazione finanziaria necessaria per l’anno 2004 verrà impegnata con successivo atto amministrativo. Si fa riserva di procedere all’impegno di spesa per gli anni successivi, fatta salva la disponibilità di bilancio di competenza dell’anno in questione.

6.4 Per le restanti disposizioni si rinvia alla D.G.R. n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004.

Art.7

- Disposizioni finali -

7.1 Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la data di inizio, la durata ed i responsabili del procedimento risultano nel prospetto seguente:

Oggetto del procedimento

Inizio del procedimento

Durata del procedimento

Responsabile del procedimento

Atto Finale

Acquisizione proposte, istruttoria e formulazione graduatoria, negoziazione e approvazione della proposta

Il giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte

60 gg

D.ssa Caterina Ronco

Determinazio-
ne Dirigenziale di approvazione della proposta

7.2 Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990. n. 241, in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

7.3 Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi al Sig. Alberto Turletti, tel. 011/4323749, e-mail alberto.turletti@regione.piemonte.it.

Allegato (fare riferimento al file PDF)

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E _____PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO.

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte promuove, in attuazione della legge regionale 12.10.1978, n. 63 art. 47, la ricerca applicata in agricoltura per risolvere i problemi agronomici, biologici ed economici che condizionano la produttività e il reddito degli agricoltori e la tutela ambientale;

- la Regione Piemonte, con legge regionale 25.1.1988 n. 6, art.10, e successive modifiche ed integrazioni può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca;

- vista la D.G.R. n. 38-11643 del 2.2.2004 che approva le linee generali per il Programma di Ricerca, Sperimentazione e Dimostrazione agricola per l’anno 2004;

- vista la graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dalla Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo Dott.ssa Caterina Ronco, nata a Vercelli, il 13.7.1953 e domiciliata, ai fini del presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino, autorizzata alla stipula della presente convenzione dalla Determinazione dirigenziale n. ___ del____

E

_____

in appresso denominato Istituzione tecnico-scientifica (P. I.V.A. ) che per la firma della presente convenzione è rappresentata dal Presidente Sig._____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica ricoperta in _____ - a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di _____del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO.

L’Istituzione tecnico-scientifica, sulla base delle esigenze in merito espresse dalla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, ha predisposto ed è disponibile ad attuare la prima annualità del seguente progetto di ricerca e sperimentazione a carattere applicativo meglio illustrato nei documenti allegati alla presente convenzione per farne parte integrante:

“_____”

- Coordinatore del progetto è il Sig. _____;

- Referente scientifico del progetto è il Sig. _____;

- Finanziamento anno ____ IVA inclusa: euro _____ impegnato al capitolo _____ del bilancio regionale per l’anno ___.

Il progetto è stato approvato dall’Amministrazione regionale con determinazione del Settore Servizi Sviluppo Agricolo n. _____ del _____

ART. 2 - MODALITA’ E PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

L’Istituzione tecnico-scientifica, ai fini dell’erogazione del finanziamento della prima annualità del progetto, dovrà presentare al Settore Servizi Sviluppo Agricolo, entro la data di scadenza della presente convenzione, la seguente documentazione firmata dal coordinatore del progetto:

1. Relazione dettagliata sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;

2. Articolo divulgativo (stesura dei risultati della ricerca in forma semplice e sintetica al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli secondo le modalità fornite dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo).

Tutti i documenti suindicati dovranno essere presentati in forma cartacea e in versione informatica (su dischetto o per posta elettronica).

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione prevista ai punti precedenti 1 e 2, sarà cura del Settore Servizi Sviluppo Agricolo richiedere all’Istituzione tecnico-scientifica l’emissione di fattura di saldo, relativa all’attività svolta, che dovrà essere intestata a Regione Piemonte - Piazza Castello , 165 Torino e riportare le coordinate bancarie e il numero di conto corrente bancario.

Dopo la stipula della convenzione potrà essere erogato un acconto fino al 50% del finanziamento, a fronte dell’effettivo svolgimento di una corrispondente parte dell’attività debitamente documentata con specifica relazione. Tale relazione deve essere trasmessa dopo la stipula della convenzione. Entro 30 giorni dal ricevimento sarà cura del Settore Servizi Sviluppo Agricolo richiedere all’Istituzione tecnico-scientifica l’emissione di fattura di anticipo nelle modalità suindicate.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura aggiornata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.1224 comma 2 del codice civile.

Trattandosi di progetto di ricerca legato a ben precisi cicli biologici, sono ammesse le spese connesse a tali cicli ed effettuate a partire dal_____, data di pubblicazione del bando.

ART.3 - PUBBLICITA’ DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e verranno messi a disposizione tramite le pagine web del sito regionale o specifiche pubblicazioni.

L’Istituzione tecnico-scientifica, ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuta a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

L’Istituzione tecnico-scientifica, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all’art.2, potrà divulgare i risultati del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

ART.4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di dodici mesi.

La scadenza può essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l’attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati.

La proroga potrà essere concessa a seguito di richiesta scritta da parte dell’Istituzione tecnico-scientifica presentata al Settore Servizi Sviluppo Agricolo entro e non oltre la scadenza della convenzione stessa mediante:

- servizio postale raccomandato di Stato o agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali (farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante);

- consegna a mano entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza.

ART.5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA’:

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 4, si verifichino ritardi nell’esecuzione del progetto, e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 2, ma sia assicurata la conclusione del progetto entro una nuova data che verrà fissata dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo, potrà essere applicata a carico della Istituzione una penale pari al 5% degli importi pattuiti per il progetto di ricerca in oggetto.

Qualora, dopo la data di cui sopra non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende risolta. In tale caso l’Amministrazione regionale non procede al pagamento e richiede la restituzione delle somme eventualmente date sotto forma di anticipo, maggiorate degli interessi legali.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte, e comunque tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Servizi Sviluppo Agricolo, ed inoltre le attività effettivamente prestate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte può riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del progetto allegato deve essere coerente con le indicazioni del bando e preventivamente concordata con l’Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente Convenzione.

ART.6 - APPLICAZIONE DEL D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

La Regione Piemonte e l’Istituzione tecnico-scientifica danno atto che verrà garantito il rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.7 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia é competente il foro di Torino.

ART.8 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE:

Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li _____

Il Rappresentante legale della Istituzione tecnico-scientifica Sig. _____

Il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sviluppo Agricolo _____