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Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino) - Settore Urbanistica

Decreto - ordinanza n. 305 del 18 giugno 2004. Parcheggio multipiano tra Via Alfieri e Via Torino. Determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione relativa all’area destinata alla realizzazione della rampa di accesso

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

L’indennità d’esproprio da corrispondere, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., a titolo provvisorio al proprietario dell’area interessata dalla realizzazione della rampa d’accesso al parcheggio multipiano tra Via Alfieri e Via Torino, come determinata nella relazione estimativa approvata con D.D. n. 963 del 9.6.2004 e di seguito indicata:

Catasto Terreni Foglio 26, mappale n.49, di mq. 325:

Indennità di esproprio Euro/mq. 23,84,

mq. 325 x Euro/mq. 23,84 =  Euro  7.748,00,

Immobile di proprietà della Ditta Prima Parking S.r.l. (nella persona dell’Amministratore unico Sig. Caggiula Bruno residente in Strada del Morozzo n.14/81 Torino) con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n.9 Moncalieri.

Articolo 2

Il proprietario espropriando, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà comunicare per iscritto al Comune di Moncalieri se intende accettare l’indennità offerta di cui al punto 1 del presente decreto, determinata ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n.359, e quindi convenire alla cessione volontaria del bene con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa indennità si intende rifiutata e pertanto, a norma del 2^ comma del summenzionato art. 5 bis, sarà ridotta nella misura del 40%.

Articolo 3

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 504/92, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante. Mentre qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità come sopra determinata, sarà liquidata al soggetto espropriato un’indennità pari al valore dichiarato ai fini I.C.I.

Articolo 4

All’atto della corresponsione delle indennità di cui al punto 1 del presente decreto, sarà applicata, ai sensi dell’art. 11 della L. 30.12.1991 n. 413, una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento ovvero, nel caso in cui la proprietà ha i requisiti di società commerciale, la medesima indennità è già comprensiva di I.V.A. al 20%, in quanto trattasi di indennità relative ad aree destinate ad opere pubbliche all’interno delle zone omogenee di tipo A di cui al D.M. 2.4.1968.

Articolo 5

L’indennità d’occupazione sarà corrisposta nella misura pari all’interesse legale calcolato sull’importo dell’indennità di espropriazione per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione a decorrere dalla data d’emissione del Decreto di occupazione d’urgenza fino alla data di emanazione del Decreto di Esproprio.

Articolo 6

Il presente decreto sarà notificato all’avente diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo dinanzi al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Nicola Palla