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Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità montana Valle Stura - Demonte (Cuneo)

Statuto della Comunità montana Valle Stura di Demonte (approvato con deliberazione del consiglio comunitario n. 13 del 27.05.2004)

Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Natura ed identificazione

1. La Comunità Montana Valle Stura di Demonte è costituita tra i Comuni di Aisone, Argentera , Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio; ha circoscrizione coincidente con l’intero territorio dei Comuni di Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola , Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio e con il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo, secondo quanto previsto dall’Allegato A della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, così come modificata dalla L.R. 19/2003.

Art. 2
Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1. La Comunità Montana nell’esercizio della propria autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell’Ente.

2. La Comunità Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che la Comunità Montana medesima e, prima ancora, il Consiglio di Valle hanno raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della Valle Stura. L’esperienza storico-politica della Resistenza, ì cui valori hanno portato alla costituzione della Repubblica autonoma di Demonte, è patrimonio inalienabile della Valle Stura, costituisce un ideale collegamento alla storia del territorio della Comunità e ne rappresenta la continuità.

Art. 3
Sede, stemma, gonfalone

1. La Comunità Montana Valle Stura ha sede in Demonte.

2. Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3. Per una più funzionale organizzazione dei servizi è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4. La Comunità Montana, con deliberazione di Consiglio, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone, sentiti i Comuni membri.

Art. 4
Attribuzioni e funzioni delegate

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale, nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti .

2. La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea, dal Consiglio d’Europa e dalle leggi statali e regionali.

Art. 5
Gestione in forma associata di funzioni comunali.

1. La Comunità Montana riconosce nel Comune l’Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2. La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati , favorisce l’introduzione di modalità organizzative, tecniche e gestionali atte a garantirne in tutti i Comuni membri, confacenti livelli quantitativi e qualitativi.

Per conseguire questo risultato, la Comunità Montana individua quattro sottoambiti omogenei (o distretti) all’interno dei quali si possono gestire o espletare collegialmente servizi e funzioni: l’Alta Valle (Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio ed Aisone), il Comune di Demonte, la Bassa Valle (Moiola, Gaiola, Valloriate, Rittana e Roccasparvera) e il comune di Borgo San Dalmazzo.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale la Comunità Montana si impegna a favorire un processo di scelta e di gestione delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata in cui l’iniziativa ed il successivo controllo sulla gestione sia garantito ai Comuni che la compongono.

Art. 6
Tutela del territorio, dell’ambiente e del patrimonio naturale

1. La Comunità Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia di pubbliche calamità.

2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita .

3. Promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 7 Assetto e utilizzazione del territorio

1. La Comunità Montana promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all’impatto ambientale.

2. La Comunità Montana concorre a fornire alle persone che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell’anno in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e dall’isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.

3. La Comunità Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio insostituibile per l’identità storica, culturale e sociale del territorio della Valle Stura.  

Art. 8
Attività economiche

1. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del turismo e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l’attività e a favorire l’occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione.

Art. 9
Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell’appartenenza storico-geografica alla civiltà alpina sud-occidentale di lingua e cultura d’oc ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche - storiche, la Comunità Montana sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell’arco alpino di uguale cultura ed esperienza storica.

2. L’utilizzo e la valorizzazione della lingua locale sono favoriti e promossi mediante tutte le iniziative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 10
Collaborazione e cooperazione.

1. La Comunità Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con Comunità Montane ed altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.

2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica di zona alpina di frontiera, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all’interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa per tali fini.

3. In particolare la Comunità Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all’interno dei territori storicamente omogenei delle Alpi del Sud-Ovest.Ovest.

Art. 11
Tutela della salute

1. La Comunità Montana concorre, in armonia con le norme statutarie dei Comuni membri, a garantire il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.

Art. 12
Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. La Comunità Montana, in armonia con l’indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.125, idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l’impegno della Comunità Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 13
Diritto dei cittadini alla solidarietà

1. La Comunità Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell’esercizio delle proprie attribuzioni , esalta il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini.

2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio della Comunità stessa o che possano essere, comunque, d’immediato e riconosciuto bisogno.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 14
Organi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana è dotata di un organo rappresentativo, denominato Consiglio, di un organo esecutivo, denominato Giunta, e di un Presidente.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’ente.

Art. 15
I Consiglieri della Comunità Montana

1. I Consiglieri della Comunità Montana rappresentano l’intera Comunità Montana.

2. I Consiglieri hanno libero accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana, con diritto ad ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del loro mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Comunità Montana e delle istituzioni ed aziende ed altri Enti da essa dipendenti. Sono tenuti al segreto ed al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

3. I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta nel primo Consiglio utile.

4. I Consiglieri possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

5. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

6. Lo Statuto prevede i casi in cui l’inattività del Consigliere comporta obbligatoriamente la decadenza dalla carica.

7. Le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinati da regolamento.

Art. 16
Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Cause di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell’elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Il Consigliere eletto in un momento successivo rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica deve essere convalidato dal Consiglio.

3. Il Consiglio verifica le cause di ineleggibilità e di incompatibilità esclusivamente riferibili al ruolo di Consigliere di Comunità Montana, esclusa ogni valutazione sulle condizioni di eleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, evitando qualsiasi controllo su quanto di competenza dei Consigli Comunali di appartenenza dei singoli consiglieri.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio in ciascun anno solare, salvo il caso di motivato impedimento, devono essere dichiarati decaduti.

5. Il Presidente è tenuto, entro dieci giorni dall’accertamento della causa di decadenza, alla notifica giudiziale all’interessato e al Comune di appartenenza della proposta di decadenza.

6. Dell’avvenuta decadenza d’ufficio deve essere data comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione ed al Comune di appartenenza perché provveda alla sua surrogazione.

7. Il Consigliere dichiarato decaduto per le ragioni di cui al presente comma non può essere rieletto Consigliere della Comunità Montana per tutta la tornata elettorale.

8. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

Art. 17
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Consiglio ha competenza in particolare sugli atti fondamentali indicati all’art. 42 del D.Lgs.267/2000

2. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con le programmazioni provinciale e regionale.

3. Il Consiglio, ad integrazione delle norme stabilite nel presente Statuto, adotta un regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento .

Art. 18
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, per l’esercizio di funzioni delegate ,

2. I regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge, sono pubblicati all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi non stabiliscano un termine diverso.

Art. 19
Nomine, designazioni, revoche

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni; nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni solo nelle ipotesi in cui sia ad esso espressamente riservato dalla legge.

Art. 20
Costituzione del Consiglio, elezioni, dimissioni , surrogazione e durata in carica dei Consiglieri

1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei dodici Comuni che la compongono.

2. Ad ogni Comune spettano comunque tre rappresentanti; uno di essi deve appartenere alla minoranza del Consiglio comunale, ove esistente, ed essere nominato nei modi previsti dalla legge ed in ottemperanza a quanto previsto negli Statuti dei Comuni membri.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

4. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale (che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio della Comunità Montana) decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.

5. Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti (n. 10) dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

6. I Consiglieri della Comunità Montana eletti dai Consigli dei Comuni non interessati alla tornata elettorale entrano per il conteggio di tale quorum .

7. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni e il raggiungimento di tale quorum, il segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente uscente.

8. In caso di inadempienza di qualcuno dei Comuni membri nell’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, trascorsi dieci giorni dal termine ultimo assegnato dalla legge, il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Prefetto  e al difensore civico ove costituito.

9. In caso di inadempienza del Presidente, trascorso tale termine provvede immediatamente il segretario

10. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

11. Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono presentate in forma scritta al Presidente della Comunità Montana, il quale ne dà immediata comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

Esse sono efficaci dalla loro presentazione e quindi irrevocabili.

12. I Consigli comunali interessati provvedono alla surrogazione dei Consiglieri della Comunità Montana cessati da tale carica per qualsiasi ragione entro i termini fissati dalla legge.

13. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni previste dal comma 8 del presente articolo.

14. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a cui deve fare seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al suo rinnovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 21
Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente che, sentita di norma la Giunta, ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro 30 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni.

3. Al medesimo competono la convocazione delle sedute successive alla prima e l’invio degli avvisi ai Consiglieri fino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente, del Vice Presidente e della Giunta.

4. L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora d’inizio della seduta, con l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio indicato dai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima della seduta.

5. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’iniziale ordine del giorno.

6. Nel caso di convocazione a mezzo di telegramma l’ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

7. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell’avviso di convocazione per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno.

8. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere invito ai soli Consiglieri assenti.

Art. 22
Iniziativa di convocazione del Consiglio

1. L’iniziativa di convocazione del Consiglio spetta :

a) al Presidente

b) alla Giunta

c) ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana

d) a ciascun Consiglio comunale.

2. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte dei soggetti di cui alle lettere c) d) deve contenere l’indicazione univoca dell’oggetto degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie attribuite dalla legge al Consiglio medesimo.

3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana.

Art. 23
Pubblicizzazione delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione del Consiglio con allegato l’ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del segretario all’Albo pretorio per rimanervi fino all’ultimo giorno di riunione del Consiglio.

2. Copia dell’avviso è contemporaneamente inviato ai Comuni membri per l’affissione ai rispettivi Albi pretori.

3. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso.

4. Il Presidente per i casi particolari può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 24
Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o , in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di età.

3. La prima seduta dopo il rinnovo del Consiglio e le eventuali sedute successive fino all’avvenuta elezione della Giunta sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

4. Colui che presiede è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

5. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Art. 25
Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente della Giunta o dei singoli Assessori; in sede di regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine di cui sia prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

8. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio prima di sessanta giorni.

9. Nel caso di parità di voti il Presidente deve far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

10. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 26
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado e di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprano cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali o svolgano funzioni di dirigenti.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario della Comunità Montana. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito dal vicesegretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario.

Art. 27
Validità delle proposte

1. Le proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria previsti dalla legge.

2. Per la proposta di elezione del Presidente e della Giunta comunitaria, per la mozione di sfiducia nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità Montana, i pareri si limitano alla verifica dell’osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse.

3. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico e privi di contenuto dispositivo.

Art. 28
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel suo seno commissioni permanenti

2. Il regolamento ne stabilisce il numero, la competenza, le norme di funzionamento, la composizione

3. Le commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, i componenti della Giunta , dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse argomenti diversi da quelli del comma 3°.

6. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono le medesime di quelle permanenti.

7. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 29
Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio comunitario sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

3. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.

4. Il regolamento determina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 30
Composizione, elezione e cessazione della Giunta

1. La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di componenti non superiore a dieci.

2. Gli assessori sono rappresentativi dell’intero territorio della Valle; ogni Comune non può essere rappresentato all’interno dell’organo esecutivo da più di un componente. Il Presidente ed il VicePresidente non possono essere rappresentativi del medesimo sottoambito omogeneo.

3. La Giunta è eletta dal Consiglio della Comunità Montana, con unica votazione, a scrutinio palese, sulla base di un documento programmatico depositato presso la Segreteria almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio.

4. Il documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.

5. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all’insediamento della nuova Giunta e del nuovo Presidente.

6. La somma complessiva delle indennità di carica annualmente accordate agli Assessori, qualunque sia il loro numero, non può superare l’importo massimo previsto dalle norme in vigore per l’unione di comuni avente medesimo numero di abitanti della Comunità Montana.

Art. 31
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. II voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla richiesta - formulata dal Segretario entro 3 giorni - ai Comuni di provvedere alla nomina dei propri rappresentanti.

Art. 32
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per scritto al Presidente e sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili.

3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Presidente, quando non svolgano un’azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l’elezione del Presidente e della Giunta.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente nella prima seduta utile.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari , revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa , provvede, nella stessa seduta, il Consiglio su proposta del Presidente, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, garantendo in ogni caso la rappresentatività di cui all’art. 30 comma 2.

Art. 33
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti di competenza degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente , o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche

3. Le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto sono stabilite in norme regolamentari.

Art. 35
Il Presidente

1. Il Presidente della Comunità Montana viene eletto dal Consiglio nel suo seno, unitamente agli altri componenti della Giunta.

2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intera Giunta.

Art. 36
Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente; rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne sottoscrive, unitamente al segretario, i verbali di deliberazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti .

2. Il Presidente esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate alla Comunità Montana.

3. Delega materie definite ed omogenee ai singoli componenti della Giunta.

4.    Il Presidente, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelle della minoranza.

Art. 37
Surrogazione del Presidente e degli Assessori

1. In caso di assenza, impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

3. In caso di dimissioni del Presidente si procede alla elezione di nuova Giunta  secondo le modalità di cui all’art.30.

Art. 38
Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un proprio Albo pretorio , tenuto in luogo accessibile al pubblico, per l’affissione delle deliberazioni, delle ordinanze e di tutti gli altri atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2. La pubblicazione è fatta in modo tale che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Responsabile degli adempimenti connessi con la tenuta dell’Albo pretorio è il segretario, il quale cura la pubblicazione degli atti affinché avvenga con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge.

Titolo III
RESPONSABILITA’

Art. 39
Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi

Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni con dolo o colpa grave di obblighi di servizio.

Le responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

Art. 40
Tutela dei propri diritti

La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Generale Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all’Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

Titolo IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 41
Principi generali di gestione

1. Nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il funzionamento degli uffici si basa sul principio della distinzione tra ruoli di indirizzo politico e di controllo, che competono agli organi elettivi, e quelli di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi burocratici .

Agli organi elettivi competono in particolare:

a. le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b. l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici ;

c. la definizione di criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

d. le nomine, designazione ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

e. le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di  Stato;

f. gli altri atti indicati dalla legge.

Spetta al segretario ed ai responsabili delle strutture operative, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti sotto la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle indicazioni fissate dall’Amministrazione, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

E’ attribuita al Segretario Generale o ai responsabili delle strutture operative la competenza ad approvare i progetti tecnici definitivi, sentito l’Assessore competente, qualora non costituiscano variante al progetto preliminare approvato dagli organi politici e non si introducano variazioni economiche-finanziarie al quadro economico complessivo.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi determina gli atti di competenza del segretario e dei responsabili delle strutture operative.

Art. 42
Principi generali di organizzazione

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.

2. L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia alle mutevoli esigenze che derivano dai programmi dell’Amministrazione, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità.

3. A tal fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell’ambito della dotazione complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all’interno dell’Ente, nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

4. Il regolamento definisce l’assetto strutturale degli uffici e dei servizi e determina la dotazione organica individuando le unità di diverso profilo professionale e le categorie necessarie, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 43
Principi generali in materia di personale

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell’efficienza, dell’efficacia e della responsabilizzazione definite a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. La Comunità Montana garantisce ai propri dipendenti ed alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro e degli uffici e il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà e diritti sindacali.

3. La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti. Promuove e favorisce forme adeguate di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale nei limiti delle risorse a tali fini annualmente iscritte a bilancio.

4. Nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del personale può prevedere la copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, ad eccezione del posto di segretario, o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, nonché prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

5. La Comunità Montana può utilizzare personale comandato o distaccato da altri Enti pubblici e può comandare o distaccare proprio personale a favore di altri Enti pubblici in forza di disposizioni di legge o di convenzioni o accordi tra gli Enti interessati .

Art. 44
Il segretario

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare, dipendente di ruolo.

2. Il Segretario Generale, vertice della struttura organizzativa, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, garantendo l’unitarietà dell’azione amministrativa e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della gestione. Secondo le direttive impartite dal presidente risponde a questi dei risultati ottenuti.

3. Il Segretario Generale della Comunità Montana esercita la direzione generale della stessa e dell’attività dell’unione. Dirige e coordina l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone al presidente l’adozione, nei confronti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, dei provvedimenti connessi con la responsabilità dirigenziale. Decide i ricorsi gerarchici sugli atti dirigenziali, secondo quanto stabilito dal regolamento.

4. Il Segretario Generale sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti.

5. Il Segretario Generale fornisce assistenza giuridico - amministrativa agli organi di governo della Comunità Montana in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta esecutiva e ne cura la verbalizzazione.

6. Il Segretario Generale se richiesto, può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della Comunità Montana. Ha potere generale di certificazione ed attestazione per gli atti della Comunità Montana o presso la stessa depositati, salvo la competenza specifica dei dirigenti e/o responsabili dei servizi.

7. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Il Segretario Generale della Comunità Montana, con proprio provvedimento, dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture; nel caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario Generale, la competenza è del Presidente della Comunità Montana.

Art. 45
Sostituzione del segretario

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente a funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il segretario generale, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio e della Giunta, è sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all’adunanza.

Titolo V
METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 46
Principi generali

1. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità , la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.

Art. 47
Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilità, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge.

Art. 48
Strumenti di programmazione

1. Oltre ai documenti contabili previsionali, la Comunità Montana adotta gli strumenti di programmazione  previsti  dalla normativa statale e regionale.

Art. 49
Forme di gestione di servizi e funzioni

1.Per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni,  consorzi e società, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

2. Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.

3. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate sulla base dei seguenti criteri :

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scentifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli altri Enti interessati al servizio;

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per l’aumento dell’occupazione locale.

Art. 50
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale i servizi possono essere gestiti tramite in concessione a terzi. La concessione del servizio pubblico è subordinata all’esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa concessionaria.

Art. 51
Partecipazione ad Enti di diritto privato

1. La Comunità Montana può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, la Comunità Montana può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

Art. 52
Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un’adeguata influenza della Comunità Montana sull’azione dei primi.

2. La Giunta riferisce annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Presidente, a chiusura dell’esercizio, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria, all’attività svolta ed ai risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Titolo VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 53
Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi, che, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo dei programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 54
Rapporti con i Comuni e altri Enti pubblici

1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione e dallo Stato, da parte della Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2. L’esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l’Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l’esercizio delle delega.

3. La Comunità Montana può, a norma dell’art. 6, comma 2, legge 1102/1971 , delegare ad altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell’ambito della rispettiva competenza territoriale.

4. La Comunità Montana può promuovere la costituzione della conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della Comunità stessa.

5. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 55
Adesioni ad Enti e associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

2. Essa può altresì aderire ad altri Enti , organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Titolo VII
CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITÀ CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 56
Nomina, durata in carica e cause di incompatibilità, ineleggibilità e  cessazione del revisore dei conti

1. La nomina, la durata in carica e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.

Art. 57
Competenza del revisore dei conti

1. L’organo di revisione, che viene eletto, sentita la minoranza consiliare, svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile in conformità alla vigente normativa;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa in coerenza con la normativa vigente.

2. Le modalità di esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 e più in generale, il funzionamento dell’organo sono disciplinati da regolamento .

Art. 58
Responsabilità e compenso

1. Il revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca .

3. Il revisore dei conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all’Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4. Al revisore dei conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato dalle disposizioni di legge.

Art. 59
I contratti

1. La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori , alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni, da cui derivino una entrata e una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti, secondo le disposizioni contenute in appositi  regolamenti.

2. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.

3. In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti interviene il dipendente con la qualifica di responsabile del servizio o il Segretario.

4. Il segretario roga, nell’esclusivo interesse della Comunità Montana, i contratti previsti dalla legge.

Art. 60
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana e che si impegni a mantenerla per tutta la durata del contratto pena la rescissione del contratto.

2. I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo VIII
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 61
Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) istituisce il difensore civico;

l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 62
Informazione

1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 63
Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano l’accesso o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti , anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma 1.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia.

4. L’esercizio dell’accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa e della tutela della riservatezza.

Art. 64
Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati.

2. Di norma, l’erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrano in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 65
Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 66
Consulte

1.  La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione degli atti.

Art. 67
Istanze

1. I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2. L’organo al quale è diretta l’istanza, oppure il segretario su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 68
Petizioni

1. I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 150, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L’organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro trenta giorni dalla presentazione anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta .

Art. 69
Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario. Sono sempre sottoposti a consultazioni gli atti di programmazione generale e settoriale.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

4. Il regolamento può prevedere casi in cui la consultazione deve essere obbligatoriamente svolta se vi è richiesta dei consultandi.

Art. 70
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto a votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana, con le condizioni previste dal regolamento, anche in relazione all’individuazione dei soggetti legittimati a richiederlo.

4. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, tariffe, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende, su deliberazioni di mera esecuzione di norme statali e regionali, in materia statutaria e su proposte che siano già state proposte a referendum nell’ultimo triennio.

5. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio della Comunità Montana, di un numero di cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana non inferiore ad un decimo dell’intero corpo elettorale dei Comuni medesimi, dei Consigli di almeno tre Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

6. L’ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico e da due esperti nominati dal Consiglio. Fino a quando il difensore civico non sia istituito gli esperti nominati dal Consiglio sono tre.

7.     Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo.

8. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

9. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Altrettanto può fare la Giunta all’unanimità.

10. Il regolamento determina le ulteriori norme per l’attuazione del referendum.

Art. 71
Istituzione e attribuzione  del difensore civico

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività della Comunità Montana è istituito l’ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunitaria.

3. Il Difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunitari non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità  copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

8. La Comunità Montana può stipulare convenzioni con i Comuni per l’istituzione del Difensore civico.

Art. 72
Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunitario, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. E’ proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunitario è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In sede di prima applicazione, il Consiglio approva prima dell’istituzione dell’Ufficio il regolamento che disciplina le modalità e le procedure dell’intervento del Difensore civico.

Art. 73
Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali ;

c) gli amministratori e dipendenti di Enti o Istituti che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunitaria e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi pubblica funzione, o con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale e con l’esercizio di ogni tipo di lavoro dipendente che comporti rapporti diretti o indiretti con la Comunità Montana e con i Comuni facenti parte della stessa Comunità Montana.

Art. 74
Durata in carica e revoca

1. Il Difensore civico, dura in carica cinque  anni e può essere riconfermato.

2. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 75
Sede, dotazione organica, indennità

1. L’ufficio del Difensore  civico ha sede presso la Comunità Montana, salvo diversa previsione contenuta nelle convenzioni di cui all’art. 71, comma 8.

2. Al Difensore civico compete un’indennità di  carica stabilita dal Consiglio in ogni caso non superiore a quella prevista per il Presidente.

Art. 76
Rapporti con gli organi politici

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Presidente per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi o ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, oggetto del suo intervento.

Titolo IX
NORME TRANSITORIE

Art. 77
Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l’Ente.

3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ed in conformità alle norme costituzionali.

4. Può essere interpretato estensivamente, secondo i criteri di cui al comma 3, con riferimento ai principi ispiratori derivanti dalla legge.

Art. 78
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l’approvazione dello Statuto medesimo purché sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica o integrazione ad esso apportata, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate nel corso della durata in carica del Consiglio stesso .

3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art . 79
Entrata in vigore dello Statuto

1. Le norme dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

Art. 80
Regolamenti di attuazione

1. Sino all’adeguamento dei vigenti regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore alla data di approvazione  del nuovo testo Statutario, se compatibili con le disposizioni di legge e con le presenti disposizioni statutarie.

2. Il Consiglio della Comunità Montana adegua  i regolamenti di cui al comma 1 entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.