Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Tassarolo (Alessandria)
Statuto comunale (approvato con delibera C.C. n. 6 del 16 aprile 2004)
Titolo I
Principi generali di autonomia
Capo I
Principi istituzionali
Art. 1
Lautonomia della Comunità
1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dallart. 114 della Costituzione. Lautonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo lart. 3 del Testo unico.
2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dellambiente, sostegno delloperosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. Lordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira lazione di governo e lattività di gestione del Comune.
6. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione si ispira lordinamento del Comune e lazione degli organi preposti ad attuarlo.
Art. 2
Lautonomia e ladeguamento dello statuto
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nellarticolo precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.
3. La Giunta, nellambito delle sue competenze, provvede alla revisione e alladeguamento del regolamento che disciplina lordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Lesercizio dellautonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta lobbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dallentrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dallesecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.
Art. 3
Gli indirizzi generali dello statuto per
lorganizzazione del Comune
1. Il presente statuto è latto fondamentale che garantisce lattuazione dellautonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza lesercizio delle funzioni attribuite allente dallordinamento.
2. Per conseguire con lattuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.
3. Il Sindaco assicura il miglior equilibrio fra lazione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative dinteresse generale della Comunità che si propone di attivare.
4. Il suddetto sottopone rispettivamente allapprovazione della Giunta e del Consiglio modalità per la concertazione degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione, con la partecipazione attiva delle competenti commissioni consiliari, dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. La concertazione ha per scopo di presentare allAssemblea proposte per la cui formazione sia stato preventivamente espresso lindirizzo e la valutazione delle Commissioni ed il Consiglio possa adottare, con responsabile consapevolezza, le sue deliberazioni. Nel rispetto delle diverse posizioni limpegno unitario deve attivare un rapporto di reciproca collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando, nelle Commissioni e nellAssemblea, le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando ad esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dellazione amministrativa.
5. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dellattuazione delle linee programmatiche sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.
6. Il rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti e delle loro competenze stabilite dal titolo IV del Testo Unico deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nellordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. La distinzione delle funzioni di gestione dei dirigenti da quelle degli organi di governo non deve essere interpretata negli atti e nelloperare dellente come una separazione che distacchi i due ruoli nellordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dellente, frazionandola e rendendola priva dellorganica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione ed ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini. Il Consiglio comunale e la Giunta, nelladozione degli atti di loro competenza ed il Sindaco, per il suo compito di responsabile dellamministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.
Capo II
Lautonomia statutaria e normativa
Art. 4
Lo statuto comunale ed il Testo Unico
1. Il presente statuto stabilisce, nellambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità allart. 6 dello stesso, le norme fondamentali dellorganizzazione del Comune, lattribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dellaccesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quantaltro previsto dal Testo Unico.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina lordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola lazione amministrativa, i procedimenti, ladozione degli atti, secondo il principio di legalità.
3. Lesercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei dirigenti responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dellordinamento giuridico.
4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dellautonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
5. Lo statuto ed i regolamenti devono disporre lattuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei dirigenti della gestione del Comune.
Art. 5
I regolamenti comunali
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita lautonomia normativa con ladozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, e con lesclusione del Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi. I regolamenti disciplinano in particolare lorganizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, lesercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo delleconomia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato lesercizio dellautonomia impositiva e le tariffe dei servizi, lattività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dellambiente, luso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.
2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta lordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.
4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita lautonomia impositiva.
Art. 6
Regolamenti comunali
Sanzioni pecuniarie amministrative
1. Lesercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Resta ferma lapplicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.
3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.
Titolo II
Il comune
Art. 7
Ruolo e competenze generali
1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dellimpegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda lautonomia.
2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare lesercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dallautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune, per lesercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 8
Esercizio delle funzioni
1. Gli organi di governo del Comune indirizzano lazione amministrativa e lattività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone lelevazione delle condizioni personali e sociali;
b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
c) concorrere a garantire, nellambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
d) sostegno, nellambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, allistruzione;
e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
g) promozione dellattività sportiva, assicurando laccesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere leducazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia detà, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nellesercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.
2. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.
Art. 9
Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico
1. Il Comune considera valori fondamentali lambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre linquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.
2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana. Particolari garanzie sono previste per limitare ledificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni.
3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani dinsediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.
4. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dellofferta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.
Art. 10
Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.
4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Laccordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.
Art. 11
Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini
1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano lesercizio delle funzioni con sistemi che consentono limmediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Ladeguamento dellorganizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
3. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità dintervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati ed alle risorse che lente può reperire.
Art. 12
Attuazione del principio di sussidiarietà
1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano lesercizio dellautonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dallart. 118, quarto comma, della Costituzione, dallart. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dallart. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e lorganizzazione comunale.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.
3. A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di settembre per lanno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione dellattività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se lintervento è esteso allintero comune, oppure ad un quartiere o ad una frazione, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia delle prestazioni effettuate ai cittadini, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per lesercizio dellattività o servizio.
4. Il Consiglio comunale esamina entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei responsabili dei settori interessati. Il Consiglio verifica lattuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo allammissibilità dei progetti presentati.
5. Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo dintesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dellart. 42, secondo comma, lett. e), del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per lattuazione del protocollo dintesa nel quale sono previsti:
a) la data di scadenza dellaccordo, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
b) il periodo di sperimentazione al termine del quale laccordo può essere rescisso da ambedue le parti;
c) le cause che nel corso dellincarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
d) lassistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
e) le dotazioni strumentali e leventuale concorso economico che il Comune fornisce per lattuazione dellintesa.
Art. 13
La semplificazione amministrativa e documentale
1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dellattività degli organi di governo e dellorganizzazione di gestione consentita, nellambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è leliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
3. Ciascun Responsabile, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta leffettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa datto dellorgano predetto e comunque trascorsi venti giorni dallinvio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
4. Il Responsabile, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.
5. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui allart. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.
Art. 14
Circoscrizione territoriale ed interventi comunali
1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. La circoscrizione del Comune costituita dal concentrico e dalle seguenti località: Alborina, Ortolana, Cavallari e da cascine sparse, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,09 confinante con i Comuni di Gavi, Francavilla Bisio, Pasturana e Novi Ligure.
3. La sede del Comune è posta in Piazza Liberta n. 10 del concentrico e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 15
Stemma e gonfalone storico
1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta una corona aurea con spiga e pannocchia in campo azzurro sormontata da corona ducale e sostenuta da ramo di quercia ed alloro incrociati e legati con nastro tricolore ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta Comune di Tassarolo, costituisce il bollo ufficiale dellente.
Titolo III
Gli istituti di partecipazione popolare
Capo I
Gli istituti di partecipazione popolare
Art. 16
Condizioni e finalità
1. Gli organi di governo e lorganizzazione di gestione ispirano lazione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini lesercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.
2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare lesercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano allattività del Comune.
Art. 17
Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza
1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nellanagrafe da almeno tre anni;
d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.
Art. 18
Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti
con il Comune
1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere listituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare allamministrazione del Comune, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nellambito comunale.
Art. 19
Istanze, petizioni e proposte di cittadini
1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dalla Giunta Comunale, insieme con il responsabile del servizio interessato, i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.
2. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Sindaco che le sottopone allAssemblea la quale può sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Sindaco.
Art. 20
Consultazioni della popolazione
1. Prima delladozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, può disporre congiuntamente al Consiglio la consultazione della popolazione. La consultazione, secondo loggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.
Art. 21
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Lattività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per lattuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dellorganizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per lintera procedura.
3. In particolare nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole laccesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dellinteressato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dallinteressato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nellemanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dellinteressato.
5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede allorganizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.
Capo II
I referendum comunali
Art. 22
I referendum consultivi
1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina lonere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:
a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno n. 100 elettori e da altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.
Art. 23
I referendum propositivi
1. Su richiesta sottoscritta da n. 100 elettori il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, indice referendum avente per fine linserimento nellordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero ladozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente labrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.
2. Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria; dellordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale nonché per disporre direttamente od indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.
Capo III
Azioni popolari a tutela degli interessi comunali
Art. 24
Azione popolare a tutela degli interessi comunali
1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dellart. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che lente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con lassistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile lintervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.
Art. 25
Azioni risarcitorie di danni ambientali
1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui allart. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui allart. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Soindaco a provvedere con lassistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile lintervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.
Capo IV
I diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 26
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta lesibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dellAmministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune assicura laccesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.
Titolo IV
Forme associative e di cooperazione
Art. 27
Esercizio associato di funzioni e servizi
1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Lindividuazione dellambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dellart. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.
2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dallart. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, la Comunità Collinare, tenuto conto dei principi stabiliti dallart. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta ladozione.
3. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito dintesa con gli altri Comuni, non inferiore a 3 anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando limpegno di esercitare in forma associata le funzioni e le attività inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.
Art. 28
Convenzioni associate intercomunali
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano lambito dei partecipanti alla convenzione e lorganizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui allart. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare larea di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.
Art. 29
Comunità Collinare
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Comunità Collinare allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare lesercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, lattuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.
2. Il Consiglio comunale approva latto costitutivo e lo statuto della Comunità Collinare, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.
3. Lapprovazione dellatto costitutivo e dello statuto della Comunità Collinare è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dallart. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Lo statuto prevede che il Presidente della Comunità Collinare è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. La Comunità Collinare ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per lesercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.
6. AllUnione si applicano, se compatibili, i principi previsti dallordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dellUnione.
7. Alla Comunità Collinare competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.
Titolo V
Organi di governo
Disposizioni generali
Art. 30
Organi di governo del Comune
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.
Art. 31
Condizione giuridica degli amministratori nellesercizio delle funzioni
1. Il comportamento degli amministratori, nellesercizio delle loro funzioni, deve essere improntato allimparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dellattività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Art. 32
Status dei componenti il Consiglio comunale
1. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per lesercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone lart. 81 del Testo Unico.
3. Per il trattamento economico del Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi artt. 58 e 59.
Art. 33
Pari opportunità
1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nelladozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti degli altri organi collegiali che sono di sua competenza. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.
Titolo VI
Il consiglio comunale
Capo I
La Presidenza del Consiglio comunale
Art. 34
Presidenza del Consiglio comunale - Costituzione
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso diverso la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.
Art. 35
Funzioni e status del Presidente del Consiglio
1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere lordine, assicurare losservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere ladunanza.
5. Il Presidente promuove lesercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale.
6. Il Presidente del Consiglio comunale:
- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti allAssemblea;
- convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, lattribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;
- attiva listruttoria prevista dallart. 49 del Testo Unico n. 267/ 2000 sulle deliberazioni diniziativa dellAssemblea e dei Consiglieri, nellambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce lordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dellAssemblea, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- cura rapporti periodici del Consiglio con lOrgano di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dellart. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed allapposito regolamento;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallart. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:
- allaspettativa non retribuita disciplinata dallart. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
- ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;
- allindennità di funzione stabilita dallart. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dallart. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui allart. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui allart. 11 dello stesso decreto ministeriale.
Capo II
Il regolamento del Consiglio comunale
Art. 36
Il regolamento e lautonomia funzionale ed organizzativa
1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e listituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.
2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:
a) gli avvisi di convocazione, corredati dallelenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi linvio; in caso durgenza lavviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
b) le proposte da iscrivere allordine del giorno sono fatte pervenire al Sindaco almeno 10 giorni prima della riunione. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi durgenza;
c) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte allo.d.g. interrogazioni e mozioni;
d) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;
e) i componenti della Giunta che non sono Consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.
3. Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per lesercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del Testo Unico, sono stabilite dal regolamento.
4. Lattribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dellimporto ad esse relativo nel bilancio comunale.
5. Gli impegni, liquidazioni e pagamenti sono compresi nella contabilità generale del Comune. I mandati di pagamento sono emessi dal servizio contabile comunale, secondo le disposizioni generali del regolamento di contabilità.
6. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire lesame e la valutazione delle proposte presentate e per ladozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, lorgano di revisione contabile, e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.
Capo III
I Consiglieri comunali
Art. 37
Entrata in carica e durata del mandato
1. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione dellelezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dellUfficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.
Art. 38
Consiglieri comunali - Prerogative
1. Ogni Consigliere comunale rappresenta lintera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dellelezione o con ladozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili allespletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. Laccesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e lacquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione delloperato dellamministrazione, per lesercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per lesercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare liniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi durgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.
7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nellordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione al Sindaco che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte allordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.
Art. 39
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima delladunanza dinsediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per lelezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dallunico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima delladunanza dinsediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Il Consigliere che allinizio o nel corso dellesercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per questultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
Art. 40
Votazioni dei Consiglieri comunali
1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.
3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.
Art. 41
Trattamento economico
1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.
2. Limporto delle misure base è maggiorato delle percentuali dincremento relative a particolari situazioni del Comune di cui allart. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.
Art. 42
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.
Art. 43
Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il 3° giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata allinteressato entro dieci giorni dalladozione.
Art. 44
Surrogazioni e supplenze
1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente lultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dellart. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dellesercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.
Art. 45
Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio
Incarichi
esterni
1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Capo IV
Adunanze - Convocazione
Art. 46
Convocazione del Consiglio comunale
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco mediante avvisi comprendenti lelenco degli argomenti da trattare e la data, lora ed il luogo delladunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
d) lavviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri da parte del Sindaco delle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità allart. 9, c. 4, del T.U.;
e) devono essere stabiliti i termini e le modalità di pubblicazione dellavviso di convocazione allalbo comunale, e in altri luoghi pubblici.
Art. 47
Adempimenti prima seduta
1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità e deve convalidare lelezione ovvero dichiarare lineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui allart. 69 del Testo Unico 267/2000.
2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:
a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;
Capo V
Funzioni di competenza del Consiglio comunale
Art. 48
Funzioni e competenze
1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dallart. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, nellesercizio delle funzioni generali dindirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi allaffermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dellassetto del territorio e dellambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.
3. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
4. Il Consiglio comunale, nellesercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.
5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone laccettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 49
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni dindirizzo politico-amministrativo con lattività e ladozione degli atti previsti dal precedente art. 71 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:
a) ladozione e ladeguamento dello statuto e dei regolamenti;
b) la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;
c) la partecipazione alla formazione e lapprovazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
d) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
e) la definizione dei criteri generali per ladozione da parte della Giunta dellordinamento degli uffici e dei servizi;
f) ogni atto od intervento dindirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dellazione dellente, secondo i programmi approvati.
Art. 50
Linee programmatiche di mandato
1. Il Sindaco, nella prima seduta, illustra il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Art. 51
Controllo politico amministrativo dellattuazione del programma
1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per lattuazione del programma di governo con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dellelenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.
2. La verifica dellattuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:
a) con il referto del controllo di gestione di cui agli artt. 147 e 198 del Testo Unico presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;
b) con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone lart. 193 del Testo Unico.
3. Il Consiglio, qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare, direttamente i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi preventivati.
4. Il Consiglio qualora ritenga che specifiche previsioni del programma siano da modificare, ridurre o sostituire in relazione a nuove o diverse condizioni che si sono verificate, sottopone al Sindaco tali esigenze ed in base alle sue proposte ed alle valutazioni espresse dallassemblea consiliare, provvede, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, a definire ladeguamento del programma.
Art. 52
Partecipazione delle minoranze
1. Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.
2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.
Titolo VII
La giunta comunale
Art. 53
Giunta comunale - Composizione
Limite massimo
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 4 Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.
2. Potrà essere nominato n. 1 assessore tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Lassessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 54
Nomina della Giunta
1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.
Art. 55
Assessori comunali - Divieti
1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Art. 56
Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca
1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 57
Giunta comunale - Convocazione e presidenza
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce lordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.
Art. 58
Giunta comunale - Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dellart. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.
4. La Giunta adotta:
- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
- le deliberazioni, in caso durgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione diniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione dinteressi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative allutilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa allaumento od alla diminuzione dellindennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa allanticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali allinizio dellesercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto allapprovazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto allapprovazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui allart. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- la delibera di approvazione dei progetti dei lavori pubblici;
- la delibera dei piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.
5. La Giunta:
- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dellesercizio di cui allart. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui allart. 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.
Art. 59
Il sistema integrato dei servizi sociali
1. Gli organi del Comune provvedono, nellambito delle rispettive competenze, allattuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando lambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.
Titolo VIII
Il sindaco
Art. 60
Ruolo e funzioni generali
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è lorgano responsabile dellamministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva allelezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione lattività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i responsabili dellorganizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e responsabili, comportamenti improntati allimparzialità ed ai principi di buona amministrazione.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta dinsediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale ai sensi dellart. 50 del presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale impartisce al Direttore generale - od a chi ne esercita le funzioni - le direttive per lattuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui allart. 197 del Testo Unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nellesercizio delle funzioni, attribuitegli dallart. 50 del Testo Unico, segue lattuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale - od a chi per esso - le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.
6. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
7. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dellorganizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
9. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.
Art. 61
Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale
1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che lemergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.
2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nellambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, dintesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.
3. Il Sindaco o per sua delega lAssessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali, con le modalità di cui allart. 55.
Art. 62
Esercizio della rappresentanza legale
1. Rappresentante legale dellente è il Sindaco, secondo lart. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dellart. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.
2. I Responsabili dei servizi esercitano la rappresentanza legale del Comune nellattuazione dei compiti e nelladozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dellart. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Spetta alla Giunta promuovere o sostenere le liti, richiedere i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dellente.
4. Nel caso di controversie legali LEnte ricorre, se necessario, ad un difensore esterno; la nomina è effettuata dalla Giunta.
5. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale.
Art. 63
Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dellorganizzazione comunale ed agli interessi dellente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.
3. Essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui allart. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti in relazione alla sua carica.
Art. 64
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nellesercizio dellincarico, i comportamenti stabiliti dallart. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.
Art. 65
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dellart. 54 del Testo Unico.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, lesecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dellonere sui responsabili. Per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Se lordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per lordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili allambito territoriale del Comune.
8. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dallart. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 66
Durata in carica
1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 67
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dallart. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 68
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dellart. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dallesercizio delle funzioni adottata ai sensi dellart. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.
Titolo IX
Lautonomia organizzativa
Capo I
Ordinamento e gestione del personale
Art. 69
Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:
a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale titolare di posizioni organizzative;
d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. Lindividuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dallente, nellambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Lorganizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dellart. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:
a) lattività di valutazione e controllo supporta lattività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dellente.
5. Per leffettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.
6. Lattribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.
7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dallart. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.
Capo II
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi
Art. 70
Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale, iscritto nellalbo previsto dallart. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali lente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina lattività,
Art. 71
Segretario comunale e responsabili di servizi
Incarichi - Funzioni
1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale lesercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.
2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo lart. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dallart. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina lattività.
3.Con delibera della Giunta Comunale può essere attribuita ai componenti della Giunta stessa, la responsabilità di uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.
5. Nellesercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dellente.
6. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
7. La durata dellincarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.
Capo III
I Servizi pubblici comunali
Art. 72
Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza industriale
1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale:
a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere allaffidamento ai soggetti di seguito indicati;
b) mediante affidamento diretto a:
- istituzioni comunali;
- aziende speciali, anche consortili;
- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile;
c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Titolo X
Lautonomia finanziaria e impositiva
Programmazione e ordinamento
contabile
Art. 73
Autonomia finanziaria
1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.
Partecipa allattribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dallart. 119 della Costituzione.
Con lacquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi dinvestimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante lalienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma dinvestimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne lequilibrio.
Art. 74
Autonomia impositiva
1. Il Comune provvede, nellambito delle leggi, allesercizio della potestà regolamentare generale per lacquisizione delle proprie entrate, stabilita dallart. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. Listituzione ed il costante aggiornamento dellanagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
3. I servizi comunali preposti allacquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati allimportanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti allevoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e laggiornamento del personale addetto sono programmate dintesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.
4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) acquisizione allente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando luso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.
Art. 75
Statuto dei diritti del contribuente
1. I regolamenti comunali relativi allesercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso lufficio tributi e presso lufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nellambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dallart. 6 della legge n. 212/2000;
c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dellente;
e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto dinterpello del contribuente dallart. 11 della legge n. 212/2000;
Titolo XI
Norme finali
Art. 76
Revisione dello statuto
1. Le modificazioni e labrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dallart. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma, almeno trenta giorni prima delladunanza del Consiglio comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. Ladozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: labrogazione totale dello statuto assume efficacia con lentrata in vigore del nuovo testo dello stesso.
Art. 77
Entrata in vigore
1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, dopo lesecutività della delibera, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dellInterno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio dellente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta lentrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.