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Bollettino Ufficiale n. 26 del 1 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Tassarolo (Alessandria)

Statuto comunale (approvato con delibera C.C. n. 6 del 16 aprile 2004)

Titolo I
Principi generali di autonomia

Capo I
Principi istituzionali

Art. 1
L’autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione. L’autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l’art. 3 del Testo unico.

2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente, sostegno dell’operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

3. L’ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.

5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l’azione di governo e l’attività di gestione del Comune.

6. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione si ispira l’ordinamento del Comune e l’azione degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 2
L’autonomia e l’adeguamento dello statuto

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nell’articolo precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.

3. La Giunta, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla revisione e all’adeguamento del regolamento che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. L’esercizio dell’autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l’obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall’esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Art. 3
Gli indirizzi generali dello statuto per
l’organizzazione del Comune

1. Il presente statuto è l’atto fondamentale che garantisce l’attuazione dell’autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l’esercizio delle funzioni attribuite all’ente dall’ordinamento.

2. Per conseguire con l’attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.

3. Il Sindaco  assicura il miglior equilibrio fra l’azione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d’interesse generale della Comunità che si propone di attivare.

4. Il suddetto sottopone rispettivamente all’approvazione della Giunta e del Consiglio modalità per la concertazione degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione, con la partecipazione attiva delle competenti commissioni consiliari, dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. La concertazione ha per scopo di presentare all’Assemblea proposte per la cui formazione sia stato preventivamente espresso l’indirizzo e la valutazione delle Commissioni ed il Consiglio possa adottare, con responsabile consapevolezza, le sue deliberazioni. Nel rispetto delle diverse posizioni l’impegno unitario deve attivare un rapporto di reciproca collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando, nelle Commissioni e nell’Assemblea, le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando ad esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dell’azione amministrativa.

5. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche  sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

6. Il rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti e delle loro competenze stabilite dal titolo IV del Testo Unico deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nell’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. La distinzione delle funzioni di gestione dei dirigenti da quelle degli organi di governo non deve essere interpretata negli atti e nell’operare dell’ente come una separazione che distacchi i due ruoli nell’ordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dell’ente, frazionandola e rendendola priva dell’organica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione ed ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell’adozione degli atti di loro competenza ed il Sindaco, per il suo compito di responsabile dell’amministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.

Capo II
L’autonomia statutaria e normativa

Art. 4
Lo statuto comunale ed il Testo Unico

1. Il presente statuto stabilisce, nell’ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all’art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune, l’attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant’altro previsto dal Testo Unico.

2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l’azione amministrativa, i procedimenti, l’adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

3. L’esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei dirigenti responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico.

4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell’autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

5. Lo statuto ed i regolamenti devono disporre l’attuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei dirigenti della gestione del Comune.

Art. 5
I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l’autonomia normativa con l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza,  e con l’esclusione del Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi. I regolamenti disciplinano in particolare l’organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell’economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l’ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva.

Art. 6
Regolamenti comunali
Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L’esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Titolo II
Il comune

Art. 7
Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell’impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l’autonomia.

2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 8
Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l’azione amministrativa e l’attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali;

b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

c) concorrere a garantire, nell’ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;

d) sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;

e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

g) promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l’educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

2. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 9
Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune considera valori fondamentali l’ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana. Particolari garanzie sono previste per limitare l’edificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni.

3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d’insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

4. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.

Art. 10
Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. L’accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

Art. 11
Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l’esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2. L’adeguamento dell’organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

3. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d’intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati ed alle risorse che l’ente può reperire.

Art. 12
Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall’art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l’organizzazione comunale.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.

3. A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di settembre per l’anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione dell’attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l’intervento è esteso all’intero comune, oppure ad un quartiere o ad una frazione, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia delle prestazioni effettuate ai cittadini, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l’esercizio dell’attività o servizio.

4. Il Consiglio comunale esamina entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei responsabili dei settori interessati. Il Consiglio verifica l’attuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all’ammissibilità dei progetti presentati.

5. Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d’intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. e), del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l’attuazione del protocollo d’intesa nel quale sono previsti:

a) la data di scadenza dell’accordo, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;

b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l’accordo può essere rescisso da ambedue le parti;

c) le cause che nel corso dell’incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;

d) l’assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;

e) le dotazioni strumentali e l’eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l’attuazione dell’intesa.

Art. 13
La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività degli organi di governo e dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l’eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3. Ciascun Responsabile, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall’invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

4. Il Responsabile, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco   le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

5. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all’art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

Art. 14
Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. La circoscrizione del Comune  costituita dal concentrico e  dalle seguenti località: Alborina, Ortolana, Cavallari e da cascine  sparse, storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,09 confinante con  i Comuni di Gavi, Francavilla Bisio, Pasturana e Novi Ligure.

3. La sede del Comune è posta in Piazza Liberta’ n. 10 del concentrico e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può  riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 15
Stemma e gonfalone storico

1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta una corona aurea  con spiga  e  pannocchia in campo azzurro sormontata da  corona  ducale  e sostenuta da ramo di quercia ed alloro incrociati e legati con  nastro tricolore ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta “Comune di Tassarolo”, costituisce il bollo ufficiale dell’ente.

Titolo III
Gli istituti di partecipazione popolare

Capo I
Gli istituti di partecipazione popolare

Art. 16
Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l’organizzazione di gestione ispirano l’azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l’esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l’esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all’attività del Comune.

Art. 17
Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;

d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 18
Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti con il Comune

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l’istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all’amministrazione del Comune, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell’ambito comunale.

Art. 19
Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dalla Giunta Comunale, insieme con il responsabile del servizio interessato, i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

2. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Sindaco che  le sottopone    all’Assemblea la quale può sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Sindaco.

Art. 20
Consultazioni della popolazione

1. Prima dell’adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco,  tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, può  disporre congiuntamente al Consiglio la consultazione della popolazione.   La consultazione, secondo l’oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini,   ovvero a tutta la popolazione.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata  mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Art. 21
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L’attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l’attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell’interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall’interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell’emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell’interessato.

5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede all’organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

Capo II
I referendum comunali

Art. 22
I referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l’onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno n. 100 elettori e da altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 23
I referendum propositivi

1. Su richiesta sottoscritta da n. 100 elettori   il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale,  indice referendum avente per fine l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente l’abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.

2. Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria; dell’ordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale nonché per disporre direttamente od indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.

Capo III
Azioni popolari a tutela degli interessi comunali

Art. 24
Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l’ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l’assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l’intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 25
Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all’art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Soindaco a provvedere con l’assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l’intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo IV
I diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 26
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3. Il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

Titolo IV
Forme associative e di cooperazione

Art. 27
Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L’individuazione dell’ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell’art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall’art. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, la Comunità Collinare, tenuto conto dei principi stabiliti dall’art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l’adozione.

3. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d’intesa con gli altri Comuni, non inferiore a 3 anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando l’impegno di esercitare in forma associata le funzioni e le attività inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 28
Convenzioni associate intercomunali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l’ambito dei partecipanti alla convenzione e l’organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all’art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l’area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 29
Comunità Collinare

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Comunità Collinare allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l’esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l’attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2. Il Consiglio comunale approva l’atto costitutivo e lo statuto della Comunità Collinare, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

3. L’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della Comunità Collinare è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall’art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

4. Lo statuto prevede che il Presidente della Comunità Collinare è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. La Comunità Collinare ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.

6. All’Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall’ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell’Unione.

7. Alla Comunità Collinare competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Titolo V
Organi di governo
Disposizioni generali

Art. 30
Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 31
Condizione giuridica degli amministratori nell’esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell’attività amministrativa e di gestione.

2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 32
Status dei componenti il Consiglio comunale

1. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l’esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l’art. 81 del Testo Unico.

3. Per il trattamento economico del Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi artt. 58 e 59.

Art. 33
Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti  degli altri organi collegiali che sono di sua competenza.   Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Titolo VI
Il consiglio comunale

Capo I
La Presidenza del Consiglio comunale

Art. 34
Presidenza del Consiglio comunale - Costituzione

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso diverso la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.

Art. 35
Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.

2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

5. Il Presidente promuove l’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale.

6. Il Presidente del Consiglio comunale:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

- propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’Assemblea;

- convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;

- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l’attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;

- attiva l’istruttoria prevista dall’art. 49 del Testo Unico n. 267/ 2000 sulle deliberazioni d’iniziativa dell’Assemblea e dei Consiglieri, nell’ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;

- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell’Assemblea,   delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

- promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

- cura rapporti periodici del Consiglio con l’Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;

- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell’art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all’apposito regolamento;

- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall’art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;

- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

7. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:

- all’aspettativa non retribuita disciplinata dall’art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

- ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;

- all’indennità di funzione stabilita dall’art. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dall’art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all’art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all’art. 11 dello stesso decreto ministeriale.

Capo II
Il regolamento del Consiglio comunale

Art. 36
Il regolamento e l’autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l’istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:

a) gli avvisi di convocazione, corredati dall’elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l’invio; in caso d’urgenza l’avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;

b) le proposte da iscrivere all’ordine del giorno sono fatte pervenire al Sindaco almeno 10 giorni prima della riunione. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi d’urgenza;

c) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all’o.d.g. interrogazioni e mozioni;

d) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;

e) i componenti della Giunta che non sono Consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.

3. Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l’esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del Testo Unico, sono stabilite dal regolamento.

4. L’attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dell’importo ad esse relativo nel bilancio comunale.

5. Gli impegni, liquidazioni e pagamenti sono compresi nella contabilità generale del Comune. I mandati di pagamento sono emessi dal servizio contabile comunale, secondo le disposizioni generali del regolamento di contabilità.

6. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l’esame e la valutazione delle proposte presentate e per l’adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l’organo di revisione contabile, e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

Capo III
I Consiglieri comunali

Art. 37
Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione dell’elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell’Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.

3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 38
Consiglieri comunali - Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell’elezione o con l’adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune  tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell’operato dell’amministrazione, per l’esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune,   su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l’esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d’urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al  Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell’ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione al Sindaco che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all’ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

Art. 39
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell’adunanza d’insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per l’elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall’unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima dell’adunanza d’insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. Il Consigliere che all’inizio o nel corso dell’esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per quest’ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

Art. 40
Votazioni dei Consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 41
Trattamento economico

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli  nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.

2. L’importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d’incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all’art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

Art. 42
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 43
Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 sedute consecutive   alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il 3° giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.

Art. 44
Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 45
Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio
Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo IV
Adunanze - Convocazione

Art. 46
Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco  mediante avvisi comprendenti l’elenco degli argomenti da trattare e la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza;

b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;

c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;

d) l’avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri da parte del Sindaco delle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità all’art. 9, c. 4, del T.U.;

e) devono essere stabiliti i termini e le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione all’albo comunale, e in altri luoghi pubblici.

Art. 47
Adempimenti prima seduta

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità  e deve convalidare l’elezione ovvero dichiarare l’ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all’art. 69 del   Testo Unico 267/2000.

2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

Capo V
Funzioni di competenza del Consiglio comunale

Art. 48
Funzioni e competenze

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall’art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle funzioni generali d’indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all’affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell’assetto del territorio e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

3. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.

4. Il Consiglio comunale, nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.

5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l’accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 49
Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo con l’attività e l’adozione degli atti previsti dal precedente art. 71 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:

a) l’adozione e l’adeguamento dello statuto e dei regolamenti;

b) la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;

c) la partecipazione alla formazione e l’approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;

d) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;

e) la definizione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) ogni atto od intervento d’indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dell’azione dell’ente, secondo i programmi approvati.

Art. 50
Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, nella prima seduta, illustra il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 51
Controllo politico amministrativo dell’attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l’attuazione del programma di governo con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.

2. La verifica dell’attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:

a) con il referto del controllo di gestione di cui agli artt. 147 e 198 del Testo Unico presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;

b) con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l’art. 193 del Testo Unico.

3. Il Consiglio, qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare, direttamente   i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi preventivati.

4. Il Consiglio qualora ritenga che specifiche previsioni del programma siano da modificare, ridurre o sostituire in relazione a nuove o diverse condizioni che si sono verificate, sottopone al Sindaco tali esigenze ed in base alle sue proposte ed alle valutazioni espresse dall’assemblea consiliare, provvede, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, a definire l’adeguamento del programma.

Art. 52
Partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.

2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

Titolo VII
La giunta comunale

Art. 53
Giunta comunale - Composizione
Limite massimo

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 4 Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

2. Potrà  essere  nominato  n.  1  assessore  tra  i  cittadini   non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. L’assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di  voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 54
Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Art. 55
Assessori comunali - Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 56
Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.

2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 57
Giunta comunale - Convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 58
Giunta comunale - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;

- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;

- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

4. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;

- le deliberazioni, in caso d’urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

- le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;

- la deliberazione relativa all’aumento od alla diminuzione dell’indennità di funzione dei propri membri;

- la deliberazione relativa all’anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all’inizio dell’esercizio;

- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;

- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;

- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all’approvazione del Consiglio;

- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all’approvazione del Consiglio;

- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all’art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;

- la delibera di approvazione dei progetti dei lavori pubblici;

- la delibera dei piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

5. La Giunta:

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell’esercizio di cui all’art. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;

- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all’art. 153, sesto comma;

- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;

- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;

- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Art. 59
Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, all’attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l’ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

Titolo VIII
Il sindaco

Art. 60
Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all’elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l’attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i   responsabili dell’organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e responsabili, comportamenti improntati all’imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 50  del presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale impartisce al Direttore generale - od a chi ne esercita le funzioni - le direttive per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all’art. 197 del Testo Unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nell’esercizio delle funzioni, attribuitegli dall’art. 50 del Testo Unico, segue l’attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale - od a chi per esso - le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

6. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

7. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell’organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

9. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 61
Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l’emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

3. Il Sindaco o per sua delega l’Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali, con le modalità di cui all’art. 55.

Art. 62
Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell’ente è il Sindaco, secondo l’art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell’art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. I Responsabili dei servizi esercitano la rappresentanza legale del Comune nell’attuazione dei compiti e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Spetta alla Giunta promuovere o sostenere le liti, richiedere i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell’ente.

4. Nel caso di controversie legali  L’Ente ricorre, se necessario, ad un difensore esterno; la nomina è effettuata dalla Giunta.

5. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 63
Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi  di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell’organizzazione comunale ed agli interessi dell’ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

3. Essendo il Comune  privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti in relazione alla sua carica.

Art. 64
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell’esercizio dell’incarico, i comportamenti stabiliti dall’art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Art. 65
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell’art. 54 del Testo Unico.

2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

8. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall’art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 66
Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.

2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 67
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall’art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 68
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell’art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo IX
L’autonomia organizzativa

Capo I
Ordinamento e gestione del personale

Art. 69
Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:

a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;

b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;

c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;

d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;

e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale titolare di posizioni organizzative;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L’individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall’ente, nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. L’organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

a) l’attività di valutazione e controllo supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell’ente.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

6. L’attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall’art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Capo II
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 70
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell’albo previsto dall’art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei  responsabili dei servizi e ne coordina l’attività,  

Art. 71
Segretario comunale e responsabili di servizi
Incarichi - Funzioni

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale l’esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.

2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l’art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall’art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l’attività.

3.Con delibera della Giunta Comunale può essere attribuita ai componenti della Giunta stessa, la responsabilità di uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.

5. Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell’ente.

6. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

7. La durata dell’incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

Capo III
I Servizi pubblici comunali

Art. 72
Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza industriale

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale:

a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all’affidamento ai soggetti di seguito indicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni comunali;

- aziende speciali, anche consortili;

- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile;

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;

d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Titolo X
L’autonomia finanziaria e impositiva
Programmazione e ordinamento contabile

Art. 73
Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all’attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione.

Con l’acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l’equilibrio.

Art. 74
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell’ambito delle leggi, all’esercizio della potestà regolamentare generale per l’acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L’istituzione ed il costante aggiornamento dell’anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all’acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all’importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all’evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto sono programmate d’intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all’ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l’uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 75
Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l’ufficio tributi e presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell’ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall’art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell’ente;

e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d’interpello del contribuente dall’art. 11 della legge n. 212/2000;

Titolo XI
Norme finali

Art. 76
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma, almeno trenta giorni prima dell’adunanza del Consiglio comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 77
Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto,  dopo l’esecutività della delibera, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.