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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2004, n. 18-12814

Aggiornamento dei criteri per l’erogazione la revoca e il recupero dei contributi di cui all’art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n. 33 in materia di piste e percorsi ciclabili. Integrazione delle DD.G.R. 3 maggio 1999 n. 22-27210; 16 luglio 2001 n. 43-3520 e 16 giugno 2003 n. 2-9633

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di integrare le DD.G.R. 3 maggio 1999 n. 22-27210, 16 luglio 2001 n. 43-3520 e 16 giugno 2003 n. 2-9633 aggiornando i criteri per il finanziamento e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 della L.R. n. 33/90 in materia di piste e percorsi ciclabili come riportati nell’allegato A della presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


Allegato A

Aggiornamento delle procedure di finanziamento ed erogazione dei contributi in conto capitale di cui all’art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n° 33 finalizzati alla promozione della bicicletta come mezzo di trasporto attraverso la realizzazione di una rete di piste e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico.


A) Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda in cui viene indicata tutta la documentazione trasmessa, alla Direzione regionale Trasporti - Settore Viabilità e Impianti Fissi.

Alla richiesta di finanziamento deve essere allegato il programma piste ciclabili articolato in lotti funzionali ed il progetto preliminare di un lotto redatto ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP.

E’ finanziato un unico lotto funzionale. Nel caso di più lotti, deve essere presentata una distinta domanda di finanziamento per ciascun lotto. In tal caso non è ammesso un unico appalto per la realizzazione dell’opera. Non è altresì ammessa la suddivisione del lotto in più tratte anche se funzionali.

Il programma piste ciclabili deve contenere:

1.     una o più planimetrie in scala idonea indicanti i percorsi ciclabili individuati;

2.     una relazione tecnico-contabile indicante descrizione e giustificazione tecnica delle scelte proposte, oltre alle caratteristiche costruttive e tipologiche con riferimento alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili, pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997;

3.     copia della deliberazione di approvazione del programma da parte dei competenti organi;

il progetto preliminare deve contenere:

4.     il cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell’opera a decorrere dalla comunicazione dell’ammissione a contributo, ivi compresi i tempi di attivazione dell’eventuale mutuo e la fase di collaudo;

5.     il quadro economico dettagliato di tutte le spese;

inoltre, per l’opera che si intende realizzare, il Responsabile del procedimento deve dichiarare:

6.     di aver accertato la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera;

7.     che l’opera è inserita nel programma triennale OO.PP. nei casi previsti dalla normativa in materia di LL.PP.;

8.     che l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l’intervento previsto;

9.     che dalla data di erogazione dei contributi regionali alla data di ultimazione dell’opera (certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvato dai competenti Organi), è prevista la decorrenza di un tempo inferiore a tre anni;

10.     che l’opera è conforme alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili.


B) Varianti progettuali e varianti in corso d’opera

Eventuali varianti progettuali, devono essere preventivamente autorizzate dal Settore Viabilità e Impianti Fissi e possono essere ammesse a condizione che sia mantenuta la corrispondenza del progetto definitivo dell’opera al progetto preliminare presentato in sede di richiesta di contributo, fermo restando l’entità massima del contributo che può eventualmente essere rideterminato in riduzione. Pertanto non sono autorizzate varianti che modifichino la tipologia, i capisaldi e comportino notevoli variazioni di percorso.

Le varianti in corso d’opera sono ammesse nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di LL.PP. Le varianti in corso d’opera che comportano la riduzione della spesa o la variazione del percorso ovvero delle caratteristiche costruttive, rispetto a quanto previsto nel progetto presentato in sede di richiesta del contributo, devono essere preventivamente comunicate al Settore Viabilità e Impianti Fissi.

L’utilizzo di eventuali ribassi d’asta, deve essere preventivamente autorizzato dal Settore Viabilità e Impianti Fissi per la realizzazione di opere strettamente connesse alla pista ciclabile, escluse eventuali somme per arredi, opere in verde e qualsiasi intervento ritenuto non funzionale alla pista o percorso ciclabile.


C) Criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi

In ottemperanza all’art. 1 della L.R. n° 33/90 vengono finanziate le piste ciclabili che si pongono l’obiettivo di “sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati”.

Annualmente viene stabilita una graduatoria secondo i seguenti criteri:

1)     programmi urbani di piste ciclabili atti a creare una rete di trasporto alternativo e protetto e tali da apportare un sensibile e documentato decongestionamento del traffico urbano, ovvero piste o percorsi ciclabili in ambito urbano, inseriti nel P.U.T., per quei Comuni tenuti alla redazione dello stesso;

2)     realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del traffico veicolare consentendo il collegamento con poli di servizio collettivo (scuole, uffici, ospedali, centri sportivi, aree cimiteriali ecc.);

3)     realizzazione di itinerari finalizzati alla fruizione di aree pedonali;

4)     lotti funzionali a lotti già finanziati e ultimati, o percorsi funzionali a progetti finanziati con altre leggi in materia di percorsi e piste ciclabili (Legge n° 366/98 ecc.);

5)     programmi intercomunali di collegamento con frazioni, o stazioni di transito e interscambio con mezzi pubblici;

6) piste o percorsi ciclabili di competenza di Enti Parco o aree protette;

7)     piste inserite in itinerari interregionali.

Le istanze presentate da soggetti beneficiari di contributi nelle annualità precedenti e inadempienti per rinuncia ovvero per revoca del contributo regionale, possono essere inserite in graduatoria - a seguito di istruttoria positiva – se le risorse finanziarie disponibili sono sufficienti a far fronte a tutte le domande positive presentate per quell’anno finanziario.

Non costituisce titolo preferenziale per l’inserimento in graduatoria negli anni finanziari seguenti a quello di ammissione al finanziamento, la mancata presentazione della dichiarazione di cui alla successiva lettera D) punto 1).


D) Modalità di erogazione e recupero dei contributi

1)     I soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento, entro trenta giorni a decorrere dalla notifica in merito agli esiti dell’istruttoria, devono trasmettere al Settore Viabilità e Impianti Fissi, al fine dell’inserimento nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, una dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento di formale accettazione del contributo regionale, di attestazione della copertura finanziaria della restante quota e di impegno ad iniziare i lavori inderogabilmente entro otto mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a contributo ed erogazione dello stesso;

2)     i contributi di cui all’art. 8 della L.R. n° 33/90 sono corrisposti con determinazione dirigenziale in unica soluzione nella misura pari al cento per cento dell’importo del finanziamento concesso a seguito di istruttoria da parte del Settore Viabilità e Impianti Fissi sulla base della documentazione presentata con la domanda di finanziamento di cui alla lettera A) del presente allegato e della dichiarazione di cui al precedente punto 1);

3)     entro il termine di dodici mesi di cui al precedente punto 1) i soggetti beneficiari devono trasmettere al Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna lavori e una dichiarazione del Responsabile del procedimento che attesti l’effettivo inizio dei lavori stessi;

4)     entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno il Responsabile del procedimento deve inviare ai competenti Uffici regionali un rendiconto sullo stato di avanzamento del progetto;

5)     tutte le fasi di realizzazione dell’opera – compreso il certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico amministrativo - devono concludersi entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a contributo ed erogazione dello stesso;

6)     al termine dei lavori, il Responsabile del procedimento deve trasmettere il certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo approvato dai competenti Organi, e comunicare al Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi:

a.     l’avvenuta ultimazione dei lavori;

b.     la conformità del progetto definitivo approvato al progetto preliminare presentato in sede di richiesta del contributo, per quanto riguarda la dislocazione, la lunghezza del percorso e le caratteristiche costruttive dell’intervento;

c.     la conformità dell’opera alla normativa nazionale vigente in materia di viabilità ed alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997;

d.     il quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione della pista o percorso ciclabile, escludendo eventuali somme per arredi, opere in verde e qualsiasi intervento ritenuto non funzionale alla pista o percorso ciclabile;

7)     in caso di varianti rispetto al progetto presentato e ammesso a contributo, autorizzate ai sensi della lettera B) del presente allegato, il Settore Viabilità e Impianti Fissi procede all’eventuale adeguamento del contributo erogato, attivando le procedure di recupero delle somme eccedenti;

8)     in caso di economie rispetto al contributo erogato, a seguito della trasmissione della documentazione di fine lavori prevista al punto 5), il Settore Viabilità e Impianti Fissi procede al recupero delle somme eccedenti;

9)     nel caso in cui i lavori non inizino entro i dodici mesi dalla erogazione del contributo, ovvero nel caso in cui i lavori non terminino entro i tre anni dalla notifica di cui al punto 4), il Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi procede alla revoca e al recupero del finanziamento stesso ai sensi dell’art. 2 del R.D. del 14 aprile 1910 n° 639;

10)     eventuali proroghe alle date di scadenza devono essere autorizzate dal Responsabile del Settore Viabilità e Impianti Fissi; nei casi adeguatamente motivati e dovuti a causa di forza maggiore, qualora sia verificata l’impossibilità di concludere i lavori entro i tre anni dalla data di notifica di erogazione del contributo, fatte salve le eventuali proroghe concesse, il Settore Viabilità e Impianti Fissi, può riconoscere quanto realizzato e contabilizzato, procedendo al recupero della quota restante;

11)     nei casi di opere risultanti già appaltate antecedentemente alla data della determinazione dirigenziale di ammissione e contestuale erogazione di cui al punto 2), il Settore Viabilità e Impianti Fissi procede alla revoca e al recupero del contributo regionale;

12)     la revoca e il recupero del finanziamento regionale sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità e Impianti Fissi.


E) Finanziamento e costi standard

Il finanziamento può coprire fino al cinquanta per cento del costo standard - determinato nel seguito - per Enti Locali, ed il cento per cento del costo standard per Enti Parco.

Al fine della determinazione del contributo ammissibile, i costi standard di riferimento sono arrotondati come segue:

1)     interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradali o marciapiedi ricavabili mediante opere di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: Euro/km 25.830,00. Per i percorsi nei parchi e aree protette, per cui il contributo è pari al cento per cento, il costo standard è di Euro/km 25.830,00;

2)     interventi di ristrutturazione di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: Euro/km 51.650,00;

3)     interventi per itinerari ciclabili monodirezionali, in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: Euro/km 51.650,00;

4)     interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: Euro/km 103.300,00;

5)     interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con caratteristiche di cui alla voce precedente: Euro/km 129.120,00.

Eventuali soluzioni di incroci, sovrappassi, sottopassi, ponti e passerelle ciclabili, aree di sosta ed opere accessorie, sono conteggiati separatamente.