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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2004, n. 2/AQA

D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche

    Alle Province Piemontesi
    Assessorati Ambiente
    Loro Sedi

    A tutti i soggetti interessati

Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti”, all’articolo 14 ha previsto che la gestione delle discariche possa avvenire previa contestuale presentazione di due garanzie finanziarie, una riferita all’attivazione ed alla gestione operativa della discarica, e l’altra riferita alla gestione successiva alla chiusura, per un periodo pari ad almeno 30 anni.

A seguito delle difficoltà oggettive riscontrate nel reperimento di Compagnie Assicurative o Istituti di Credito disponibili a fornire garanzie finanziarie con durata trentennale per la fase di gestione successiva alla chiusura della discarica, la Giunta regionale con deliberazione n. 86-10262 del 1 agosto 2003 ha previsto la possibilità della prestazione delle garanzie finanziarie riferite al periodo di post-chiusura tramite piani quinquennali rinnovabili.

Le sopradescritte difficoltà venivano segnalate al Ministero dell’Ambiente con nota n. 20728 del 2 dicembre 2003 dell’Assessore all’Ambiente, nella quale si richiedeva di fornire indicazioni circa le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di durata trentennale, con riferimento alla gestione successiva alla chiusura.

Con successiva nota n. 21616 del 16 dicembre 2003 dell’Assessore all’Ambiente veniva inoltre proposto un emendamento all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003, con lo scopo di superare l’impossibilità alla prestazione delle garanzie finanziarie trentennali, nelle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per il periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica.

Tale emendamento prevedeva la possibilità di ricorrere a forme equivalenti di garanzie, conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva 1999/31/Ce, che i soggetti beneficiari ritengano ugualmente idonee allo scopo.

Nonostante le previsioni contenute nella citata deliberazione del 1 agosto 2003, che consentivano la prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione post-chiusura mediante piani quinquennali rinnovabili, non si rinvenivano comunque sul territorio soggetti idonei disposti a garantire tale attività. Pertanto, considerata la necessità di permettere l’attivazione di nuovi impianti di discarica, in data 22 dicembre 2003 il Presidente della Giunta Regionale emetteva l’ordinanza n. 1/22, che consentiva il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle discariche anche a seguito della sola presentazione delle garanzie finanziarie relative all’attivazione ed alla gestione operativa, in attesa della possibilità di presentazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura.

Tale provvedimento è stato emesso con un periodo di validità pari a 6 mesi, periodo transitorio al fine di consentire il reperimento di soluzioni in tempi brevi del problema della stipulazione di garanzie finanziarie con durata trentennale.

In questo periodo di sei mesi sono state effettuate ricerche per il reperimento di compagnie assicurative o istituti di credito disponibili a prestare garanzie finanziarie di durata trentennale, ma non è stato reperito alcun soggetto idoneo rientrante nell’elenco delle società autorizzate al rilascio di fidejussioni a favore degli Enti Pubblici.

Stante le immutate condizioni sopra evidenziate, e verificato che non risulta opportuno prevedere la proroga dell’ordinanza n. 1/22 con scadenza il 22 giugno 2004, al fine di evitare la gestione di discariche in assenza di garanzie finanziarie per il periodo successivo alla chiusura, in questa fase, fino al rinvenimento di soluzioni adeguate, si ritiene, in linea con le disposizioni di cui alla D.G.R. del 1 agosto 2003, di prevedere l’accettazione di garanzie finanziarie di durata quinquennale per il periodo di post-chiusura.

L’Ente garantito potrà valutare l’opportunità di fare inserire nelle condizioni contrattuali il vincolo che in caso di mancato rinnovo delle garanzie finanziarie al termine del periodo quinquennale, non si proceda allo svincolo della fidejussione, con possibilità di escussione della garanzia.

Enzo Ghigo

Visto l’Assessore
Ugo Cavallera