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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25
Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2004, n. 38-12834
Misure di prevenzione della febbre catarrale degli ovini o lingua blu
A relazione dellAssessore Galante:
La Decisione Comunitaria del 15/04/2004, registrata con SANCO n. 10243/2004 rev. 2 e in via di pubblicazione sulla Gazzetta della Comunità Europea, ha modificato la Decisione 2003/828/CE del 06/01/2004 con riguardo ai movimenti di animali vaccinati dalle zone di restrizione per febbre catarrale degli ovini o lingua blu.
Con tale provvedimento è stato consentito lo spostamento di bovini, ovini e caprini vaccinati provenienti dalle zone dItalia in cui la malattia citata si è diffusa.
Il Piemonte è attualmente zona ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini ed il sistema sentinella non ha mai evidenziato la presenza di bovini portatori. Al contrario, linfezione è stata ormai segnalata nelle isole principali e in tutte le regioni del Centro e Sud Italia.
Esistono attualmente condizioni epidemiologiche tali per cui è prevedibile che la malattia, dopo il periodo di interruzione invernale, dovuto alla mancata attività degli insetti vettori, torni a diffondersi su vaste aree; anche la campagna vaccinale 2003-2004 che avrebbe dovuto limitare la circolazione dellagente patogeno, non ha potuto essere ovunque efficacemente effettuata.
Allo stato attuale, si rende pertanto necessario predisporre misure per la protezione degli allevamenti del territorio piemontese, considerato che leventuale introduzione e diffusione della malattia provocherebbe conseguenze negative di vastissima portata al comparto zootecnico, per i danni diretti e per i costi dovuti ai provvedimenti di profilassi che sarebbe indispensabile applicare, ai sensi del D.Lgs. n. 225 del 9 luglio 1993 Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini.
In particolare è necessario stabilire le misure idonee a controllare il pericolo di introdurre la febbre catarrale degli ovini in Piemonte, consentendo ai Servizi Veterinari delle ASL, ai sensi delle competenze attribuite dalla L.R. n. 30 del 26 ottobre 1982 una costante sorveglianza, finalizzata alla valutazione ed alla gestione del rischio, e regolamentando laccesso negli allevamenti piemontesi alle specie e categorie di animali per cui sia indispensabile lapprovvigionamento dalle zone interessate dal contagio.
La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità
delibera
di adottare le seguenti misure per la prevenzione e il controllo della
febbre catarrale degli ovini o lingua blu:
1) Vigilanza veterinaria per la profilassi della febbre catarrale degli ovini o lingua blu
I Servizi Veterinari delle ASL organizzano ed attuano programmi speciali
di sorveglianza diagnostica e di vigilanza per la prevenzione e il controllo
della febbre catarrale degli ovini o lingua blu nel territorio di competenza,
estesi allallevamento e al commercio degli animali delle specie ovina,
caprina e bovina.
2) Sistema di valutazione e gestione del rischio di introdurre la febbre catarrale degli ovini in Piemonte
La Direzione regionale di sanità pubblica, in collaborazione con lIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, predispone un programma sanitario per la valutazione del rischio di introdurre la febbre catarrale degli ovini in Piemonte, per la sorveglianza permanente e per la prevenzione.
Il programma contempla anche le misure che devono essere adottate in caso
di emergenza per un caso di febbre catarrale degli ovini o per laccertamento
dellinfezione nei caprini o nei bovini.
3) Informazione agli allevatori
La Direzione Regionale di sanità pubblica ed i Servizi veterinari delle
ASL, con il concorso delle Associazioni ed Organizzazioni degli allevatori,
informano gli allevatori ed i commercianti di bovini, ovini e caprini sul
rischio di introdurre la febbre catarrale degli ovini in Piemonte, sulle
misure preventive da adottare, sulla obbligatorietà della segnalazione
di sintomi sospetti.
4) Introduzione di ovini e caprini negli allevamenti piemontesi
E vietato introdurre in Piemonte ovini e caprini, originari o provenienti dalle Regioni indicate in allegato 1, in assenza di preventiva autorizzazione regionale.
Lautorizzazione sarà concessa dal Servizio veterinario dellASL competente, nei casi di effettiva necessità, per il particolare valore genetico o per altre ragioni che rendano impossibile un approvvigionamento alternativo. Gli animali oggetto di autorizzazione devono provenire da un gregge in cui almeno l80% degli animali sia stato documentatamente vaccinato:
- contro i sierotipi di febbre catarrale degli ovini circolanti nella regione di origine;
- entro il termine del 30 maggio 2004;
- da almeno 30 giorni e da meno di 12 mesi.
Le condizioni di introduzione comprendono la applicazione a destino, da
parte del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, di
speciali misure di sorveglianza diagnostica, clinica e di laboratorio,
secondo un protocollo emanato dalla Direzione regionale di sanità pubblica.
5) Introduzione di bovini negli allevamenti piemontesi
Chiunque intenda introdurre negli allevamenti piemontesi animali della specie bovina, originari o provenienti dalle Regioni indicate in allegato 1, deve sottoporre richiesta scritta al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente con almeno 15 giorni di anticipo, in modo da consentire lespletamento dei necessari accertamenti sulle garanzie di origine e da predisporre le necessarie misure di sorveglianza a destino.
Non è in ogni caso consentita lintroduzione di animali destinati allingrasso.
Gli animali oggetto di trasferimento devono provenire da un azienda in cui almeno l80% degli animali sensibili sia stato documentatamente vaccinato:
- contro i sierotipi di febbre catarrale degli ovini circolanti nella regione di origine;
- entro il termine del 30 maggio 2004;
- da almeno 30 giorni e da meno di 12 mesi.
Gli animali rimarranno in vincolo nellazienda di destino e non potranno
essere spostati per almeno 60 giorni, se non per il trasferimento diretto
alla macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della
ASL competente
6) Introduzione di bovini, ovini e caprini da macello
Lintroduzione di bovini, ovini e caprini destinati alla immediata macellazione, originari o provenienti dalle Regioni indicate in allegato 1, è consentita in Piemonte negli impianti di macellazione che ne facciano richiesta al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, alla seguenti condizioni:
- preavviso di inoltro al macello di destinazione di almeno 48 ore;
- per gli ovini e caprini: esito favorevole della visita veterinaria prima del carico;
- trasporto diretto al macello nelle ore diurne, senza soste nel territorio piemontese. In caso di esigenze di viaggio nelle ore notturne, esecuzione ufficialmente documentata, nel luogo di origine, di un trattamento con insetticidi efficaci per qualità e persistenza.
La Regione può vietare linoltro di bovini da macello a stabilimenti di macellazione che abbiano sede in aree ad elevata densità zootecnica e in prossimità di allevamenti di elevato valore genetico.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Allegato
- Abruzzo
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- Calabria
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- Molise
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