Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004
Codice 24
D.D. 23 aprile 2004, n. 141
Comune di Massino Visconti (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di cinque pozzi che alimentano lacquedotto comunale denominati Monte, Orti, Ginin, Fontanelle e Strada. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei pozzi che alimentano lacquedotto comunale di Massino Visconti (NO) sono ridefinite come risulta nelle cartografie
- Tavola 6A in scala 1:1000 per il pozzo Monte
- Tavola 6B in scala 1:2000 per i pozzi Orti e Ginin - Tavola 6C in scala 1:1000 per il pozzo Fontanelle
- Tavola 6D in scala 1:2000 per il pozzo Strada
allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, ed in particolare:
- 43,2 mc/giorno per il pozzo Monte
- 864 mc/giorno per il pozzo Orti
- 216 mc/giorno per il pozzo Ginin
- 134,8 mc/giorno per il pozzo Fontanelle
- 138,2 mc/giorno per il pozzo Strada.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Massino Visconti dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonché agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica dattuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e dadeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A competente per territorio e al Comune di Massino Visconti, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
- qualunque altro, intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
Il Comune di Massino Visconti, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere urgentemente alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999;
- provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n.13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale, o lallontanamento dallarea di salvaguardia;
- provvedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi e allallacciamento dei fabbricati eventualmente non ancora collegati alla rete fognaria esistenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;
- nellambito dei programmi comunali di completamento delle reti fognarie, provvedere prioritariamente ad estendere la rete fognaria alle abitazioni che ne sono sprovviste, qualora ubicate a ridosso delle aree di salvaguardia, a monte della direzione di flusso della falda;
- provvedere alla verifica dei centri di pericolo esistenti allinterno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo alle attività di allevamento segnalate e, nel caso, a realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza;
- provvedere, di concerto con lAzienda Sanitaria Locale e lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale alla verifica e messa in sicurezza di tutti i tracciati stradali, che risultano interferenti con le zone di rispetto ristretta e con le zone di rispetto allargata. In particolare si provveda alla realizzazione delle opere di raccolta e di canalizzazione delle acque di piattaforma e del loro convogliamento allesterno dellarea di salvaguardia, a valle rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Tali sistemi dovranno essere inoltre in grado di confinare i liquidi provenienti da eventuali sversamenti accidentali in seguito ad incidenti ed impedirne la dispersione sul suolo o nel sottosuolo;
- assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, .emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;
- nellambito della riorganizzazione dei servizi idrici integrati di cui alla L.R. n. 13/97, valutare prioritariamente la dismissione dei pozzi più vulnerabili e la loro sostituzione con approvvigionamenti idrici alternativi.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Massino Visconti è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio