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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Codice 24
D.D. 23 aprile 2004, n. 141

Comune di Massino Visconti (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di cinque pozzi che alimentano l’acquedotto comunale denominati Monte, Orti, Ginin, Fontanelle e Strada. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei pozzi che alimentano l’acquedotto comunale di Massino Visconti (NO) sono ridefinite come risulta nelle cartografie

- Tavola 6A in scala 1:1000 per il pozzo Monte

- Tavola 6B in scala 1:2000 per i pozzi Orti e Ginin - Tavola 6C in scala 1:1000 per il pozzo Fontanelle

- Tavola 6D in scala 1:2000 per il pozzo Strada

allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, ed in particolare:

- 43,2 mc/giorno per il pozzo Monte

- 864 mc/giorno per il pozzo Orti

- 216 mc/giorno per il pozzo Ginin

- 134,8 mc/giorno per il pozzo Fontanelle

- 138,2 mc/giorno per il pozzo Strada.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Massino Visconti dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonché agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A competente per territorio e al Comune di Massino Visconti, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro, intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Il Comune di Massino Visconti, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere urgentemente alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999;

- provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n.13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, o l’allontanamento dall’area di salvaguardia;

- provvedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi e all’allacciamento dei fabbricati eventualmente non ancora collegati alla rete fognaria esistenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- nell’ambito dei programmi comunali di completamento delle reti fognarie, provvedere prioritariamente ad estendere la rete fognaria alle abitazioni che ne sono sprovviste, qualora ubicate a ridosso delle aree di salvaguardia, a monte della direzione di flusso della falda;

- provvedere alla verifica dei centri di pericolo esistenti all’interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo alle attività di allevamento segnalate e, nel caso, a realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza;

- provvedere, di concerto con l’Azienda Sanitaria Locale e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale alla verifica e messa in sicurezza di tutti i tracciati stradali, che risultano interferenti con le zone di rispetto ristretta e con le zone di rispetto allargata. In particolare si provveda alla realizzazione delle opere di raccolta e di canalizzazione delle acque di piattaforma e del loro convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia, a valle rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Tali sistemi dovranno essere inoltre in grado di confinare i liquidi provenienti da eventuali sversamenti accidentali in seguito ad incidenti ed impedirne la dispersione sul suolo o nel sottosuolo;

- assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, .emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- nell’ambito della riorganizzazione dei servizi idrici integrati di cui alla L.R. n. 13/97, valutare prioritariamente la dismissione dei pozzi più vulnerabili e la loro sostituzione con approvvigionamenti idrici alternativi.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Massino Visconti è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio