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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Codice 24
D.D. 19 febbraio 2004, n. 45

Acquedotto convenzionato fra i Comuni di Cossano Canavese, Caravino, Settimo Rottaro e Vestignè. Definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo ubicato in Comune di Caravino che alimenta l’acquedotto. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del nuovo pozzo ubicato in regione S. Giacomo del Comune di Caravino che alimenta l’acquedotto convenzionato fra i Comuni di Cossano Canavese, Caravino, Settimo Rottaro e Vestignè é definita come risulta nel fascicolo della tavola 5, in scala 1:2.000, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 16 l/s;

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività eventualmente esistenti il Comune di Caravino dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sugli eventuali fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Caravino, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e dei Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Caravino dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini dei recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

L’acquedotto convenzionato fra i Comuni di Cossano Canavese, Caravino, Settimo Rottaro e Vestignè, d’intesa con il Comune di Caravino, con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 152/1999;

- provvedere alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili in prossimità dell’area di salvaguardia, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n.13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- provvedere alla verifica e messa in sicurezza di tutti i tracciati stradali, che risultano interferenti con la zona di rispetto ristretta e con la zona di rispetto allargata. In particolare si provveda alla realizzazione delle opere di raccolta e di canalizzazione delle acque di piattaforma e del loro convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia, a valle rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Tali sistemi dovranno essere inoltre in grado di confinare i liquidi provenienti da eventuali sversamenti accidentali in seguito ad incidenti ed impedirne la dispersione sul suolo o nel sottosuolo;

- verificare che le attività agricole, interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge ed al programma d’utilizzazione agricola;

- effettuare nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. 236/1988 e al D.Lgs 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, un sistematico controllo della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo;

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l’Acquedotto convenzionato fra i Comuni di Cossano Canavese, Caravino, Settimo Rottaro e Vestignè ed il Comune di Caravìno, sono inoltre tenuti a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio