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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Codice 24.3
D.D. 13 febbraio 2004, n. 34

Comune di Ghiffa (VCO) - Area di salvaguardia delle opere di presa da acque superficiali del Rio Valmaggia nel Comune di Oggebbio. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia della nuova opera di presa delle acque superficiali del Rio Valmaggia, a servizio dell’acquedotto di Ghiffa (VCO) e dell’esistente opera di presa delle acque superficiali del Rio Valmaggia a servizio della frazione di Novaglio del Comune di Oggebbio (VCO), é definita come risulta nella tavola 3/bis, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nella zona di rispetto, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività eventualmente esistenti i Comuni di Oggebbio, Ghiffa e Premeno dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno dell’area di salvaguardia le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, dei Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Borgomanero, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e dei Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

I Comuni di Ghiffa e di Oggebbio, d’intesa con il Comune di Premeno, con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche derivate dovranno:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della - medesima legge regionale o l’allontanamento dall’area di salvaguardia, con particolare riguardo

agli esistenti fabbricati rurali;

- assicurarsi che le attività agricole, interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopraindicate;

- provvedere affinché nel tratto d’alveo del Rio Valmaggia a monte della presa di Ghiffa e all’interno della zona di rispetto, sia garantita la rimozione periodica di detriti, residui vegetali e materiali che potrebbero essere causa di inquinamento;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, venga effettuato un sistematico controllo della qualità delle acque in arrivo alle opere di presa.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici, i Comuni di Ghiffa, Oggebbio e Premeno, dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno dell’area di salvaguardia.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni di Ghiffa ed Oggebbio, sono inoltre tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio