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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004
Codice 24.3
D.D. 13 febbraio 2004, n. 34
Comune di Ghiffa (VCO) - Area di salvaguardia delle opere di presa da acque superficiali del Rio Valmaggia nel Comune di Oggebbio. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia della nuova opera di presa delle acque superficiali del Rio Valmaggia, a servizio dellacquedotto di Ghiffa (VCO) e dellesistente opera di presa delle acque superficiali del Rio Valmaggia a servizio della frazione di Novaglio del Comune di Oggebbio (VCO), é definita come risulta nella tavola 3/bis, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nella zona di rispetto, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività eventualmente esistenti i Comuni di Oggebbio, Ghiffa e Premeno dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno dellarea di salvaguardia le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, dei Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Borgomanero, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e dei Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
I Comuni di Ghiffa e di Oggebbio, dintesa con il Comune di Premeno, con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche derivate dovranno:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della - medesima legge regionale o lallontanamento dallarea di salvaguardia, con particolare riguardo
agli esistenti fabbricati rurali;
- assicurarsi che le attività agricole, interessanti larea di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopraindicate;
- provvedere affinché nel tratto dalveo del Rio Valmaggia a monte della presa di Ghiffa e allinterno della zona di rispetto, sia garantita la rimozione periodica di detriti, residui vegetali e materiali che potrebbero essere causa di inquinamento;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, venga effettuato un sistematico controllo della qualità delle acque in arrivo alle opere di presa.
In attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici, i Comuni di Ghiffa, Oggebbio e Premeno, dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno dellarea di salvaguardia.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni di Ghiffa ed Oggebbio, sono inoltre tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola, per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio