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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Codice 16.4
D.D. 13 maggio 2004, n. 92

Aggiornamento annuale dei canoni di concessione mineraria ai sensi delle Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 1998, n. 258

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

visto il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito in Legge 25 gennaio 1937, n. 218;

visto il T.U. approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121;

vista la Legge 21 dicembre 1961, n. 1501 - modificata con Legge 1° dicembre 1981, n. 692;

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281;

visti i DD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e 642 - e le successive modifiche ed integrazioni;

vista la Legge 1° dicembre 1981, n. 692;

visto il D. Min. delle Finanze 20 luglio 1990, relativo alla rideterminazione dei canoni di Miniere e dei Permessi di Ricerca;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica che ha stabilito la rivalutazione annuale dei canoni sulla base della variazione dell’indice ISTAT;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale il canone di concessione è stato aumentato di 2,5 volte;

visto il D.L. n. 565/1995;

vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la Legge Regionale 51/1997;

visto il D.M. delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, relativo alla rideterminazione dei canoni in sostituzione del sopraccitato D.M. 20 luglio 1990 con il quale sono stati aumentati di 6 volte i canoni di concessione a decorrere dal 20/7/1990;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 con il quale le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alle Regioni, come previsto dal citato D.lgs. 112/1998 a decorrere dal 1 ° gennaio 2001;

visto il D.P.C.M. 22 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 21.2.2001, con il quale viene effettivamente trasferito alle Regioni l’esercizio delle funzioni suddette;

vista la Determina della Direzione Industria n. 6 del 21/01/2004 relativa alle Previsioni di entrata per l’anno 2004 sul capitolo 2120 del bilancio 2004 (accertamento n. 58/04);

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/1993 come modificato dal D.L.vo n. 470/93;

visto l’art. 23 della L.R. n. 51/1997;

determina

Art. 1 di stabilire che, a seguito della variazione dell’indice ISTAT medio del costo della vita, relativo all’anno 2003, i canoni annuali per le concessioni minerarie sono aggiornati per l’anno 2004 a Euro 34,17 (trentaquattro/17) per ettaro o frazione di ettaro. L’importo minimo di Legge del canone è aggiornato con le stesse modalità a Euro 533,03 (cinquecentotrentatre/03). I titolari di concessione mineraria sono tenuti a versare i canoni di competenza nei termini previsti dal Provvedimento di conferimento dei singoli titoli minerari, mediante versamento sul capitolo 2120 tramite Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” (Accertamento n. 58/04);

Art. 2 di fissare la Tassa Regionale sulle concessioni regionali pari al 100% dell’importo del canone annuo anticipato, ai sensi della Legge 16 maggio 1970, n. 281; il relativo importo deve essere versato sul capitolo 50 tramite Conto Corrente Postale n. 189100 intestato “Tesoreria Regione Piemonte”;

Art. 3 il canone annuale dei permessi di ricerca pari a Euro 3,97 (euro tre/97), per ettaro o frazione di ettaro resta invariato.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Direttore regionale
Giusepe Benedetto