Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 30-12746

Approvazione criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l’adozione e l’attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per la promozione delle Banche del Tempo, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 - Accantonamento fondi

A relazione dell’Assessore Cotto:

Vista la legge regionale 6/4/1995, n. 52 relativa a “Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani Comunali di Coordinamento degli Orari PCO”, con la quale la Regione Piemonte ha inteso promuovere l’adozione da parte dei Comuni, dei Piani di Coordinamento degli Orari, con la finalità principale di migliorare le condizioni di vita nelle città, di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto dalla Legge 125/91 ed alla promozione dell’uso del tempo;

vista la legge 8/3/2000, n. 53 avente per oggetto: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, ed in particolare il Capo VII;

dato atto che nella predisposizione dei Piani di cui anzi, gli Enti interessati dovranno anzitutto attenersi ai criteri di cui all’art. 5 della L.R. 52/95;

considerato che:

1. l’art. 4 della L.R. 52/95 prevede la possibilità da parte della Regione di concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l’adozione del PCO, nella misura massima del 60% secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, alla quale spetta altresì stabilire il termine di presentazione delle domande e fissare le modalità di erogazione dei contributi medesimi;

2. il 2° comma dell’art. 22 della Legge 53/2000, dispone che le Regioni prevedano incentivi finanziari ai fini della predisposizione e dell’attuazione dei Piani Territoriali degli orari e per la costituzione delle Banche del Tempo;

3. il successivo 5° comma del medesimo art. 22 stabilisce quali siano i criteri che le leggi regionali devono indicare per il coordinamento di orari, per l’adozione e la concessione di contributi dei Piani Territoriali degli orari e per la costituzione delle banche del tempo;

4. il 4° comma dell’art. 28 L. 53/2000 indica la priorità per la concessione dei contributi.

Constatato altresì che recentemente la Regione ha confermato con la L.R. 8/1/2004, n. 1, la volontà di promuovere ed incentivare: le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a maggiore flessibilità di prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività famigliari; alla costituzione di banche del tempo e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia (art.43 della legge citata);

ritenuto, in ottemperanza alle normative di cui anzi, necessario correlare i criteri contenuti nella più volte richiamata L.R. 52/95 con quelli indicati dalla legge 53/2000, che nel contempo devono essere recepiti e che a ciò può provvedere la Giunta Regionale in virtù dell’art. 4 della L.R. 25/7/1994 n. 27, che le attribuisce la competenza per l’individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici in genere;

dato atto che con propria precedente deliberazione n. 1-2765 in data 17/4/2001, la Giunta Regionale aveva già provveduto ad adeguare i criteri approvati con precedente D.G.R. n. 1-17859 del 1° aprile 1997 (avente per oggetto: “L.R. 52/95. Orientamenti per l’elaborazione dei piani comunali di coordinamento degli orari. Criteri e termini per la concessione del contributo regionale.”) ai disposti della legge n. 53/2000, criteri, che, in sede di esame delle richieste di contributo si sono tuttavia rivelati di non sempre agevole applicazione;

ritenuto, pertanto, anche al fine di rendere più chiara e più spedita la lettura dei criteri stessi, di dover disciplinare ex novo, criteri e modalità, per la concessione dei finanziamenti previsti dalle leggi più volte richiamate, ai quali gli Enti interessati dovranno attenersi e che si allegano sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e nel contempo di dover indicare, in relazione al disposto di cui all’art.. 2 lett. c) e d) della L.R. 52/95, orientamenti ai Comuni per l’elaborazione dei P.C.O e l’adozione di iniziative per l’attività di progettazione degli stessi ed altresì indicazioni per la costituzione delle Banche del Tempo;

richiamato il 3° comma dell’art. 28 della legge 8/3/2000, n. 53, che prevede l’iscrizione delle somme attribuite alle Regioni, su capitolo del bilancio regionale, da utilizzare per spese destinate all’attuazione delle iniziative richiamate in delibera unitamente a eventuali risorse proprie stanziate dalle Regioni nel proprio bilancio;

richiamata la D.G.R n.. 75-8981 del 7 aprile 2003 con la quale veniva incaricata la Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega a svolgere la funzione di coordinamento del gruppo di lavoro per l’assegnazione dei contributi , istituito con D.G.R. n. 15-24687 del 1/6/1998 e successivamente integrato come da D.G.R. n. 4-6062 del 23/5/2002;

preso atto che l’analisi e la valutazione dei Piani e dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti sarà effettuata dal gruppo di lavoro all’uopo costituito;

visto il bilancio di previsione, approvato con L.R.10/5/2004, n. 10;

vista la D.G.R. n. 58-12710 del 7/6/2004 con cui nello stesso, viene istituito, fra l’altro, il cap. 10886/04 per euro 556.313,94 denominato “Contributi ad Enti Locali per il finanziamento di interventi riguardanti l’armonizzazione dei tempi delle città”;

acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-autonomie locali;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime ai sensi di legge,

delibera

1) di revocare la propria deliberazione n. 1-2765 del 17 aprile 2001, confermando contestualmente la revoca della D.G.R. n. 1-17859 del 1° aprile 1997;

2) di confermare l’incarico alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della funzione di organizzazione e gestione dell’attività richiesta dalle più volte richiamate leggi, demandando alla medesima l’emanazione del bando e l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari nonchè il coordinamento del gruppo di lavoro per l’assegnazione dei contributi finanziari;

3) di approvare, quali parti integranti dell’atto, l’allegato A) relativo ai “Criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l’adozione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per la promozione delle Banche del Tempo”;

4) di stabilire che, in base ai criteri di cui sopra, siano redatte due graduatorie: una relativa all’adozione del PCO ed alle sue fasi attuative, l’altra relativa alla promozione ed incentivazione delle Banche del Tempo;

5) di determinare il contributo nella misura massima del 60% delle spese ritenute ammissibili, in proporzione al punteggio conseguito in graduatoria , per quanto attiene ai P.C.O. ed ai progetti attuativi e nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili, e comunque entro il limite massimo di euro 3.000 aumentabile del 20%, alle condizioni indicate nel citato allegato A) per quanto riguarda le Banche del Tempo;

6) di fissare, per l’anno in corso, quale termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo il 29 ottobre 2004 in deroga a quanto previsto nei criteri allegati;

7) di finalizzare le risorse di cui al successivo punto 9) ripartendole equamente nella misura del 50% per il finanziamento dei P.C.O. e del 50% per il finanziamento delle Banche del Tempo, disponendo che le risorse non impiegate risultanti dal predetto riparto, possano essere utilizzate per l’una o per l’altra delle destinazioni previste;

8) di subordinare l’erogazione del contributo dovuto, all’attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente richiedente, delle modalità di finanziamento della quota a proprio carico;

9) di far fronte alla spesa per euro 556.313,94, con accantonamento di pari importo, sul cap. 10886 upb 05999 del bilancio 2004, (Acc.101119) con i fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 18/4/2003, e per euro 154.937,00, con accantonamento di pari importo sul Cap. 10926 upb 05991 del bilancio di previsione 2004. (Acc. 101120).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l’adozione e l’attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari (P.C.O.) e per la promozione delle Banche del Tempo, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

Orientamenti ai Comuni per l’elaborazione del P.C.O.

e per la promozione delle Banche del Tempo

A) I Comuni per la definizione del PCO, dovranno attenersi ai criteri di cui all’art. 5 della L.R. 52/95 ed in particolare:

1) Riguardo agli orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’articolo 22 della L. 724/94 circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per l’esigenza di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) Per quanto concerne il punto c) dell’articolo 5 dovrà essere garantita la piena e completa attuazione della L. 241/90, prevedendo in particolare l’introduzione di procedure informatizzate compatibili con la RUPAR e volte a garantire l’interoperabilità e l’interscambio documentale.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali di cui alla L.R. 28 del 12/11/1999 e s.m.i., Capo IV - artt. 8 e 9 ) e Capo X art. 25; alla D.C.R. n. 544-7802 del 16/6/1999 di ratifica ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della D.G.R. n. 2-27125 del 23/4/1999: “Orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del D.lgs. 114/1998" e D.G.R. n. 42-29532 del 1 marzo 2000: ”L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte per l’attuazione del D.Lgs. 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione". I Comuni, inoltre, dovranno tener conto delle esigenze di coordinamento ed attuazione delle norme in materia di Programmi di qualificazione urbana(P.Q.U.) e di Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.) secondo quanto previsto dall’art.18 - comma 1 - lett.a) della L.R.28/1999 e dagli artt. 18 e 19 della D.C.R.563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R.347-42514/2003. “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”.

5) Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla L.R. 23/4/1999, n. 8.

6) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minore impatto inquinante. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di mezzi idonei al trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del traffico dovranno prevedere all’interno dei medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del differente momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

7) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne un’ampia fruizione mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell’anno;

8) I Comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dell’interrelazione dei P.C.O. con la pianificazione comunale e, in particolare:

* Dei PRG e loro varianti;

* Dei recenti strumenti di intervento denominati Programmi Complessi, quali ad esempio:

- Programmi integrati di intervento (Pii),

- Programmi di recupero urbano (PRU),

- Programmi di riqualificazione urbana (PRIU),

- Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSS),

- Programmi di riabilitazione urbana,

- Programmi innovativi in ambito urbano,

- Programmi innovativi in ambito urbano,

- Programmi di qualificazione urbana(P.Q.U.)

- Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R),

- Programmi di iniziativa comunitaria URBAN 1 e 2 ed INTERREG II,

- Patti Territoriali, Contratti di quartiere (CDQ), d’Area e Patti di Pianificazione.

B) I Comuni per la definizione delle Banche dei Tempi dovranno attenersi ai disposti di cui all’art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e all’art.43 della L.R. 8gennaio 2004, n..1.

Termini, modalità e criteri per la concessione del contributo regionale.

I contributi erogati ai sensi delle leggi sotto indicate non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse dalla Regione per le medesime iniziative.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande dei Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, per l’accesso ai finanziamenti di cui alle L.R. 52/95, L. .53/2000 e L.R.1/2004, devono pervenire alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente o dell’Ente individuato quale capofila, entro il 30 giugno di ogni anno e dovranno sempre essere accompagnate da:

* Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o dell’Ente individuato quale capofila, che escluda di aver già percepito dalla Regione Piemonte, contributi per la stessa iniziativa e da:

1) per quanto concerne i Piani degli Orari o progetti per la loro attuazione:

a) una relazione illustrativa con l’indicazione dei tempi di realizzazione e delle iniziative comunali volte al coordinamento degli orari e da un’analisi con relativo confronto dei miglioramenti ipotizzati rispetto alla situazione precedente all’adozione del piano.

b) preventivo analitico relativo a:

* spese riconducibili a: ricerche e studi finalizzati all’elaborazione dei piani o dei progetti purché strettamente attinenti alla realtà territoriale oggetto dell’intervento;

* spese relative all’organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti o associazioni coinvolti nel progetto;

* spese di consulenza per la stesura del piano o del progetto attuativo;

* per ogni voce di spesa, indicazione del costo orario del personale dipendente eventualmente utilizzato;

* altre spese strettamente attinenti.

c) dichiarazione corredata da una sintetica relazione che attesti, relativamente al piano/progetto presentato per l’assegnazione del contributo, il rispetto delle voci di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 4 della L.R.52/95;

2) per quanto riguarda le Banche del Tempo:

a) relazione illustrativa riferita alla realizzazione progettuale con specifiche indicazioni degli obiettivi perseguiti e della sede di istituzione; (P.A.,Enti, Associazioni oppure altre fattispecie);

b) nel caso di Associazione già costituita, atto costitutivo o statuto della Banca del Tempo per la quale è richiesto il contributo, con l’indicazione della sede della stessa nonché relazione sugli obiettivi perseguiti.

Nel caso di Banca del Tempo attivata da Comune, per atto costitutivo deve intendersi la deliberazione istitutiva assunta dal competente Organo.

c) preventivo analitico delle spese relative a :

* campagna di informazione, comunicazione e formazione;

* locazione figurativa o reale annua dei(locali messi a disposizione;

* spesa acquisto attrezzature o quota di ammortamento annuale di beni strumentali dati in comodato d’uso;

* spese indicate al successivo punto 2.a.

VALUTAZIONE DOMANDE

L’analisi e la valutazione delle domande presentate sono effettuate dal gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con DGR n. 15 - 24687 del 1 giugno 1998 e DGR n.4 -6062 del 23 maggio 2002, secondo i seguenti criteri:

1. Adozione dei Piani degli Orari e attuazione dei progetti: attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti così suddiviso:

1.a - Per il 50%, con riferimento alle priorità indicate ai punti a), b), e c) comma 4, art. 28 della L. 53/2000 e cioè:

* Comuni in forma associata- punti 5;

* Progetti presentati dai Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza - punti 3;

* Interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, c° 2 della L. 53/2000 - punti 2

1.b - Per il 50%, con riferimento alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 52/95, vale a dire P.C.O. che prevedano:

* lett. a) qualificazione e integrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) e loro Varianti sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche nonché dei servizi commerciali - 4 punti

* lett. b) loro diffusione territoriale, accessibilità e adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni - 3 punti

* lett. c) introduzione di procedure informatizzate multifunzionali con inserimento di dati di interesse generale estrapolati dai progetti attuativi del PCO già attuati, collegate alla rete regionale e fruibili da altri utenti - 3 punti

2. Contributi per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle Banche del Tempo:

Importo massimo contributo : euro 3.000,00

L’entità del contributo viene stabilita nel 80% dei costi ritenuti ammissibili con riferimento alle seguenti voci:

2.a - per quanto concerne la promozione per la costituzione della Banca:

- spese riconducibili a ricerche e indagini sul territorio finalizzate all’analisi dei bisogni presenti nella realtà locale;

- spese relative all’organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti o associazioni coinvolti nel progetto e per produzione materiale informativo;

- spese, per ogni voce, del costo orario del personale dipendente eventualmente utilizzato;

2.b.- per quanto concerne il sostegno delle Banche già attive:

* spese per attività di promozione, informazione e formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche del tempo costituite;

* locazione figurativa o reale annuale dei locali messi a disposizione dall’Ente;

* spesa acquisto attrezzature o quota di ammortamento annuale di beni strumentali dati in comodato d’uso alle Banche del Tempo operanti sul territorio di riferimento.

ULTERIORE INCENTIVO PER LE BANCHE DEL TEMPO

2.c. - Per quanto concerne le Banche del Tempo previste o situate presso:

* scuole

* case di riposo

* oratori

* centri di aggregazione (circoli ricreativi, associazioni, proloco)

con l’obiettivo di favorire:

* percorsi di inclusione per donne immigrate, adolescenti in difficoltà, disabili motori e sensoriali

* sviluppo e sostegno dell’imprenditoria

* contrasto alla solitudine

l’importo del contributo è aumentato del 20% fino ad un massimo di euro 3.600,00.-

PRIORITA’ PER LE BANCHE DEL TEMPO

Nella concessione dei contributi verrà data priorità:

1) alle domande presentate dai Comuni Associati nelle forme di cui al Titolo II- Capo IV e Capo V - del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, così come stabilito dal comma 4 dell’art. 28 della legge 8 Marzo 2000, n. 53;

2) alle domande presentate da singoli Comuni con un maggior numero di abitanti.

GRADUATORIE

Le graduatorie finali, una riferita all’adozione del P.C.O. o all’attuazione di progetti, l’altra riferita alle Banche del Tempo, saranno approvate con determina dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

EROGAZIONE CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo sarà disposta in unica soluzione, entro 90 giorni dalla presentazione dell’attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente richiedente, delle modalità di finanziamento della quota a proprio carico.

RISPETTO TERMINI - RENDICONTAZIONE E REVOCA CONTRIBUTO

Con provvedimento adottato dal Dirigente regionale competente sarà disposta la revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

a) qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di coordinamento degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto del piano medesimo e comunque non superiore ad anni 2 dalla concessione del contributo, eventualmente prorogabile, su motivata richiesta, di un ulteriore anno;

b) qualora il Comune o i Comuni beneficiari, nel caso di progetto attuativo del Piano, non diano l’avvio all’attuazione, entro 90 giorni dalla concessione del contributo, con obbligo di darne comunicazione alla Direzione Regionale Affari Istituzionali. Il termine per la conclusione dei lavori non potrà essere superiore a 2 anni dall’avvio;

c) non provvedano, per quanto concerne i contributi relativi alle Banche del Tempo, entro un anno dalla concessione, a trasmettere copia degli atti deliberativi o dirigenziali assunti al riguardo nonché rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.

Il rispetto dei termini indicati ai punti a) e b) dovrà essere attestato con la trasmissione alla richiamata Direzione della deliberazione dell’Organo Comunale competente relativa al piano adottato o al progetto attuato unitamente al rendiconto analitico di tutte le spese sostenute per la realizzazione di cui trattasi.

“La Determinazione Dirigenziale Codice 5, 17 Giugno 2004 n. 65, relativa alla Deliberazione della Giunta Regionale sopra riportata, è pubblicata su questo Bollettino Ufficiale, nell’apposita sezione. Il Bando allegato alla summenzionata Determinazione Dirigenziale è pubblicato altresì nella sezione Comunicati del presente Bollettino Ufficiale”.

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)