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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2004, n. 47-12526

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle comunità montane, per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale docente e non docente nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nell’ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell’offerta scolastica, alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, ad attività integrative, all’insegnamento della seconda lingua straniera nel secondo e terzo anno della Scuola secondaria di primo grado, al completamento di iniziative in ambito linguistico già avviate nei precedenti anni scolastici, alla compensazione di talune situazioni di sofferenza conseguenti ad accentuate disomogeneità linguistiche ricomprese all’interno di gruppi classe, al trasporto degli alunni sul territorio;

- i programmi presentati dalle comunità montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- delle situazioni di istituti scolastici in realtà accertate di maggiore sofferenza per la insufficienza di personale docente;

- delle realtà delle scuole sussidiate e delle necessità di copertura dei costi per l’impiego di personale;

- delle necessità di provvedere al completamento di attività corsuali già avviate nei precedenti anni scolastici volte:

- all’insegnamento della seconda lingua straniera per le sole classi non ancora interessate dalla riforma ministeriale,

- - all’approfondimento di conoscenze caratterizzanti alcune forme linguistiche afferenti a particolari ambiti territoriali;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili situazioni di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente;

- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli;

- delle difficoltà di trasferimento degli alunni sul territorio;

- delle opportunità di azioni mirate a compensare talune situazioni di classi del primo ciclo di studi, per le quali si renda necessario prevedere una particolare programmazione dell’attività didattica, in conseguenza delle accentuate disomogeneità linguistiche ricomprese all’interno del gruppo classe;

- di demandare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l’impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle scuole sussidiate e delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità, in subordine al finanziamento di iniziative volte al completamento di attività di insegnamento della seconda lingua straniera per le sole classi della Scuola secondaria di primo grado non ancora interessate dalla riforma ministeriale, quindi ad iniziative volte all’approfondimento di alcune forme linguistiche afferenti a particolari ambiti territoriali, al finanziamento di iniziative volte a compensare situazioni di classi del primo ciclo di studi, per le quali si renda necessario prevedere una particolare programmazione dell’attività didattica, in conseguenza delle accentuate disomogeneità linguistiche ricomprese all’interno del gruppo classe, in subordine alle attività integrative ed alle spese per il trasferimento degli alunni sul territorio;

- i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane.

Al finanziamento delle iniziativi di cui in atto, si provvederà con le risorse disponibili a valere sul Bilancio di previsione 2004 - Fondo Regionale per la Montagna - cap. 23251.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)