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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2004, n. 17-12496

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 12. Approvazione delle norme e procedure per prevenire e ovviare i danni arrecati dalle calamità naturali o altri eventi eccezionali in frutticoltura

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

* di approvare le “Istruzioni operative” della Legge Regionale 12/2003 allegate alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante;

* di specificare le seguenti procedure per l’applicazione da parte delle Province della legge regionale n. 12/2003 fatto salvo il rispetto dei contenuti previsti dalle istruzioni operative di cui al punto precedente :

a) la Giunta regionale con propria Deliberazione, ogni anno, in relazione alle disponibilità di bilancio, ripartisce i fondi destinati agli interventi di difesa attiva (azione 1) e difesa passiva (azione 2) di competenza provinciale della legge regionale n. 12/2003 secondo i seguenti criteri:

o una quota pari al 50% del totale in base alla superficie frutticola delle province (media ISTAT degli ultimi 3 anni);

o una quota pari al 50% in base ai premi assicurativi su base provinciale, oggetto di agevolazione ai sensi della legge 185/92 così come sostituita dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pagati dai produttori nell’anno precedente al lordo dei contributi statali;

b) le Province, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera di ripartizione dei fondi, provvederanno ad aprire i bandi per la presentazione delle domande e a stabilire le quote di finanziamento degli interventi di difesa passiva e attiva;

c) le Province provvedono inoltre alla redazione delle graduatorie, alla verifica dei requisiti previsti per i beneficiari, nonché a ogni altro controllo necessario;

d) le quote ripartite alle province rappresentano il massimo del finanziamento attivabile a livello provinciale e sono erogati attraverso Finpiemonte Spa previa trasmissione degli elenchi di liquidazione alla Direzione Territorio Rurale che provvede all’autorizzazione dei pagamenti;

e) nel caso in cui le domande presentate in seguito all’apertura dei bandi non esauriscano le risorse assegnate a una provincia, queste saranno ridestinate in misura proporzionale e secondo i criteri previsti al punto a) alle altre province con delibera della Giunta regionale;

* di stabilire inoltre che alle Province competono i controlli e gli adempimenti connessi al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato con particolare riferimento a quanto stabilito dalla decisione della Commissione Europea, C (2004) 270 del 29/1/2004, che ritiene compatibili con il mercato comune le misure previste dalla legge regionale 26/6/2003 n. 12 e del Regolamento (CE) n. 1/2004 che determina le condizioni di esenzione di notifica degli aiuti per gli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

* di incaricare la Direzione Territorio Rurale degli adempimenti regionali derivanti dal presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)