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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Statuto (Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 19 aprile 2004)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. La Provincia di Cuneo é Ente Locale Autonomo riconosciuto e promosso dalla Costituzione ed esercita la propria autonomia statutaria e regolamentare in osservanza dei principi espressamente enunciati dalla legge e secondo criteri di sussidiarietà.

2. La Provincia si propone di promuovere e dare attuazione ai principi fondamentali della Costituzione, in particolare all’Art.5 della stessa ed a quelli derivanti dalla partecipazione ad Organismi sovranazionali.

3. La capacità statutaria e regolamentare costituisce il momento dell’esercizio costituzionale dell’autonomia provinciale.

Art. 2
CARATTERISTICHE DELLO STATUTO PROVINCIALE

1. La Provincia, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell’Ente.

2. Lo Statuto determina le attribuzioni degli Organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, al fine della migliore trasparenza e pubblicità dell’azione della pubblica amministrazione.

3. Esso disciplina le forme di collaborazione fra la Provincia ed i cittadini, singoli o associati, e tra la medesima e gli enti locali operanti sul territorio provinciale nonché le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

4. La normazione statutaria contiene un complesso di regole proprie ed esclusive, frutto della volontà espressa dai rappresentanti dell’Ente e riflette le peculiari esigenze della comunità operante sul territorio provinciale.

5. Lo Statuto provinciale entra in vigore decorsi 30 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

Art. 3
CRITERI ISPIRATORI DELLO STATUTO

1. La Provincia recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di cultura giuridica, di considerazione delle realtà locali, quale promana dagli antichi Statuti delle comunità.

2. La normazione statutaria rappresenta un collegamento ideale alle autonomie comunali, ispirate al rispetto dell’individuo ed alla democraticità delle decisioni.

3. Nello Statuto convergono i diversi aspetti delle peculiarità culturali e delle specificità geografiche, economiche e sociali della Provincia.

4. Esso tiene conto dell’appartenenza della Provincia di Cuneo alle comunità regionale e nazionale e della collocazione in una realtà sovranazionale mirante ad una completa unificazione europea.

Art. 4
IL TERRITORIO

1. La Provincia di Cuneo comprende i territori dei Comuni che la costituiscono per legge.

2. Eventuali variazioni della consistenza territoriale, a seguito di norme statali o regionali, non comporteranno modifiche statutarie ove non superanti il 5% del territorio provinciale.

3. Capoluogo e sede degli Organi provinciali sono siti in Cuneo.

4. Il territorio provinciale può essere suddiviso in circondari, per una più funzionale organizzazione degli Uffici e servizi e per la partecipazione dei cittadini.

Art. 5
LE FINALITA’

1. La Provincia:

a) Ente territoriale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, con pari dignità nei confronti di tutti i livelli istituzionali;

b) in attesa del riconoscimento di una reale autonomia, fiscale e legislativa, opera per un concreto decentramento amministrativo;

c) promuove, in considerazione del rilievo che assume il problema della montagna nella realtà cuneese e nel pieno rispetto della loro autonomia, forme di collaborazione con le Comunità Montane, fornendo ad esse anche la possibilità di usufruire di supporti tecnici ed amministrativi;

d) si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell’esercizio dei suoi compiti di programmazione e pianificazione del territorio, delle specifiche esigenze e della vocazione particolare della realtà territoriale;

e) promuove nei limiti posti dalla legge, sistemi e forme di coordinamento tra le strutture regionali comprese sul suo territorio;

f) svolge le funzioni ed i compiti programmatori alla stessa demandati dalla legge, i quali sono esercitati nel rispetto delle differenti realtà territoriali, e con la garanzia della partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità provinciale;

g) riconosce, valorizza e sostiene la funzione dell’associa-zionismo volontario come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e manifestazione di impegno civile e ne ricerca pertanto la collaborazione sui temi di interesse specifico;

h) opera, in modo coordinato e con interventi complementari, con i Comuni che la costituiscono in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a questi ultimi dall’ordinamento delle Autonomie locali. Gli interventi sono realizzati nel pieno rispetto delle dimensioni dei problemi e degli interessi di cui i rispettivi Enti sono portatori;

i) promuove, nel rispetto di reciproci ruoli e funzioni istituzionali, rapporti collaborativi e propositivi con la Camera di Commercio, in quanto Ente rappresentativo delle categorie economico-produttive.

Art. 6
RAPPORTI CON REALTA’ EXTRA PROVINCIALI

1. La Provincia, in considerazione della particolare collocazione geografica e delle tradizioni di interscambi culturali ed economici con le altre realtà piemontesi, nonché con la Liguria e la Francia, promuove idonee iniziative per l’incentivazione dei rapporti con le predette realtà extra provinciali.

2. Essa, quale area frontaliera, interessata al traffico diretto ai porti liguri ed alla Francia sull’intero arco alpino di interesse provinciale, persegue forme di collegamento e cooperazione, tendenti a migliorare comunicazioni e scambi.

3. La Provincia, nel rispetto della collocazione nazionale in Organismi sovranazionali, e degli accordi internazionali di cooperazione ed integrazione, promuove idonee iniziative e partecipa a quelle promosse da altri Organi, con particolare attenzione ai temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e della promozione della pace.

Art. 7
PARI OPPORTUNITA’

1. La Provincia promuove azioni positive intese a realizzare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; sviluppa e favorisce modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni, adeguate alle esigenze di tutti i cittadini.

2. Negli Organi collegiali nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dalla Provincia, é garantita la presenza di entrambi i sessi, fatte salve le esigenze di rappresentanza politica e territoriale.

Art. 8
TUTELA DELLA SALUTE

1. La Provincia, nello svolgimento delle funzioni alla stessa demandate dalla Legge, si pone l’obiettivo della tutela della salute come prioritario ed essenziale e come attuazione del precetto costituzionale di difesa del bene primario ed insostituibile della vita e dell’integrità fisica dell’individuo.

2. La Provincia persegue tali obiettivi con l’attenta salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con l’esplicazione dei servizi previsti dalla legislazione statale e regionale.

Art. 9
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

1. La Provincia provvede alla tutela e difesa del suolo e dell’ambiente.

2. Essa valorizza i beni culturali, quali espressione della civiltà locale e patrimonio tramandato dalle passate generazioni.

3. La Provincia, in attuazione dell’Art.6 della Costituzione, tutela le minoranze linguistiche presenti sul suo territorio, con particolare riferimento alla minoranza di lingua e cultura provenzale-occitana, ne promuove lo sviluppo e l’affermazione.

4. Essa assume ogni idonea iniziativa, anche di concerto con gli altri Enti locali, al fine di contemperare il migliore utilizzo dell’ambiente con l’esercizio delle attività economiche. Promuove e coordina altresì interventi per realizzare la migliore conoscenza delle risorse naturali ed il rispetto delle stesse.

Art. 10
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. La Provincia tutela e valorizza il territorio, operando in modo da prevenire calamità e garantire un uso delle risorse rispettoso dell’equilibrio ambientale.

2. Essa valorizza e regolamenta l’uso delle risorse idriche, minerarie ed energetiche, quali elementi determinanti per le esigenze vitali e per le iniziative economiche e promuove le azioni utili per il riconoscimento dei diritti di utilizzazione delle risorse stesse in favore degli Enti locali interessati.

3. La Provincia disciplina l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, opera i controlli ed i rilevamenti di tutela ambientale attribuitile dalla Legge, ed assicura le migliori condizioni di vita, promuovendo anche azioni volte al recupero ed all’utilizzo di prodotti e materiali riciclati e riciclabili.

Art. 11
SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. La Provincia esercita la funzione di coordinamento, con i Comuni e le Comunità Montane e, in sintonia con i compiti spettanti alla Regione, della programmazione territoriale, economica e sociale.

2. Essa provvede alla redazione di specifici programmi, in modo da assicurare la massima partecipazione degli Enti territoriali esistenti nel territorio provinciale e si pone come punto di riferimento per realizzare opere di rilevante interesse nei settori alla stessa demandati dalla Legge.

3. La Provincia riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali ed imprenditoriali, quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva.

4. La Provincia promuove lo sviluppo sociale della comunità, nel rispetto delle individualità locali, delle tradizioni, delle vocazioni e con riferimento anche alle aperture verso le Province contermini e la Francia.

Art. 12
STEMMA E GONFALONE

1. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

2. L’uso del gonfalone e dello stemma, la concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio provinciale e le relative modalità sono disciplinate con provvedimento deliberativo del Consiglio.

TITOLO II
FUNZIONI ED ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

CAPO I
FUNZIONI DELLA PROVINCIA

SEZIONE I
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 13
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

1. Il Piano Territoriale di coordinamento costituisce elemento fondamentale per la determinazione degli indirizzi generali di assetto ed organizzazione del territorio e quindi per la programmazione dell’attività della Provincia, unitamente ai diversi piani settoriali previsti dalle Leggi nazionali e regionali.

2. Esso assume a propria base le linee di intervento per l’assetto idrogeologico, di tutela del suolo, di regimazione ed uso delle acque ed indica altresì le azioni indispensabili per la tutela paesaggistica ed ambientale.

3. La Provincia effettua la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture economiche e sociali e delle principali linee di comunicazione fondandosi sui presupposti di cui ai commi precedenti.

Art. 14
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE: VINCOLI, MODIFICHE, AGGIORNAMENTI

1. La programmazione provinciale costituisce vincolo per l’attività della Provincia. Le eventuali modifiche e gli aggiornamenti avvengono secondo procedure oggetto di apposito regolamento che determina oggetti, aree e tempi dei vari interventi.

Art. 15
PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE

1. Nell’espletamento dei compiti di programmazione previsti dalle leggi nazionali e regionali, la Provincia raccoglie e coordina le proposte in materia territoriale, ambientale e socio-economica formulate dai Comuni singoli o associati.

Art. 16
PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E DELLE COMUNITA’ MONTANE

1. La Provincia esercita le funzioni di coordinamento degli strumenti territoriali e di sviluppo economico e sociale predisposti dalle Comunità Montane.

Art. 17
PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E REGIONALE

1. La programmazione della Provincia è elemento determinante per la formulazione del programma regionale di sviluppo e di ogni altro strumento settoriale ad esso connesso.

Art. 18
PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E BILANCI

1. La Provincia attua la programmazione formulando ed adottando propri programmi pluriennali che trovano riscontro nei bilanci e nei conseguenti rendiconti consuntivi.

2. Redige altresì una relazione contenente indicazioni settoriali circa le allocazioni finanziarie secondo riferimenti territoriali.

Art. 19
RAPPORTI TRA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E DEGLI ENTI LOCALI

1. La Provincia, nell’espletamento delle sue funzioni programmatorie, accerta la compatibilità al proprio piano territoriale degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali, intercomunali e di Comunità Montana e pone in atto le azioni necessarie per armonizzare le diverse proposte.

Art. 20
CONFORMITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI A QUELLA PROVINCIALE

1. Gli Enti e le amministrazioni pubbliche, nell’espletamento delle rispettive competenze, devono conformarsi alle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento e nei conseguenti strumenti di applicazione pluriennale.

SEZIONE II
SETTORI DELLE FUNZIONI

Art. 21
FUNZIONI DI INTERESSE PROVINCIALE

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative, promozionali ed operative di interesse provinciale che riguardino l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali nei settori indicati dalla legge.

2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, realizza opere di rilevante interesse provinciale anche nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e dei servizi. In particolare, la Provincia individua, tra le altre, le seguenti problematiche:

a) iniziative di sostegno all’agricoltura, con riguardo particolare alla trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ed al miglioramento del livello qualitativo delle colture;

b) iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale dei territori montani e delle altre aree deboli;

c) interventi nel settore turistico, in una visione pluristagionale, operando per il rinnovamento ed il potenziamento delle attrezzature e dei servizi ricettivi e favorendo la creazione di itinerari integrati, che meglio valorizzino le risorse del territorio;

d) iniziative a sostegno e tutela dell’industria, dell’artigianato, del commercio e della cooperazione;

e) attuazione di forme di decentramento universitario e di istituzione di scuole specializzate, per un costante adeguamento alle esigenze culturali ed economiche;

f) interventi per la promozione e la realizzazione di un sistema integrato dei beni e delle Istituzioni culturali;

g) promozione e coordinamento di iniziative a favore dei giovani, con riguardo ai problemi del loro inserimento nel mondo del lavoro ed agli interventi che favoriscano lo sport dilettantistico ed il turismo, con particolare attenzione ai residenti;

h) promozione e partecipazione agli interventi per il reinserimento sociale dei soggetti emarginati;

i) forme concrete di solidarietà agli anziani, anche attraverso l’organizzazione di centri di soggiorno e di forme di turismo sociale;

j) interventi di solidarietà verso i disabili.

k) iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione della cultura, delle tradizioni, della lingua piemontese e delle lingue minoritarie.

Art. 22
ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative che le vengano conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà.

2. La Provincia può altresì delegare ad altri enti locali funzioni proprie nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

3. La Provincia, in osservanza del principio di sussidiarietà, promuove le iniziative finalizzate al conseguimento di una reale autonomia, fiscale e legislativa, quale ulteriore risultato rispetto al semplice decentramento.

CAPO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

SEZIONE I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 23
COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio é il massimo Organo istituzionale elettivo della Provincia. Le norme riguardanti la composizione, l’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Provinciali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

2. I Consiglieri prendono possesso della carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di supplenza o surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Si dà luogo a surrogazione qualora, durante il ciclo amministrativo, un seggio di Consigliere rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, attribuendo il predetto seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere, a sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo della Provincia, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia.

Art. 23 BIS
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni é convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; é dallo stesso presieduta fino all’elezione dell’Ufficio di Presidenza che avviene subito dopo la convalida degli eletti.

2. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, ad esclusione del Presidente della Provincia, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente che compongono e costituiscono l’Ufficio di Presidenza. Tale elezione, nel caso di rinnovo del Consiglio Provinciale, avviene prima della comunicazione da parte del Presidente della Provincia dei componenti della Giunta e della discussione ed approvazione degli indirizzi generali e programmatici di governo. Il Presidente ed il Vice Presidente debbono appartenere ed essere designati uno dalla maggioranza e l’altro dall’opposizione.

3. L’elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio avviene con votazione separata per ciascun membro dell’Ufficio stesso, a partire dal Presidente. Questi viene eletto con la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. Qualora il Consiglio Provinciale non addivenga in prima votazione all’elezione si procede immediatamente, con le stesse modalità, ad una seconda votazione. Qualora neppure in tal caso il Consiglio Provinciale addivenga all’elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l’Assemblea. A parità di voti é eletto il candidato più anziano d’età. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è rinnovabile e dura in carica 30 mesi, salvo che due quinti dei Consiglieri assegnati non chiedano l’anticipata cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente con un’apposita mozione motivata, da discutersi non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. L’approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e l’avvio della procedura per la sostituzione.

5. In ogni altro caso di cessazione dalla carica - comprese le dimissioni da rassegnarsi alla Segreteria Generale e che sono irrevocabili, immediatamente efficaci e che non necessitano di presa d’atto - il Consiglio viene convocato entro dieci giorni da chi svolge le funzioni vicarie del Presidente per procedere all’elezione del componente cessato.

6. In caso di decesso, assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie vengono svolte dal Vice Presidente.

7. Spettano al Presidente del Consiglio, od al Vice Presidente, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 6, secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento:

a) la presidenza e la convocazione del Consiglio;

b) l’organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;

c) la disciplina delle sedute consiliari;

d) la formazione dell’Ordine del Giorno dell’adunanza, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

e) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

8. Il Presidente del Consiglio riceve - tramite il Presidente della Provincia - le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno nonché interpellanze ed interrogazioni. Salvo diverso accordo con i proponenti e/o diverse scadenze stabilite dalla legge o dal Regolamento, é tenuto ad iscriverle all’Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio.

9. Spettano all’Ufficio di Presidenza le funzioni in materia di:

a) risoluzione dei conflitti fra i Gruppi Consiliari;

b) ripartizione fra i Gruppi degli stanziamenti iscritti con specifica destinazione;

c) risoluzione dei conflitti in ordine all’applicazione del regolamento;

d) proposte di revisione del regolamento del Consiglio ed ogni altra proposta finalizzata al migliore funzionamento dei lavori consiliari.

10. All’Ufficio di Presidenza - per tutto il tempo del mandato - sono applicate le norme stabilite dalla Legge in materia di aspettative e permessi. All’Ufficio di Presidenza è attribuita un’indennità non superiore, complessivamente, a quella mensile di funzione prevista dalla legge per il Presidente del Consiglio.

Art.23 TER
NORMA TRANSITORIA

1. La durata della carica di cui al 4° comma dell’Art.23 bis dello Statuto, quale risultante dalla formulazione precedente l’attuale modificazione, è prorogata sino alla data di costituzione ed insediamento dell’Ufficio di Presidenza. In sede di prima applicazione della modificazione statutaria, il Presidente eletto ed il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del 30° mese dall’insediamento dell’Amministrazione attuale.

Art. 24
CONSIGLIERE PROVINCIALE - ATTRIBUZIONI E DECADENZA

1. Ciascun Consigliere rappresenta l’intera comunità provinciale ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

3. In caso di assenza non giustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze non giustificate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.

4. Il Consiglio, nei casi di mancata giustificazione nei termini assegnati, ne delibera la decadenza.

5. Il Regolamento definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del Consigliere in indennità di funzione.

Art. 25
FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità di assegnazione di servizi, strutture, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari

d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari;

e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 26
GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi Consiliari sono composti, a norma di Regolamento, dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero.

2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun Gruppo e la consistenza di ognuno di essi.

Art. 27
COMPETENZE

1. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e programmatico, al fine soprattutto di armonizzare l’esplicazione dei servizi previsti dalle leggi e dallo Statuto alle esigenze complessive della comunità provinciale.

2. Ad esso competono gli atti fondamentali indicati nell’Art. 32, comma 2, della Legge n.142/’90, fatto salvo quanto disposto al successivo Art.33, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Consiglio ha potestà regolamentare nelle materie previste dalla normativa vigente. Detta potestà si esercita con l’approvazione, in forma palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di singoli schemi redatti in articoli e predisposti da apposite Commissioni, tali da garantire la presenza, in esse, di tutte le minoranze consiliari e integrate, ove occorra, da esperti anche estranei all’Ente.

4. Il Consiglio esamina almeno una volta all’anno, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, l’attuazione da parte del Presidente e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il regolamento definisce altresì le modalità con le quali il Consiglio partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee di cui al comma 4.

Art. 28
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Provinciale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi realizzata mediante voto plurimo ed adeguata rappresentanza dei Gruppi di maggiore consistenza numerica.

2. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, le loro attribuzioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni hanno facoltà, secondo criteri previsti dal Regolamento stesso, di avvalersi di esperti esterni, i quali partecipano alle sedute senza diritto di voto, nonché del contributo di organizzazioni sindacali e professionali, come pure dell’Associazione operante sul territorio.

4. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5. Un quinto dei Consiglieri Provinciali ha facoltà di ottenere, entro dieci giorni dalla richiesta, che la Giunta riferisca, in seno alla competente Commissione Consiliare, su provvedimenti adottati dalla Giunta stessa. Il Regolamento disciplina l’esercizio di detta facoltà.

Art. 29
COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, nel proprio seno:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività della Provincia;

b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli Uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. All’atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

3. La presidenza delle Commissioni d’inchiesta è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni designato con le modalità indicate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni speciali quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

SEZIONE II
LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 30
NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta di indirizzi generali di governo nonché alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato che il Consiglio discute ed approva in apposito documento.

2. La Giunta é composta dal Presidente che la presiede, e da dieci Assessori i quali non possono appartenere tutti al medesimo sesso.

3. La carica di Assessore é incompatibile con quella di Consigliere. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina. Al suo posto subentra il primo dei non eletti ai sensi dell’Art.23, comma 3.

4. Possono essere nominati fra gli Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti previsti per rivestire la carica di Consigliere.

5. Gli impedimenti e le cause di incompatibilità per l’accesso alla carica di Assessore sono stabiliti dalla legge. L’accertamento dell’insussistenza dei medesimi viene effettuato dal Presidente prima della comunicazione della nomina dei nuovi Assessori al Consiglio.

Art. 31
FUNZIONAMENTO

1. L’attività della Giunta é collegiale.

2. La Giunta Provinciale é convocata e presieduta dal Presidente. Essa delibera con l’intervento della metà dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario che ne cura la pubblicazione.

Art. 32
ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI

1. Le attribuzioni di competenze, raggruppate per settori omogenei, sono conferite con atto del Presidente e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati ai Capi Gruppo e comunicati dal Presidente al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri, nei casi di assenza, impedimento o sospensione. Le funzioni vicarie del Vice Presidente sono svolte dall’Assessore all’uopo individuato dal Presidente.

Art. 33
COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia e nell’attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio, svolgendo altresì attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta ha competenza su tutti gli atti che, dalle leggi e dallo Statuto, non siano espressamente demandati al Consiglio, al Presidente, agli Organismi di decentramento, al Segretario o ai Funzionari dirigenti.

3. La Giunta, inoltre, provvede direttamente:

a) agli storni consistenti in prelevamenti dai fondi di riserva, disponendone l’utilizzazione;

b) in materia di appalti e concessioni ogni qualvolta essi riguardino opere previste in atti fondamentali del Consiglio; su tutti gli atti necessari alla conservazione del patrimonio provinciale,anche demaniale, indipendentemente dall’esistenza o meno di atti fondamentali del Consiglio e senza limiti di spesa.

4. Il Consiglio dedica la seduta di approvazione del bilancio consuntivo all’esame, discussione ed approvazione della relazione annuale con cui la Giunta, a sensi di legge, riferisce sulla propria attività gestionale, con riguardo agli indirizzi fissatile.

Art. 34
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati - senza computare a tal fine il Presidente della Provincia - e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Essa é notificata, tramite ufficiale giudiziario, agli interessati, almeno cinque giorni prima della seduta in cui dovrà essere discussa.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 35
CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) rimozione o decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente e sono efficaci fin dal momento della loro presentazione.

3. Gli Assessori sono revocati dal Presidente secondo le modalità previste dall’Art.38 e decadono o sono rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla nomina dei sostituti degli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o rimossi dall’ufficio, provvede il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 36
CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

2. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario, trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente nonché della Giunta.

SEZIONE III
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 37
PRESIDENTE ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Provinciale.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintendendo all’espletamento delle funzioni statali e regionali conferite o delegate alla Provincia.

3. Distintivo del Presidente della Provincia è la fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia da portarsi a tracolla.

4. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 38
COMPETENZE

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Provincia;

b) convoca e presiede la Giunta e fissa l’Ordine del Giorno della seduta; concorda con il Presidente del Consiglio la fissazione del giorno dell’adunanza, l’avviso di convocazione e l’Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio con le modalità previste dal regolamento;

c) assicura l’unità di indirizzo della Giunta coordinando l’attività degli Assessori;

d) sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi dell’Ente, nonché all’esecuzione degli atti;

e) rappresenta l’Ente in giudizio e promuove, davanti all’Autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza;

f) promuove e stipula gli accordi di programma previsti dalla legge n. 142/’90;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti provinciali;

h) procede, entro i termini di cui all’Art.25, comma 6, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia, salvo quelle espressamente riservate al Consiglio. La nomina e revoca dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni é effettuata sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell’Art.25 comma 5.

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

Art. 39
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Presidente della Provincia nonché agli Assessori e Consiglieri é vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Art. 40
DISCIPLINA SPESE CAMPAGNA ELETTORALE

1. La disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni provinciali costituiscono, secondo quanto stabilito dalla legge, oggetto di apposito Regolamento.

Art. 41
ALBO PRETORIO ED ALBO DEGLI APPALTI

1. La Provincia ha un proprio Albo Pretorio, tenuto in luogo accessibile al pubblico, per l’affissione delle deliberazioni, dell’elenco delle determinazioni, delle ordinanze, e di tutti gli altri atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2. La pubblicazione é fatta in modo tale che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Responsabile degli adempimenti connessi con la tenuta dell’Albo Pretorio é il Segretario Generale ovvero il dirigente incaricato, il quale cura la pubblicazione degli atti affinché avvenga con le modalità e secondo i tempi previsti dalla legge.

4. La Provincia ha anche uno speciale Albo degli appalti per la pubblicazione di tutti gli atti e documenti afferenti gli appalti di opere pubbliche e forniture; le norme sulla tenuta di tale Albo sono contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE - DECENTRAMENTO

CAPO I
SEZIONE I - PArt.ECIPAZIONE POPOLARE

Art. 42
CARATTERISTICHE, OGGETTO E AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. La Provincia, in attuazione del principio espresso nell’Art. 1 della Costituzione, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell’Amministrazione.

2. La partecipazione dei cittadini associati si inserisce nel procedimento preordinato all’emanazione di atti amministra-tivi di contenuto generale e programmatico, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso.

3. Relativamente, poi, all’emanazione di atti di programmazione economico-finanziaria e di governo generale del territorio, la partecipazione di cui al precedente articolo non può prescindere dalla concertazione secondo le modalità previste dal Regolamento, con le forze economiche e sociali e con le organizzazioni professionali, sindacali, datoriali e di volontariato.

Art. 43
LA CONSULTAZIONE POPOLARE

1. La Provincia promuove forme di consultazione popolare, identificandone le modalità esecutive nelle istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, miranti alla tutela di interessi collettivi e nel referendum consultivo.

Art. 44
REFERENDUM CONSULTIVO

1. La Provincia identifica nel referendum consultivo il mezzo idoneo a favorire la partecipazione popolare alle decisioni amministrative.

2. Il referendum popolare può essere promosso su fatti sottoposti alla esclusiva competenza dell’Ente, aventi rilevanza sulla vita dell’intera comunità provinciale.

3. Sono escluse le questioni di natura tributaria e fiscale, quelle eccedenti l’ambito provinciale o riguardanti la competenza di altre Autorità, nonché la materia statutaria.

4. Il referendum può essere promosso da un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, non inferiore ad un ventesimo dell’intero corpo elettorale.

5. La raccolta delle firme per la proposta di referendum viene effettuata, con le modalità previste dalla legge che disciplina i referendum abrogativi, nel periodo intercorrente fra il 1° febbraio ed il 31 maggio.

6. La richiesta di referendum é presentata tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell’anno successivo.

7. L’ammissione del referendum é deliberata dal Consiglio Provinciale, su parere di un Comitato tecnico-legale composto in conformità con quanto previsto da apposito provvedimento consiliare, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria dell’Ente.

8. Il Consiglio esamina la proposta di referendum dichiarato ammissibile e decide in merito allo stesso nei successivi sessanta giorni.

9. Con la deliberazione che fissa la data della consultazione, la quale ha luogo entro sei mesi, sono indicate le modalità esecutive della stessa.

10. La consultazione segue le procedure operative e sostanziali dei referendum abrogativi della legge nazionale, intese totalmente richiamate dal presente Statuto, con le eventuali integrazioni espresse, nella deliberazione del Consiglio Provinciale che la indice.

11. Il Consiglio Provinciale entro i successivi trenta giorni, esamina direttamente o delegando per tale incombente apposita Commissione Consiliare, i risultati del referendum, decidendo anche su eventuali ricorsi, che possono essere presentati entro dodici giorni dalla avvenuta consultazione.

12. Con tale deliberazione il Consiglio Provinciale prende atto del risultato della consultazione, dichiarando concluso il procedimento.

13. Avverso la deliberazione di cui al comma 12 é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per vizi di legittimità attinenti alla deliberazione stessa ed alla regolarità delle operazioni di consultazione.

14. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Provinciale e nei sei mesi successivi all’elezione dello stesso.

15. La proposta di referendum giudicata inammissibile dal Consiglio Provinciale non può essere ripresentata, anche in diversa forma ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento che ne ha dichiarato l’inammissibilità.

Art. 45
ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini italiani, maggiorenni, residenti nella provincia, od esercenti nella stessa attività economiche, anche se non residenti possono, in forma singola od associata, formulare istanze, petizioni e proposte dirette esclusivamente alla migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A pena di inammissibilità le istanze e le petizioni debbono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di cittadini, come definiti nel comma 1, non inferiore a mille.

3. La Giunta Provinciale verifica l’ammissibilità delle istanze e petizioni, sotto il profilo della ammissibilità della materia, del contenuto pubblicistico e della osservanza delle formalità.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, deve essere espressa la decisione sulla ammissibilità delle istanze e petizioni.

5. Nei successivi trenta giorni, se le istanze e petizioni sono state giudicate ammissibili, sono sottoposte al Consiglio Provinciale, con l’iscrizione all’Ordine del Giorno.

6. Il Consiglio Provinciale esamina le istanze o petizioni ammesse e poste all’Ordine del Giorno nella prima seduta, facendone pervenire al domiciliatario degli istanti, o proponenti, le determinazioni espresse in merito con atto deliberativo.

Art. 46
PROPOSTE

1. I cittadini singoli ed associati possono formulare proposte, invitando l’Amministrazione Provinciale ad assumere determinate decisioni nelle materie alla stessa demandate dalla legge e con riferimento all’ambito provinciale.

2. Tale facoltà, derivata dall’Art. 49 della Costituzione e prevista espressamente nella Legge 142/’90, é esercitata facendo pervenire alla Provincia una specifica formulazione dell’atto deliberativo richiesto, con adeguata motivazione, presentata da un numero di cittadini, come definiti e determinati nell’Art. 45.

3. Con la presentazione della proposta si tende a far assumere, con atto deliberativo, una specifica determinazione alla Provincia, nel perseguimento di interessi di natura collettiva.

4. Le modalità procedimentali per la presentazione, l’esame di ammissibilità e di merito e la decisione sono quelle previste all’Art. 45.

5. Presso la Segreteria Generale della Provincia é tenuto a disposizione del pubblico il “Registro dei reclami”. Questi debbono essere sottoscritti e circostanziati ed, entro trenta giorni dalla presentazione, la Provincia é tenuta a rispondere. Del numero dei reclami pervenuti durante l’anno, la Giunta dà informazione al Consiglio nel rendiconto di attività.

SEZIONE II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. La Provincia, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento é disciplinata dalla legge, é tenuta a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Art. 48
COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. La Provincia dà notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti di cui all’Art.7, comma 1, della legge 7.8.1990 n.241. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento

d) e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

SEZIONE III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 49
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Provincia.

Art. 50
DIRITTO DI ACCESSO E AZIONE POPOLARE

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi e dai Dirigenti della Provincia secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma 1, previo pagamento dei soli costi, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di tributi o altri diritti.

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 50 bis
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. La Provincia istituisce l’Ufficio del Difensore Civico quale garante dell’imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell’azione amministrativa svolta dall’Ente nonché per l’esercizio del controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

2. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia.

3. E’ tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente. Egli opera anche a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini.

Art. 50 ter
REQUISITI - ELEZIONI E DURATA IN CARICA

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con voto segreto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto dopo due votazioni, da tenersi in sedute diverse, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di consensi.

3. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

4. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 50 quater, il Difensore Civico resta in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Provinciale che lo ha nominato e può essere riconfermato una volta sola.

5. Il Difensore Civico è scelto, su designazione dei Gruppi Consiliari o della Giunta, ovvero sulla base di una autocandidatura, allegando dettagliato curriculum, tra i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Provinciale, in possesso di Diploma di Laurea che, per particolari esperienze nel campo amministrativo, offrano garanzie di indipendenza, obiettività, imparzialità e preparazione giuridico-amministrativa, maturata attraverso:

a) l’esercizio, prevalentemente in campo amministrativo, della professione forense per un numero di anni non inferiore a 10;

b) l’esercizio delle funzioni di Magistrato ordinario ed amministrativo per un periodo non inferiore a 10 anni;

c) l’esercizio delle funzioni di Parlamentare, Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale per un periodo non inferiore a 20 anni complessivamente;

d) l’esercizio delle funzioni di Sindaco o Presidente della Provincia e Presidente della Regione, o di componente dell’Esecutivo comunale, provinciale o regionale per un periodo non inferiore a 10 anni complessivamente;

6. Non sono eleggibili alla carica:

a) i Membri del Parlamento ed i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali in carica;

b) coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale;

c) i componenti degli organi di controllo sulla Provincia nonché gli Amministratori e Dirigenti di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche di cui la Provincia abbia il controllo o la vigilanza;

d) coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione con la Provincia nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese che intrattengano, con la Provincia stessa, rapporti contrattuali o che dalla medesima ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

e) coloro che esercitano qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi commercio o professione, in conflitto con gli interessi della Provincia;

f) coloro che esercitano le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllate dalla Provincia;

g) coloro che abbiano presentato candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente la designazione;

h) coloro che sono stati nominati giudici onorari di tribunale o vice procuratori onorari;

i) i magistrati in servizio o comunque soggetti titolari di altre cariche onorarie.

7. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio, dichiarata dal Consiglio Provinciale con proprio atto.

8. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

9. Il titolare dell’ufficio di Difensore Civico ha l’obbligo di residenza nella provincia.

Art. 50-quater
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

2. Il Difensore Civico è revocato dall’incarico per gravi violazioni ai doveri d’ufficio, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Ove tale maggioranza non venga conseguita nel corso di altra seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Decade dall’ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui all’Art. 50 ter. Il Consiglio deve essere riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.

Art. 50-quinquies
ATTRIBUZIONI E COLLABORAZIONI CON I COMUNI

1. Il Difensore Civico, d’ufficio o su iniziativa di cittadini singoli o associati o di Enti Pubblici, svolge attività di indagine, ispezione ed impulso al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia nonché della gestione dei servizi pubblici svolti dalle Aziende, Istituzioni ed Enti collegati, dipendenti o controllati dalla Provincia medesima.

2. Nell’esercizio di tale attività il Difensore Civico accerta e segnala, agli Organi competenti, abusi, disfunzioni, ritardi ed omissioni ed indica modalità e tempi per l’assunzione delle iniziative idonee ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

3. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Amministrazione nonché dagli Enti ed Aziende di cui al comma precedente e può richiedere informazioni e notizie senza che possa venirgli opposto il segreto di ufficio, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Sono comunque trasmessi al Difensore Civico tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, qualora ne faccia richiesta.

4. Il Difensore Civico invia:

a) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio e al Presidente della Provincia per le opportune determinazioni su argomenti di notevole rilievo, con formulazione di osservazioni e suggerimenti, o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Provinciale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenendo conto delle osservazioni e suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di sua competenza che ritiene opportune.

5. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Provinciale (e quello sostitutivo) nei casi e con le procedure tassativamente previste dalla legge.

6. Su richiesta dei Comuni aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti ricompresi nel territorio provinciale, il Difensore Civico può, previa stipula di apposita convenzione, svolgere le proprie attribuzioni anche nei confronti dei Comuni stessi, nonché degli Enti ed Aziende da essi dipendenti. Il Difensore Civico può coordinare la propria attività con quella dei Difensori Civici di altri Enti Locali e con quello Regionale. Per un maggior coordinamento, si promuove il raccordo con le strutture di cui al nuovo Art. 42 bis, nel rispetto delle proprie competenze, autonomia e imparzialità.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità Giudiziaria.

Art. 50-sexies
MEZZI ED INDENNITÀ

1. L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso l’Amministrazione Provinciale ed è organizzato con garanzie di indipendenza ed autonomia, usufruendo dei mezzi strumentali e personale messi a disposizione dalla Provincia, tali da assicurare lo svolgimento delle funzioni che gli competono.

2. Il Regolamento determina modalità e procedure di funzionamento dell’Ufficio, nel rispetto di quanto precisato al comma 1.

3. Al Difensore Civico è attribuita una indennità di carica, deliberata dal Consiglio Provinciale, pari a quella prevista per il Presidente del Consiglio stesso.

CAPO II
DECENTRAMENTO

Art. 51
I CIRCONDARI

1. Il Consiglio Provinciale, tenendo conto delle diversità geografiche e delle radici storiche che stanno alla base della formazione del suo territorio e sentiti gli Enti locali interessati, può suddividere lo stesso in circondari al fine precipuo di assicurare:

a) la più ampia e concreta partecipazione ai processi programmatori ed operativi, per le valli, delle Comunità Montane, singole o associate e per le altre zone, di Comuni, Enti o Associazioni rappresentanti concreti interessi sociali ed economici;

b) la dotazione di servizi adeguati in struttura ed organizzazione, alle diversità geografiche che si evidenziano fra pianura, sistemi collinari e montagna.

2. L’organizzazione circondariale, nella sua strutturazione funzionale, é oggetto di apposito Regolamento.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 52
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia é disciplinata da apposito Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Regolamento pone in evidenza che ruoli, piani e carichi di lavoro, strutture, stanziamenti e procedure devono trovare costantemente verifiche di compatibilità, sia in sede preventiva che in sede attuativa, in modo che l’attività complessiva dell’ente, definita in sede di programmazione, trovi reale rispondenza in un processo continuo di adeguamento dell’organizzazione del medesimo.

3. L’efficacia e l’efficienza dei servizi e delle opere è garantita da controlli periodici, di regola annuali, che verifichino le correlazioni tra i piani e i carichi di lavoro, le strutture organizzative, le risorse materiali e finanziarie e i vincoli normativi procedurali e formali.

4. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi contiene inoltre gli indirizzi per:

a) la valorizzazione della peculiarità delle risorse umane;

b) l’elevazione della professionalità del personale;

c) lo svolgimento della gestione manageriale;

d) il costante adattamento flessibile delle strutture organizzative, sia alle mutevoli esigenze dei piani e programmi, sia al perseguimento di migliori standards di efficacia ed efficienza.

Art. 53
PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale provinciale sono disciplinati con accordi collettivi sia nazionali che decentrati.

2. E’ riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, compatibilmente con le disposizioni di legge e contrattuali, può stabilire particolari forme di collaborazione con Regione, Comuni, Comunità Montane ed Enti in cui la Provincia abbia la partecipazione, mediante utilizzo di personale provinciale e previo consenso del medesimo per tempi ed oggetti determinati.

Art. 54
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. L’articolazione delle strutture organizzative è disciplinata dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed è costantemente aggiornata in considerazione delle mutevoli esigenze gestionali e delle diverse competenze dell’Ente, con il solo vincolo della capacità di bilancio.

CAPO II
ORGANI NON ELETTIVI

Art. 55
SEGRETARIO GENERALE

1. La Provincia ha un Segretario titolare, funzionario pubblico dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario provinciale dipende funzionalmente dalla Provincia.

3. Le attribuzioni del Segretario Generale, nonché i rapporti ed il coordinamento dello stesso con i dirigenti dell’Ente e con il Direttore Generale, laddove nominato, sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 56
VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario e lo sostituisce, a tutti gli effetti, nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di Vice Segretario Generale sono stabiliti dal Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 57
DIRIGENTI

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti, l’attribuzione ai medesimi di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente, nonché le modalità con cui si attua il coordinamento tra il Segretario Generale e gli stessi.

2. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo le norme dettate dai Regolamenti i quali si uniformano al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo.

3. Ai Dirigenti sono attribuiti poteri decisionali, con connesse responsabilità ed ampia autonomia, nei limiti delle direttive di carattere generale emanate dagli Organi politico-istituzionali. Ferma restando la scelta delle linee di indirizzo politico, la fissazione degli obiettivi da conseguire nonché l’indicazione delle priorità, compete, ai Dirigenti, l’obbligo di scegliere ed organizzare tempi, modi e mezzi di attuazione mediante la razionale utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Art. 58
DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

1. Al personale dirigente possono essere conferiti, per il periodo di tre anni, incarichi di direzione di aree funzionali.

2. Il rinnovo dell’incarico é disposto con motivato provvedimento, contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal Dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti.

3. Interruzione anticipata dell’incarico può essere disposta con provvedimento motivato qualora il livello dei risultati conseguiti dal Dirigente sia giudicato inadeguato.

4. Il conferimento dell’incarico di direzione comporta l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l’interruzione dell’incarico.

CAPO III
INCARICHI SPECIALI

Art. 59
UFFICIO DI GABINETTO E SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Giunta può avvalersi di un Capo di Gabinetto scelto nell’ambito del ruolo dirigenziale o direttivo della Provincia e di un Segretario particolare.

2. Il conferimento di tali incarichi é disposto, su designazione del Presidente, con provvedimento della Giunta Provinciale.

3. Al Capo di Gabinetto spetta, per la durata dell’incarico, un trattamento economico pari a quello previsto, dal Regolamento dell’Ente, per le qualifiche dirigenziali, qualora non appartenga già a tale ruolo.

Art. 60
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI RILEVANZA CONSILIARE

1. La Giunta Provinciale, sentiti i Capi Gruppo Consiliari ed i Presidenti delle Commissioni permanenti, può assegnare, con proprio provvedimento, ad un Dirigente o Funzionario del ruolo direttivo della Provincia l’incarico di coordinamento per i Gruppi Consiliari e le Commissioni permanenti, nonché per provvedere alle attività istruttorie ed agli incombenti in tema di mozione, interpellanze ed interrogazioni come pure di istanze, petizioni e proposte di cui agli artt. 45 e 46.

2. Al predetto Funzionario, per la durata dell’incarico, spetta in ogni caso un trattamento economico pari a quello previsto per le qualifiche dirigenziali.

Art. 61
INCARICHI DI DIREZIONE

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 62
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si possono prevedere, con le modalità stabilite dal Regolamento degli uffici, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il rapporto, di natura privatistica, non può comunque superare la durata del programma.

CAPO IV
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

Art. 63
GENERALITA’

1. Il Consiglio Provinciale istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolti a conseguire fini di pubblico interesse o scopi sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, con particolare riferimento alle sue caratteristiche sociali ed economiche.

2. Per tali servizi il Consiglio Provinciale stabilisce le rispettive forme di gestione e la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell’ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Art. 64
FORME DI GESTIONE

1. La forma di gestione dei singoli servizi provinciali é individuata dal Consiglio Provinciale, tra quelle stabilite dalla legge, sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.

2. I servizi pubblici sono organizzati:

a) in gestione in economia nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite la struttura della Provincia, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale quando si tratti di produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale anche nel caso di gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull’attività dell’azienda. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentati da curriculum. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Presidente in caso di comportamento contrastante con disposizioni di legge ovvero pregiudizievole agli interessi dell’azienda o della Provincia;

d) a mezzo di Istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da speciale Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale, che stabilisce anche le modalità costitutive di ciascuna Istituzione, i relativi principi organizzativi ed i requisiti per la nomina e per l’eventuale revoca di coloro che vengono chiamati ad amministrare l’Istituzione stessa;

e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

3. Nello svolgimento dei servizi pubblici, la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo.

4. In ogni caso i provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme di cui al comma 2, sono corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia.

TITOLO V
FORME DI COOPERAZIONE, CONFERENZE DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA’

Art. 65
CONVENZIONI

1. La Provincia può stipulare Convenzioni con Province, con Comuni ed altri Enti per lo svolgimento coordinato di determinati servizi. Le Convenzioni sono regolate da apposito disciplinare che determina lo scopo, la durata, il metodo di consultazione, i diritti-doveri reciproci ed i rapporti finanziari.

Art. 66
CONFERENZE DEI SERVIZI

1. Secondo quanto previsto dalle leggi la Provincia, al fine di promuovere il coordinamento dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può indire apposite Conferenze dei servizi.

Art. 67
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La Provincia, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l’indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Art. 68
CONSORZI

1. La Provincia può partecipare e promuovere la formazione di Consorzi con i Comuni per la gestione associata dei servizi o di opere di interesse intercomunale.

2. L’iniziativa trova il momento promozionale nella Convenzione preliminare e l’attuazione gestionale nello Statuto di ciascun Consorzio.

Art. 69
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’

1. La Provincia può partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, od a Consorzi di imprenditori, quando le finalità di tali Organismi assumano particolare rilievo per l’Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Provinciale, in tale caso, é corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

Art. 70
DOVERI DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

1. I Rappresentanti nominati dalla Provincia in seno ad Aziende, Istituzioni, Consorzi, Società ed altri Enti, svolgono il mandato secondo le direttive degli Organi della Provincia.

2. I medesimi perseguono l’interesse esclusivo dell’Ente rappresentato, riferendo altresì annualmente alla Giunta Provinciale in ordine all’andamento degli Enti ed assicurando un costante collegamento con gli Organi della Provincia.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
FINANZA PROVINCIALE

Art. 71
ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. L’ordinamento della finanza della Provincia é regolato dalla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica, la Provincia é titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La Provincia é altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal Consiglio Provinciale ispirandosi a criteri di equità e di giustizia.

4. La Provincia persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 72
DEMANIO E PATRIMONIO

1. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni patrimoniali provinciali, mobili ed immobili, sono redatti dettagliati inventari, che sono costantemente aggiornati. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso dietro corresponsione di canoni, la cui tariffa é fissata dal Consiglio Provinciale. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale per gli immobili e dalla Giunta Provinciale per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere per far fronte, con il ricavato, ad esigenze straordinarie dell’Ente.

CAPO II
CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIE

Art. 73
ORDINAMENTO CONTABILE

1. L’ordinamento contabile della Provincia é disciplinato dalla Legge.

2. Apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità provinciale.

Art. 74
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria della Provincia si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed agli altri atti che lo corredano: relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario, viene redatto dalla Giunta Provinciale ed approvato dal Consiglio Provinciale entro il 31 dicembre per l’anno successivo, con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità, salvo differimento dei termini determinato con le modalità di legge.

Art. 75
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il Piano degli investimenti che é riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed é suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Le previsioni contenute nel piano corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci si intendono effettuate anche al piano.

3. Il piano viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati. Lo stesso é soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 76
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, compilato ed approvato secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. La Giunta Provinciale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Conto Consuntivo dell’esercizio é deliberato, dal Consiglio Provinciale, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 77
BILANCI E RENDICONTI DELLE ISTITUZIONI ED AZIENDE DELLA PROVINCIA

1. I bilanci ed i rendiconti delle Istituzioni ed aziende della Provincia sono trasmessi alla Giunta Provinciale e vengono discussi ed approvati con le modalità e nei tempi fissati dal Regolamento di Contabilità.

CAPO III
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 78
COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione economico-finanziaria della Provincia viene svolta dal Collegio dei Revisori.

2. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del Collegio nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge e dallo Statuto.

3. In caso di morte o di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa di un membro del Collegio, il Consiglio Provinciale provvede alla sostituzione.

4. Il Revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 79
COMPITI DEL COLLEGIO

1. Il Collegio dei Revisori, secondo le norme stabilite dalla legge ed in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio Provinciale, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tale fine il Collegio dei Revisori:

a) esamina gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti, secondo la metodologia stabilita dal regolamento;

b) redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

c) ha diritto di accedere agli atti e documenti dell’Ente e può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

d) presta assistenza alle sedute del Consiglio Provinciale nelle quali vengano esaminati ed approvati i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

e) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Provinciale, il quale, a tale fine, può richiedere che il Collegio dei Revisori esprima pareri su problematiche specifiche in materia economico-finanziaria, oltre ai pareri di cui agli artt.64 e 69 dello Statuto, o svolga accertamenti su fatti contabili o finanziari;

f) deve riferire al Consiglio Provinciale in caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione.

Art. 80
RESPONSABILITA’ DEI REVISORI

1. I Revisori devono adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. I Revisori sono revocati in caso di inadempienza ai doveri di cui al comma 1.

3. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi, durante un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio decade dall’Ufficio.

4. I Revisori sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, allorché il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. L’azione di responsabilità contro i Revisori é regolata dalla legge.

Art. 81
CONTROLLO DI GESTIONE

1. I Dirigenti, attraverso il ricorso a procedure interne, svolgono un’attività di controllo economico-finanziario tale da consentire la valutazione dell’andamento della gestione dei servizi cui sono preposti e la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi.

2. Il controllo di gestione deve anche permettere di accertare che le risorse siano ottenute ed impiegate in modo efficace ed efficiente.

3. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione agli Organi di governo della Provincia.

4. Nel caso che, attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso tali da determinare situazioni deficitarie, la Giunta Provinciale propone immediatamente al Consiglio Provinciale i provvedimenti necessari.

5. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità ed i tempi del controllo di gestione.

CAPO IV
ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA PROVINCIA

Art. 82
I CONTRATTI

1. La Provincia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisiti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, da cui derivino un’entrata o una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi Regolamenti.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei contratti.

3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’indivi-duazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.

TITOLO VII
INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
NORME TRANSITORIE

Art. 83
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto provinciale costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’ente nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Esso esplica efficacia nei confronti della Provincia e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l’ente.

3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nell’Art.12 delle disposizioni sulla legge in generale ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

4. Può essere interpretato estensivamente secondo i criteri di cui al comma 3 con riferimento ai principi ispiratori derivati dalla legge.

Art. 84
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto sono adottate dal Consiglio Provinciale con la stessa procedura prevista dalla legge per l’approvazione dello Statuto medesimo.

2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 85
NORME TRANSITORIE

1. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso in quanto compatibili con le disposizioni di legge.

2. Il Consiglio o la Giunta Provinciale deliberano i regolamenti di cui al comma 1 entro il termine massimo di due anni dalla entrata in vigore dello Statuto fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.