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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana “Delle Prealpi Biellesi” - Cossato (Biella)

Statuto (deliberazione di Consiglio n. 8 del 27 aprile 2004)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione, denominazione, stemma della Comunità Montana

1 - La Comunità Montana “delle Prealpi Biellesi” costituita col Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 14 Agosto 2003, quale unione dei Comuni Montani di: Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, parzialmente montani di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese, e del Comune confinante non montano di Masserano: è Ente Locale sovraccomunale:

2 - La Comunità Montana delle Prealpi Biellesi, di seguito chiamata soltanto Comunità Montana, è Ente Locale Territoriale Autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi Nazionali e Regionali.

Ad essa si applicano, in quanto compatibili se non diversamente disciplinati, i principi di cui al comma 5 art. 32 del D. Lgs. 267/2000.

3 - La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comunità Montana “ delle Prealpi Biellesi”.

4 - Lo stemma è così descritto dal D.P.R. in data 25.03.1998
“ Interzato in fascia: il PRIMO, di azzurro, allo scaglione diminuito, di argento; il SECONDO, d’oro, a dodici tortelli di porpora, posti cinque,aquattro, tre; il TERZO, d’argento, alla gemella ondata, di azzurro. Sopra lo scudo, la corona all’antica d’oro, di cinque punte visibili, alternate da quattro sferette d’oro visibili, il cerchio ornato da gemme. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia di verde, l’ alloro con le drupe d’oro e la quercia con le ghiande dello stesso, decussate in punta, legate dal nastro dei colori nazionali.

5 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che venga esibito il gonfalone: drappo di bianco con la bordatura di porpora, riccamente ornata di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con le iscrizioni centrate in argento, recante la denominazione della Comunità Montana. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto nei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Comunità Montana e sul gambo inciso il nome. Cravatte con nastri tricolorati dei colori nazionali fregiati d’argento.

6 - L’uso e la riproduzione dei simboli della Comunità Montana devono essere autorizzati dal Presidente.

Art. 2
Territorio e Sede

1 - Il Territorio è formato dall’insieme dei territorio dei Comuni compresi nelle zone omogenee di cui al precedente articolo 1 -

2 - La Comunità Montana ha sede nel Comune di Cossato in Viale Paietta n. 21/23. Essa può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

3 - I suoi organi possono riunirsi nella sede dell’Ente o presso le sedi Comunali.

Art. 3
Statuto e Regolamenti

1 - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’organo rappresentativo, Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione, nella seduta in cui per la prima volta l’argomento è posto all’ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

2 - Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche Statutarie.

3 - Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio della Comunità Montana; esso è pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo pretorio dei Comuni membri a meri fini notiziari.

4 - Le norme dello Statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’art. 12 delle disposizioni sulla Legge in generale.

5 - E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo Statuto di altra Comunità Montana ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.

6 - E’ ammesso il ricorso all’intenzione del normatore scaturante in maniera non equivoca dai verbali del Consiglio

7 - Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva.

8 - Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri assegnati o da 3 Comuni membri con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9 - Le proposte di modifica, accompagnate da una relazione illustrativa sono sottoposte all’esame del Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione.

10 - Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

11 - L’abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberato se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo, che sostituisce quello che si intende abrogare.

12 - La Comunità Montana emana Regolamenti nelle materie di sua competenza.

13 - I Regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed utilizzano un linguaggio semplice e comprensibile, evitando di riprodurre disposizioni già in vigore.

14 - Salvo deroghe previste dalla Legge l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio che la esercita su iniziativa della Giunta o di un quinto dei Consiglieri in carica.

15 - La delibera di approvazione del Regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

16 - I Regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione delle delibere di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stesse; al fine di portare a conoscenza degli interessati l’entrata in vigore e determinare il termine iniziale per l’eventuale impugnazione.

17 - Copia dei Regolamenti muniti degli estremi di efficacia è messa a disposizione del pubblico ed inviata ai Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

18 - I Regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’art. 2 per l’interpretazione dello Statuto.

Art. 4
Pari opportunità

1 - La Comunità Montana, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso; l’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti per assicurare pari dignità sul lavoro di uomini e donne;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

d) garantisce alle donne pari opportunità per la composizione delle commissioni consiliari e nella composizione della Giunta.

Art. 5
Finalità della Comunità Montana

1 - La Comunità Montana si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di sussidiarità, efficacia ed efficienza, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi Nazionali, Regionali e del presente Statuto.

2 - Pur nelle differenziazioni derivanti dalla stessa configurazione fisica descritte al precedente art. 2, oltre che da diverse condizioni socio economiche e storiche che hanno caratterizzato, anche culturalmente, questa realtà, la Comunità Montana intende rappresentare la volontà delle istituzioni e delle comunità locali a perseguire un progetto comune di sviluppo attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni e di rapporti al proprio interno e con altre realtà sociali e istituzionali che la circondano; nella consapevolezza di una sostanziale comunanza di problemi, ma anche di risorse e di opportunità che spingono a un patto di solidarietà fra le comunità locali e ad un processo di pianificazione strategica solidale per un nuovo sviluppo sostenibile.

3 - La Comunità Montana:

a) fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio - gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano ed impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare.che ne conseguono;

b) predispone,attua e partecipa a programmi, iniziative, intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione.

c) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano.

d) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e territoriale ed i dialetti; favorisce l’istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione.

e) concorre alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio montano assumendo la gestione degli interventi previsti per la montagna di cui all’art. 1 della Legge 31.01.1994 n. 97;

4 - La Comunità Montana è titolare dell’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni ad essa trasferite. A tal fine:

a) organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni e a questi conferite dalla Regione Piemonte o da altri soggetti.

b) favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a gestire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza Comunale.

5 - La Comunità Montana promuove ed asseconda iniziative intese a rafforzare le relazioni di cultura, amicizia e buon vicinato con le altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso le forme del gemellaggio.

Art. 6
Funzioni

1 - La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Legge dello Stato, dalla Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e dai loro Consorzi.

2 - Spetta altresì alla Comunità Montana:

a) l’attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dall’Unione Europea

b) l’esercizio di funzioni proprie o delegate dai Comuni che intendono esercitare in forma associata, salvo che il Consiglio, su richiesta degli Enti interessati, non accerti la convenienza che vi provvedano gli stessi.

3 - Per la gestione associata la Comunità Montana può avvalersi delle forme previste dagli artt. 30 e seguenti del T.U.E.L. 267/2000, nonché stipulare convenzioni con altri Enti Locali ai sensi dell’art. 30 della medesima Legge.

4 - La Comunità Montane alla luce della ridifinizione del profilo e del ruolo delle Comunità Montane come unioni montane, intende svolgere una forte azione propulsiva e di incentivazione del processo di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni, oltre che di specifico e particolare sostegno per tale attività soprattutto ai comuni di minore dimensione.

5 - La Comunità Montana può altresì esercitare in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per le zone comprese nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia demandato in via esclusiva ad altri enti.

Art. 7
Rappresentanza dell’Ente

1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente; a lui è riservata la rappresentanza in giudizio.

2 - In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’Ente spetta nell’ordine al Vice-Presidente e all’assessore più anziano di età.

Art. 8
Costituzione in giudizio

1 - I dirigenti o i responsabili dei servizi dell’Ente autorizzano le liti adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l’incarico al patrocinatore dell’Ente.

2 - La Giunta può formulare indirizzi di natura generale o in base a specifiche materie da trattare rivolte ai dirigenti, per dare impulso alla promozione .di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell’esercizio delle competenze di cui al precedente comma.

3 - Costituisce eccezione al principio stabilito ai precedenti commi la costituzione in giudizio nei procedimenti che riguardino componenti gli organi di governo (Presidente, Assessori, Consiglieri) o allorché si tratti di vertenze che il dirigente o responsabile del servizio non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.

TITOLO II
GLI ORGANI

Art. 9
Organi della Comunità Montana

1 - Gli organi della Comunità Montana sono:

- Il Consiglio, la conferenza dei Sindaci

- La Giunta

- Il Presidente

2 - L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altre cause degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla Legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 10
Competenze del Consiglio

1 - Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni della Comunità Montana.

2 - Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi, i Regolamenti, ad esclusione di quelli previsti dal successivo art. 29 del presente Statuto;

b) la convalida dei propri membri;

c) l’elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta

d) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore;

e) i programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti; -

f) convenzioni con i Comuni e la Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;

g) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

i) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario/Direttore o di altri funzionari;

n) definizione degli indirizzi per le nomina e le designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esse espressamente riservate dalla Legge; da effettuarsi entro 45 giorni dalle elezioni del Presidente e della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Si assicureranno condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125;

3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attenenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 - Il Consiglio esprime l’indirizzo politico amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informatori dell’attività dell’ente. Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisce valore vincolante alle risoluzione, l’attività degli organi dell’Ente deve uniformavisi.

Art. 11
Costituzione del Consiglio, insediamento, durata in carica e rinnovo -

1 - Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni che la compongono, dura in carica sino al suo rinnovo che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni compresi nella Comunità Montana. Il Consiglio si intende rinnovato con l’avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.

2 - Ad ogni Comune, indipendentemente del numero degli abitanti, spettano tre (3) rappresentanti di cui uno (1) diretta espressione dell’insieme delle minoranze, da nominarsi con il sistema del voto limitato ad una preferenza ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D. L.gvo 267/2000 -

3 - In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione Commissariale, o di fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale.

4 - Salvo il caso in cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere Comunale che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio della Comunità Montana decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

5 - La prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

6 - Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni il Segretario né da immediata comunicazione al Presidente affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio-

7 - La seduta di cui al precedente comma 5 e le eventuali sedute successive fino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere il consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

8 - Qualora al momento dell’insediamento non risultino eletti tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità Montana in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.

9 - Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Comuni i cui rappresentanti fanno parte del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio si limita, fino al rinnovo, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12
Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri

1 - I Consigli Comunali provvedono all’elezione ed alle surroghe dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana con le modalità ed i termini fissati dall’art. 27 del D. L.gvo 267/2000 e del presente Statuto.

I Consigli Comunali interessati provvedono all’elezione dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre 45 giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2 - In caso di inadempienza dei Consigli Comunali dei Comuni membri, all’elezione o alla surroga dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, entro il termine previsto nel comma precedente, il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Prefetto.

3 - Fatti salvi i casi di morte o di revoca da parte dei Consigli Comunali che li hanno eletti e quelli contemplati dalla Legge i singoli componenti il Consiglio della Comunità Montana cessano dalla loro carica a seguito di dimissioni o di perdita della qualità di membro di Consigliere Comunale.

4 - Le dimissioni presentate personalmente dalla carica di Consigliere della Comunità Montana indirizzate al presidente devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d’atto e sono immediatamente efficaci.

5 - Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persone delegate con atto autenticato a data non anteriore a cinque giorni.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1 - I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all’atto della convalida.

Lo Stato giuridico è stabilito dalla Legge.

2 - Il Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha libero accesso agli Uffici con diritto di ottenere nei limiti e con le norme stabilite dal Regolamento tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copia degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana.

3 - Il diritto dei Consiglieri di accedere ai documenti amministrativi trova limiti nella tutela dei dati sensibili di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

4 - La finalizzazione dell’accesso all’espletamento del mandato Consiliare ossia alla cura di interessi pubblici, costituisce il presupposto legittimante .nonché il limite al diritto pretensivo del Consigliere.

5 - Richieste generiche ed indiscriminate, in quanto prive dell’indicazione specifica dell’oggetto su cui dovrebbe esercitarsi il diritto di accesso non possono essere accettate.

6 - Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni, nonché richieste di notizie e di informazioni utili per l’espletamento del suo mandato.

7 - Il Consigliere che intende rivolgere interrogazioni deve presentarle per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l’interrogante richiede risposta scritta.

8 - Il Presidente dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l’Ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento.

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all’o.d.g. della prossima seduta utile del Consiglio.

c) se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

9 - Le modalità e la forma di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio che fissa i tempi previsti per interrogazioni, mozioni assegnando tempi uguali a maggioranza e opposizione per repliche e dichiarazioni di voto.

10 - Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle Commissioni Consiliari della quali fa parte.

11 - Le indennità e il rimborso spese sono regolati dalla Legge.

Al Presidente e agli Assessori sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista in ragione della popolazione montana della Comunità Montana.

12 - La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza processuale ai Consiglieri, Assessori e Presidente che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi nell’espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità Civile e Penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave la Comunità Montana ripeterà dall’amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

13 - Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio del Comune che lo ha nominato presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Garanzia della minoranza e controllo Consiliare

1 - La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se istituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2 - Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 15
Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana - Cause di decadenza

1 - Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell’elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2 - Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana in un momento successivo rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.

3 - Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste nel Capo II “ incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ” del D. L.gvo 18.08.2000 n. 267 in quanto compatibili.

4 - I membri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

5 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio, su proposta del Presidente, o su istanza di un quinto dei Consiglieri della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza. Entro il predetto termine di dieci giorni, il Consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza può presentare al Presidente le proprie giustificazioni o memorie scritte delle quali verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è posta in discussione la proposta di decadenza.

6 - Il Consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a Consigliere della Comunità Montana per la durata del Consiglio che l’ha pronunciata.

7 - A cura del presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata all’interessato e al Comune che ha deliberato la nomina

8 - Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono previste dalla Legge.

Art. 16
Conferenza dei Sindaci

1 - In ragione della natura di unione montana allo scopo di favorire la gestione associata e la partecipazione delle Amministrazioni Comunali alla elaborazione delle scelte e degli atti a valenza comunitaria è istituita la Conferenza dei Sindaci.

2 - La conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità Montana, che la convoca ordinariamente con cadenza periodica, ovvero in via straordinaria ogni qualvolta ce ne fosse bisogno o su richiesta di almeno quattro Sindaci.

Essa assume valutazioni e determinazioni su tutti gli atti fondamentali e di programmazione, nonché sulle questioni e oggetti aventi ricadute su tutto o parte del territorio comunitario.

3 - Per le decisioni più importanti e per quelle che venga fatta espressa richiesta potrà adottarsi apposito atto denominato “deliberazione”

4 - La Conferenza dei Sindaci è la sede per assumere orientamenti e sviluppare strategie comuni in merito a questioni, anche di non diretta competenza della Comunità Montana, ma volte a raggiungere gli obiettivi di cui al presente statuto e in grado di determinare una politica comune di aree su questioni di particolare importanza. Su tali questioni la Conferenza può delegare la Giunta della Comunità Montana ad adottare ogni atto amministrativo conseguente.

5 - Per quanto non espressamente previsto si applicano al funzionamento della conferenza le stesse modalità seguite per la Giunta in quanto compatibili.

Art. 17
Sessioni e modalità di convocazione del Consiglio

1 - Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria

2 - Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla Legge.

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto;

e) per l’approvazione del programma ed elezione del Presidente e della Giunta;

3 - Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4 - Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato all’unità superiore, dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; ovvero su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrati gravi irregolarità nella gestione; formula l’ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme adottate dal Regolamento

5 - L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della seduta con gli argomenti iscritti all’ordine del giorno deve essere spedito a mezzo raccomandata, telefax, posta elettronica o a mezzo notifica a mano del messo Comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la sessione straordinaria.

In caso d’urgenza i termini sono ridotti a 24 ore e su convocazione a mezzo telegramma, fax, posta elettronica.

6 - L’ avviso scritto prevede anche una seconda convocazione da tenersi entro due giorni dopo la prima.

7 - Entro gli stessi termini e con la medesima procedura possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’ordine del giorno.

8 - Nell’avviso di convocazione a mezzo telegramma l’ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

9 - L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’o.d.g..

Il Presidente prima della conclusione della seduta del Consiglio può predisporre l’aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell’avviso di convocazione per l’esaurimento degli argomenti all’o.d.g.. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

10 - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima se si tratta di seduta straordinaria e nei quattro giorni prima nel caso di seduta ordinaria.

Gli atti relativi alla adunanza convocata d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’o.d.g., sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 18
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

1 - La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana deve contenere l’indicazione dell’oggetto degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.

Qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi saranno posti in discussione nella prima riunione valida del Consiglio, venendo quindi meno l’obbligo di convocazione nel termine di cui al comma successivo.

2 - Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all’ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro 20 giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la Segreteria della Comunità Montana.

Art. 19
Pubblicità delle sedute

1 - Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione del Consiglio con allegato l’ordine del giorno deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per rimanerci fino al giorno di riunione del Consiglio.

2 - Il Regolamento di funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso.

3 - Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute Consiliari.

Art. 20
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1 - Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di Legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Alle eventuali modifiche il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 21
Disciplina delle sedute

1 - Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana in prima convocazione.

Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 2 giorni dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.

2 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di Legge.

3 - Salvo i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente con l’assistenza di due Consiglieri scrutatori e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o in mancanza di questo dagli altri assessori in ordine di anzianità anagrafica, altrimenti dal Consigliere più anziano di età;

4 - Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’ordine del giorno dei lavori.

Art. 22
Votazioni

1 - Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla Legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, ivi compresa quella per la nomina o la revoca del Presidente, del Vice-Presidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti, salvo quando sia richiesto l’appello nominale.

2 - La votazione segreta è obbligatoria in tutte le questioni riguardanti persone quando non sia altrimenti previsto dalla Legge o dal presente Statuto.

3 - Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge o dalla Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valide le deliberazioni.

4 - Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alla minoranza stessa e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

5 - Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

Art. 23
Astensione obbligatoria

1 - I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro, nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

2 - L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3 - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.

4 - In caso di astensione, assenze o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di Segretario.

Art. 24
Validità delle proposte

1 - Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal Responsabile del servizio interessato, previsti dall’art. 49 comma 1 del D. L.gvo 267/2000.

2 - Per le proposte di elezione del Presidente, Vice-Presidente e della Giunta, per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Comunità Montana in altri Enti i pareri si limitano alla verifica dell’osservanza della procedura prevista e dalla regolarità formale delle proposte stesse.

I pareri non sono richiesti per gli atti di mero indirizzo politico.

Art. 25
Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione Consiliare costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio deve indicare il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.

2 - La Commissione, in ordine all’oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio una relazione nella quale sia analizzato l’argomento affidatole e contenente proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalla Commissione temporanea, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni.

3 - Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.

4 - Ciascuna Commissione è composta da un numero di Consiglieri tale da garantire che tutte le minoranze Consiliari siano rappresentate in modo proporzionale, La nomina dei componenti la Commissione è effettuata a scrutinio palese.

5 - Ogni Commissione nella seduta di insediamento nomina un Presidente e un Vice-Presidente.

Art. 26
Gruppi Consiliari

1 - I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo che non può essere né il Presidente né un Assessore.

2 - Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato con le limitazioni di cui ai commi 3,4,5 del precedente art.13.

3 - Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque consiglieri.

4 - I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.

Art. 27
Composizione ed elezione della Giunta

1 - La Giunta è composta dal Presidente che la Presiede, e da sei (6) Assessori, tra i quali viene eletto il Vice-Presidente. I componenti la Giunta sono scelti tra coloro che ricoprono la carica di Consigliere della Comunità Montana riservando una adeguata rappresentanza ai Comuni totalmente Montani.

2 - Il Consiglio elegge, con unica votazione, la Giunta nelle prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri, ispirandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti.

3 - L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritto all’ordine del giorno l’elezione della Giunta.

4 - Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, Vice-Presidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione.

5 - Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.

6 - L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7 - Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto.

8 - Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

9 - In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori decade l’intera Giunta ed i sessanta giorni di cui al comma 7 decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

10 - La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza e alla presentazione delle dimissioni.

Il Consiglio su proposta del Presidente provvede all’elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta.

Art. 28
Mozione di sfiducia, revoca, sostituzione

1 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2 - La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

3 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.

4 - Deve contenere le proposte di nuove linee politico - amministrative del nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla Legge.

5 - La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione al Segretario dell’Ente.

6 - L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

7 - Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente, con le modalità stabilite all’ultimo comma dell’art. 27.

Art. 29
Competenze della Giunta

1 - La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sullo stato di attuazione dei programmi approvati, ne attua gli indirizzi generali.

3 - Collabora con la conferenza dei Sindaci attuandone le decisioni.

4 - In sintonia con le decisioni fondamentali assunte dal Consiglio e fatte salve le competenze del Presidente, del Segretario e dei dirigenti, alla Giunta spetta:

a) predisporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre al Consiglio.

b) adottare eventualmente in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i limiti previsti dalla Legge.

c) proporre il piano pluriennale e di sviluppo socio-economico, i programmi

pluriennali di spesa, ed i programmi operativi annuali di esecuzione.

d) erogare contributi nei limiti delle postazioni contabili di bilancio nel rispetto delle direttive consiliari, e quando non siano stati prestabiliti i criteri in sede regolamentare.

e) approvare le transazioni

f) esprimere i pareri obbligatori in materia urbanistica e su eventuali richieste di finanziamento.

g) indire i concorsi e le selezioni pubbliche per le assunzioni di personale

h) adottare gli atti di gestione in materia di istituti normativi ed economici dei rapporti di lavoro dei dipendenti nel rispetto dei contratti collettivi.

i) esprimere parere sulla nomina e revoca del Segretario dell’Ente.

j) adottare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

k) adottare ogni altro provvedimento demandato dalla Legge

Art. 30
Riunioni della Giunta

1 - La Giunta della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni 7 giorni, preferibilmente in data periodica fissa.

2 - Può riunirsi in via straordinaria su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

3 - La Giunta è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

4 - La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese fatti salvi i casi in cui la Legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

5 - Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

6 - Tuttavia può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso può riunirsi nella sede di un Comune o di un altro Ente interessato agli argomenti da trattare.

7 - I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni della Giunta stessa nei medesimi casi previsti per i componenti del Consiglio secondo il presente Statuto.

Art. 31
Atti deliberativi

1 - Le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Sindaci e delle Commissioni sono pubblicate all’ Albo pretorio.

2 - Si applicano altresì le norme sul controllo degli atti disposto dal T.U.E.L. 267/2000 e dalla Legislazione Statale e Regionale vigente.

3 - I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.-

4 - Le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Sindaci e delle Commissioni sono firmate dai rispettivi Presidenti e dal Segretario.

Art. 32
Il Presidente

1 - Il Presidente è l’organo responsabile dell’Amministrazione della Comunità Montana rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici e all’esecuzione degli atti.

2 - Esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

3 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4 - Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

5 - Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e del Consiglio.

Art. 33
Forma degli atti amministrativi

1 - Gli atti amministrativi del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Sindaci sono adottati nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2 - Gli atti amministrativi del Presidente e dei dirigenti, Responsabili dei servizi sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3 - Le proposte dei decreti sono predisposte dal responsabile del procedimento o comunque dagli addetti indicati dal Responsabile del servizio o dal Segretario/Direttore; i medesimi possono altresì essere predisposti dai collaboratori posti alla stretta dipendenza del Presidente.

4 - L’Ufficio di Segreteria curerà la registrazione di tutti i decreti in apposito registro con numerazione progressiva per anno solare e la loro conservazione in originale agli atti dell’ufficio medesimo.

Art. 34
Il Vice-Presidente

1 - Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell’esercizio delle funzioni o decadenza di diritto per effetto di condanna penale o provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Art. 35
Surrogazione del Presidente, del Vice-Presidente e degli Assessori

1 - In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vice-Presidente secondo l’ordine di anzianità data dall’età anagrafica.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 36
Rapporti tra organi politici e dirigenza - Principi generali di gestione

1 - Il funzionamento degli Uffici si basa sul principio della separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico che competono agli organi di governo e i poteri di gestione che sono attribuiti ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

2 - Gli organi politici della Comunità Montana in particolare nell’ambito delle rispettive competenze definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano le rispondenze dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3 - Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4 - Nei limiti fissati dalla Legge viene assunto come principio generale di gestione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l’esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale degli atti e dell’azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 37
Principi generali di organizzazione

1 - La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro, l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all’esterno mediante forme appropriate

d) superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante l’organizzazione per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità della struttura e mobilità orizzontale del personale.

e) articolazione delle strutture organizzative in settori, servizi interni;

f) organizzazione delle strutture secondo uno schema flessibile adattabile in ogni tempo sia alle mutevoli esigenze che ne derivano dai programmi fissati dall’amministrazione sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità.

2 - Il Regolamento, sulla base dei suddetti principi e dalle norme introdotte dall’ordinamento locale, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture

b) la dotazione organica e le modalità di accesso all’impiego

c) il Segretario - Direttore

d) la Dirigenza

e) i Responsabili dei settori / servizi

f) procedure per l’adozione delle determinazioni

g) i casi di incompatibilità

h) gli organi collegiali

3 - Al fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di funzioni e servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono previste forme di collaborazione coi Comuni membri, di servizi specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, di organizzazione e di utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

Art. 38
Assistenza processuale

1 - L’Ente nel contenzioso sul personale può utilizzare le strutture del Ministero dell’Interno, in particolare per farsi rappresentare nei giudizi di primo grado, ai sensi dell’art. 417 bis del Codice di Procedura Civile, come introdotto dall’art. 42 del D. L.gvo n. 80/1998.

2 - Le competenze a conferire mandato generale o speciale, limitato cioè a specifiche vertenze anche per singole fasi, è disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 39
Principi generali in materia di personale

1 - La gestione del personale si ispira ai principi di efficienza, efficacia e responsabilizzazione individuale o di gruppo rispetto all’attività svolta e ai risultati conseguiti.

2 - In ragione del perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità per il conseguimento degli obiettivi determinati dall’amministrazione; le dotazioni di personale previste per ciascun settore sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione, anche per periodi prefissati, nell’ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio delle piena mobilità all’interno dell’Ente; salvo il rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3 - La Comunità Montana riconosce determinante il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti. Al fine di assumere adeguate forme di aggiornamento di qualificazione e specializzazione professionale iscrive .adeguate dotazioni finanziare nel bilancio di previsione annuale.

4 - La Comunità Montana garantisce ai propri dipendenti e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui procedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro e il pieno rispetto delle norme di Legge e contrattuali in materia di libertà e diritti sindacali.

Art. 40
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1 - Nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, e del presente Statuto, la Giunta approva sulla base degli indirizzi generali da parte del Consiglio, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità ai principi stabiliti dalla Legge e descritti negli articoli precedenti.

2 - Il Regolamento dovrà tra l’altro disciplinare le modalità con le quali il Segretario - Direttore e i responsabili dei servizi esercitano le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, di cui sono titolari in materia di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro per la parte che loro compete in base alle disposizioni dei Legge, del presente Statuto e dei regolamenti dell’Ente nonché nelle altre disposizioni recate in altre fonti funzionalmente connesse

3 - Il Regolamento determina, altresì le modalità ed i limiti delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere attività lavorativa estranee al rapporto di impiego, subordinando le stesse all’assolvimento da parte dei richiedenti, degli obiettivi e del carico di lavoro loro assegnato.

Art. 41
Controllo interno

1 - Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi anche in sintonia con quanto stabilito dal Regolamento di contabilità individua i soggetti e le modalità con cui si devono effettuare i controlli più sotto indicati. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta l’attuazione delle forme di valutazione e controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

- controllo di gestione teso a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa

- valutazione delle dirigenze e dei responsabili dei settori, con periodicità annuale, finalizzato a confrontare i risultati con gli obbiettivi programmati dalla direttive degli organi politici

- valutazione e controllo strategico finalizzato a supportare l’attività di programmazione strategica e l’indirizzo politico/amministrativo e mirati a verificare l’effettiva attuazione.

2 - Si fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità, per il revisore dei conti e al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi per il nucleo di valutazione e/o altro organo di controllo per i fini di cui al comma 1 per la definizione di:

- funzioni attribuite

- criteri selezione dei componenti esterni

- cause incompatibilità e decadenza

- procedure di nomina

- risorse umane e strumentali a disposizione

- modalità decisionali

- indennità di funzione dei componenti esterni

3 - Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni ed Enti Pubblici ed incarichi esterni.

Art. 42
Segretario / Direttore

1 - La Comunità Montana ha un Segretario titolare che ha natura e funzione apicale della struttura organizzativa.

2 - Il Segretario/Direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale e in tale veste esercita le funzioni di raccordo tra gli organi politici e le strutture tecniche.

3 - Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alle conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio, della Giunta e svolge l’attività di assistenza e verbalizzazione.

4 - Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5 - Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni Comunali.

6 - Se in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della Legge 23.03.1981 n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.

7 - Il Segretario/Direttore è nominato dal Presidente mediante contratto di diritto pubblico o privato e deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per accedere al concorso per segretario comunale e provinciale; inoltre, se non viene scelto dall’albo dei Segretari comunali e provinciali, deve anche aver maturato un’anzianità di almeno 5 anni di servizio in un ente territoriale in posizione dirigenziale; le modalità di reclutamento seguono le procedure previste dalla legge, dal regolamento statale, ove competente, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Segretario è inquadrato nella qualifica apicale prevista in base all’organizzazione dell’ente.

8 - Qualora il Presidente decida di avvalersi di segretari iscritti all’albo nazionale (e sue articolazioni. regionali, ove possibile, e utile) dei segretari comunali e provinciali, il segretario prescelto sarà incardinato nell’ente con istituto giuridico idoneo a qualificarlo quale soggetto di amministrazione attiva e non meramente consultiva, abilitato ad esprimere la volontà dell’ente nei confronti dei terzi.

9 - Per la disciplina dello Status e delle funzioni minime obbligatorie del segretario, si fa rinvio, analogicamente e in quanto compatibile, alla legge statale in materia di segretari comunali e provinciali, al regolamento statale che dispone nella stessa materia, nonché ad ogni altra fonte anche negoziale o di ente autonomo, quale l’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari, eventualmente abilitata a disporre in materia di segretari delle comunità montane,

10 - La disciplina delle funzioni ulteriori assegnate al segretario analogamente e compatibilmente a quanto previsto per i segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d) del D.L. vo 18.8.2000 n°. 267, nonché, più in generale, la conformazione. del ruolo esercitato dal segretario della comunità montana sia rispetto agli organi politici, sia rispetto agli altri organi burocratici dell’ente, sono disciplinate, in via prioritaria ma non esclusiva, nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

11 - L’esercizio del potere di conformazione del ruolo del segretario di cui al precedente comma 10, deve essere necessariamente attuato costituendo in capo al segretario, in attuazione del principio della necessaria unitarietà dell’organizzazione un’adeguata sfera di attribuzioni funzionali e strumentali idonee a garantire il pieno esercizio del ruolo di vertice unitario della sfera burocratica.

Art. 43
Vice Segretario

1 - Il Presidente della comunità montana, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario/Direttore, può nominare con le procedure previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, un Vice Segretario tra i dipendenti dell’ente, purché inquadrati in categoria non inferiore alla ‘D’.

Art. 44
Ricorso gerarchico - Potere sostitutivo

1 - Contro gli atti adottati dai responsabili di servizio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario/Direttore.

2 - In caso di inadempimento del competente responsabile di servizio, il Segretario - Direttore può diffidarlo ad operare assegnandogli congruo termine decorso il quale può sostituirsi in presenza dei presupposti fissati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45
I Responsabili dei servizi.

1 - Ciascun settore/servizio, indicato dal regolamento è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario/direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2 - I responsabili di servizio sono nominati fra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, o a tempo parziale, sia con contratto di diritto pubblico che diritto privato inquadrati nella categoria più elevata.

3 - Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, fra l’altro, le modalità ed i criteri per la nomina, sostituzione e la revoca dei responsabili dei servizi.

Art. 46
Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1 - La copertura dei posti previsti nella dotazione di area dirigenziale o con alta specializzazione può avvenire con stipulazione di contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive; in ogni caso i candidati devono possedere i requisiti previsti per l’accesso concorsuale pubblico.

2 - Le modalità di selezione, i parametri base per il trattamento economico e la durata del contratto a tempo determinato sono precisati nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3 - Il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi potrà prevedere la possibilità di costituire contratti di lavoro a tempo determinato con dipendenti dell’amministrazione in possesso dei requisiti necessari per la copertura del posto.

4 - Al di fuori della dotazione organica del personale e nei limiti previsti dalla Legge potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato per qualifiche dirigenziali e per gli altri soggetti con alta specializzazione che dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 47
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1 - Per il conseguimento di obiettivi determinati ed in carenza di adeguata professionalità interna all’amministrazione il Presidente può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità che definiscono l’oggetto, comprensivo degli indirizzi di massima e dei risultati attesi, le risorse assegnate, la durata ed il compenso della collaborazione.

TITOLO IV
ATTIVITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 48
Principi generali

1 - Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Art. 49
Strumenti di programmazione

1 - Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla Legge, sono strumenti di programmazione:

- il piano pluriennale di sviluppo socio-economico

- i programmi annuali operativi

- i progetti speciali integrati

Art. 50
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1 - Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, individua gli obiettivi e le priorità degli interventi per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio, promuove il coordinamento degli interventi e delle relative spese degli enti locali e degli altri enti che concorrono all’attuazione del piano medesimo.

2 - Il piano di cui al comma precedente ai sensi art. 7 della Legge 97/94 ha come finalità principali il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale , dell’edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano.

3 - L’organo esecutivo predispone il piano di sviluppo socio-economico tenendo conto di quanto stabilito ai commi precedenti nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale:

4 - Dopo l’adozione da parte del Consiglio il piano viene affisso per 30 giorni all’Albo della Comunità Montana e in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi per consentire eventuali osservazioni e ricorsi che dovranno essere prodotti entro 30 giorni dell’avvenuta pubblicazione.

5 - Sul piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i Comuni entro 30 giorni dal ricevimento esprimono il loro parere di cui sarà fatta menzione nella relazione di accompagnamento alla Provincia.

6 - Il Consiglio, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni, esaminate le osservazioni pervenute ed apportate eventuali modifiche al piano lo trasmette per l’approvazione alla Provincia.

7 - La Provincia approva il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana entro 90 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità Montana richieste di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta chiarimenti.

8 - Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano è trasmesso dalla Comunità Montana, alla Presidenza della Giunta Regionale

9 - La suesposta procedura si applica anche alla variazione e agli aggiornamenti del piano.

Art. 51
Programmi annuali operativi

1 - Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi annuali operativi.

2 - Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

3 - Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia e alla Regione.

Art. 52
Progetti Speciali Integrati

1 - Oltre che per le finalità specifiche previste dalla Legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Essi sono assunti d’intesa e con il consenso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zone montane.

2 - I progetti speciali integrati sono presentati alla Regione Piemonte, per la relativa approvazione.

3 - I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione ,sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra le parti nei modi di Legge.

Art. 53
Pareri di conformità

1. Ai fini di una valutazione della loro conformità ai piani e indirizzi della Comunità e del coordinamento delle iniziative, la Comunità Montana, anche di propria iniziativa, esprime parere:

a) sui piani programmi e progetti di opere e interventi di enti che investono materie di competenza della Comunità Montana o che incidano sui piani e programmi della medesima;

b) sui progetti di opere e iniziative di privati per le quali sia richiesto o previsto totale o parziale finanziamento carico dello Stato o di altri enti pubblici;

c) sui progetti di opere e iniziative di privati, anche se eseguite a loro totale carico, qualora investano materia di competenza della Comunità Montana o incidano sui suoi piani o programmi;

d) sulle domande di cittadini, di enti ed organismi e dei Comuni alla Regione volte ad ottenere finanziamenti su specifiche Leggi Regionali. I pareri di cui al comma 1 b) c) d) sono formulati entro 30 giorni, salvo che la legge non prescriva un termine minore.

2. I termini di cui sopra, previa motivata comunicazione, possono essere prorogati per un tempo pari a quello del termine originario.

3. I pareri di conformità di cui al precedente comma sono espressi dalla Giunta.

Art. 54
Accordi di programma

1 - Per la definizione e l’attivazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di Enti locali, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici il Presidente della Comunità Montana può concludere appositi accordi di programma con gli interessati, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 20 Legge 97/94.

TITOLO V

CAPO I
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 55
Funzioni

1 - L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.

2 - L’esercizio associato si realizza nei seguenti modi:

- conferimento di funzioni

- costituzione di Uffici comuni con delega di gestione alla Comunità Montana

Art. 56
Trasferimento di funzione

1 - Il trasferimento delle funzioni Comunali avverrà mediante approvazione di appositi atti da parte dei Comuni della Comunità Montana.

2 - Ciascun Ente approva una convenzione che deve tassativamente contenere:

- condizioni di organizzazione del servizio;

- modalità di finanziamento del servizio:

- condizioni nella successione della titolarità del servizio;

- modalità recesso;

- termine

3 A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità Montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento, prelievo.

Art. 57
Uffici comuni

1 - Mediante apposite convenzioni, i Comuni possono costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato o parzialmente .distaccato per l’esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione alla Comunità Montana.

2 - A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità organizzativa della funzione.

Art. 58
Norma finanziaria

1 - Le attività di cui agli artt. 56 e 57 possono essere svolte dalla Comunità Montana solo se i Comuni ne garantiscono la copertura finanziaria.

2 - Resta salva la facoltà per la Comunità Montana di destinare risorse proprie a titolo di cofinanziamento parziale o totale del servizio.

3 - La Comunità Montana assicura la partecipazione dei Comuni non montani alle attività comunitarie e i medesimi sono destinatari dei progetti e servizi finanziati con risorse proprie.

4 - I Comuni non montani non sono invece destinatari degli interventi per la montagna previsti dalla normativa vigente a norma dell’articolo 1 ter della L.R. 16/99.

Art. 59
Recesso

1 - La gestione associata deve essere costituita per un periodo di tempo determinato.

2 - Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 60
Forme di gestione

1 - La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e lo loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurano un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2 - Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione di servizi sono corredate da uno studio di fattibilità che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai previsti ricavi o benefici attesi.

3 - La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un istituto o azienda.

b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale,

c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

e) mediante società di capitali quando sia opportuno, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) in associazione con altri Enti in rapporto alle dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

Art. 61
Collaborazione con altri Enti e organismi pubblici

1 - La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti e organismi pubblici, ivi compreso l’Ente Parco per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli artt. 24, 25 e 27 dell’ordinamento locale.

Art. 62
Rapporti di cooperazione

1 - Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese e accordi con Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli Enti Pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla Legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all’ Unione Europea.

Art. 63
Adesione all’UNCEM

1 - La Comunità Montana aderisce all’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani).

2 - La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di Enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

TITOLO VI
NORME FINANZIARIE

Art. 64
Ordinamento finanziario e contabile

1 - La Comunità Montana adotta il Regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 65
Finanziamento della Comunità Montana

1 - La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e conferite, nell’ambito del coordinamento della finanza .pubblica e in base alla norme dell’ordinamento della finanza locale che si applicano anche alla Comunità Montana.

2 - Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti:

- dal fondo nazionale per la montagna, di cui all’art. 2 della legge n. 97/1994;

- dal fondo regionale per la montagna, di cui all’art. 24 della L.R. n. 13/1993;

- dalle assegnazioni da parte della U.E., dallo Stato, dalla Regione o di altri enti;

- da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni , contributi ecc.;

- dalle rendite patrimoniali e proventi da servizi;

- dalle entrate dipendenti da eventuali deleghe da parte degli enti.

3 - La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei Comuni membri nelle misure fissate dal Consiglio e da commisurarsi per i Comuni Montani: agli abitanti residenti in territorio montano ed agli ettari costituenti il territorio Comunale; per i Comuni non montani gli abitanti residenti sull’intero territorio Comunale. Gli abitanti sono riportati alla popolazione residente al 31.12. dell’anno precedente secondo le risultanze anagrafiche dei Comuni membri.

Art. 66
Demanio e patrimonio

1 - La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio;

2 - Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità;

3 - L’economo cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni dell’Ente.

Art. 67
Gestione finanziaria

1 - La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle Leggi specifiche, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune totalmente montano della Comunità che conta il maggior numero di abitanti.

2 - Il Regolamento di Contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:

- per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati.

- per il principio della netta separazione dei poteri e della responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge.

- per consentire agli organi elettivi l’esercizio del potere di controllo devono essere previsti quali atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, nonché i termini e le modalità di tali comunicazioni.

3 - I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità Montana.

4 - I consorzi ai quali partecipa la Comunità Montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

Art. 68
Il Tesoriere

1 - La Comunità Montana nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2 - Il servizio di Tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica per un periodo non superiore a cinque anni.

3 - Il Regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

Art. 69
Attività Contrattuale

1 - La Comunità Montana, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3 - La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 70
Revisore dei conti

1 - Il Consiglio elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un revisore dei Conti tra le categorie indicate dalla Legge, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2 - Il revisore dei conti non è revocabile salvo nei casi previsti dalla Legge o da incompatibilità sopravvenuta.

3 - L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.

4 - La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall’ufficio di Revisore.

5 - La revoca della nomina, nei casi previsti dal comma 2, è deliberata dal Consiglio dopo la formale contestazione da parte del Presidente, degli addebiti all’interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni successivi al ricevimento delle contestazioni.

6 - Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio, all’atto della nomina e della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con i Decreti Ministeriali.

7 - Il Regolamento di Contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali e ne specifica le attribuzioni nell’ambito dei principi generali fissati dalla Legge e dal presente Statuto.

8 - Nell’esercizio delle sue funzioni, il revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

TITOLO VII
ATTI - GARANZIE E CONTROLLI

Art. 71
Atti gestionali

1. Gli atti emessi per l’attività di gestione hanno forza di determinazione.

2. Detti atti devono:

a) essere corredati dai pareri a dal visto di regolarità contabile qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata;

b) essere sottoposti al regime di pubblicazione all’albo pretorio previsto dall’art. 134 del T.U.E.L. 18-8-2000, n. 267.

3. Le determinazioni sono assunte dal responsabile del servizio competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all’ufficio.

4. Le determinazioni sono numerate progressivamente per anno solare, per ogni singolo servizio, in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell’ufficio competente per servizio.

5. Un’identica procedura è seguita per le determinazioni assunte dal Segretario/Direttore.

6. Nell’esercizio della competenza ad essi demandata i responsabili dei servizi, nell’assunzione dei provvedimenti, si attengono alle disposizioni di legge, ai regolamenti, alle norme di indirizzo contenuti negli atti di programmazione politica, nonché alle direttive impartite dal Presidente.

Art. 72
Potere di direttiva

1 - Alla Giunta spetta il potere di direttiva.

2 - Attraverso tale potere la Giunta detta, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per I’organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi o degli strumenti, la procedura organizzativa, le modalita di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.

3 - I destinatari della direttiva sono tenuti ad adeguarvisi nell’ambito della propria autonomia e

responsabilità organizzativa.

Art. 73
Esercizio del controllo

1. Le deliberazioni della Giunta, del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci sono sottoposte al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimita denunziate e secondo quanto successivamente disposto, quando un quarto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzione di personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario/Direttore. Questi se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Organo competente entro trenta giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’Organo competente non ritiene di modificare la deliberazione, questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio; la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1, i Consiglieri inviano al Presidente la deliberazione della Giunta per la quale ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Presidente sottopone la deliberazione con i rilievi rappresentati al Consiglio entro venti giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 74
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e determinazioni

1 - Tutte le deliberazioni e determinazioni della Comunità Montana sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio nella sede della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

2 - Tutte le deliberazioni devono essere pubblicate all’albo pretorio non oltre sessanta giorni dall’adozione, a pena di decadenza.

3 - In deroga a quanto previsto al precedente comma, le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate all’albo pretorio entro quindici giorni lavorativi all’adozione, a pena di decadenza.

4 - Tutte le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio.

5 - Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio a della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

6 - Le determinazioni che contengono impegno di spesa o diminuzione di entrate sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, effettuato dal responsabile del servizio finanziario.

7 - Tutte le altre determinazioni hanno efficacia dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio della Comunità Montana.

8 - Le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti sono comunicate al Prefetto contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 75
Pubblicazione dei regolamenti

1 - Tutti i regolamenti deliberati dall’organo competente sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo I’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonche per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

2 - I detti regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo a quello di scadenza della ripubblicazione.

3 - I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicita che ne consentano 1’effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 76
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1 - Qualora gli organi della Comunità Montana, sebbene invitati e provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettono di compiere atti obbligatori per Legge, si provvede a mezzo di “Commissario ad acta”

2 - In tal caso il Segretario / Direttore assegna agli organi competenti ad approvare gli atti obbligatori, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale richiede l’intervento del difensore civico Regionale per la nomina del commissario.che adotti l’atto omesso.

TITOLO VIII
LA RESPONSABILITA’

Art. 77
Responsabilità verso la Comunità Montana

1 - Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2 - Il Presidente, il Segretario/Direttore, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per I’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3 - Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario/Direttore o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Presidente.

Art. 78
Responsabilità verso terzi

1 - Gli amministratori, il segretario/direttore e i dipendenti che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi a dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2 - Ove la Comunità Montana abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3 - La responsabilità penale dell’amministratore, del Segretario/direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4 - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali della Comunità Montana sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 79
Responsabilità dei contabili

1 - Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro della Comunità Montana o sia incaricato della gestione dei beni della Comunità, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro della Comunità deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 80
Patrocinio legale

1 - L’Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi I’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2 - In ogni caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO IX
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 81
Principi generali

1 - La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alle proprie attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficiente svolgimento della sua attività di programmazione e cooperazione.

2 - Ai fini del presente Statuto, in mancanza di esplicita e diversa indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunitario.

Art. 82
Diritto all’informazione

1 - A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano

2 - La Comunità Montana istituisce ai sensi dell’art. 24 della Legge sulla Montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e su servizi pubblici, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Art. 83
Diritto di uguaglianza e imparzialità

1 - L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione .sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 84
Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo-

1 - E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dal Regolamento.

2 - E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 85
Albo Pretorio

1 - Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile durante il normale orario di apertura degli Uffici ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e documenti previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti.

2 - La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3 - I Responsabili dei servizi curano ognuno per la propria competenza l’affissione degli atti e sono quindi responsabili della pubblicazione.

4 - Il Segretario certifica l’avvenuta pubblicazione .

Art. 86
Istanze, Petizioni, Proposte

1 - Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.

2 - Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare nell’interesse collettivo, il compimento di atti di competenza degli organi della Comunità Montana.

b) per petizione: la richiesta presentata da un numero minimo di cento cittadini diretta a porre all’attenzione della Comunità Montana una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cento cittadini o da cinque associazioni iscritte all’Albo di uno o più Comuni per l’adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente a un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

3 - Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al Presidente della Comunità Montana devono contenere 1’indicazione dell’interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.

4 - Il Presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei trenta giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che 1’interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana ne dispone 1’archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto

Per le istanze e le petizioni, anche se non di competenza della Comunità Montana, ma di interesse collettivo, saranno sottoposte alla Conferenza dei Sindaci. Qualora ritenga che l’interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, il Presidente sottopone le istanze, petizioni o proposte all’esame dell’organo competente, nella prima seduta utile. Delle decisioni dell’organo competente, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione del Presidente, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall’ adozione.

Art. 87
Consultazione popolare

1 - Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana possono indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

2 - Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:

a) questionari;

b) indagini per campione;

c) assemblee pubbliche;

d) consultazione delle associazioni di volontariato iscritte in apposito albo dei comuni.

e) altri strumenti analoghi di espressione delle opinioni anche ricorrendo a tecnologie informatiche e telematiche:

3 - Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso, anche tramite l’affissione di manifesti in tutti i Comuni del territorio.

4 - Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5 - L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto a esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 88
Consultazione istituzionale

1 - Il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana possono altresì indire apposite consultazioni degli eletti nei consigli comunali, attraverso:

- la convocazione di assemblee, anche per sub-aree che coinvolgano tutti i consiglieri o, per specifici argomenti, i membri delle commissioni consiliari interessate;

- la richiesta di pronuncia attraverso 1’approvazione di ordini del giorno consiliari su specifici argomenti.

Art. 89
Referendum consultivo

1 - II referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.

Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2 - Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3 - II referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana;

4 - Non è ammesso il referendum consultivo, in materia di tributi, bilanci conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo quinquennio:

5 - II referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1/5 degli elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana:

6 - L’ammissibilita del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico se esiste, e da n. 2 esperti, o diversamente da n. 3 esperti, nominati dal Consiglio, aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta;

7 - Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° Maggio al 30 Giugno purchè non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell’anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo . Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale;

8 - II quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;

9 - Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole dei referendum, il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum;

10 - II quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

Art. 90
Difensore Civico

1 - La Comunità Montana promuove anche attraverso convenzioni con i Comuni e/o Provincia le più opportune forme per la costituzione di un Ufficio di Difensore Civico al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti dell’attività dell’Ente.

2 - II difensore civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e costi, approvata dal Consiglio e dai consigli comunali interessati.

3 - II difensore civico viene nominato dal Consiglio e scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4 - La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

5 - Nel caso in cui, dopo tre votazioni, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alla seduta successiva del Consiglio ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

6 - Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico:

a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;

b) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.

7 - L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio, dichiarata dal Consiglio.

8 - L’Ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

9 - L’incompatibilità , originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall’ufficio, dichiarata dal Consiglio, ove l’interessato non la rimuova entro 20 giorni dalla nomina.

10 - Il difensore civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza o revoca.

11 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

12 - La revoca del difensore civico è dichiarata con deliberazione dal Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

13 - Il difensore civico invia al Consiglio ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

14 - Il difensore civico può anche inviare al Consiglio, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

TITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91
Approvazione Regolamenti di attuazione dello Statuto

1 - Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto fatte salve in ogni caso le vigenti disposizioni di Legge in materia , la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei Regolamenti previsti dallo Statuto e le proposte per l’adeguamento alle norme Statutarie dei regolamenti in vigore.

2 - Sino all’approvazione dei nuovi Regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti esistenti.

Art. 92
Entrata in vigore dello Statuto

1 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Comunità.

Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2 - Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto cessa di avere efficacia lo Statuto approvato con deliberazione n. 9 del 26.02.1997.

L’entrata in vigore di nuove Leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia amministrativa della Comunità Montana abroga le norme statutarie con essa incompatibili. Il Consiglio adegua lo Statuto alle norme sopravvenute.

Art. 93
Tutela della riservatezza personale

1 - La Comunità Montana persegue i propri fini istituzionali, attiva ed organizza le proprie attività garantendo che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona o di altri soggetti, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, osservando le procedure di cui alla Legge 30.06.2003 n. 196.

Art. 94
Estinzione della Comunità Montana

1 - La Comunità Montana delle Prealpi Biellesi si estingue quando vengono soppresse le relative zone omogenee a norma della L.R. n. 16 del 02.07.1999 e ss.mm.ii.