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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

Codice 29.1
D.D. 4 marzo 2004, n. 69

Trasferimento da Comuni vari, all’Azienda Locale n. 16 di Mondovì-Ceva, dei beni immobili esistenti al 31.12.1994, facenti parte del Patrimonio Immobiliare con vincolo di destinazione sanitaria. Rettifica ed integrazione DD.P.G.R., precedentemente emanati, n. 2103 del 31.05.1996, n. 4604 del 27.11.1996 e n. 2969 dell’01.08.1997

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Sono trasferiti all’Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Mondovì-Ceva, ai sensi dell’art. 5, comma 2º, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/93 e art. 24 della L.R. n. 61/97 e art. 5 comma 1º del D.Lgs. 229/99, i beni immobili, esistenti al 31/12/1994, indicati nell’elenco composto da n. 2 (due) pagine, conforme all’allegato della Deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 18/02/2004, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Mondovì-Ceva riadotterà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, le eventuali deliberazioni adottate dalla Stessa in data anteriore alla presente determinazione, aventi per oggetto beni immobili, i cui dati identificativi sono stati rettificati od integrati con quest’ultima;

3) si dà atto che dai beni elencati risultano esclusi quelli appartenenti l Servizio Socio Assistenziale;

4) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Mondovì-Ceva di procedere alla presa in carico ed inserimento nel proprio inventario dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione;

5) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Mondovì-Ceva, di procedere alla predisposizione delle pratiche catastali e di tutta la documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai fini dell’acquisizione dell’effettiva titolarità degli stessi;

6) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Mondovì-Ceva, di procedere alla classificazione dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

7) si dà atto che la L.R. n. 9/83 è abrogata, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 della L.R. 18/1/1995, n. 8, limitatamente ai beni oggetto del presente provvedimento.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi