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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 giugno 2004, n. 44

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Integrazione al D.P.G.R. n° 87 del 8 agosto 2003 e n° 42 del 1° giugno 2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3284 del 30 aprile 2003 con la quale sono state emanate le prime disposizioni atte ad affrontare l’emergenza e la ricostruzione dipendenti dal sisma dell’ 11 aprile 2003 in provincia di Alessandria.

Considerato che l’art. 1, comma 1, della citata ordinanza presidenziale incarica il Presidente della Regione Piemonte degli adempimenti relativi alla ricostruzione.

Visto il decreto n° 40 del 5 maggio 2003, con cui il Presidente ha delegato le attività di cui sopra all’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Visto il decreto n° 45 del 20 maggio 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i 71 comuni maggiormente danneggiati.

Visto il decreto n° 52 del 5 giugno 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i criteri tecnici idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.

Visto il decreto n° 56 del 3 giugno 2003 con il quale è stato adottato un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici e delle infrastrutture.

Visto il decreto n° 21 del 31 marzo 2004 con il quale veniva integrato il D.P.G.R. n° 45 del 20 maggio 2003, relativamente all’elenco dei comuni danneggiati ed il D.P.G.R. n° 87 del 8 agosto 2003 relativamente all’integrazione del contributo ai privati cittadini.

Visto il decreto n° 42 del 1 giugno 2004 con il quale veniva elevata al 50% la percentuale in aumento relativa agli edifici da demolire con successivo rifacimento.

Considerato che, dalla maggioranza delle amministrazioni comunali, sono pervenuti i tabulati relativi ai costi definitivi di ricostruzione degli immobili a seguito di approvazione del progetto e da questi risulta che i costi relativi alle abitazioni, in special modo per quelle non ricadenti in complessi condominiali, in parecchi casi eccedono i limiti di costo previsti in 100.000,00 Euro.

Considerato che il costo delle opere ammissibili relative al miglioramento sismico comporta una incidenza sulla superficie utile netta inversamente proporzionale alla superficie totale del complesso residenziale.

Nell’intento di favorire il recupero del patrimonio edilizio delle abitazioni principali ed un veloce rientro della popolazione nella normalità, si ritiene opportuno prevedere un aumento del costo massimo ammissibile su cui applicare le franchigie e le percentuali di contribuzione previste dai D.P.G.R. n° 87/2003 e n° 42/2004.

Precisato che il presente atto acquisirà piena efficacia a seguito della specifica informativa che sarà data alla Giunta Regionale dall’Assessore delegato nella prossima seduta.

decreta

Nel caso di interventi relativi ad abitazioni principali, il costo complessivo da assumere come base per l’applicazione dell’aliquota del 75%, ferme restando tutte le altre disposizioni vigenti, può eccedere il limite massimo di 100.000,00 Euro previsto al quarto comma del capitolo “Contributi” del D.P.G.R. n° 87 dell’8 agosto 2003. In tale caso l’importo del contributo non potrà tuttavia superare il valore di 100.000,00 Euro per ogni singola unità immobiliare.

E’ fatta salva, nel caso di demolizione e successivo rifacimento, e sempre che più favorevole al privato richiedente, l’applicazione della normativa previgente al presente provvedimento.

p. Il Presidente
l’Assessore delegato
Caterina Ferrero