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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004
Deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale 25 maggio 2004, n. 86
Modificazione articoli 3 e 4 del regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio di mensa per il personale assegnato al ruolo del Consiglio Regionale. deliberazione n. 31 del 24/1/2001, n. 41 del 31/1/2001 e n. 46 del 14/2/2001 (GA)
(omissis)
LUfficio di Presidenza, unanime,
delibera
di approvare le seguenti modificazioni agli articoli 3 e 4 del Regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio di mensa per il personale assegnato al Consiglio Regionale approvato con deliberazioni dellUfficio di Presidenza n. 31 del 24/1/2001, n. 41 del 31/1/2001 e n. 46 del 14/2/2001, con effetto dal 1° aprile 2004;
art. 3, comma 1:
(testo vigente)
1. Hanno diritto al servizio mensa, attraverso lattribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato che prestano attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
Così sostituito dal seguente:
(nuovo testo): hanno diritto al servizio mensa, attraverso lattribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato che prestano attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; il diritto al servizio mensa, fatta eccezione per il personale indicato al comma 5 del presente articolo, sorge in presenza di servizio effettivo almeno pari a quattro ore giornaliere, fatto salvo quanto indicato al comma 6 dellarticolo 4.
Art. 4, comma 6:
(testo vigente):
6. Non danno, pertanto, diritto ad usufruire del servizio di mensa le seguenti assenze dal servizio giornaliere, anche in frazioni di mezza giornata: a) ferie
b) ferie anno precedente
c) recupero festività
d) riposo turnisti
e) festa patronale
f) esami o corsi di abilitazione
g) obblighi di legge
h) donazione sangue
i) gravi motivi
j) inagibilità sede di lavoro
k) malattia giornaliera
l) infortunio
m) cure invalidi
n) matrimonio
o) gravidanza
p) puerperio
q) maternità
r) congedo per cure ai figli
s) richiamo alle armi
t) assenza ingiustificata
u) sciopero
Così sostituito dal seguente:
(nuovo testo): oltre ai congedi ed alle aspettative indicate al comma precedente, non danno, pertanto, diritto ad usufruire del servizio di mensa le seguenti assenze dal servizio giornaliere, anche in frazioni di mezza giornata:
a) ferie dellanno in corso e dellanno precedente ed il recupero festività
soppresse
b) giornata di riposo turnisti
c) festa patronale
d) esami, corsi di abilitazione, incarichi di cui alla l.r. n. 10/89
e) obblighi di legge
f) donazioni di sangue
g) gravi motivi
h) inagibilità sede di lavoro
i) malattia giornaliera e infortunio
j) cure invalidi e congedo giornaliero per handicap
k) matrimonio
I) gravidanza, puerperio, maternità
m) congedo per cure ai figli
n) richiamo alle armi
o) assenza ingiustificata
p) sciopero giornaliero.
Art.4, comma 7:
(testo vigente)
7. Per quanto concerne le assenze orarie, non danno diritto ad usufruire del servizio di mensa le assenze orarie pari o superiori ad ore 3,50 (usufruite in ununica soluzione), che comprendano lintera fascia mattutina o pomeridiana dellorario di lavoro e precisamente:
a) permessi retribuiti e non retribuiti per mandato politico amministrativo
b) riposo compensativo
c) ritardo giustificato od ingiustificato
d) permesso breve
e) recupero straordinario
f) visita medica e malattia ad ore
g) sciopero ad ore
h) assistenza familiari
i) cause forza maggiore
Così sostituito dal seguente:
(nuovo testo): Sono da considerarsi servizio effettivo, e quindi da cumularsi con lorario di presenza indicato allart. 3, comma 1, ai fini dellacquisizione del diritto al servizio mensa, le seguenti assenze:
a) formazione autogestita docenti
b) attività di formazione
c) assemblea
d) permesso sindacale
e) attività per il CRAL.
di confermare quanto già definito nei precedenti provvedimenti deliberativi richiamati che il regolamento ha contenuto interno e di conseguenza non necessita di emanazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
(omissis)