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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004
Codice 25.1
D.D. 31 marzo 2004, n. 525
Autorizzazione allENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e allesercizio dellimpianto elettrico Pianezza - Paracca T. 621, n. 2732/TO con carattere di inamovibilità, costituito da due linee elettriche sotterranee a 132000 Volt nei comuni di Pianezza e Collegno, per lalimentazione della nuova cabina primaria a 132000/22000 Volt, denominata Collegno Metro in Comune di Collegno (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - LENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio limpianto elettrico Pianezza - Paracca T. 621, n. 2732/TO con carattere di inamovibilità, costituito da due linee elettriche sotterranee a 132000 Volt nei comuni di Pianezza e Collegno, per alimentare la nuova cabina primaria in progetto a 132000/22000 Volt, denominata Collegno Metro in Comune di Collegno (TO).
Art. 2 - Ai sensi dellArt. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dellimpianto elettrico autorizzato.
In accoglimento della richiesta avanzata dallEnel Distribuzione S.p.A. limpianto è inoltre dichiarato inamovibile.
Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, lENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con lelenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetti ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, e entro tre anni deve iniziare i lavori.
Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.
Art. 4 - Le opere dovranno essere ricostruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato allistanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto losservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.
Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere ricostruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dallArt. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988.
Art. 5 - LENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dellesercizio dellimpianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando lAmministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.
Art. 6 - LENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o lesercizio dellimpianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno alluopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dellENEL Distribuzione S.p.A..
Art. 8 - LENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:
- metri 1,5 per parte asse linee sotterranee.
Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.
Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini