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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

Codice 26.2
D.D. 11 giugno 2004, n. 268

Approvazione bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la società SAGAT S.p.A. per l’attuazione dei lavori relativi all’ampliamento dell’aerostazione passeggeri, aviazione generale ed edificio logistico bagagli, di cui alla scheda TO/01 dell’allegato 2 all’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006"

Premesso che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Regione Piemonte hanno sottoscritto in data 22 marzo 2000, l’Intesa Istituzionale di Programma che costituisce il quadro di riferimento degli atti di Programmazione negoziata per gli interventi ubicati nella Regione Piemonte da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro;

- con L. 285/2000 sono state dettate disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie e le opere connesse necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali <Torino 2006>. Tra le opere connesse risultano gli interventi di miglioramento nell’aeroporto di Torino Caselle;

- con D.P.C.M. del 15 settembre 2003 sono state assegnate le risorse per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali <Torino 2006>, individuate nell’allegato 1 al D.P.C.M. 6 giugno 2003;

- con L.R. 24 gennaio 2000 n.2, “Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte”, modificata ed integrata dalla L.R. 29 ottobre 2003 n. 30 è stata autorizzata la spesa di 10,85 Milioni di Euro (21 miliardi di Lire) per interventi negli aeroporti piemontesi;

- in data 18 marzo 2004 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ENAC, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Caselle, la SAGAT S.p.A. e la GEAC S.p.A. l’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006", approvato in schema con D.G.R. n. 35-11320 del 15 dicembre 2003;

Considerato che:

- l’art. 6 comma 1 punto c) dell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006", stabilisce che i sottoscrittori debbano stipulare apposite Convenzioni per l’attuazione degli interventi previsti nell’accordo stesso;

- al punto 6 del dispositivo della D.G.R. 35-11320 del 15/12/03 è stabilito di rimandare alle successive convenzioni attuative, come previsto nello schema di Accordo di Programma Quadro, la disciplina in dettaglio dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso e considerato,

Viste le Leggi 9 ottobre 2000, n. 285 e 26 marzo 2003 n. 48;

Visti i D.P.C.M. 18 dicembre 2002 e 6 giugno 2003;

Vista la L.R. 24 gennaio 2000, n. 2, come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30;

Vista la L.R. 51/97;

Vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000;

Vista la D.G.R. 35-11320 del 15 dicembre 2003;

Visto l’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006" la Relazione tecnica e le schede di intervento, sottoscritto in data 18 marzo 2004.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 punto c) dell’Accordo di programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006" e confermato al punto 6 del dispositivo della D.G.R. 35-11320 del 15/12/03, è stata predisposta una Convenzione che disciplina in dettaglio i rapporti tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Società SAGAT S.p.A. per l’attuazione dell’Accordo.

IL DIRETTORE

determina

di approvare la bozza di Convenzione, allegata alla presente determinazione e facente parte integrante e sostanziale della stessa, tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la società SAGAT S.p.A. per l’attuazione dei lavori relativi all’ampliamento dell’aerostazione passeggeri, aviazione generale ed edificio logistico bagagli, di cui alla scheda TO/01 dell’allegato 2 dell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006".

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge n. 1034 del 6/12/1971, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 25/11/1971;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 65 dello Statuto e della L.R. n. 51. dell’ 8 agosto 1997.

Il Direttore regionale
Aldo Manto

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Regione Piemonte - Città di Torino - SAGAT S.p.A.

Convenzione tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la SAGAT S.p.A. per l’attuazione dei lavori di ampliamento dell’aerostazione passeggeri, aviazione generale ed edificio logistico bagagli, di cui alla scheda TO/01 dell’allegato 2 dell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006", sottoscritto in data 18/03/2004.

Premesso che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte hanno sottoscritto in data 22 marzo 2000, l’Intesa Istituzionale di Programma che costituisce il quadro di riferimento degli atti di Programmazione negoziata per gli interventi ubicati nella Regione Piemonte da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro;

- con L. 285/2000 sono state dettate disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie e le opere connesse necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali <Torino 2006>. Tra le opere connesse risultano gli interventi di miglioramento nell’aeroporto di Torino Caselle;

- con D.P.C.M. del 15 settembre 2003 sono state assegnate le risorse per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali <Torino 2006>, individuate nell’allegato 1 al D.P.C.M. 6 giugno 2003;

- con L.R. 24 gennaio 2000 n. 2, “Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte”, modificata ed integrata dalla L.R. 29 ottobre 2003 n. 30 è stata autorizzata la spesa di 10,85 Milioni di Euro (21 miliardi di Lire) per interventi negli aeroporti piemontesi;

- in data 18/03/2004 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ENAC, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Caselle, la SAGAT S.p.A. e la GEAC S.p.A. l’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006";

Considerato che:

- Con D.G.R. n. 35-11320 del 15 dicembre 2003 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006", che prevede un impegno finanziario a carico della Regione Piemonte, pari ad Euro 10.845.000,00 suddiviso tra gli aeroporti di Torino Caselle (Euro 7.500.000,0) e Cuneo Levaldigi (Euro 3.345.000,00). La citata D.G.R. afferma che tali fondi saranno reperiti all’interno degli stanziamenti iscritti per gli anni 2003-2005 sul cap. 25405 all’interno dell’UPB 26022 della Direzione Trasporti e saranno così ripartiti:

anno 2003, Euro 3.098.741,00

anno 2004, Euro 3.873.427,00

anno 2005, Euro 3.872.832,00

Gli stanziamenti per l’anno 2005 dovranno essere confermati dalla legge finanziaria regionale predisposta in applicazione ed ai sensi dell’art. 8 della L.R. 7/2001 e dell’art. 30 della L.R. 2/2003.

La somma di Euro 15.450.000,00 da finanziare come “Opera connessa alle XX Olimpiadi Invernali ”Torino 2006", è da reperire nei fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.P.C.M. 15 settembre 2003.

- Con deliberazione in data 27 dicembre 2002 (mecc.n. 2002 09166/064), la Giunta Comunale approvava l’adesione all’Intesa al fine di contribuire alla realizzazione delle opere in oggetto con una somma di Euro 10.000.000,00 mediante finanziamento a lungo termine. Successivamente con deliberazione in data 9 dicembre 2003 (mecc.n. 2003 11383/064) approvava lo schema di Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" nonché il contributo per l’intervento TO/01, concernente il Centro Logistico smistamento bagagli - Aerostazione aviazione generale - Ampliamento aerostazione passeggeri, per l’importo predetto di Euro 10.000.000,00.

- L’art. 6 comma 1 punto c) dell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006", stabilisce che i sottoscrittori debbano stipulare apposite Convenzioni per l’attuazione degli interventi previsti nell’accordo stesso.

Dato atto che:

gli interventi compresi nell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa ed oggetto della presente Convenzione sono da considerare soggetti alla vigente normativa sulle opere pubbliche, che si intende totalmente richiamata;

Per quanto sopra premesso tra:

la Regione Piemonte (omissis), rappresentata dall’ing. Aldo Manto nato a Torino il 19/05/1949 nella sua qualità di Direttore della Direzione Trasporti;

la Città di Torino (omissis) rappresentata dalla Dott.ssa Mariangela Rossato nata a il , nella sua qualità di Direttore del Servizio Centrale Contratti ed Appalti,

e

la Società SAGAT S.p.A. (omissis) rappresentata dal dott. Fabio Battaggia nato a (omissis);

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Premessa

Quanto fin qui premesso, in quanto applicabile, forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

 ART. 2

Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti nascenti tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Società SAGAT S.p.A., per dare attuazione agli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", previsti nell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali ”Torino 2006". In particolare gli interventi sono individuati all’art. 3, della tabella 1 dell’Accordo di Programma Quadro con il codice scheda TO/01 e riguardano l’ampliamento aerostazione passeggeri, l’aviazione generale e l’edificio logistico bagagli.

 ART. 3

Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dal giorno della sua sottoscrizione e scadrà al compimento del collaudo tecnico-amministrativo.

 ART. 4

Impegni della SAGAT S.p.A.

La SAGAT S.p.A. è responsabile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dell’ottenimento delle autorizzazioni, approvazioni e quant’altro necessario per la realizzazione delle opere, nonché della realizzazione stessa, attraverso le successive fasi di affidamento e direzione lavori, degli interventi entro e non oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 dell’Accordo di Programma Quadro, qualora il costo totale degli interventi risulti maggiore di quello indicato nella tabella 1 dell’art. 3 del citato A.P.Q., e non sia possibile assicurarne la copertura mediante utilizzo di economie di spese o ribassi d’asta, realizzati su ciascuno degli interventi descritti nella tabella di cui sopra, la SAGAT si impegna a mettere a disposizione le ulteriori risorse finanziarie per il completamento degli interventi.

Il collaudo degli interventi dovrà essere affidato ad una terna di collaudatori, uno dei quali sarà designato dalla Regione Piemonte, uno dalla Città di Torino ed uno dalla Società SAGAT S.p.A. su indicazione dell’ENAC.

 ART. 5

Impegni della Città di Torino

La Città di Torino provvederà a corrispondere alla SAGAT S.p.A. per l’ampliamento aerostazione facente parte degli interventi di cui al precedente punto 2, il contributo pari a 10 milioni di euro, così distribuiti:

- 30% del contributo a presentazione dei verbali di inizio lavori e di una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l’effettivo inizio dei lavori;

- 30% del contributo a presentazione di una dichiarazione del responsabile del procedimento del raggiungimento di stati di avanzamento per importo maggiore o uguale al 30% dei lavori in contratto (come risulta dal quadro economico, ad esclusione dell’IVA);

- 30% del contributo a presentazione dello stato finale dei lavori;

- 10% del contributo a presentazione del collaudo delle opere e di una dichiarazione del responsabile del procedimento relativa al quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.

Tali contributi si intendono per lavori, somministrazioni, forniture e prestazioni; nel caso in cui vengano fatturati alla Città, si intendono comprensivi anche dell’IVA e saranno erogati a seguito di determinazione dirigenziale

 ART. 6

Impegni della Regione

La Regione Piemonte provvederà a corrispondere alla SAGAT S.p.A. per la realizzazione delle opere edili degli impianti dell’edificio ove sarà ubicato il nuovo sistema BHS facente parte delle opere di cui al precedente punto 2, il contributo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), come specificato in seguito:

- 30% del contributo a presentazione dei verbali di inizio lavori e di una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l’effettivo inizio dei lavori;

- 30% del contributo a presentazione di una dichiarazione del responsabile del procedimento del raggiungimento di stati di avanzamento per importo maggiore o uguale al 30% dei lavori in contratto (come risulta dal quadro economico, ad esclusione dell’IVA);

- 30% del contributo a presentazione dello stato finale dei lavori;

- 10% del contributo a presentazione del collaudo delle opere e di una dichiarazione del responsabile del procedimento relativa al quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.

Tali contributi si intendono per lavori, somministrazioni, forniture e prestazioni al netto dell’IVA e saranno erogati, fino ad un massimo di Euro 4.821.690,00 nell’anno 2004 e fino ad un massimo di Euro 2.678.310,00 nell’anno 2005, a seguito di determinazione della Direzione Trasporti della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte inoltre provvederà a corrispondere alla SAGAT S.p.A., per la realizzazione di opere impiantistiche e di sicurezza (sottostazioni tecnologiche, impianti idrici ed antincendio, cameroni e cunicoli, edificio check-in remoti ecc.) di cui al precedente punto 2, il contributo di euro 15.450.000,00 (quindicimilioniquattrocentocinquantamila) da reperire nei fondi statali assegnati alla Regione Piemonte con D.P.C.M. 15 settembre 2003.

Le modalità di erogazione seguiranno le stesse procedure illustrate per il contributo regionale di cui sopra.

 Art. 7

Attività di Monitoraggio

Il Responsabile degli interventi, come definito nell’art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro, si impegna a fornire al soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo, una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, come previsto dall’art. 6 punto 1d) del citato Accordo.

La Regione Piemonte coordina l’attività di monitoraggio semestrale dell’avanzamento degli interventi e compila le schede predisposte ai sensi della delibera CIPE n. 76/2002.

E’ altresì compito del Responsabile degli interventi comunicare al Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Regione Piemonte l’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte degli Organi competenti, trasmettere copia del contratto d’appalto con l’eventuale ribasso di gara conseguito e copia del verbale di inizio lavori.

 Art. 8

Varianti

Le eventuali varianti tecniche e suppletive degli interventi oggetto della presente Convenzione, sono consentite nei limiti della Legge 109/94 e, qualora non comportino aumenti di spesa, dovranno essere comunicate al Responsabile dell’attuazione dell’Accordo.

Nel caso di varianti che comportino aumento di spesa, esse dovranno essere approvate dal Comitato Istituzionale di Gestione ai sensi dell’art. 9 dell’Intesa Istituzionale di Programma.

 Art. 9

Rendicontazione delle spese sostenute e rideterminazione del contributo

Al temine dei lavori il Responsabile degli interventi dovrà trasmettere al Responsabile dell’Accordo la rendicontazione finale di tutte le spese effettivamente sostenute per l’attuazione delle opere, e copia conforme del Certificato di Collaudo.

Eventuali economie dovute a ribassi d’asta, possono essere riprogrammate come definito nell’articolo 8 comma 2 dell’Intesa Istituzionale di Programma e saranno comunicate agli Enti finanziatori.

Per la riprogrammazione, la revoca o rimodulazione degli interventi, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 9 dell’Intesa Istituzionale di Programma.

I maggiori oneri relativi ad eventuali contenziosi che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori restano a totale carico della società SAGAT S.p.A.

 ART. 10

Proroghe

Per gli interventi in oggetto non è prevista la concessione di proroghe sui tempi di realizzazione, l’ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre l’apertura dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

 ART. 11

Disposizioni finali

L’esecuzione dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa è regolata dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la società SAGAT S.p.A.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

 ART. 12

Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso: le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

 ART. 13

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Per tutte le controversie derivanti dall’applicazione e dall’esecuzione della presente Convenzione si richiama espressamente l’art. 10 dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa.

La presente convenzione si compone di nn. 13 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li ....

Per la Regione Piemonte ing. Aldo Manto

Per la Città di Torino dott.ssa Mariangela rossato

Per la SAGAT S.p.A. dott. Fabio Battaggia