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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

Codice 14.7
D.D. 25 marzo 2004, n. 192

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comunità Montana Valle Antrona - Comuni: vari - Tipo di intervento: autorizzazione “Interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque dei corsi d’acqua montani”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comunità Montana Valle Antrona, con sede in Viganella (VCO) Via Municipio n. 6, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli “interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque dei corsi d’acqua montani” sui torrenti e rii nei Comuni di Villadossola, Montescheno, Seppiana, Viganella e Antrona Schieranco sui terreni correttamente individuati dalla documentazione tecnico-progettuale a condizione che vengano rispettate le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto presentato;

2. nei tempi strettamente connessi agli abbattimenti, depezzatura, sgombero ed accatastamenti del soprassuolo arboreo ed arbustivo, si dovrà procedere con sollecitudine alla stabilizzazione delle scarpate con opera di ingegneria naturalistica ed ai ripristini ambientali, dovranno essere condotti secondo quanto previsto dalla documentazione presentata, in stretta osservanza a quanto descritto in Relazione Tecnica di progetto e comunque essere effettuati facendo ricorso alle più moderne tecniche bioingegneristiche ed essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni;

3. nelle operazioni di abbattimento della vegetazione ingombrante le superfici di intervento “si consiglia” ove il soggetto si renderà idoneo, il taglio ad altezza varia, con effetti di fortificata o ancoraggio per palificata - i residui di lavorazione dovranno essere asportate dalle zone di intervento ed essere concentrate con cura in luoghi idonei;

4. nell’esecuzione generale delle opere si dovrà porre particolare cura ed attenzione nella scelta ed impiego dei materiali, così da un turbare l’equilibrio del contesto ambientale con elementi di disturbo, con speciale riguardo ai metodi di lavorazione, mantenendo intatte le caratteristiche tipiche della zona;

5. per le eventuali varianti da apportare al progetto originario, dovrà essere presentata apposita istanza ai sensi della L.R. 09.08.1989 n. 45 ed inviata agli Enti istruttori per il rilascio del necessario atto autorizzativo;

6. gli eventuali lavori interessanti l’alveo dei corsi d’acqua, restano soggetti all’ottenimento della concessione idraulica del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte, nonchè ove presente dovrà essere salvaguardata l’ittiofauna, secondo le indicazioni che impartirà l’ufficio Caccia e Pesca della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

7. restano fatte salve le disposizioni più restrittive risultanti dall’applicazione delle specifiche norme di tutela ambientale, essendo le superfici d’intervento sottoposte ai vincoli del D.Lgs 29.10.1999 n. 490;

8. l’inosservanza delle prescrizioni sopra dettate potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

9. gli eventuali materiali movimentati per la realizzazione degli interventi dovranno essere adeguatamente costipati per evitare fenomeni di erosione laminare e di ruscellamento;

10. non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque lungo gli impluvi, anche nel corso dei lavori;

11. per la realizzazione di tutti gli interventi si dovrà utilizzare la sola viabilità esistente e comunque non dovranno essere effettuati movimenti di terra per accedere ai siti di intervento;

12. i cantieri di lavori dovranno essere organizzati in modo tale da realizzare tutte le opere previste contestualmente all’avanzamento dei lavori medesimi.

I lavori dovranno essere ultimati entro ventiquattro (24) mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in trattasi di opere pubbliche.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali variazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi