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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

Codice 12.3
D.D. 26 marzo 2004, n. 25

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell’agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 5.722,50. (Cap. 12990/2004)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali e dei servizi a fianco di ciascuna indicate:

a) Aspert di Perovanni A. & C. snc, Via Cibrario, 124 - Torino, per Euro 1.224,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di Euro 51,00 praticato in sostituzione del deposito cauzionale: intervento tecnico su diluitore Hamilton Microlab 1000 per laboratorio agrochimico Torino;

b) Rivoira S.p.A., V. Durini, 7, Milano - per Euro 1.675,80, oneri fiscali compresi ed a netto dello sconto del 2% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: contratto assistenza tecnica per centraline controllo gas per sede Torino;

c) Dionex S.r.l., Via della Maglianella, 65/r - Roma, per Euro 2.822,70, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: consumabili per apparecchiature Dionex per i laboratori agrochimici di Alessandria e Torino;

- di approvare la proposta di contratto allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 9.10.02, l’importo di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione;

- di applicare nei confronti della ditta Rivoira, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, pari all’1% sull’ammontare del servizio, per ogni giorno di ingiustificato ritardo dalla data di richiesta di intervento.

La spesa complessiva di Euro 5.722,50, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 12990 del bilancio per l’anno 2004 (accantonamento n. 100518).

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin