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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Geologico e Difesa del Suolo

Determinazione n. 2230 del 29 aprile 2004. Istanza del 25/2/2004 (prot. n. 3440 del 1/3/04) presentata dal Sig. Bertolotti dott. Alessandro, Legale rappresentante della Ditta Nervi S.r.l. per la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89, di interventi di sistemazione morfologica finalizzati alla realizzazione di un vigneto D.O.C. nel Comune di Gattinara Regione Molsino (Vercelli)

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la ditta Bertolotti dott. Alessandro Legale rappresentante della Ditta Nervi S.r.l. per gli interventi di sistemazione, morfologica finalizzati al rinnovo di un vigneto D.O.C. nel Comuni di Gattinara (Vercelli) in località Molsino, sui terreni distinti al N.G.T. dei Comuni medesimi come correttamente individuati sulle planimetrie di progetto che fanno parte della documentazione depositata agli atti presso il Coordinamento Provinciale di Vercelli e Biella del Corpo Forestale dello Stato e presso il Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli, alle seguenti prescrizioni:

a) la realizzazione delle opere dovrà essere svolta a regola d’arte, in accordo con i dettami del D.M. 11/3/1988 in modo tale da garantire la stabilità del territorio che si intende trasformare e conformemente alle indicazioni contenute nelle seguenti relazioni:

- tecnica - a firma del Geom. Gianpiero Sottura del Dicembre 2003

- idrogeologica e geotecnica - redatta dallo Studio Geotecnologie del Gennaio 2004 a firma del Dott. Vanoni Elio, dell’Ing. Vanoni Massimiliano e dell’ing. Riva Andrea;

b) in corso d’opera si dovrà verificare la validità delle ipotesi di progetto provvedendo, qualora si ravvisassero significative differenze, all’adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate;

c) si dovrà porre la massima attenzione alla regimazione delle acque superficiali nelle aree di intervento in modo tale da consentirne il corretto smaltimento e di ridurre l’attivazione di fenomeni erosivi;

d) gli scavi che derivano dall’espianto degli arbusti dovranno venire subito colmati, ragguagliandone la superficie con quella del terreno circostante;

e) la superficie dei terreno modificata dovrà venire prontamente rassodata ed inerbita, ricorrendo, per ridurre il tempo di esposizione ad eventuali acque ruscellanti, a tecniche di idrosemina;

f) l’eventuale materiale in eccedenza, che non trova utilizzo nei livellamenti dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate;

g) l’esecuzione dei lavori non dovrà interferire con li regime idraulico dei corsi d’acqua limitrofi;

h) i movimenti del terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

i) si dovrà porre la massima attenzione affinché il materiale di risulta non sia scaricato a valle;

j) su tutta la superficie trasformata dovrà essere realizzato un sistema di canalette drenanti onde evitare erosioni causate da precipitazioni atmosferiche;

2. di stabilire che i lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della autorizzazione.

3. di disporre che è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera od al termine dei lavori;

4. di stabilire che ai sensi degli arti. 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la ditta titolare della presente autorizzazione è esonerata dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento, trattandosi di opere di esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale come da parere del 28/2/2003- prot. n. 5770/14 emanato dal Settore Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte già titolare dell’attività autorizzativa relativa alla L.R. 45/89;

5. che la presente autorizzazione ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L.R. 45/89, si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono pertanto esclusi eventuali lavori preparatori e di cantiere, quali apertura di piste di avvicinamento, posa di teleferiche, costruzioni di piazzole di deposito, fabbricati precari ecc., per i quali dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione a cura della Ditta costruttrice;

6. che sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.

7. che le eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

8. dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata allo scrivente Servizio Geologico e Difesa del Suolo Settore Pianificazione Risorse Territoriali della Provincia di Vercelli (Via San Cristoforo, 3 13100 Vercelli), la data dell’inizio dei lavori;

9. che avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente;

Il Dirigente del Settore
Giorgetta J. Liardo

Per Presa Visione
Assessore alla Difesa del Suolo
Francesco Zanotti