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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4024 in data 24 settembre 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 marzo 2003 dal Sig. Giuseppe Graziola, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lessona, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Respinta ogni opposizione di sorta presentata in corso d’istruttoria, affinchè non ne sia tenuto conto nel presente provvedimento, di assentire ai sensi dell’art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Lessona, il rinnovo della concessione di derivazione di una quantità d’acqua in misura eguale e non superiore a moduli 0,045 (lt/sec. 4,5) d’acqua da un gruppo di 17 sorgenti tributarie del bacino del torrente Quargnasca, ubicate tutte in territorio del Comune di Bioglio, da utilizzarsi per scopi potabili del Comune medesimo, senza obbligo di restituzione dei reflui di scarico in misura apprezzabile nel bacino del torrente Strona di Cossato, in Comune di Lessona;

Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° agosto 1996, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° agosto 1996 dell’annuo canone di Euro 258,23 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di Eur 281,48 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 del canone annuo di Euro 288,85 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1209 di Rep. in data 12 marzo 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenentisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 28 maggio 2004.

Il Responsabile del Servzio Risorse Idriche
Marco Pozzato