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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vicoforte (Cuneo)

Variazioni allo Statuto comunale (Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 31/03/2004)

Art. 12

Il comma 2 è abrogato.

Il comma 6 viene sostituito dal seguente:

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, oltre ad essere irrevocabili, sono immediatamente efficaci e devono essere assunte al protocollo nell’ordine temporale di presentazione.

Il Consiglio comunale procederà entro e non oltre dieci giorni alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo.

Non si da luogo alla surroga nel caso in cui sia necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il comma 7 viene sostituito dal seguente:

7. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. La surrogazione e la supplenza dei consiglieri sono regolate dalla legge. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dall’evento che ha causato la vacanza.

Art. 16

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che varia da un minimo di quattro ad un massimo di sei di cui uno svolge le funzioni di Vice Sindaco.

Il comma 4 viene sostituito dal seguente:

4.Il Sindaco può nominare assessori, fino al numero massimo di due, cittadini non facenti parte del Consiglio comunale che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e provvisti di provata competenza riscontrabile anche dal curriculum che deve accompagnare l’atto di nomina.

L’Assessore esterno al Consiglio non può essere nominato Vice Sindaco.

Non può essere nominato assessore esterno colui che, pur essendosi candidato alla carica di consigliere comunale nell’ultima tornata elettorale, non sia stato eletto.

Non può, infine, essere nominato assessore esterno il consigliere che abbia presentato le proprie dimissioni da tale carica.

Art. 18

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19

Viene aggiunto il seguente comma 7

7. La Giunta nell’ambito delle proprie competenze provvede, altresì, alla nomina del nucleo di valutazione

Art. 22

Al comma 2 sono abrogati i punti g), l) n) p)

Il punto f) viene sostituito dal seguente:

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nomina rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società;

Il punto m) viene sostituito dal seguente:

m) rilascia le autorizzazioni la cui competenza è prevista dalla legge;

viene aggiunto il seguente punto s):

s) il Sindaco entro sei mesi dalla propria elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il comma 3, punto f) viene sostituito dal seguente:

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Il comma 5 viene sostituito dal seguente:

5. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Art. 24

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. Il Vice Sindaco è l’assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento.

Art. 25

Viene aggiunto il seguente comma 4:

4. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale, con apposito provvedimento del Sindaco.

Viene aggiunto il seguente comma 5:

5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 26

Il comma 3 punto 5) viene sostituito dal seguente:

5) sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali d’incasso in sostituzione del responsabile del servizio finanziario.

Art. 30

Viene aggiunto il seguente comma 4:

4. Al fine di verificare e valutare l’efficienza e l’efficacia del personale dipendente, è prevista la nomina di un nucleo di valutazione costituito dal Segretario comunale e da due membri dotati di comprovata esperienza specifica.

Art. 32

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. Nel caso in cui agli uffici non siano preposti dirigenti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità a dipendenti comunali.

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. I responsabili degli uffici, il cui incarico può essere revocato nei casi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro, dipendono e sono coordinati dal Segretario comunale o dal Direttore Generale se nominato.

Art. 34

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune, la cui competenza viene stabilita dalla legge, può avvenire in economia, in concessioni a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società che a sua volta può essere a capitale privato oppure a capitale pubblico e privato, con prevalenza di capitale pubblico, oppure a capitale interamente pubblico, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

L’art. 35 viene sostituito dal seguente:

Art. 35
Società, Aziende speciali e Istituzioni

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. L’ordinamento ed il funzionamento delle società e delle aziende speciali sono disciplinate dal loro statuto e dal contratto di servizi, approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle società o delle aziende stesse.

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2 I consigli di amministrazione delle aziende speciali e delle società sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e tenendo presente i diritti delle minoranze. Gli amministratori possono essere consiglieri comunali ovvero membri esterni al Consiglio in possesso dei requisiti per l’eleggibilità e la compatibilità alla carica di consigliere e devono presentare requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

La titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e, pertanto, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, consigliere ed assessore comunale.

Art. 50

Viene aggiunto il seguente comma 4:

4. Il difensore civico assume anche il ruolo di garante del contribuente previsto dallo Statuto del contribuente e dalla normativa vigente.

L’art. 73 viene così sostituito:

Art. 73
Ordinanze

1. Al fine di attuare le disposizioni contenute in leggi e regolamenti generali o in regolamenti comunali, il Responsabile del servizio interessato emana ordinanze di carattere ordinario, anche imponendo ai soggetti interessati, se del caso, obblighi positivi o negativi a cui adempiere.

2. Nel caso di gravi pericoli che minaccino in ogni modo l’incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Nel caso in cui non si ottemperi alle ordinanze adottate, il Responsabile o il Sindaco, secondo le rispettive competenze, provvede d’ufficio e a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati eventualmente incorsi.

4. L’ordinanza ha forma scritta e se ha carattere individuale, viene notificata al destinatario, mentre, negli altri casi, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune oltre ad essere divulgata nelle forme e nei termini di volta in volta previsti dalla legge e ritenuti opportuni.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze di sua competenza sono emanate da chi lo sostituisce secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.