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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Prali (Torino)

Statuto comunale (deliberazione del C.C. n. 15 del 26 aprile 2004)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Prali, Ente locale autonomo della Repubblica italiana, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei valori e dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2
Territorio, Sede, Albo Pretorio, Messi notificatori

1. Il Comune di Prati comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il Comune di Prali ha sede nel centro abitato di Ghigo. Gli uffici possono essere decentrati. In casi eccezionali e per particolari esigenze gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi non ubicate in tale centro.

3. Il Comune ha, nella sede comunale, un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

4. Il Comune si avvale per la notifica degli atti della propria Amministrazione per cui non siano prescritte speciali formalità di uno o più messi comunali scelti fra il proprio personale in servizio.

5. La nomina a messo notificatore avviene con decreto del Sindaco nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto dei dipendenti degli enti locali.

6. Il messo comunale può anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui dipende.

7. I referti del messo comunale fanno fede fino a querela di falso.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1971.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1971.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto delle caratteristiche storiche, etniche e culturali.

2. Garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

3. Riconosce alla popolazione residente il ruolo di presidio del territorio da esso svolto e si propone di compensare le condizioni di disagio derivante dall’ambiente montano.

4. Riconosce, come elemento importante del proprio sviluppo socio-economico, l’apporto turistico equilibrato e compatibile con la tutela del territorio, dell’ambiente e delle attività umane.

5. Si riconosce altresì come parte del territorio montano alpino ed in particolare della più ampia Comunità Montana di riferimento.

6. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana, con gli altri Enti pubblici e soggetti economici attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane, materiali ed ambientali presenti nel territorio montano.

7. Nello spirito del rinnovato ordinamento delle autonomie locali promunuove con i Comuni vicini e gli altri Enti, forme associative, di cooperazione, accordi di programma, nonchè l’attivazione dell’istituto del difensore civico.

8. Favorisce le condizioni di pari opportunità uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 6
Elezioni, composizione, durata

1. L’elezione, la composizione, la durata in darica del Consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei singoli Consiglieri sono regolate dalla legge.

Art. 7
Funzioni

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità ed opera nell’interesse collettivo.

2. Il Consiglio comunale definisce l’indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita il controllo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività comunale, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 8
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

2. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera Comunità.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni del Comune, dalle aziende e dagli Enti da questi dipendenti o ai quali partecipa, le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità degli uffici e dei servizi.

4. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio con le forme stabilite dal regolamento; possono proporre emendamenti, formulare mozioni, presentare interrogazioni ed interpellanze anche sull’attività di pertinenza degli altri organi del Comune e dell’ apparato burocratico.

5. I Consiglieri possono richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire nell’ ordine del giorno.

6. I Consiglieri hanno diritto di percepire le indennità nei limiti stabiliti dalla legge.

7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle qual i fanno parte.

8. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute consiliali in cui si discutono gli atti di bilancio sono dichiarati decaduti.

9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

10. La proposta di decadenza è notificata all’interessato, il quale nel termine di dieci giorni potrà far pervenire per iscritto idonee giustificazioni da valutarsi dal Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 9
Consigliere anziano

1. E’ Consigliere anziano colui che, nell’elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha conseguito il maggior numero di voti con esclusione del Sindaco neoeletto, dei candidati alla carica del Sindaco, nonchè di coloro che sono stati nominati Assessori. In caso di assenza, rinuncia od impedimento dello stesso, assumono le relative funzioni i Consiglieri secondo l’ordine di graduatoria risultante dal verbale di proclamazione degli eletti.

2. Presiede l’adunanza in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia di cui all’art. 27 del presente Statuto.

Art. 10
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del consigliere sono presentate in formula scritta al Consiglio Comunale e vengono incluse nell’ ordine del giorno della prima seduta del Consiglio ai sensi di legge. Possono altresì essere presentate in forma espressamente verbalizzata nel corso della seduta consiliale.

2. Le dimissioni del Consigliere sono irrevocabili ed efficaci ai sensi di legge.

Art. 11
Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo che è presieduto da un capogruppo, non componente la Giunta comunale.

2. I gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa manifestazione di volontà. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.

I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto.

3. Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ciascun gruppo provvede a designare il capogruppo. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, si considera capogruppo il Consigliere che ha riportato la maggior cifra individuale nella lista di appartenenza.

4. Dell’avvenuta designazione e dell’elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, è data comunicazione per iscritto al Sindaco che ne riferisce al Consiglio nella prima seduta utile.

5. I capigruppo si riuniscono in conferenza con le modalità indicate da! regolamento..

6. Ai gruppi consiliari sono assicurati, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte del Comune, spazi e risorse tecnico-organizzative che ne consentano l’espletamento delle funzioni.

Art. 12
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, al fine di migliorare la propria funzionalità, può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con compiti consultivi o referenti delle quali possono far parte membri esperti nelle materie oggetto di esame, senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine o d’inchiesta sull’attività dell’amministrazione; di esse non possono far parte estranei al Consiglio Comunale e gli interessati all’indagine. È garantita la presenza delle minoranze.

3. La deliberazione di nomina stabilisce le competenze per materia, le modalità di nomina, le norme di funzionamento e le norme di pubblicità dei lavori.

4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 13
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete altresì la fissazione del giorno e dell’ora dell’adunanza.

2. L’iniziativa della convocazione spetta:

a) al Sindaco;

b) al quinto dei Consiglieri assegnati al Comune mediante richiesta scritta al Sindaco, da presentarsi come proposta di deliberazione o di mozione.

3. In caso di urgenza il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio con un preavviso ai Consiglieri di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere rinviata a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.

Art. 14
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco. Nel caso previsto dall’art. 13, 22 comma, lett. b) del presente Statuto il Sindaco, dovrà inserire anche gli argomenti contenuti nella richiesta dei Consiglieri.

2. In presenza di tutti i Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio può deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno quando la proposta di integrazione dell’ordine del giorno, formulata dal Presidente dell’assemblea, venga accolta all’unanimità dei voti.

3. Su tali argomenti, il Consiglio comunale delibera dopo aver acquisito i pareri di legge che possono essere espressi anche seduta stante.

Art. 15
Avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo pretorio almeno 24 ore prima della seduta e notificato al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza per le sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza per le sessioni straordinarie;

a) almeno 24 ore prima per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

Inoltre, ai Consiglieri non residenti nel Comune che ne facciano richiesta, sarà dato avviso dell’ordine del giorno mediante fax o posta elettronica.

2. Gli atti relativi agli argomenti in discussione devono essere depositati almeno quarantotto ore libere non festive prima dell’adunanza; per i casi previsti dal precedente comma 1, lettera c) il termine è ridotto a 24 ore.

3. Ai fini della notificazione dell’avviso di convocazione ciascun Consigliere elegge domicilio nel territorio comunale e lo comunica al Segretario Comunale entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 16
Iniziativa delle deliberazioni

1. La proposta delle deliberazioni spetta, nei modi e nei limiti del presente Statuto:

a) alla Giunta comunale;

b) al Sindaco;

c) a ciascun Consigliere;

d) ad almeno 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 17
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la maggioranza dei Consiglieri assegnati e delibera di norma a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.Vengono assunte a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi valutativi su persone.

2. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche; non leggibili o nulle si computano nel numero dei votanti.

4. Nel caso di parità di voti, il Sindaco può far ripetere fa votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 19
Elezioni di persone

1. Le nomine e le designazioni riguardanti non meno di tre eligendi debbono garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

2. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti.

3. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spet- tanti, i proposti dalle minoranze che abbiano rportato il maggior numero di voti.

Art. 20
Pubblicità delle sedute e presidenza

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. salvo i casi in cui la discussione verta su questioni che importino giudizi valutativi su persone.

3. Se la legge non dispone altrimenti il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

4. In sua assenza od impedimento, presiede il Vice-Sindaco, oppure chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 36 del presente Statuto.

5. Nella seduta in cui si discute il conto consuntivo la presidenza viene affidata ad un Consigliere non componente la Giunta.

6. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e ordinare l’espulsione di chiunque sia causa di disordine.

7. L’adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita nella stessa seduta.

Art. 21
Verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Presidente dell’ adunanza.

2. I processi verbali delle adunanze consiliari sono sottoposti al Consiglio per l’approvazione.

3. Ogni Consigliere ha diritto di far constare nel verbale le proprie dichiarazioni ed interventi, il proprio voto ed i motivi del medesimo e di inserire eventuali rettifiche al verbale stesso.

4. Per garantire la libera e compiuta manifestazione del proprio pensiero ogni Consigliere ha diritto di esprimersi in lingua italiana, in piemontese e nel patois locale.

5. Devono essere consegnati al Segretario, per iscritto e redatti in lingua italiana, gli interventi che i Consiglieri intendono far riportare nel verbale in forma integrale e quelli espressi non in lingua italiana.

6. Le sedute del Consiglio possono essere registrate mediante apparecchiature analogiche o digitali.

Art. 22
Informazione

1. Il Consiglio informa i cittadini della propria attività e promuove incontri su temi di particolare interesse co munale con la popolazione anche non residente, con formazioni sociali, culturali e turistiche, Enti pubblici e privati.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I
Elezione della Giunta comunale e del Sindaco

Art. 23
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco e di un numero di Assessori non inferiore a due e nono superiore a quattro.

2. Gli Assessori possono essere scelti tra cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere.

Art. 24
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.

2. Entro 10 giorni dalla proclamazione il Sindaco nomina i componenti la Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il documento contenente gli indirizzi generali di governo, l’indicazione dei componenti la Giunta tra cui il Vice-Sindaco e delle deleghe che il Sindaco intende attribuire deve essere depositato nella Segreteria comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio in cui il documento sarà sottoposto alla discussione ed all’approvazione.

4. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio.

Art. 25
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 26
Durata in carica e surrogazioni

1. La Giunta entra in funzione alla data di emanazione del provvedimento sindacale di nomina e rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi previsti dal precedente comma il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 27
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Art. 28
Cessazione dei singoli componenti la Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissione, revoca, morte o decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.

3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge o quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

4. Alla sostituzione di singoli Assessori, dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio decreto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’ emanazione del provvedimento.

Art. 29
Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene nei casi previsti dalla legge.

Art. 30
Revoca dell’ Assessore

1. La revoca da membri della Giunta è disposta dal Sindaco, con l’obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

Sezione II
La Giunta comunale

Art. 31
Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune e collabora con il Sindaco nella realizzazione del programma amministrativo.

2. Compie tutti gli atti che per legge, per regolamento o per il presente Statuto non sono riservati ad altri organi del Comune.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo, dal quale risulti lo stato di attuazione del documento programmatico.

4. Svolge attività Propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

5. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli, indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 32
Organizzazione

1. L’attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati se delegati.

3. Gli Assessori svolgono un ruolo di indirizzo e di controllo nell’attività amministrativa loro delegata dal Sindaco.

Art. 33
Funzionamento e presidenza della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 36 del presente Statuto, che stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco coordina l’attività della Giunta assicurando l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

3. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco.

4. In assenza o impedimento del Sindaco la presidenza compete al Vicesindaco, oppure a chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 36 del presente Statuto.

5. Le sedute della Giunta sono di norma segrete, tuttavia la Giunta, in casi eccezionali, può disporre che esse si svolgano alla presenza del pubblico.

6. È consentito alla Giunta invitare alla proprie sedute, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti e/o tecnici a supporto dei diversi argomenti trattati.

Art. 34
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei propri componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 35
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo nei casi e nei modi indicati nell’art. 18 del presente Statuto.

Art. 36
Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco tra i componenti la Giunta.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vicesindaco le funzioni vicarie sono assunte dagli Assessori secondo l’ordine anagrafico.

Art. 37
Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Si applicano l’art. 21, 3°, 4° e 5° comma del presente Statuto.

Sezione III
Il Sindaco

Art. 38
Funzioni

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Art. 39
Competenze

1. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione con attribuzione di amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

e) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni o le prese di posizione pubbliche che interessano l’Ente;

f) nomina, designa revoca i rappresentanti del Comune, non di Competenza del Consiglio, presso Enti aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) promuove ed assume iniziative atte ed assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgendo le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

j) coordina, di concerto con l’Assessore delegato, gli orari degli esercizi commerciali;

k) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dallo Statuto e dal regolamento al Segretario;

l) sovraintende il corpo di Polizia Municipale;

m) ha facoltà di delegare agli. Assessori e al Segretario comunale, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

n) stipula gli accordi di programma ferma restando la competenza, degli altri organi ad intervenire al riguardo;

o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

2. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione con attribuzioni di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) controlla l’attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

3. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione con attribuzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;

b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentale;

c) esercita i poteri di polizia delle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare d) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;

d) delega normalmente, specifiche attribuzioni che attengono a materie definì te ed omogenee ai singoli Assessori e/o Consiglieri comunali;

e) delega la sottoscrizione di specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario comunale.

4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita e sovraintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 40
Difensore Civico

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Il Consiglio Comunale può valutare, anche d’intesa con la Comunità Montana, l’opportunità di costituire un unico Ufficio del Difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri comuni.

3. Il Difesore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’ Amministrazione Comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure previste dall alegge.

Art. 41
Delegati nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate, o frazioni, lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazioni con esso, il Sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un Assessore, ad un Consigliere o ad un eleggibile alla carica di Consigliere, residente nelle borgate o frazioni. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 54, comma 7, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2. L’atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e frazioni e sullo svolgimento dei poteri delegati. La relazione viene comunicata al Consiglio comunale.

3. L’atto di delega può contemplare solo argomenti relativi alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, l’ordine pubblico, l’igiene pubblica, la conservazione del patrimonio comunale nelle borgate, la conservazione del patrimonio comunale silvo-pastorale e storico.

CAPO IV
ORGANI AUSILIARI

Art. 42
Revisore dei conti

1. È organo ausiliario del Comune il revisore dei conti.

2. L’elezione e la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

Art. 43
Sostituzione

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza del revisore, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.

2. Il revisore designato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza della deliberazione che fissa il triennio. La sostituzione dovrà avvenire nella prima seduta utile di Consiglio.

Art. 44
Doveri

1. Il revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

Art. 45
Compiti del revisore

1. Il revisore in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

I compiti e le prerogative del Revisore sono quelli previsti dalla legge.

Art. 46
Responsabilità

1. Il revisore deve adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente il revisore è revocato, salva ogni altra azione di tutela.

3. Esso è responsabile solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità degli obblighi della carica.

4. L’azione di responsabilità contro il revisore è regolata dalla legge.

Art. 47
Compenso

1. Il compenso del revisore è determinato, da apposita convenzione da approvarsi contestualmente alla deliberazione di nomina.

2. La misura del compenso è determinata d’accordo tra le parti ed in conformità alla legge.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza e promuove gli organismi a base associativa,che concorrono alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, e alla promozione di iniziative di interesse sociale, culturale e turistico.

Art. 49
Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, le organizzazioni cooperativistiche e le formazioni associative di cui all’art. 48 in quanto operanti sul territorio comunale in forma strutturata.

2. Il Comune promuove incontri nelle borgate e consulta altresì la popolazione turistica.

3. Su argomenti di particolare interesse la consultazione può avvenire in forma scritta. In tale caso sarà chiamata ad esprimersi anche la popolazione turistica non residente. Il regolamento determina le modalità della consultazione.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione o informazione.

Art. 50
Diritto di petizione

1. I cittadini elettori e le organizzazioni di cui al precedente articolo 48, possono rivolgere petizioni in forma scritta per chiedere provvedimenti, esporre comuni necessità e promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La Giunta comunale decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni entro 30 giorni da ricevimento e fa conoscere agli interessati la relativa decisione.

Art. 51
Diritto d’iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte formali o di uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori risultanti dall’ultima revisione dinamica e le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) regolamenti comunali;

c) tributi e bilancio;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine;

f) P.R.G.C.;

g) piani commerciali.

4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 52
Procedura per l’approvazione della proposta

1. La Giunta comunale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione all’organo competente, entro il termine di novanta giorni.

2. Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta dell’organo competente.

3. Nei successivi trenta giorni il Sindaco dà idonea pubblicità alle determinazioni dell’organo competente.

Art. 53
Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall’articolo 51, 3° comma, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo su specifico definito quesito:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte del 25% degli elettori risultanti dall’ultima revisione dinamica.

3. Le firme dei richiedenti devono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Il regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a sottoporre agli organi competenti un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 54
Collaborazione dei cittadini

1. Al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità della propria azione amministrativa il Comune promuove e garantisce la collaborazione dei cittadini, singoli e associati, nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto e dall’apposito regolamento.

2. Tenuto conto delle funzioni e dei servizi di competenza del Comune, tali forme di collaborazione sono assicurate mediante:

a) l’accesso agli atti, alle informazioni, alle strutture ed ai servizi;

b) la partecipazione ai procedimenti;

c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 55
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei cittadini ai procedimenti individuati dal Comune, con apposito regolamento in base alle norme vigenti, è regolata dalle medesime e si realizza con le modalità di cui al presente Statuto ed al regolamento.

2. Il segretario provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 56 del presente Statuto. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti i quali, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, devono essere obbligatoriamente valutati prima dell’adozione del provvedimento finale.

4. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal Sindaco, o dal segretario, in relazione alla loro competenza.

5. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento, tali accordi sostituiscano i provvedimenti finali, essi sono adottati dal Sindaco, dalla Giunta, o dal segretario, in relazione alle loro competenze.

6. Il regolamento individua per ciascuno tipo di procedimento, di cui al 1° comma, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di altro adempimento procedimentale, nonché il termine entro cui deve concludersi.

Art. 56
Diritto di accesso

1. Chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad accedere ai documenti formati dal Comune o comunque da esso utilizzati, deve farne richiesta scritta e motivata al Sindaco che provvede tramite il segretario e nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge. Esso inoltre è escluso per i documenti dei quali sia vietata l’esibizione, anche temporaneamente, a seguito di dichiarazione motivata dal Sindaco, in conformità a quanto previsto nel regolamento, in relazione alle esigenze di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ferma restando la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria agli interessati per curare e difendere i loro interessi giuridici.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti. L’esame è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi, secondo quanto stabilito dal regolamento e dalle leggi.

4. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto di accedere, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento, alle informazioni in possesso del Comune; esse verranno fornite ai richiedenti ordinariamente in forma orale.

5. Il regolamento determina, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, le modalità ed i tempi per l’accesso ai documenti ed alle informazioni e disciplina l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune da parte di Enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.

Art. 57
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 58
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza e di imparzialità nonché di partecipazione e di decentramento. A tal fine attua la separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della programmazione, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito nei regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 59
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata.

2. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

3. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 60
1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli apicali e ne coordina l’attività, salvo quando sia stato nominato il direttore generale.

4. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime i parere previsti dalla lagge, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale ove queste gli vengano attribuite dal sindaco.

5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico dei segretari comunali è disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata.

Art. 61
Direttore Generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco stesso, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dai commi 1 e 2, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti o gli apicali dell’ente, ad eccezione del segretario comunale.

5. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

6. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 2 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.

TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI

Art. 62
Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme stabiliti dalla legge.

CAPO II

Art. 63
Forme associative

1. Al fine rendere più efficiente, efficace ed economica la propria azione il comune può avvalersi delle forme associative previste dalla legge che attualmente sono:

a) Convenzioni

b) Consorzi

c) Unioni.

2. La costituzione, il funzionamento e l’estinzione delle forma associative di cui al comma 1 è regolata dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

Art. 64
Accordi di programma

1. L’amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 65
Ordinamento e attività finanziaria

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, commisurando queste ultime con opportune differenzi azioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

5. Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente all’istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o seivizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali.

Art. 66
Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni, comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Le competenze in merito alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio sono stabilite dalla legge e dal predetto regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legge il Consiglio comunale delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 67
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento comunale in materia.

Art. 68
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento contabile approvato dal consiglio comunale.

Art. 69
Controllo economico-finanziario

1. Il personale addetto all’ufficio di ragioneria è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, con gli scopi perseguiti dall’amministrazione.

2. In conseguenza, eventuali osservazioni vengono proposte alla Giunta.

Art. 70
Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili al fine di valutare l’efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

TITOLO VII
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 71
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;

a) l’organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione;

b) l’organizzazione e il funzionamento degli uffici;

c) la contabilità;

d) i Contratti.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Sono fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere comunale.

4. I regolamenti, dopo che la deliberazione è diventata esecutiva, sono pubblicati all’Albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Art. 72
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera mate- ria già disciplinata dal regolamento anteriore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73
Approvazione e revisione

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati e con le modalità di cui alla legge.

2. Con le stesse modalità sono approvate le deliberazioni di revisione statutaria.

3. L’abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante approvazione di un nuovo Statuto.

Art. 74
Sopravvenienza di leggi

1. Il Consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto, dovrà portare a questo i necessari adeguamenti entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.

Art. 75
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le sue revisioni e midificazioni entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.