Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Briaglia (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 22 aprile 2004)

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statuaria

1. Il Comune di Briaglia è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e concorre:

- alla tutela attiva della persona in un contesto di solidarietà sociale;

- al recupero, alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali, e delle tradizioni locali;

- al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche mediante la promozione di iniziative che garantiscano condizioni di pari opportunità;

- al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

- alla promozione della funzione sociale della iniziativa economica anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 6,22 e confina con i Comuni di Mondovì, Niella Tanaro e Vicoforte.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Borsarelli n.14.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, con deliberazione della Giunta comunale, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Briaglia.

2. Il Comune si identifica con lo stemma.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali possono essere consentiti dalla Giunta comunale soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’Art.36, comma 3, lett. C), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

- adotta atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

- garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

- adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo Art.21.

Art. 6
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’Art.34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8
Albo pretorio

1. Il Sindaco individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 9
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune persegue la collaborazione con i Comuni vicini e favorisce l’esercizio congiunto di funzioni ed esercizi in ambiti territoriali adeguati.

3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e con altri enti locali, nel rispetto delle specifiche sfere di autonomia.

Art. 10
Funzioni proprie e funzioni delegate

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, secondo le rispettive competenze.

2. Compiti del Comune per servizi di competenza statale:

- il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;

- le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’Art.54 del T.U. n. 267/2000.

- Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidati ai Comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

TITOLO II
Organi di governo del Comune e loro attribuzioni

CAPO I
Gli organi di governo del Comune

Art. 11
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2. Le relazioni istituzionali tra gli organi di governo sono mirate al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale secondo principi di efficienza, trasparenza ed efficacia.

Art. 12
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali determinano validamente con l’intervento della metà dei componenti, e a maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai contrari secondo quanto stabilito dai regolamenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive del singolo o sulla valutazione dell’azione svolta dallo stesso.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni su singole persone, il Sindaco o chi presiede l’adunanza dispone la trattazione in seduta privata secondo quanto stabilito dal regolamento.

4. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta sono curati dal segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute nei casi di obbligo di astensione previsti dal regolamento; in tal caso egli è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

6. In seconda convocazione il Consiglio comunale si riunisce e delibera validamente con l’intervento di almeno quattro consiglieri.

7. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza né si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

- coloro che escono dalla sala prima della votazione.

8. Per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, non è richiesta alcuna maggioranza qualificata.

CAPO II
Il Consiglio comunale

Art. 13
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. L’elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 14
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, e svolge le proprie attribuzioni, previste dall’Art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 15
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Coniglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno fissato; quelle straordinarie almeno tre giorni, quelle d’urgenza con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio provvede in questa sede agli adempimenti previsti dall’Art.41 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

5. La convocazione del Consiglio e la formulazione dell’ordine del giorno è effettuata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla data di consegna della richiesta, e devono essere inseriti nell’ordine del giorno gli argomenti proposti.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno, da consegnarsi a domicilio a ciascun consigliere; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, il Consiglio è presieduto dall’assessore più anziano d’età.

Art. 16
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali a fini di controllo, indagine, studio.

2. Il funzionamento, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le competenze delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. L’istituzione di commissioni di indagine e controllo è approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica.

4. Qualora vengano costituite commissioni di controllo, la presidenza delle stesse spetta ad esponenti della minoranza consiliare.

Art. 17
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal consigliere più anziano d’età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni e mozioni al Sindaco o agli assessori. Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto specificando se si richiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chieda risposta scritta. Il Sindaco risponde entro 30 giorni alle interrogazioni che richiedano risposta scritta, mentre la risposta orale viene iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall’Art.39, comma 2 del T.U. n. 267/2000.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19
Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E’ dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.

2. La decadenza è formalizzata dal Consiglio comunale con proprio provvedimento espresso su iniziativa del Sindaco o di qualsiasi altro consigliere.

3. Il Sindaco, accertata l’assenza maturata dal consigliere interessato, può provvedere con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

4. Il Consigliere ha facoltà di fornire le cause giustificative delle assenze nonché eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina le cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, e infine delibera. Copia della delibera è notificata all’interessato.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e designare un capogruppo secondo quanto previsto nel regolamento e dandone comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo.

2. Le modalità di funzionamento dei Gruppi sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 21
Garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio comunale svolge la propria attività in modo tale da prevedere adeguate forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e il loro effettivo coinvolgimento nei processi decisionali dell’assemblea.

CAPO III
La giunta comunale

Art. 22
Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’Art.107, commi 1 e 2 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, nelle funzioni degli organi di governo e che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non ricadano nelle competenze del Sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi comunali, previste dalle leggi o dallo Statuto.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 23
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Il Sindaco può nominare alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle riunioni del Consiglio e intervenire nella discussione, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il “quorum” per la validità dell’adunanza.

Art. 24
Nomina e prerogative

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

2. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione, alla prima seduta utile, al Consiglio.

5. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di entrambi i sessi.

6. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione, alla prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze e attribuzioni

1. La Giunta, nell’esercizio delle attività di governo e delle funzioni amministrative:

- propone al Consiglio i regolamenti;

- elabora le linee di indirizzo e le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- approva i progetti e i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, e che non siano riservati per legge ai responsabili dei servizi comunali;

- assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione;

- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

- determina le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, e stabilisce annualmente le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali, in attuazione della disciplina generale stabilita dal Consiglio;

- dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo il caso in cui non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’Art.42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e dispone un ufficio comunale apposito, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

- approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- decide, sentito il segretario comunale, in merito a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell’ente;

- fissa, ai sensi del regolamento e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;

- determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 29
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità previste dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

3. Egli rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, secondo quanto previsto dall’ art.50 e dall’Art.54 del T.U. n. 267/2000.

6. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori le sue funzioni o parte di esse.

Art. 30
Competenze amministrative

1. Il Sindaco:

- nomina i componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio durante la prima seduta successiva alle elezioni;

- può revocare uno o più assessori comunicando le motivazioni al Consiglio;

- impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli assessori

- convoca i comizi per i referendum consultivi;

- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici

- d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;

- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 31
Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi atti anche riservati;

- promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune

- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;

- controlla l’attività urbanistico-edilizia.

Art. 32
Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute consiliari e della giunta, e dispone la convocazione del Consiglio comunale;

- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;

- propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta.

Art. 33
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco contemporaneamente agli altri componenti della Giunta.

2. Egli sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano d’età.

Art. 34
Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Il Consiglio comunale ha la facoltà di integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

3. Con scadenza annuale il Consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori.

4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

TITOLO III
Ordinamento degli uffici e assetto organizzativo

CAPO I
Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 35
Principi generali

1. L’amministrazione del Comune si esplica con il perseguimento di obiettivi specifici, e deve attenersi ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro gestita per programmi e obiettivi;

- individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- flessibilità delle strutture e del personale, mirata alla massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 36
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 37
Personale

1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

2. Il sistema di classificazione del personale rispetta quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, e persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Art. 38
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II
Ruoli di responsabilità

Art. 39
Il segretario comunale

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed è scelto nell’apposito albo nazionale di cui all’Art. 98 del T.U. n.267/2000.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario inoltre:

- predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive emanate dagli organi elettivi;

- esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio attribuiti ai servizi affidati alla sua responsabilità e di acquisizione delle entrate, nell’osservanza dei principi e dei criteri stabiliti nel regolamento di contabilità comunale;

- adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

- adotta gli atti di gestione del personale, provvede all’attribuzione di trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale dipendente;

- verifica e controlla l’attività dei responsabili dei servizi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

- può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 40
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio interne all’Ente e, con autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Il Segretario comunale può esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Art. 41
Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, sovrintendenza, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

2. Il Segretario autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Il Segretario adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, e sentiti i pareri dei responsabili degli uffici.

Art. 42
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e con compiti di verbalizzazione.

2. Dirige l’ufficio comunale per il referendum in occasione dei referendum indetti ai sensi del Titolo IX del presente Statuto.

3. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

4. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione degli atti deliberativi all’Albo pretorio

Art. 43
I Responsabili di Servizio

1. Ai responsabili di servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per i servizi di rispettiva competenza nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi del Comune.

2. I Responsabili di Servizio esercitano le loro funzioni nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, e nell’osservanza delle direttive impartite loro dal Segretario comunale.

3. I Responsabili di Servizio, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, hanno autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell’acquisizione dei beni strumentali necessari.

TITOLO IV
I servizi pubblici

Art. 44
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può provvedere a istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

Art. 45
Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e la gestione di pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- a mezzo di istituzione, per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 46
Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio medesimo, non rendano opportuno costituire un’istituzione o un’azienda.

2. L’istituzione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 47
Aziende speciali

1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali.

3. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Organi dell’azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale, e comprovate esperienze di amministrazione.

6. Il direttore generale è responsabile della direzione gestionale dell’azienda. Le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità, sono disciplinate dallo statuto dell’azienda.

7. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48
Istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.

2. Organi delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

4. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. L’organo di revisione dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 49
Il consiglio di amministrazione

1. Il regolamento disciplina il numero, i requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

Art. 50
Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti e adotta in caso di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio medesimo.

Art. 51
Il direttore

1. Il direttore dell’istituzione viene nominato dal Sindaco fra coloro che abbiano specifica preparazione professionale.

2. Il direttore è responsabile della direzione gestionale dell’istituzione.

Art. 52
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi indicati dal Consiglio comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 53
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Comune può, per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

3. Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’Art.116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 54
Concessione a terzi

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La concessione a terzi è di competenza del Consiglio comunale, che deve fornire specifica motivazione circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione.

Art. 55
Tariffa dei servizi

1. La tariffa dei servizi è stabilita con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme di cui all’Art.117 del T.U. 267/2000.

Art. 56
Convenzioni

1. Il Comune persegue la collaborazione e l’esercizio associato di funzioni e attività di interesse comune anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio comunale.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 57
Consorzi

1. Il Comune può aderire alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’Art.114 del T.U. n. 267/2000, in quanto compatibili..

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. L’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 58
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V
Controlli

Art. 59
Controllo di regolarità contabile

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità, spetta all’organo di revisione contabile ai sensi dell’Art.239 del T.U. n. 267/2000.

2. L’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

Art. 60
Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, e scelto tra i soggetti di cui all’Art.234, comma 2 del T.U. n. 267/2000.

2. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale, e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall’Art.236 del T.U. n. 267/2000.

3. Al fine di garantire l’adempimento delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare all’assemblea del Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 61
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione degli obiettivi predetti.

2. La modalità del controllo di gestione è disciplinata ai sensi dell’Art.197 del T.U. n.267/2000.

TITOLO VI
Partecipazione popolare

Art. 62
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva e promuove le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

3. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, salvo nei casi espressamente esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera di soggetti singoli, sia di soggetti collettivi costituiti in associazioni o in comitati.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro i termini previsti dalla legge n. 241/90 possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro i termini previsti dalla legge n. 241/90, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno delle istanze e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il procedimento sottrae all’accesso.

Art. 64
Istanze e interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra forma idonea di comunicazione della risposta.

Art. 65
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne gli interventi su questioni di interesse generale o per esporre necessità comuni.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede all’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In questo caso il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente, che si esprime con apposito provvedimento entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 66
Proposte

1. Un numero di cittadini non inferiore al 10% degli elettori può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi, sulla base dei criteri definiti dal regolamento, che il Sindaco invia entro i 10 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dall’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve adottare una decisione in merito entro i successivi 20 giorni.

3. Tra l’amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata proposta l’iniziativa popolare.

TITOLO VII
Associazionismo e volontariato

Art. 67
Principi generali

1. Il Comune valorizza e incentiva le libere forme associative dei cittadini e le organizzazioni di volontariato.

2. La concessione di strutture, servizi e contributi economici sono subordinate ai criteri e alle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio comunale può stabilire annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritamente il proprio sostegno.

Art. 68
Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione sia di natura finanziaria che tecnico-professionale e organizzativa.

TITOLO VIII
Referendum

Art. 69
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- il 30% del corpo elettorale;

- il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento delle proposte di referendum e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum si ritiene valido se registra la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e ha esito positivo se ottiene l’assenso della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 70
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 71
Diritto di accesso

1. E’ garantita ai cittadini la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalle disposizioni legislative.

Art. 72
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall’articolo precedente.

2. Il Comune deve avvalersi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei a garantire la conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa, e per gli atti che lo richiedano, deve avere carattere di generalità.

TITOLO IX
Funzione normativa

Art. 73
Statuto

1. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal T.U. n. 267/2000, stabilisce le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30% dei cittadini elettori del Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tal caso la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 74
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, e per l’esercizio delle funzioni.

2. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori del Comune.

3. Nella stesura dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti diventano esecutivi dopo la pubblicazione all’albo pretorio unitamente alla delibera di adozione dopo che la delibera stessa è divenuta esecutiva. Devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio comunale, la pubblicazione della relativa deliberazione all’Albo pretorio, e decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo medesimo.