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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 23

Codice 26
D.D. 4 giugno 2004, n. 253

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere connesse - Seggiovia Biposto Malzat-Pian Alpet nel Comune di Prali. Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi ex art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000

Premesso che:

con Deliberazione n. 51-8364 del 3 febbraio 2003 la Giunta Regionale, ha stabilito di applicare anche alle opere connesse le modalità ed i tempi delle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 così come definite dalla DGR n. 42-4336 del 5 novembre 2001 e ss.mm.ii;

in data 31/03/2004 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti (ns. prot. 4084/26/2004 del 31/03/2004 ) la nota prot. 2459 del 31/03/2004, con la quale la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’ art. 9 commi 3-9, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 ss.mm.ii relativamente al progetto definitivo “Seggiovia Biposto Malzat-Pian Alpet nel comune di Prali”;

con la medesima nota sono stati trasmessi gli atti progettuali, nonché la Delibera di Giunta della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, n. 21 del 22/03/2004 - relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ed alla copertura finanziaria dell’opera, corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi , il progetto definitivo dell’intervento di compensazione paesistico-ambientale, incluso l’elenco delle autorizzazioni ritenute necessarie per la realizzazione dell’intervento.

Successivamente sono pervenuti i seguenti atti di integrazione:

1. nota della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca prot. n. 3324 del 28/04/2004 pervenuta al prot. n. 5371/26/2004 del 29/04/2004 recante la seguente documentazione:

- dichiarazione in merito all’applicazione della L.R. 40/98" Disciplina concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

- dichiarazione di compatibilità con il ciclo integrato delle acque;

- estratto della carta dei dissesti e di sintesi urbanistica come variante di adeguamento al P.A.I. (artr.18 N.d.a.).

2. nota della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca prot. N.3524 del 05/05/2004 pervenuta al prot. n.5667/26/2004 del 06/05/2004 recante la seguente documentazione:

- Variazione Urbanistica redatta ai sensi della legge 285/2000, corredata delle dichiarazioni di avvenuta pubblicazione e delle eventuali opposizioni prese al nuovo strumento urbanistico;

- elenco elaborati aggiornato;

- relazione geologica-geotecnica integrazione.

in estrema sintesi, la nuova seggiovia biposto denominata “Malzat-Pian dell’Alpet” verrà costruita in sostituzione dell’esistente ed omonima seggiovia monoposto, mantenendo invariato il tracciato della linea, con la stazione di valle dislocata di circa 20 m più a monte dell’attuale e la stazione di monte arretrata di circa 18 m rispetto all’attuale stazione. L’impianto, con senso di marcia antiorario, avrà stazione di valle (tenditrice) ubicata a quota 1.479 m. s.l.m. e stazione di monte (motrice) a quota 2.235 m. sl.m; sono previsti 26 sostegni di linea, una portata oraria di 920 sciatori/ora e/o 657 persone /ora; una velocità massima di esercizio per sciatori pari a 2,80m/sec ed una velocità massima per persone pari a 2,00 metri /sec.

La lunghezza orizzontale tra gli assi delle ruote terminali sarà pari a 1,776,95 metri; quella inclinata pari a 1.942,20 metri. Il dislivello tra le stazioni sarà pari a 759,15 metri.

I lavori per realizzare la seggiovia consisteranno in movimenti terra (scavi e riporti) per posizionare le fondazioni dei sostegni di linea ed asportare le vecchie; interrare i cavi di linea, costruire le nuove stazioni di valle e di monte, realizzare la pista di ski-weg per collegare la stazione di monte con quella di valle della seggiovia Pian Alpet- Bric Rond, modellando morfologicamente l’area circostante ad esse;

con determinazione n. 144 del 6/4/2004 il Direttore della Direzione Trasporti ha designato l’Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del settore Navigazione interna e merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, Responsabile del Procedimento di cui all’art.9 della l.285/2000 relativo al progetto definitivo della Seggiovia Biposto Malzat - Pian dell’Alpet , nel comune di Prali;

il Responsabile del Procedimento ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 08/04/2004 e del conseguente avvio del procedimento;

l’autorità competente ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi dall’art. 9, commi 3-9, della L. 285/2000 e ss.mm.ii. con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali gli Enti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Sindaco del Comune di Prali

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Prali

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca

Amministrazione Provinciale di Torino

Direzione Regionale Tutela Risanamento Ambientale

Direzione Regionale Trasporti

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Difesa del Suolo

Direzione Patrimonio e Tecnico

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche

Direzione Regionale Industria

Direzione Regionale Opere Pubbliche

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici

CROP

Corpo Forestale dello Stato

Soprintendenza per i Beni Archeologici

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F.

Autorità D’Ambito Territoriale per i Servizi Idrici

ARPA

ENAV- Dir.Generale di Roma

ENAV- Dir.Generale di Caselle

ENAC- Dipartimento Sicurezza Aree Infrastrutture Aeroportuali- Roma

Comando 1^Regione Area- Milano

Comando R.F.C. Interregionale Nord-Torino

CONI

ASL 10

i lavori della Conferenza dei Servizi Definitiva si sono espletati nelle riunioni dei giorni 31/04/2004 e 11/05/2004, nel corso del sopralluogo, effettuato in data 03/05/2004 presso le zone interessate dalla realizzazione dell’impianto, come risultante dai verbali in pari data; a tali incontri ha partecipato altresì l’Ente proponente che ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alle varie problematiche sorte in sede istruttoria connesse alla realizzazione dell’impianto;

Considerato che:

la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 21 del 29/03/2004, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della seggiovia in questione;

il Comune di Prali con Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Prali n. 18 del 10/05/2004, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione di costruzione e di esercizio della Seggiovia biposto Malzat-Pian Alpet;

il proponente ha trasmesso la Variazione Urbanistica al P.R.G.I.C.M vigente in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 285/2000 s.m.i. ed ha provveduto anche a predisporre la Variazione Urbanistica relativa allo strumento urbanistico adottato in via preliminare dalla Comunità Montana;

come risulta da certificazione del Segretario Comunale in data 26/04/2004 la variazione urbanistica ex L.285/2000 al P.R.G.C.M., relativa all’impianto in questione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 8 giorni dal 07/04/2004 al 14/04/2004 compresi e nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e cioè dal 15/04/2004 al 24 /04/ 2004 compresi, non sono pervenute osservazioni;

la Variazione Urbanistica proposta rende conforme le previsioni urbanistiche di Piano con il progetto in oggetto;

la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nella seduta del 7 aprile 2004 ha espresso parere non ostativo in merito all’intervento.

Il progetto rispetta le cautele e le disposizioni impartite ed individuate ed indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 ,allegato A- Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni.

Dato atto che:

entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

* Direzione Regionale Industria con nota prot. 5704/16.4 del 15/04/2004, acquisita con prot. 4844 del 19/04/2004

* Autorità D’Ambito con nota prot. 110980 del 16.4.2004, acquisita con prot 6045/26 del 17/05/2004

* ENAV con nota prot. n. 35588 del 16/04/2004, acquisita con prot. 4892/26 del 20/04/2004

* Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino con nota prot. n. 20556/25.3 del 23/04/2004, acquisita con prot. 5218 del 27/04/2004

* Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica con nota prot n. 0007480/19 del 11/05/04, acquisita con prot. 5842/26 del 12/05/2004;

* A.R.P.A., Sett. Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio con nota prot. 65055/23 del 19/05/2004, acquisita con prot. 6631 del 27/05/2004

* Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale con nota prot n. 9504/22.1 del 19/05/04, acquisita con prot. 6354/26 del 24/05/2004.

* Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, Sezione Infrastrutture, con nota prot. 748/25/25.99/CROP (prot. 418/2004), acquisita con prot. 6820/26 del 01/06/2004

In forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n. 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Visto il D.lgs. n. 42/2004;

Vista la L.R. 45/1989;

Vista la L. 1766/1927;

Visto il R.D. 30/12/1923, n. 3267

Vista la L.R. 74/1989;

Vista l’ordinanza P.C.M. 3274/2003 e D.G.R.61-11017 del 17/11/2003;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Visto l’art.22 della L.R. 51/1997

IL DIRIGENTE

determina

A) di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di assenso:

1. delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana 21 del 22/03/2004 con la quale si approvano il progetto definitivo della Seggiovia biposto Malzat-Pian dell’Alpet, fornitura e posa in opera di componenti elettromeccaniche, linee elettriche e realizzazione di opere civili connesse all’impianto, il piano particellare di esproprio, di costituzione delle servitù coatte di sorvolo ed il quadro economico riepilogativo dell’intervento nell’importo complessivo di euro 2.804.000,00;

2. deliberazione del Consiglio Comunale di Prali n. 18 in data 26/04/2004 con la quale si esprime parere favorevole al rilascio della concessione di costruzione e di esercizio della Seggiovia Malzat-Pian dell’Alpet;

3. determinazione della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico n. 562 del 18/05/2004 con la quale si autorizza ai sensi della L.1766/27, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca o chi per esso ad operare sull’area oggetto d’intervento, individuata al NCT del Comune di Prali al Fg. 47 mapp. 173 per una superficie complessiva di mq. 265 mutandone per quanto occorre, la destinazione d’uso;

B) di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

C) di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto il progetto viene approvato ai fini del rilascio delle seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

- approvazione della variazione urbanistica ai sensi art. 9 legge 9 ottobre 2000, n. 285 al P.R.G.C.M. vigente “Progettazione definitiva ed esecutiva della Seggiovia biposto Malzat-Pian dell’Alpet, fornitura e posa in opera di componenti elettromeccaniche, linee elettriche e realizzazione di opere civili connesse all’impianto”.

In merito alle indicazioni normative di carattere idrogeologico sono da intendersi cogenti, anche rispetto alla variazione alla strumentazione vigente, i contenuti della relazione allegata alla “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare di Variante al P.R.G.C.M. di adeguamento al P.A.I. per la Progettazione definitiva ed esecutiva della Seggiovia biposto Malzat-Pian dell’Alpet, fornitura e posa in opera di componenti elettromeccaniche, linee elettriche e realizzazione di opere civili connesse all’impianto”.

- permesso di costruire, esente dal pagamento di contributi di concessione ai sensi dell’art.18 della L.R. 74/89;

- autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 45/89;

- autorizzazione ai sensi D.Lgs. n. 42/04;

D) di prendere atto della “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare di Variante al P.R.G.C.M. di adeguamento al P.A.I. per la Progettazione definitiva ed esecutiva della Seggiovia biposto Malzat-Pian dell’Alpet, fornitura e posa in opera di componenti elettromeccaniche, linee elettriche e realizzazione di opere civili connesse all’impianto”, predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo alla Comunità Montana interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della variante al P.R.G.C.M., il recepimento del regime urbanistico definito in sede di approvazione del progetto delle opere in oggetto.

Le succitate autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

1. per le nuove superfici in progetto dovranno essere realizzati interventi di recupero e rinverdimento da avviare anche in corso d’opera, ad iniziare dalle opere di ripristino vegetativo delle aree di pertinenza della stazione di partenza, anche in considerazione della localizzazione della stessa, in fregio al nucleo abitato di Ghigo di Prali; inoltre sia posta particolare attenzione alla sistemazione e rivegetazione delle nuove superfici ottenute dalla realizzazione del tracciato di collegamento tra le due seggiovie, la pista ski-weg tra la zona sgancio sciatori della seggiovia “Malzat - Pian Alpet” e la partenza della seggiovia “Pian Alpet - Bric Rond”; gli interventi di recupero e ripristino paesistico-ambientale del sito d’intervento dovranno procedere parallelamente all’avanzamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di risalita;

2. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi, così come le zone adibite ad aree di cantiere;

3. le aree interessate dall’impianto esistente dovranno essere adeguatamente ripristinate con recupero morfologico e vegetativo dei siti a seguito della rimozione dell’impianto da dismettere.

4. i fabbricati in progetto dovranno essere realizzati in coerenza con le tecniche costruttive locali e con le strutture già realizzate per gli impianti previsti per le olimpiadi invernali;

5. le aree interessate dalla posa delle linee dell’impianto dovranno essere ripristinate a conclusione lavori;

6. i sostegni di linea dovranno essere mantenuti in acciaio zincato, senza la prevista coloritura color verde, come indicato invece negli elaborati di progetto;

7. Tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale, nonché drenaggio delle superfici, previste nella documentazione iniziale e integrativa esaminata dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato. Gli strati terrosi dovranno essere ricollocati secondo la loro posizione originaria e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

8. relativamente a tutte le superfici acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata a livello di progettazione esecutiva la loro protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva; Il modellamento delle scarpate di scavo e di riporto della pista di discesa connessa all’impianto dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

9. nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari eventualmente abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco; gli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto nell’ambito dei lavori dovrà essere impiegato negli interventi compensativi previsti nel progetto o in cantieri limitrofi, nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

10. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; la viabilità di cantiere è vincolata al suo esclusivo impiego, eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

11. si raccomanda la esecuzione dei lavori in un periodo dell’anno non caratterizzato da eventi metereologici frequenti e di forte intensità, considerata la delicatezza delle operazioni di scavo e riporto per i volumi terrosi movimentati;

12. per le aree di cantiere prive di superficie pavimentata, al fine di prevenire sversamenti accidentali nel suolo e nel sottosuolo di oli e carburanti, dovranno essere specificate in una apposita relazione località e modalità di rifornimento e manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera e definite le procedure d’emergenza da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, oltre alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cantiere, nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato;

13. gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto questi dovranno essere conferiti direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente;

14. ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001 s.m.i.

15. si raccomanda che le progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’ultimazione dei lavori;

16. si raccomanda che nella progettazione esecutiva, nonché nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;

17. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

18. dovrà essere affidato ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte;

19. il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo.

20. In fase di esecuzione dei lavori andranno verificate puntualmente e direttamente, a cura di un geologo professionista responsabile della Direzione Lavori per la parte geologica e geotecnica, le caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di fondazione delle opere di sostegno della linea dell’impianto e delle due stazioni di partenza e di arrivo; in base alle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno rilevate dovranno essere verificati dimensioni e posizionamento delle opere fondazionali, nonché l’esigenza di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici utili a garantire nel tempo la stabilità delle opere.

21. per quanto riguarda l’appalto concorso relativo alle forniture di cui all’oggetto, dovranno essere individuati in modo analitico e dettagliato gli oneri della sicurezza così come prevede il D.lgs 494/96 e s.m.i.;

22. per quanto riguarda il progetto definitivo di “Recupero conservativo di parte del centro storico di Prali” dovrà essere prevista una penale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori per un valore compreso tra 0.03% e 0,1% dell’importo contratuale, così come previsto dal D.P.R.554/99;

23. il computo metrico deve essere redatto in forma analitica riportando per esteso tutti i conteggi che costituiscono la quantità di ogni singola voce;

E) di dare atto che, come risulta dalla Delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca n. 21 del 29/03/2004 di approvazione del progetto definitivo di che trattasi corredata dal quadro economico, per un onere complessivo di euro 2.804.000,00 è garantita per euro 2.804.000,00 dal D.P.C.M. del 15 settembre 2003 recante il riparto delle risorse per il finanziamento delle opere connesse agli interventi per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali “Torino 2006", ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L. 285/2000 e s.m. i.;

F) di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

G) di dare atto che il progetto definitivo, delle opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere approvato dagli uffici regionali competenti, previo nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dal competente ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta;

H) di dare atto che il progetto Esecutivo corrispondente a quello definitivo oggetto della presente determinazione dovrà essere redatto tenendo conto delle prescrizioni elencate e deve riguardare tutte le opere in esso contenute comprese le opere di recupero e mitigazione ambientale, di compensazione e complementari.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti