Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 3

Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 23

Codice 26
D.D. 4 giugno 2004, n. 252

XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006. “Seggiovia Biposto Pian Alpet - Bric Rond”. Opere connesse nei Comuni di Prali. Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9, comma 3 - 9, della Legge 9 ottobre 2000, n. 285/2000 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- con nota della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 31/04/2004 al prot. 4083/26/2004, è stata richiesta l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285/2000 e s.m.i., relativamente al progetto definitivo di “Seggiovia Biposto Pian Alpet - Bric Rond”. Opere connesse nei Comuni di Prali;

- con la medesima nota sono stati trasmessi:

- delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca n. 22 del 22/03/2004 di approvazione del progetto definitivo e della relativa copertura finanziaria;

- certificazione redatta dall’Ufficio tecnico del comune di Prali relativa ai vincoli presenti sull’area in questione e di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica;

- elenco dei vincoli esistenti sull’area in questione;

- progetto definitivo;

- progetto preliminare relativo all’intervento delle opere di compensazione paesistico-ambientale “Sistemazione di movimento franoso in sponda destra del tratto terminale del Rio Rocca Bianca in Comune di Prali” dell’importo complessivo di euro 50.000,00;

- piano particellare di esproprio e di costituzione delle servitù coatte di sorvolo;

- l’intervento in progetto prevede la sostituzione dell’impianto di risalita esistente “Pian Alpet -Bric Rond” lungo la stessa direttrice con la diminuzione della lunghezza della linea. La nuova seggiovia biposto è prevista come sostituzione a quella esistente, su un tracciato parallelo; avrà la stazione di valle e di monte entrambe arretrate, rispettivamente di 40 e 100 mt, in prossimità di ciascuna di tali stazioni verrà posizionato un prefabbricato per il personale e per l’ubicazione delle apparecchiature elettriche di comando dell’impianto. L’impianto, con senso di marcia antiorario, avrà stazione di valle (motrice-tenditrice) ubicata a quota 2.215 m. s.l.m. e stazione di monte (di rinvio) a quota 2.485 m. sl.m, collegate da 12 sostegni di linea con una portata oraria di 1.200 sciatori/ora e/o 900 persone/ora; una velocità massima di esecuzione per sciatori pari a 2,50 m/sec ed una velocità massima per persona pari a 2,00 m/sec. La lunghezza orizzontale tra gli assi delle ruote terminali sarà pari a 819,44 m.; quella inclinata pari a 867,59 m. il dislivello previsto tra le stazioni è pari a 273,00 m/sec;

- con nota prot. 3323 del 28/4/2004 pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 5370/26 del 29/4/2004, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ha trasmesso le seguenti integrazioni:

- dichiarazione in merito all’applicazione della legge regionale 40/98 “Disciplina concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

- dichiarazione di compatibilità con il ciclo integrato delle acque;

- estratto della carta dei dissesti e di sintesi urbanistica come variante di adeguamento al P.A.I. (art. 18 N.d.a.);

- con nota prot. 3525 del 5/5/2004 pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 5669/26 del 6/5/2004 sono stati trasmessi da parte Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca i seguenti elaborati:

- sistemazione e prospetti Ski-weg e zona di valle;

- relazione geologica - geotecnica integrazione;

- studio di fattibilità ambientale integrazione;

- con nota prot. 3725 del 10/5/2004 pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 5836/26 del 12/5/2004 è stato trasmesso dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Prali, n. 17 del 26/04/2004;

- con determinazione n. 145 del 6/4/2004 il Direttore della Direzione Trasporti ha designato l’Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del settore Navigazione interna e merci, già assegnato in posizione di staff intermedia alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 del procedimento ai sensi della L. 285/2000 e s.m.i., relativo al progetto definitivo della seggiovia biposto Pian dell’Alpet - Bric Rond, nel comune di Prali;

- l’Autorità Competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 08/04/2004;

- l’autorità competente ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi dall’art. 9, commi 3-9, della L. 285/2000 e s.m.i. con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca;

Comune di Prali;

Direzione Regionale Trasporti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Beni Ambientali;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale;

Direzione Regionale Difesa Del Suolo;

Direzione Regionale Pianificazione e Risorse Idriche;

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi;

Direzione Regionale Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto-idrogeologico. ;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico -Espropri-Usi Civici;

Direzione Regionale Industria Settore Pianificazione e Verifica attività Estrattive

Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

Corpo Forestale dello Stato;

Comando R.F.C.;

Comando 1^ Regione Aerea;

Amministrazione Provinciale di Torino;

ENAV, Direzione Generale;

ENAV, Direzione Gestione Piemonte;

ARPA, Settore Progettazione interventi Geologici;

ENAC Dipartimento Sicurezza Aree Infrastrutture Aeroportuali;

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

Direzione Opere Pubbliche - CROP Sezione Infrastrutture;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F.;

Autorità d’Ambito Territorialeper i Servizi Idrici;

ASL n. 10;

CONI;

- si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi Definitiva, in data 19 aprile 2004 e 11 maggio 2004 e un sopralluogo in data 3 maggio 2004, come da verbali redatti in pari data;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto rispetta le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n. 285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09/04/2001 n. 45 - 2741, Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni;

- la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 82 - 5618 del 19/03/02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha espresso parere non ostativo in merito all’intervento;

- la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 22/03/2004, ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della seggiovia biposto Pian Alpet - Bric Rond;

-il Comunale di Prali con Deliberazione del Consiglio, n. 17 del 26/04/2004, ha espresso parere favorevole in merito al rilascio della concessione di costruzione e di esercizio della seggiovia biposto Pian Alpet - Bric Rond;

- il Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Prali, con prot. n. 2458 del 31/04/2004 pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. 4083/26.04 in data 31/04/2004, ha certificato che l’intervento rappresentato dal progetto definitivo delle Opere di cui all’oggetto, è compatibile sotto l’aspetto urbanistico;

- il Direttore dell’Area Tecnica della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ha trasmesso con nota prot. n. 6062/26/04 /26 del 18 /5/2004 la dichiarazione attestante che la realizzazione della Seggiovia biposto Pian dell’Alpet - Bric Rond in comune di Prali non interessa terreni sottoposti ad uso civico;

DATO ATTO CHE:

- entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

* Direzione Regionale Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, pervenuta al prot. n. 4844/26 del 19/4/2004;

* Enav S.p.A., pervenuta al prot. n. 4892/26 del 20/4/2004;

* Direzione Regionale Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, pervenuta al prot. n. 5218/26 del 27/4/2004;

* Direzione Regionale Settore Pianificazione e Gestione Urbanistica, pervenuta al prot.. n. 5834/26/04 del 12/5/2004;

* Autorità d’Ambito Torinese, pervenuta al prot. n. 6045/26/04 del 17/05/2004;

* Direzione Regionale Settore Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, pervenuta al prot. n. 6353/26/04 del 24/05/2004;

* ARPA Piemonte, pervenuta al prot. n. 6701/26/04 del 28/05/2004;

* Direzione Opere Pubbliche - CROP Sezione Infrastrutture, pervenuta al prot. n. 6830/26/04 del 01/06/2004;

- in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n. 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/90;

Vista la L.R. 51/97, art. 22;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n. 45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista l’ ordinanza P.C.M. 3274/2003 e D.G.R. 61 - 11017 del 17/11/2003;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

Visto il D.lgs. n. 42/2004;

Per tutto quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

determina

A) di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di assenso:

- Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca rif. Deliberazione della Giunta Esecutiva N. 22 del 22/03/2004;

- Comune di Prali rif. Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 26/04/2004;

B) di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

C) di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S Definitiva e che pertanto viene approvato il progetto agli effetti del rilascio dei seguenti permessi e autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S Definitiva:

- permesso di costruire, dando atto che ai sensi dell’ 18 della L.R. 74/89 l’intervento è esente dal pagamento di contributi di concessione;

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/04;

- autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/89;

D) di prendere atto positivamente del progetto preliminare delle opere di compensazione relative alla “Sistemazione di movimento franoso in sponda destra del tratto terminale del Rio Rocca Bianca in Comune di Prali”, rinviandone l’approvazione alla presentazione della fase di progettazione definitiva che il Responsabile del Procedimento della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, ha dichiarato avverrà contemporaneamente alla richiesta di attivazione della C.d.S. per l’approvazione del progetto di sistemazione piste e innevamento artificiale;

E) di stabilire che le succitate concessioni ed autorizzazioni sono:

a. rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo;

b. concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c. subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

- tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale, nonché drenaggio delle superfici, previste nella documentazione iniziale e integrativa esaminata dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato. Gli strati terrosi dovranno essere ricollocati secondo la loro posizione originaria e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione da avviare anche in corso d’opera, ad iniziare dalle opere relative al tracciato del collegamento tra le due seggiovie, la pista ski-weg di collegamento tra la zona sgancio sciatori della seggiovia “Malzat - Pian Alpet” e la partenza della seggiovia “Pian Alpet - Bric Rond”;

- relativamente a tutte le superfici acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata a livello di progettazione esecutiva la loro protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva;

- in merito alla edificazione di “terre rinforzate”, dovranno essere verificati gli assunti geotecnici relativamente al materiale di riempimento e di fondazione con il supporto di prove di laboratorio (granulometria e capacità portante del terreno);

- i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto, eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

- il modellamento delle superfici di neo-formazione originate da scavi e da riporti dovrà avvenire con la scrupolosa osservanza dei valori d’inclinazione della scarpata assunti a fronte delle verifiche di stabilità;

- il recapito delle acque superficiali captate sui siti di intervento dovrà essere effettuato attraverso la realizzazione di accorgimenti tecnici utili ad impedire l’innesco di fenomeni erosivi;

- nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari eventualmente abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

- relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

- se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto nell’ambito dei lavori dovrà essere impiegato negli interventi compensativi previsti nel progetto o in cantieri limitrofi, nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

- si raccomanda la esecuzione dei lavori in un periodo dell’anno non caratterizzato da eventi metereologici frequenti e di forte intensità, considerata la delicatezza delle operazioni di scavo e riporto per i volumi terrosi movimentati;

- gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea e dovranno essere esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto questi dovranno essere conferiti direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente;

- per i materiali derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001 s.m.i. ;

- i fabbricati in progetto dovranno essere realizzati in coerenza con le tecniche costruttive locali e con le strutture già realizzate per gli impianti previsti per le olimpiadi invernali;

- i sostegni di linea dovranno essere mantenuti in acciaio zincato, senza la prevista coloritura color verde, come indicato invece negli elaborati di progetto;

- in fase di esecuzione dei lavori andranno verificate puntualmente e direttamente, a cura di un geologo professionista responsabile della Direzione Lavori per la parte geologica e geotecnica, le caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di fondazione delle opere di sostegno della linea dell’impianto e delle due stazioni di partenza e di arrivo; in base alle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno rilevate dovranno essere verificati dimensioni e posizionamento delle opere fondazionali, nonché l’esigenza di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici utili a garantire nel tempo la stabilità delle opere. In particolare a monte dei sostegni n. 6 e n. 7 dovranno essere realizzate alcune trincee drenanti, di profondità pari a quella del piano di fondazione e recapitanti nel reticolo idrografico esistente, atte ad evitare la riattivazione di locali dissesti superficiali ubicati nelle vicinanze dei sostegni;

- in fase di realizzazione degli scavi dovrà essere verificata, da parte di un geologo professionista responsabile della Direzione Lavori per la parte geologica e geotecnica, l’eventuale necessità di realizzare un consolidamento della superficie di scavo prevista a monte della stazione di arrivo, tramite interventi di chiodatura o la posa di reti di contenimento, in base alle caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso rilevate; al fine di garantire la stabilità del manto nevoso la superficie di scavo dovrà essere gradonata come risulta dalla relazione geologica integrativa presentata e con una inclinazione non superiore a 26°;

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; in particolare nel settore a monte della stazione di partenza dell’impianto, in prossimità di quella esistente, dovrà essere realizzato un sistema di drenaggio delle acque superficiali che ne impedisca il ruscellamento nel settore dove è prevista la realizzazione di un rilevato in terra rinforzata;

- in sede di progettazione esecutiva le verifiche di stabilità condotte per il rilevato in terra rinforzata presso la stazione di valle dovranno essere eseguite anche in condizioni di saturazione parziale o totale del rilevato; in fase di realizzazione il piano di posa della struttura dovrà necessariamente essere costituito dal substrato roccioso e dovranno essere effettuate prove di laboratorio a campione sul terreno di riporto, per individuarne le caratteristiche granulometriche e verificarne la conformità con quanto previsto in fase progettuale;

- al fine di prevenire in fase di cantiere sversamenti accidentali nel suolo e nel sottosuolo di oli e carburanti, dovranno essere specificate in una apposita relazione località e modalità di rifornimento e manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera e definite le procedure d’emergenza da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, oltre alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;

- si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’ultimazione dei lavori;

- si raccomanda che nella progettazione esecutiva, nonché nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;

- in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

- dovrà essere affidato ad ARPA Piemonte il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera; conseguentemente il proponente darà tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetterà gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A.. Si prescrive inoltre che vengano concordate con ARPA Piemonte le modalità attuative e le tempistiche dei piani di monitoraggio durante le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam; i dati, adeguatamente commentati, relativi al monitoraggio concordato dovranno essere trasmessi ad ARPA Piemonte, nel minor tempo possibile;

- dovranno essere individuati in modo analitico e dettagliato gli oneri della sicurezza così come previsto il D.lgs 494/96 e s.m.i.;

- il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze, dovranno trasmettere all’ARPA Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nello Studio di Fattibilità Ambientale ed integrate da quelle adottate con la presente determinazione;

F) di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

G) di dare atto che, come risulta dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 24/03/2004 del Presidente della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, la spesa complessiva di Euro 2.240.000,00 per la realizzazione dell’opera in oggetto trova copertura nel D.P.C.M. del 15/09/2003 e nella D.G.R. n. 108 - 12266 del 06/04/02004;

H) di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, soggetto proponente, per la opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

I) di dare atto che tutti gli atti riferiti al procedimento restano in deposito presso la Direzione Trasporti.

L) di dare atto che il progetto definitivo, delle opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere approvato dagli uffici regionali competenti, previo nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dal competente ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti