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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2004, n. 48-12640

L.r. n. 3/2004 - Criteri e modalità per l’incentivazione finanziaria dell’esercizio associato di servizi comunali. Accantonamento di Euro 8.284.506,29 (cap. 10915/2004) ed assegnazione alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004, i seguenti criteri e modalità per la concessione e per l’erogazione dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere l’esercizio associato volontario di servizi comunali:

1. Finalita’ dei contributi

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3. a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese sostenute nell’anno di presentazione della domanda di contributo per l’attivazione di nuove forme associative e/o l’effettivo svolgimento di servizi rientranti nell’allegato elenco “A”.

2. Spese ammesse a contributo

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, con la sola esclusione delle spese per assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alla gestione associata di servizi comunali, successive alla data di adozione del presente provvedimento.

Non sono ammesse a contributo annuale le spese inerenti:

- servizi il cui esercizio associato è già finanziato, per l’anno di riferimento del bando, da altre Direzioni della Regione Piemonte;

- servizi in gestione associata, qualora gli stessi siano già finanziati, per l’anno di riferimento del bando, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell’ambito del Progetto Isacco.

3. Destinatari dei contributi

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

- Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane;

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

- Consorzi tra Comuni di cui all’art. 31, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatte salve le Convenzioni effettivamente operanti finanziate (1) dalla Regione per un solo servizio comunale, in relazione ai bandi per l’incentivazione dell’associazionismo locale emanati prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2004, con esclusione del bando approvato con D.D. n. 116 del 19/11/2002, concernente la concessione di contributi regionali alle forme associative per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali.

4. Requisiti per accedere ai contributi

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3. devono presentare annualmente richiesta di contributo regionale e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere forme associative di prima istituzione costituite nei seguenti termini:

per l’anno 2004 dal 1° aprile 2004 al 20 settembre 2004;

per l’anno 2005 dal 21 settembre 2004 al 30 giugno 2005;

per l’anno 2006 e per gli anni successivi dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno successivo.

Sono considerate forme associative di prima istituzione quelle formalmente istituite ai sensi di legge nei termini di cui sopra, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazioni di preesistenti aggregazioni secondo i seguenti percorsi: da Consorzio a Unione, da Convenzione a Unione, da Convenzione a Consorzio.

Non rientrano tra le forme associative di prima istituzione i rinnovi e le ricostituzioni di preesistenti forme associative.

Le forme associative devono avere una durata minima di 3 anni ed essere istituite per la gestione associata di almeno due servizi rientranti nell’allegato elenco “A”, per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Ai fini del contributo si computano solo i servizi che sono finanziabili ai sensi dei precedenti punti 1 e 2; pertanto, se nessuno dei servizi gestiti dalla nuova forma associativa è finanziabile, non sussistono le condizioni per accedere al contributo per la gestione associata dei servizi e per l’attivazione della forma associativa.

Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo relativa o a una nuova gestione associata istituita senza articolare il territorio in sottoambiti omogenei (Convenzione unica) o, in alternativa, relativa a nuove gestioni associate istituite per sottoambiti (una Convenzione per ogni sottoambito).

oppure

b) essere forme associative già finanziate per la gestione associata dalla Regione Piemonte in relazione a bandi da emanarsi ai sensi dei presenti criteri o, nei limiti di cui all’art.7 della l.r. 3/04, a bandi già emanati prima del presente atto(1), ad esclusione dei bandi per progetti finalizzati allo sviluppo e/o ottimizzazione delle gestioni associate di servizi comunali.

Per accedere al finanziamento le forme associative già finanziate devono effettivamente gestire in forma associata i servizi per i quali richiedono il contributo nonché dichiarare le variazioni intervenute nella composizione della forma associativa e nella gestione associata. Fermo restando che deve trattarsi di servizi finanziabili secondo quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. il contributo può essere richiesto sia per servizi già finanziati dalla Regione, ivi compresi i servizi già attivati e previsti in progetti di sviluppo finanziati e conclusi, sia per ulteriori servizi successivamente attivati ed effettivamente gestiti. Tale gestione deve essere effettuata per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Sono escluse dal finanziamento annuale le forme associative che non hanno rendicontato il contributo concesso per l’anno precedente, nei termini e secondo le modalità di cui al punto 9.

Sono inoltre escluse dal finanziamento le forme associative che, nonostante sia scaduto nei loro confronti il termine di presentazione per la rendicontazione dei finanziamenti pregressi (2), non hanno rendicontato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.

La durata del finanziamento è disciplinata dal successivo punto 6.

c) Le forme associative di cui ai punti a) e b) devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai sensi dell’art. 6 della legge citata e delle seguenti modalità applicative:

* le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò:

- compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” (es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc.) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

- comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

A tale scopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

* per le Unioni, i Consorzi e le Convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli;

* per i Consorzi e le Convenzioni, a cui partecipano Comuni non appartenenti alla stessa Comunità montana, possono formularsi proposte di deroga alla appartenenza alla stessa Comunità montana purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo;

* per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga “all’appartenenza alla stessa Comunità montana”, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo;

* le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini per la presentazione della domanda di contributo.

5. Modalita’ di concessione dei contributi

I fondi disponibili per l’incentivazione finanziaria dell’esercizio associato sono ripartiti per l’anno 2004 come segue:

20 % alle forme associative di prima istituzione di cui al precedente punto 4 lett.a);

80 % alle forme associative già finanziate di cui al precedente punto 4 lett.b).

Per gli anni successivi, la ripartizione dei fondi verrà effettuata annualmente con appositi provvedimenti della Giunta regionale, tenuto conto dello stanziamento del bilancio e degli esiti delle domande dell’anno precedente.

Le risorse non utilizzate risultanti dal riparto di cui sopra possono essere utilizzate per l’una o l’altra delle destinazioni previste.

Nel caso in cui, esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a finanziare analoghe iniziative di incentivazione finanziaria dell’associazionismo locale.

I contributi sono concessi ed erogati annualmente, con determinazione del Responsabile del procedimento, individuato con provvedimento del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e del riparto di cui sopra, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno.

Per l’anno 2004 le richieste di contributo devono essere trasmesse entro e non oltre il 30 settembre 2004.

Le forme associative istituite a decorrere dal 1° aprile 2003 ed entro il 31 marzo 2004 possono presentare domanda di contributo dall’anno 2005.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in un apposito bando annuale approvato con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, che deve prevedere che le forme associative attestino, per i servizi per cui si richiede il finanziamento, di non essere destinatarie per la gestione associata dei servizi stessi di altri contributi di altre Direzioni regionali o di finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, nell’ambito del Progetto Isacco.

Qualora i servizi per i quali si richiede il contributo siano oggetto di progetti di sviluppo finanziati, tale determinazione deve prevedere che le forme associative attestino l’avvenuta conclusione dei progetti stessi.

Le determinazioni di cui sopra saranno pubblicate sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”.

Il procedimento di concessione deve essere concluso entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste stesse, a pena di esclusione.

La concessione dei contributi avviene sulla base e secondo l’ordine decrescente di due graduatorie annuali, una per le forme associative di 1° istituzione (punto 4. lettera a) e una per le forme associative già finanziate (punto 4. lettera b) predisposte nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1° Unioni di Comuni e Comunità montane

2° Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.

Nell’ambito di ciascuna delle predette tipologie associative, ciascuna graduatoria viene predisposta, nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra, come segue:

- per le forme associative di prima istituzione: sulla base del punteggio derivante dal numero di Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni superiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi gestiti in modo associato nonché al peso di ogni servizio indicato nell’allegato elenco “A”; in caso di parità in graduatoria avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui all’allegato elenco “B”; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior durata rispetto alla durata minima, ed infine, in caso di ulteriore parità, avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti;

- per le forme associative già finanziate: sulla base del punteggio derivante dal numero di Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni superiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi gestiti in modo associato nonché al peso di ogni servizio indicato nell’allegato elenco “A”; in caso di parità in graduatoria avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui all’allegato elenco “B”, ed infine, in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti.

Ai fini delle graduatorie di cui sopra la popolazione dei Comuni è quella risultante dal censimento 2001.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. vengono collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo verranno escluse dalla concessione di contributo.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.

6. Durata dei contributi

a) Per le forme associative finanziate per la prima volta dopo l’emanazione dei presenti criteri, i contributi vengono concessi, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e nel rispetto del riparto dei fondi di cui al precedente punto 5, per un massimo di annualità di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 3/2004, su presentazione di domanda annuale attestante l’effettiva gestione associata.

b) Per le forme associative di cui all’art. 7 della l.r. 3/2004 i contributi vengono concessi, su presentazione di domanda annuale attestante l’effettiva gestione associata, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e nel rispetto del riparto dei fondi di cui al precedente punto 5, per un massimo di annualità previste dal combinato disposto degli artt. 7 e 2 della l.r. 3/2004.

c) Il numero delle annualità di cui sopra è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal primo anno di finanziamento per le forme associative di cui alla lett.a) e dall’anno 2004 per le forme associative di cui alla lett.b).

Ai fini della durata, la mancata presentazione della domanda di contributo, o l’esclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità di fondi comportano la perdita di un’annualità di finanziamento.

7. Modalita’ di erogazione dei contributi

I contributi annuali sono erogati in un’unica soluzione entro 90 gg. dall’adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.

In sede di erogazione dei contributi successivi alla prima annualità, si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della l.r. 3/2004 e secondo le modalità di cui al successivo punto 9.

8. Determinazione dei contributi annuali

Il contributo annuale è determinato in base ai seguenti criteri:

a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

b) al valore attribuito nell’allegato elenco “A”, di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

c) alla popolazione della forma associativa nel limite massimo di 20.000 abitanti

e secondo la seguente formula:

euro 1000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti) +

il valore in euro di ogni servizio gestito di cui all’allegato “A”, se finanziabile ai sensi +

dei precedenti punti 1 e 2 +

euro 1,00 per abitante della forma associativa (nel limite massimo di 20.000 abitanti).

e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

- per Unioni e per Comunità montane: euro 70.000,00

- per Consorzi tra Comuni e per Convenzioni plurifunzionali tra Comuni: euro 30.000,00.

Il contributo, come determinato ai sensi della formula di cui sopra, è inoltre maggiorato, nel rispetto dei limiti massimi su indicati, del 20% per Unioni e Comunità montane, anche se la gestione associata è articolata in sottoambiti.

Ai fini della quantificazione del contributo secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

Per le forme associative di prima istituzione, il primo contributo annuale, calcolato nei termini e nei limiti di cui sopra, è aumentato di una quota fissa per spese di attivazione nella seguente misura:

- euro 20.000,00 per Unioni e Comunità montane, che coinvolgono da 2 a 5 Comuni;

- euro 30.000,00 per Unioni e Comunità montane, che coinvolgono oltre 5 Comuni;

- euro 15.000,00 per Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.

9. Rendicontazione dei contributi

Entro il 15 settembre di ogni anno, la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno precedente è tenuta a rendicontare, nel rispetto di quanto previsto al punto 2., le spese sostenute nell’anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso e con il contenuto della domanda stessa.

Per ogni intervento per cui era stato richiesto e concesso il contributo, la rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso, l’elenco delle spese sostenute con dettaglio dei relativi costi, nonché la dichiarazione che sono stati rispettati i limiti di quanto disposto al precedente punto 2. e deve essere sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia stata effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra si procederà alla revoca del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

La mancata rendicontazione non consentirà alla forma associativa di beneficiare del contributo per l’anno successivo.

Qualora dalla rendicontazione risulti che le spese sostenute nell’anno precedente sono inferiori al contributo concesso per il medesimo anno, si provvede alla decurtazione del contributo concesso per l’anno successivo (determinato ai sensi del punto 8) per la parte non spesa.

10. Revoca dei contributi

Oltre alle ipotesi di cui al precedente punto 9, si provvede alla revoca del contributo concesso qualora vengano meno i presupposti per la concessione dello stesso.

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

11. Rinuncia ai contributi

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

- di stabilire che i criteri per la determinazione di contributo di cui al punto 8 sono suscettibili di modifica in relazione alle maggiori o minori risorse che saranno disponibili nei bilanci futuri sullo stanziamento per l’incentivazione finanziaria dell’esercizio associato di servizi comunali;

- di stabilire che a decorrere dall’anno 2004 i rifinanziamenti di cui alle DD.GG.RR. nn.30-7708 del 18/11/2002 (forme associative istituite a decorrere dall’1/1/2002 al 31/3/2003) e 67-11285 del 9/12/2003 (forme associative istituite a decorrere dall’1/4/2003 al 31/3/2004) sono disciplinati dai presenti criteri;

- di stabilire che con successivi provvedimenti si provvederà a dettare i criteri per gli incentivi finanziari alle fusioni di due o più Comuni e per le forme associative che realizzano progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali;

- di accantonare la somma di euro 8.284.506,29 sul capitolo 10915 del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 (Acc.101004) e di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, affinché provveda, per euro 23.240,56, al rifinanziamento per l’anno 2004 della fusione di cui alla l.r. 22.12.97, n. 65 e per la restante somma all’emanazione dei bandi in applicazione dei presenti criteri con la necessaria copertura finanziaria;

- di riservarsi, infine, di apportare ai criteri approvati eventuali modifiche dopo il primo anno di applicazione degli stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato
















































La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale