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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23
Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2004, n. 48-12640
L.r. n. 3/2004 - Criteri e modalità per lincentivazione finanziaria dellesercizio associato di servizi comunali. Accantonamento di Euro 8.284.506,29 (cap. 10915/2004) ed assegnazione alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
per le motivazioni illustrate in premessa,
- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004, i seguenti criteri e modalità per la concessione e per lerogazione dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere lesercizio associato volontario di servizi comunali:
1. Finalita dei contributi
I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3. a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese sostenute nellanno di presentazione della domanda di contributo per lattivazione di nuove forme associative e/o leffettivo svolgimento di servizi rientranti nellallegato elenco A.
2. Spese ammesse a contributo
Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, con la sola esclusione delle spese per assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alla gestione associata di servizi comunali, successive alla data di adozione del presente provvedimento.
Non sono ammesse a contributo annuale le spese inerenti:
- servizi il cui esercizio associato è già finanziato, per lanno di riferimento del bando, da altre Direzioni della Regione Piemonte;
- servizi in gestione associata, qualora gli stessi siano già finanziati, per lanno di riferimento del bando, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nellambito del Progetto Isacco.
3. Destinatari dei contributi
Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:
- Unioni di Comuni previste dallart. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane;
- Comunità montane per la gestione associata di cui allart. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;
- Consorzi tra Comuni di cui allart. 31, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui allart. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatte salve le Convenzioni effettivamente operanti finanziate (1) dalla Regione per un solo servizio comunale, in relazione ai bandi per lincentivazione dellassociazionismo locale emanati prima dellentrata in vigore della l.r. 3/2004, con esclusione del bando approvato con D.D. n. 116 del 19/11/2002, concernente la concessione di contributi regionali alle forme associative per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali.
4. Requisiti per accedere ai contributi
Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3. devono presentare annualmente richiesta di contributo regionale e trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere forme associative di prima istituzione costituite nei seguenti termini:
per lanno 2004 dal 1° aprile 2004 al 20 settembre 2004;
per lanno 2005 dal 21 settembre 2004 al 30 giugno 2005;
per lanno 2006 e per gli anni successivi dal 1° luglio dellanno precedente al 30 giugno dellanno successivo.
Sono considerate forme associative di prima istituzione quelle formalmente istituite ai sensi di legge nei termini di cui sopra, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazioni di preesistenti aggregazioni secondo i seguenti percorsi: da Consorzio a Unione, da Convenzione a Unione, da Convenzione a Consorzio.
Non rientrano tra le forme associative di prima istituzione i rinnovi e le ricostituzioni di preesistenti forme associative.
Le forme associative devono avere una durata minima di 3 anni ed essere istituite per la gestione associata di almeno due servizi rientranti nellallegato elenco A, per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.
Ai fini del contributo si computano solo i servizi che sono finanziabili ai sensi dei precedenti punti 1 e 2; pertanto, se nessuno dei servizi gestiti dalla nuova forma associativa è finanziabile, non sussistono le condizioni per accedere al contributo per la gestione associata dei servizi e per lattivazione della forma associativa.
Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo relativa o a una nuova gestione associata istituita senza articolare il territorio in sottoambiti omogenei (Convenzione unica) o, in alternativa, relativa a nuove gestioni associate istituite per sottoambiti (una Convenzione per ogni sottoambito).
oppure
b) essere forme associative già finanziate per la gestione associata dalla Regione Piemonte in relazione a bandi da emanarsi ai sensi dei presenti criteri o, nei limiti di cui allart.7 della l.r. 3/04, a bandi già emanati prima del presente atto(1), ad esclusione dei bandi per progetti finalizzati allo sviluppo e/o ottimizzazione delle gestioni associate di servizi comunali.
Per accedere al finanziamento le forme associative già finanziate devono effettivamente gestire in forma associata i servizi per i quali richiedono il contributo nonché dichiarare le variazioni intervenute nella composizione della forma associativa e nella gestione associata. Fermo restando che deve trattarsi di servizi finanziabili secondo quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. il contributo può essere richiesto sia per servizi già finanziati dalla Regione, ivi compresi i servizi già attivati e previsti in progetti di sviluppo finanziati e conclusi, sia per ulteriori servizi successivamente attivati ed effettivamente gestiti. Tale gestione deve essere effettuata per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.
Sono escluse dal finanziamento annuale le forme associative che non hanno rendicontato il contributo concesso per lanno precedente, nei termini e secondo le modalità di cui al punto 9.
Sono inoltre escluse dal finanziamento le forme associative che, nonostante sia scaduto nei loro confronti il termine di presentazione per la rendicontazione dei finanziamenti pregressi (2), non hanno rendicontato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.
La durata del finanziamento è disciplinata dal successivo punto 6.
c) Le forme associative di cui ai punti a) e b) devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui allart. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai sensi dellart. 6 della legge citata e delle seguenti modalità applicative:
* le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò:
- compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione allesigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.
Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia naturali (es. lorografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc.) che artificiali (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.
Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;
- comprovare lidoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui allart.4, comma 2, della l.r. 34/98.
A tale scopo dovranno, in particolare, dettagliare ladeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;
* per le Unioni, i Consorzi e le Convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dellefficienza, ed efficacia dellazione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano losservanza di tali vincoli;
* per i Consorzi e le Convenzioni, a cui partecipano Comuni non appartenenti alla stessa Comunità montana, possono formularsi proposte di deroga alla appartenenza alla stessa Comunità montana purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dellefficienza, ed efficacia dellazione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano losservanza di tale vincolo;
* per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga allappartenenza alla stessa Comunità montana, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dellefficienza, ed efficacia dellazione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano losservanza di tale vincolo;
* le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini per la presentazione della domanda di contributo.
5. Modalita di concessione dei contributi
I fondi disponibili per lincentivazione finanziaria dellesercizio associato sono ripartiti per lanno 2004 come segue:
20 % alle forme associative di prima istituzione di cui al precedente punto 4 lett.a);
80 % alle forme associative già finanziate di cui al precedente punto 4 lett.b).
Per gli anni successivi, la ripartizione dei fondi verrà effettuata annualmente con appositi provvedimenti della Giunta regionale, tenuto conto dello stanziamento del bilancio e degli esiti delle domande dellanno precedente.
Le risorse non utilizzate risultanti dal riparto di cui sopra possono essere utilizzate per luna o laltra delle destinazioni previste.
Nel caso in cui, esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a finanziare analoghe iniziative di incentivazione finanziaria dellassociazionismo locale.
I contributi sono concessi ed erogati annualmente, con determinazione del Responsabile del procedimento, individuato con provvedimento del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e del riparto di cui sopra, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno.
Per lanno 2004 le richieste di contributo devono essere trasmesse entro e non oltre il 30 settembre 2004.
Le forme associative istituite a decorrere dal 1° aprile 2003 ed entro il 31 marzo 2004 possono presentare domanda di contributo dallanno 2005.
Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in un apposito bando annuale approvato con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, che deve prevedere che le forme associative attestino, per i servizi per cui si richiede il finanziamento, di non essere destinatarie per la gestione associata dei servizi stessi di altri contributi di altre Direzioni regionali o di finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, nellambito del Progetto Isacco.
Qualora i servizi per i quali si richiede il contributo siano oggetto di progetti di sviluppo finanziati, tale determinazione deve prevedere che le forme associative attestino lavvenuta conclusione dei progetti stessi.
Le determinazioni di cui sopra saranno pubblicate sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dellassociazionismo locale Comuni in Comune.
Il procedimento di concessione deve essere concluso entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.
Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste stesse, a pena di esclusione.
La concessione dei contributi avviene sulla base e secondo lordine decrescente di due graduatorie annuali, una per le forme associative di 1° istituzione (punto 4. lettera a) e una per le forme associative già finanziate (punto 4. lettera b) predisposte nel rispetto del seguente ordine di priorità:
1° Unioni di Comuni e Comunità montane
2° Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.
Nellambito di ciascuna delle predette tipologie associative, ciascuna graduatoria viene predisposta, nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra, come segue:
- per le forme associative di prima istituzione: sulla base del punteggio derivante dal numero di Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni superiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi gestiti in modo associato nonché al peso di ogni servizio indicato nellallegato elenco A; in caso di parità in graduatoria avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui allallegato elenco B; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior durata rispetto alla durata minima, ed infine, in caso di ulteriore parità, avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti;
- per le forme associative già finanziate: sulla base del punteggio derivante dal numero di Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni superiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi gestiti in modo associato nonché al peso di ogni servizio indicato nellallegato elenco A; in caso di parità in graduatoria avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui allallegato elenco B, ed infine, in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti.
Ai fini delle graduatorie di cui sopra la popolazione dei Comuni è quella risultante dal censimento 2001.
Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui allart. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. vengono collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui allart. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo verranno escluse dalla concessione di contributo.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.
6. Durata dei contributi
a) Per le forme associative finanziate per la prima volta dopo lemanazione dei presenti criteri, i contributi vengono concessi, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e nel rispetto del riparto dei fondi di cui al precedente punto 5, per un massimo di annualità di cui allart. 2, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 3/2004, su presentazione di domanda annuale attestante leffettiva gestione associata.
b) Per le forme associative di cui allart. 7 della l.r. 3/2004 i contributi vengono concessi, su presentazione di domanda annuale attestante leffettiva gestione associata, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e nel rispetto del riparto dei fondi di cui al precedente punto 5, per un massimo di annualità previste dal combinato disposto degli artt. 7 e 2 della l.r. 3/2004.
c) Il numero delle annualità di cui sopra è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal primo anno di finanziamento per le forme associative di cui alla lett.a) e dallanno 2004 per le forme associative di cui alla lett.b).
Ai fini della durata, la mancata presentazione della domanda di contributo, o lesclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità di fondi comportano la perdita di unannualità di finanziamento.
7. Modalita di erogazione dei contributi
I contributi annuali sono erogati in ununica soluzione entro 90 gg. dalladozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie.
Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui allart. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo allintervenuta emanazione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.
In sede di erogazione dei contributi successivi alla prima annualità, si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dellart. 2, comma 6 della l.r. 3/2004 e secondo le modalità di cui al successivo punto 9.
8. Determinazione dei contributi annuali
Il contributo annuale è determinato in base ai seguenti criteri:
a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
b) al valore attribuito nellallegato elenco A, di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2
c) alla popolazione della forma associativa nel limite massimo di 20.000 abitanti
e secondo la seguente formula:
euro 1000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti) +
il valore in euro di ogni servizio gestito di cui allallegato A, se finanziabile ai sensi +
dei precedenti punti 1 e 2 +
euro 1,00 per abitante della forma associativa (nel limite massimo di 20.000 abitanti).
e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
- per Unioni e per Comunità montane: euro 70.000,00
- per Consorzi tra Comuni e per Convenzioni plurifunzionali tra Comuni: euro 30.000,00.
Il contributo, come determinato ai sensi della formula di cui sopra, è inoltre maggiorato, nel rispetto dei limiti massimi su indicati, del 20% per Unioni e Comunità montane, anche se la gestione associata è articolata in sottoambiti.
Ai fini della quantificazione del contributo secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.
Per le forme associative di prima istituzione, il primo contributo annuale, calcolato nei termini e nei limiti di cui sopra, è aumentato di una quota fissa per spese di attivazione nella seguente misura:
- euro 20.000,00 per Unioni e Comunità montane, che coinvolgono da 2 a 5 Comuni;
- euro 30.000,00 per Unioni e Comunità montane, che coinvolgono oltre 5 Comuni;
- euro 15.000,00 per Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.
9. Rendicontazione dei contributi
Entro il 15 settembre di ogni anno, la forma associativa beneficiaria di contributo per lanno precedente è tenuta a rendicontare, nel rispetto di quanto previsto al punto 2., le spese sostenute nellanno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso e con il contenuto della domanda stessa.
Per ogni intervento per cui era stato richiesto e concesso il contributo, la rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso, lelenco delle spese sostenute con dettaglio dei relativi costi, nonché la dichiarazione che sono stati rispettati i limiti di quanto disposto al precedente punto 2. e deve essere sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari.
Nel caso in cui la rendicontazione non sia stata effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra si procederà alla revoca del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.
La mancata rendicontazione non consentirà alla forma associativa di beneficiare del contributo per lanno successivo.
Qualora dalla rendicontazione risulti che le spese sostenute nellanno precedente sono inferiori al contributo concesso per il medesimo anno, si provvede alla decurtazione del contributo concesso per lanno successivo (determinato ai sensi del punto 8) per la parte non spesa.
10. Revoca dei contributi
Oltre alle ipotesi di cui al precedente punto 9, si provvede alla revoca del contributo concesso qualora vengano meno i presupposti per la concessione dello stesso.
La revoca comporta il recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.
11. Rinuncia ai contributi
La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dellavvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.
- di stabilire che i criteri per la determinazione di contributo di cui al punto 8 sono suscettibili di modifica in relazione alle maggiori o minori risorse che saranno disponibili nei bilanci futuri sullo stanziamento per lincentivazione finanziaria dellesercizio associato di servizi comunali;
- di stabilire che a decorrere dallanno 2004 i rifinanziamenti di cui alle DD.GG.RR. nn.30-7708 del 18/11/2002 (forme associative istituite a decorrere dall1/1/2002 al 31/3/2003) e 67-11285 del 9/12/2003 (forme associative istituite a decorrere dall1/4/2003 al 31/3/2004) sono disciplinati dai presenti criteri;
- di stabilire che con successivi provvedimenti si provvederà a dettare i criteri per gli incentivi finanziari alle fusioni di due o più Comuni e per le forme associative che realizzano progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali;
- di accantonare la somma di euro 8.284.506,29 sul capitolo 10915 del bilancio per lesercizio finanziario 2004 (Acc.101004) e di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, affinché provveda, per euro 23.240,56, al rifinanziamento per lanno 2004 della fusione di cui alla l.r. 22.12.97, n. 65 e per la restante somma allemanazione dei bandi in applicazione dei presenti criteri con la necessaria copertura finanziaria;
- di riservarsi, infine, di apportare ai criteri approvati eventuali modifiche dopo il primo anno di applicazione degli stessi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)
Giunta regionale