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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 giugno 2004, n. 42
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Modifica ai Decreti P.G.R. n. 52 del 5 giugno 2003, n. 87 dell8 agosto 2003 ed integrazione al piano degli interventi di cui ai DD.P.G.R. n. 56 in data 3 giugno 2003 e n. 21 in data 31 marzo 2004
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 con la quale sono state emanate le prime disposizioni atte ad affrontare lemergenza e la ricostruzione dipendenti dal sisma dell 11 aprile 2003 in provincia di Alessandria.
Considerato che lart. 1, comma 1, della citata ordinanza presidenziale incarica il Presidente della Regione Piemonte degli adempimenti relativi alla ricostruzione.
Visto il decreto n. 40 del 5 maggio 2003, con cui il Presidente ha delegato le attività di cui sopra allAssessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile.
Visto il decreto n. 45 del 20 maggio 2003, con il quale lAssessore delegato ha individuato i 71 comuni maggiormente danneggiati.
Visto il decreto n. 52 del 5 giugno 2003, con il quale lAssessore delegato ha individuato i criteri tecnici idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.
Visto il decreto n. 56 del 3 giugno 2003 con il quale è stato adottato un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici e delle infrastrutture.
Visto il decreto n. 21 del 31 marzo 2004 con il quale veniva integrato il D.P.G.R. n. 45 del 20 maggio 2003, relativamente allelenco dei comuni danneggiati ed il D.P.G.R. n. 87 del 8 agosto 2003 relativamente allintegrazione del contributo ai privati cittadini
Considerato che il piano degli interventi adottato ed i criteri emanati per la ricostruzione, a seguito di accertamenti ed approfondimenti successivi, necessitano di opportuni adeguamenti ed integrazioni:
* per completare gli interventi relativi ad opere pubbliche già previsti nel piano generale come opere definitive, ma non ancora finanziati;
* per maggiori oneri che si sono riscontrati, a carico di privati, in sede di valutazione degli importi relativi alla ricostruzione di immobili soggetti a demolizione.
Considerato che con il D.P.G.R. n. 87 del 8 agosto 2003 relativo agli indirizzi e criteri per la concessione ed erogazione di contributi a privati cittadini per gli edifici gravemente danneggiati, qualora per convenienza tecnica venga appurata la necessità di procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione dellimmobile il costo complessivo poteva essere elevato fino ad un massimo del 30%.
Preso atto che:
* dai dati forniti dalle amministrazioni comunali a seguito della presentazione delle domande da parte dei privati emerge un sostanziale ridimensionamento delle richieste di risarcimento che consente quindi di rivedere le determinazioni assunte in via prudenziale in sede di prima istanza;
* dalle risultanze delle comunicazioni inviate dai comuni relative allapprovazione dei progetti i casi di demolizione con successiva ricostruzione sono sporadici e localizzati nella zona epicentrale del sisma.
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, elevare in questo caso al 50% del costo complessivo la percentuale prevista al 4° comma, capitolo Contributi di cui al D.P.G.R. 87/2003 relativamente agli immobili per i quali sia stata appurata la convenienza tecnica di procedere alla demolizione ed al rifacimento dellimmobile.
Preso atto dellavvenuta informativa data alla Giunta Regionale dallAssessore delegato nella seduta del 31.05.2004,
decreta
E approvato, per quanto citato in premessa, lulteriore stralcio attuativo di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, e delle infrastrutture danneggiate dal sisma del 11 aprile 2003 approvato con D.P.G.R. n. 56 del 13 giugno 2003, così come risulta nellallegato A, parte integrante del presente provvedimento.
La percentuale del 30% in aumento sullammontare del costo massimo complessivo relativamente agli edifici per i quali sia stata appurata la convenienza tecnica di procedere alla demolizione con successivo rifacimento dellimmobile, riconosciuta dal D.P.G.R. n. 87 dell 8 agosto 2003, è da intendersi elevata al 50%.
per Il Presidente
lAssessore Delegato
Caterina Ferrero