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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 giugno 2004, n. 42

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Modifica ai Decreti P.G.R. n. 52 del 5 giugno 2003, n. 87 dell’8 agosto 2003 ed integrazione al piano degli interventi di cui ai DD.P.G.R. n. 56 in data 3 giugno 2003 e n. 21 in data 31 marzo 2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 con la quale sono state emanate le prime disposizioni atte ad affrontare l’emergenza e la ricostruzione dipendenti dal sisma dell’ 11 aprile 2003 in provincia di Alessandria.

Considerato che l’art. 1, comma 1, della citata ordinanza presidenziale incarica il Presidente della Regione Piemonte degli adempimenti relativi alla ricostruzione.

Visto il decreto n. 40 del 5 maggio 2003, con cui il Presidente ha delegato le attività di cui sopra all’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Visto il decreto n. 45 del 20 maggio 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i 71 comuni maggiormente danneggiati.

Visto il decreto n. 52 del 5 giugno 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i criteri tecnici idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.

Visto il decreto n. 56 del 3 giugno 2003 con il quale è stato adottato un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici e delle infrastrutture.

Visto il decreto n. 21 del 31 marzo 2004 con il quale veniva integrato il D.P.G.R. n. 45 del 20 maggio 2003, relativamente all’elenco dei comuni danneggiati ed il D.P.G.R. n. 87 del 8 agosto 2003 relativamente all’integrazione del contributo ai privati cittadini

Considerato che il piano degli interventi adottato ed i criteri emanati per la ricostruzione, a seguito di accertamenti ed approfondimenti successivi, necessitano di opportuni adeguamenti ed integrazioni:

* per completare gli interventi relativi ad opere pubbliche già previsti nel piano generale come opere definitive, ma non ancora finanziati;

* per maggiori oneri che si sono riscontrati, a carico di privati, in sede di valutazione degli importi relativi alla ricostruzione di immobili soggetti a demolizione.

Considerato che con il D.P.G.R. n. 87 del 8 agosto 2003 relativo agli “indirizzi e criteri per la concessione ed erogazione di contributi a privati cittadini” per gli edifici gravemente danneggiati, qualora per convenienza tecnica venga appurata la necessità di procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione dell’immobile il costo complessivo poteva essere elevato fino ad un massimo del 30%.

Preso atto che:

* dai dati forniti dalle amministrazioni comunali a seguito della presentazione delle domande da parte dei privati emerge un sostanziale ridimensionamento delle richieste di risarcimento che consente quindi di rivedere le determinazioni assunte in via prudenziale in sede di prima istanza;

* dalle risultanze delle comunicazioni inviate dai comuni relative all’approvazione dei progetti i casi di demolizione con successiva ricostruzione sono sporadici e localizzati nella zona epicentrale del sisma.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, elevare in questo caso al 50% del costo complessivo la percentuale prevista al 4° comma, capitolo “Contributi” di cui al D.P.G.R. 87/2003 relativamente agli immobili per i quali sia stata appurata la convenienza tecnica di procedere alla demolizione ed al rifacimento dell’immobile.

Preso atto dell’avvenuta informativa data alla Giunta Regionale dall’Assessore delegato nella seduta del 31.05.2004,

decreta

E’ approvato, per quanto citato in premessa, l’ulteriore stralcio attuativo di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, e delle infrastrutture danneggiate dal sisma del 11 aprile 2003 approvato con D.P.G.R. n. 56 del 13 giugno 2003, così come risulta nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.

La percentuale del 30% in aumento sull’ammontare del costo massimo complessivo relativamente agli edifici per i quali sia stata appurata la convenienza tecnica di procedere alla demolizione con successivo rifacimento dell’immobile, riconosciuta dal D.P.G.R. n. 87 dell’ 8 agosto 2003, è da intendersi elevata al 50%.

per Il Presidente
l’Assessore Delegato
Caterina Ferrero