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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004

Codice 25.6
D.D. 26 marzo 2004, n. 510

Autorizzazione idraulica in sanatoria (polizia idraulica n. 4171) per la realizzazione di due opere di presa ubicate rispettivamente all’interno della particella 625 del F. XII, per quanto riguarda il Bial della Comba, e della particella 410 del F. XII per il Combale dei Bernardi in comune di Roccabruna - Richiedente: Consorzio Irriguo San Bernardo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il consorzio irriguo San Bernardo avente sede legale in Borgata Gora, 2 - 12020 Roccabruna (CN), a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto ( caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;

2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3. questo Settore si si riserva la facoltà di ordinare modifiche delle opere autorizzate, a cura e a spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione idraulica si rilascia nelle more di approvazione del Regolamento Regionale recante:

“Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni del Demanio Idrico Fluviale e determinazione dei relativi canoni”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo