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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2004, n. 34-12465

Approvazione in via d’urgenza ai sensi dell’art 40 della Statuto regionale delle disposizioni transitorie in materia di revisione dei dimensionamenti delle Autonomie scolastiche statali e attivazione di indirizzi ordinamentali di istruzione secondaria superiore - a.s. 2004/2005

A relazione dell’Assessore Leo:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 38-11542 del 19-1-2004 ha approvato per l’anno scolastico 2004/2005 le operazioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali, comunicando il contenuto dell’atto successivamente alla Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che, a sua volta, ha apportato le conseguenti e necessarie modifiche all’assetto scolastico regionale con circolare regionale n. 14 del 22 gennaio 2004.

Avverso tali atti la direzione didattica (omissis) ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Piemonte eccependo, tra l’altro, l’incompetenza della Giunta regionale ad emettere la deliberazione n. 38-11542 del19-1-2004.

Il T.A.R. Piemonte sezione I, con sentenza n. 653 del 21 aprile 2004 ha accolto il ricorso proposto dalla Direzione didattica (omissis), e, ritenendo fondata ed assorbente l’eccezione di incompetenza sollevata, ha annullato la deliberazione di Giunta regionale n. 38-11542 ed ha individuato nel Consiglio Regionale l’organo competente.

Considerato che la definizione dei dimensionamenti scolastici è indispensabile per consentire un’adeguata realizzazione da parte del M.I.U.R. di tutti gli adempimenti necessari per il regolare avvio dell’anno scolastico, adempimenti da compiersi ai sensi della L.333/2001 tassativamente entro il 31 luglio di ogni anno, e che, nel caso di specie, tali atti per quanto concerne l’anno scolastico 2004/2005 sono definiti per l’istruzione primaria ed in via di definizione per l’istruzione secondaria.

Rilevato, in oltre, che la sede regionale del M.I.U.R. ha più volte evidenziato la necessità, per rispettare il termine di legge e consentire quindi il regolare avvio del successivo anno scolastico che qualsiasi variazione sul dimensionamento scolastico le venisse formalmente comunicata entro il mese di gennaio di ogni anno.

Considerato che solo la tempestiva riadozione delle determinazioni di cui alla deliberazione di G.R. n.38-11542 impedisce di compromettere il regolare avvio del prossimo anno scolastico per quelle istituzioni il cui dimensionamento non sia compiutamente definito.

Rilevata, pertanto, l’opportunità di procedere, avvalendosi della facoltà attribuita dall’art. 40 dello Statuto regionale, con estrema sollecitudine per le motivazioni suspecificate, per l’anno scolastico 2004/2005, nelle operazioni necessarie per la definizione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali e l’attivazione di ulteriori indirizzi ordinamentali di studio nelle scuole secondarie superiori, attraverso il mero aggiornamento con revisione e/o razionalizzazione del dimensionamento approvato con D.C.R. n. 613-1208 del 25 gennaio 2000 sulla base dei criteri concertati, e limitatamente ai casi necessari e finalizzati al riequilibrio territoriale e ad una migliore funzionalità, nonchè all’attivazione di ulteriori indirizzi di studio nelle scuole secondarie superiori purchè a carattere ordinamentale.

Considerato che:

dall’approvazione del piano regionale di cui alla DCR 613/2000, già sottoposto a revisioni limitate alle esigenze non procrastinabili emergenti sul territorio, anche per l’a.s. 2004/2005, si è evidenziata in alcuni contesti territoriali la necessità sia di un più funzionale dimensionamento, sia dell’attivazione di nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria superiore per razionalizzare la distribuzione e integrare l’offerta d’istruzione sul territorio;

il contesto di riferimento non è mutato essendo in divenire il processo di attuazione della legge 53/2003 di riforma della scuola e che, altresì, permangono le indicazioni ministeriali sulle operazioni sulle istituzioni scolastiche statali a suo tempo emanate con nota del 30 ottobre 2002 del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR);

valutati i documenti pervenuti e le proposte presentate dai soggetti istituzionali competenti e sottoposti al Tavolo di confronto, da ultimo riunitosi in data 2 dicembre 2003;

preso atto delle risultanze delle consultazioni e degli atti deliberativi delle Province, e considerati i vincoli esplicitati dalla Direzione regionale MIUR, con riferimento alle indicazioni ministeriali sulla compatibilità dell’organico di diritto regionale, e sul numero minimo di iscritti per l’effettivo funzionamento dei corsi, nonché i pareri espressi dai Centri servizi amministrativi (CSA) competenti per territorio:

1. non risultano accoglibili le richieste di istituzione di indirizzi e corsi di studio sperimentali nella scuola secondaria superiore e quelle che ampliano gli attuali percorsi formativi con trasformazioni e riconversioni di indirizzo, nelle more della riorganizzazione complessiva della scuola secondaria di secondo grado prevista dalla riforma;

2. non risultano accoglibili le operazioni sulla rete scolastica che determinerebbero un sottodimensionamento /sovradimensionamento dell’autonomia scolastica rispetto ai parametri numerici, oppure prive delle intese tra gli enti locali e le Istituzioni scolastiche interessate o non supportate da documentazione, o tuttora oggetto di contenzioso.

Tenuto conto dei limiti dovuti ai processi di cambiamento in atto e sulla base di quanto concertato al Tavolo di confronto si ritiene opportuno accogliere le operazioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali di mera revisione e la attivazione di ulteriori indirizzi di studio nelle scuole secondarie superiori limitatamente a quelli a carattere ordinamentale e non implicanti ampliamenti degli attuali percorsi formativi nelle more di riorganizzazione degli stessi, di cui all’allegato A contenente l’elenco delle Istituzioni scolastiche e le motivazioni a margine indicate;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

Visti:

il d.lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la l.r. 44/2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificata dalla l.r. 5/2001;

la D.C.R. 22 settembre 1998, n. 492-10965 “Legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 21. Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali. Indirizzi di programmazione e criteri generali”;

la D.C.R. 541-6876 del 27 maggio 1999 di approvazione dei criteri integrativi di deroga a quelli approvati con D.C.R. 22 settembre 1998, n. 492-10965;

la D.C.R. 25 gennaio 2000, n. 613 “Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 e D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - Approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali” che ha definito l’attuale assetto del sistema regionale dell’istruzione;

delibera

di approvare, per le motivazioni di estrema urgenza indicate in premessa, ed avvalendosi della facoltà attribuitale dall’art. 40 dello Statuto regionale, per l’anno scolastico 2004/2005, le operazioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali e l’attivazione di ulteriori indirizzi ordinamentali di studio nelle scuole secondarie superiori, secondo quanto indicato e motivato nell’allegato A alla presente deliberazione, in quanto consistenti nel mero aggiornamento con revisione e/o razionalizzazione del dimensionamento approvato con D.C.R. n. 613-1208 del 25 gennaio 2000 sulla base dei criteri concertati.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per la ratifica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)

Allegato