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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2004, n. 19-12450

Integrazione dell’atto di indirizzo in attuazione della L.R. 8/2003 relativa alla certificazione dei rendiconti delle attività finanziate in materia di formazione professionale e politiche del lavoro. Definizione criteri direttivi alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro. DGR del 6 ottobre 2003 n. 23-10607

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l’atto di indirizzo di cui alla deliberazione del 06/10/2003 n. 23-10607, riservando al Responsabile della Direzione Formazione Professionale-Lavoro l’emanazione delle linee guida per la rendicontazione e la dichiarazione periodica della spesa dei progetti finanziati nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione sopra richiamata e dei seguenti principi:

- l’ammissibilità dei costi deve essere valutata considerando il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce e l’ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa;

- deve essere garantita una corretta gestione amministrativa e contabile delle azioni che consenta una lettura il più possibile univoca ed omogenea dei dati esposti a rendiconto mediante indicazione dei documenti che devono essere tenuti agli atti per stabilire la legittimità della spesa;

- le procedure e le metodologie di imputazione dei costi devono prevedere una classificazione secondo un piano dei conti impostato su un primo livello di macrovoci di costo ed un secondo livello di voci analitiche di costo;

- relativamente all’utilizzo di risorse umane esterne occorre definire dei massimali di costo in relazione alle attività progettuali in cui il personale è impegnato, in analogia a quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 41 del 5 dicembre 2003;

- è vietata, di norma, la delega a terzi della gestione delle attività. E’ vietata la delega, a soggetti giuridici terzi, per funzioni di direzione, coordinamento ed amministrazione. Non è considerata delega l’affidamento della realizzazione delle attività da parte di una associazione o consorzio agli associati o consorziati. Non è, inoltre, considerata delega il ricorso a prestazioni professionali individuali;

- i beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a presentare, a firma del legale rappresentante, dichiarazioni quadrimestrali attestanti le spese effettivamente sostenute per ogni progetto.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.PG.R. n. 8/R/2002.

(omissis)